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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.413/2022 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 106/2022 pubblicata in data 23/06/2022 promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2022 da:
Pt_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n.3 presso e nello studio dell' avv. Giuseppe Carlà che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Di Gilio come da procura rilasciata con atto a rogito del notaio del 13/2/2019 n. 23467 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Rimini via Flaminia n. 187/L presso e nello studio dell'avv. Giorgio Borghesi che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: azione di regresso Pt_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del
1 lavoro rigettava il ricorso con cui aveva proposto azione di regresso nei Pt_1 confronti di e di . Controparte_1 Controparte_1
2 Proponeva appello Pt_1
Si costituivano e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 dell'appello.
All'udienza del 24 luglio 2025 la causa veniva decisa ex art. 436 bis cpc.
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che nessuna parte è comparsa né all'udienza del 17 luglio 2025 né alla presente udienza il cui rinvio ex art. 309 cpc è regolarmente comunicato.
Orbene stante il disposto dell'art. 359 cpc trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio
L'estinzione stante l'art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 413/2022 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 24 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.413/2022 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 106/2022 pubblicata in data 23/06/2022 promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2022 da:
Pt_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n.3 presso e nello studio dell' avv. Giuseppe Carlà che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Di Gilio come da procura rilasciata con atto a rogito del notaio del 13/2/2019 n. 23467 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Rimini via Flaminia n. 187/L presso e nello studio dell'avv. Giorgio Borghesi che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: azione di regresso Pt_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del
1 lavoro rigettava il ricorso con cui aveva proposto azione di regresso nei Pt_1 confronti di e di . Controparte_1 Controparte_1
2 Proponeva appello Pt_1
Si costituivano e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 dell'appello.
All'udienza del 24 luglio 2025 la causa veniva decisa ex art. 436 bis cpc.
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che nessuna parte è comparsa né all'udienza del 17 luglio 2025 né alla presente udienza il cui rinvio ex art. 309 cpc è regolarmente comunicato.
Orbene stante il disposto dell'art. 359 cpc trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio
L'estinzione stante l'art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 413/2022 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 24 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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