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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9126/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI PORTO ANDREA e dell'avv. CONTI C.F._2
SIMONE ( ) VIA G.B. MARTINI N. 13 00198 ROMA;
C.F._3 Parte_3
( VIA G. B. MARTINI 13 ROMA;
C.F._4 Parte_4
( ) VIA G.B. MARTINI 13 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA G.B. C.F._5
MARTINI, 13 00198 ROMA presso il difensore avv. DI PORTO ANDREA
ATTORI contro
C/O (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), contumace;
P.IVA_1
(C.F. ), contumace;
Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per e per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di PE [...]
ed nell'aprile e nel settembre del 1944 e per la tragica uccisione degli stessi, da Per_2 Persona_3 considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità;
- e, per l'effetto, condannare la e il Controparte_1 Controparte_3 al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
[...]
pagina 1 di 21 - in favore di iure hereditatis, nella misura di 620.871,66 euro a titolo di danni da Parte_1 lesione dei rapporti parentali dedotti negli scritti difensivi, a cui si chiede di applicare la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi, per una somma complessiva di 776.089,575 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di 620.871,66 euro a titolo di danni da Parte_2 lesione dei rapporti parentali dedotti negli scritti difensivi, a cui si chiede di applicare la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi, per una somma complessiva di 776.089,575 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di e congiuntamente, iure hereditatis, i quali Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio anche per le quota idealmente spettante a (fratello di Persona_4 [...]
, nella misura di: 470.598,66 euro a titolo di danni da lesione dei rapporti parentali dedotti Pt_5 negli scritti difensivi, a cui si chiede di applicare la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi, per una somma complessiva di 588.248,33 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
Per REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA C/O AMBASCIATA TEDESCA IN ROMA nulla poiché contumace;
Per nulla poiché contumace. Controparte_3
pagina 2 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
“Piaccia all Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità della Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i CP_1 CP_1 crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed PE Per_2 Persona_3 nel l'aprile e nel settembre del 1944 e per la tragica uccisione degli stessi , da considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità e per l'effetto condannar e la e il Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e Controparte_3 specificatamente: in favore di , iure hereditatis, nella misura di 707.921,12 oltre Parte_1 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo - in favore di iure hereditatis, nella misura di: 707.921,12 oltre Parte_2 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo - in favore di e congiuntamente, iure hereditatis, Parte_1 Parte_2 per le quote dei crediti risarcitori indivisi di , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
(vittima dei tedeschi) idealmente di spettanza di nella misura di: Per_4 Persona_4
900.990,56 , oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo E così per un totale di € 2.316.832,8 0 , o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo C on vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Si producono i documenti come indicati in narrativa. Con ogni e più ampia riserva istruttoria e probatoria.
La presente vertenza veniva instaurata con atto di citazione da , unico figlio ed erede Parte_1 di , nonché da vedova ed erede di , i quali Parte_5 Parte_2 Parte_5 convenivano in giudizio la e il Controparte_1 Controparte_3
quest'ultimo, in particolare, in ragione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime
[...] di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, presso il cui ministero veniva instituito. In via di prima approssimazione parte attrice esponeva che l'uccisione di – civile, Persona_4 Per_ ebreo, fucilato dai soldati tedeschi all'aeroporto di Forlì il 5 settembre 1944 – nonché di e
[...]
– civili, ebree, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz il 29 marzo 1944 e ivi Persona_5 trucidate il giorno dell'arrivo – costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità. Pertanto, chiedeva l'accertamento della responsabilità e la condanna della a risarcire i Controparte_1 Per_ familiari delle vittime del danno subito, essendo gli odierni attori eredi dei familiari di di e PE di che erano in vita al momento delle loro uccisioni. Persona_5
Seguiva la narrazione, nella “prima parte” della citazione, delle vicende storiche e personali che coinvolsero nato a [...] il [...], figlio di , presidente Persona_4 Parte_7 della comunità israelitica di Gorizia. All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, Pt_7 fuggì da Gorizia assieme al figlio alla moglie e alla governante
[...] PE Parte_6 [...]
, trasferendosi così, dall'11 settembre 1943 ad Ostra Vetere (AN). CP_4
pagina 3 di 21 Il 1° dicembre 1943 venne annunciato che «tutti gli ebrei anche se discriminati, a qualunque nazione appartengano, residenti sul territorio devono essere arrestati» e i loro beni «sottoposti a immediato sequestro». Il 7 dicembre 1943 la famiglia a seguito di una perquisizione dei carabinieri, Pt_1 venne condotta in caserma;
, dopo essere stato privato di beni personali venne liberato;
Pt_7 PE invece, venne portato al campo di concentramento istituito a Senigallia, per essere poi trasferito nelle carceri di Pesaro e poi Urbino. Nel giugno del 1944, i genitori di vennero trasferiti a Osimo e, PE dopo alcuni giorni di internamento nell'ospedale locale, vennero liberati. fu liberato, invece, il 5 PE agosto 1944, per poi essere nuovamente arrestato nelle carceri di Forlì il 13 agosto 1944. A Forlì, il 5 settembre 1944, le SS lo prelevarono per condurlo al locale campo di aviazione, assieme ad altri 16 ebrei, per poi essere uccisi. Tale eccidio, come allegato da parte attrice, è documentalmente provato da diverse fonti (vedasi pag.6 citazione). Per_ Proseguiva la narrazione in fatto di parte attrice con riferimento alle signore e Persona_5
sorelle di e zie di nate a Gorizia rispettivamente il 6
[...] Parte_7 Persona_4 maggio 1871 e il 25 gennaio 1883, deportate e uccise all'età di 73 e 61 anni. Queste, come allegato da parte attrice, vennero prelevate a AN e incarcerate a Trieste;
da lì furono deportate, con il convoglio n. 25T, nel campo di sterminio di Auschwitz, dove vennero uccise il giorno stesso dell'arrivo, il 4 aprile 1944, probabilmente a causa della loro età, in quanto considerate inabili al lavoro forzato;
anche con riferimento a questi eventi, gli attori fornivano supporto probatorio documentale (vedasi pag.7 citazione).
In diritto, gli attori affrontavano preliminarmente alcune questioni pregiudiziali.
Anzitutto, sulla giurisdizione del giudice italiano, le difese attoree ripercorrevano il lungo percorso giurisprudenziale che ha caratterizzato l'evoluzione della controversa risarcibilità del danno de quo, alla luce della differente interpretazione della norma consuetudinaria di diritto internazionale relativa alla immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, che ha visto coinvolte la Cassazione, la Corte Costituzionale e la Corte Internazionale di Giustizia.
Per la Cassazione, a partire dalla sentenza c.d. Ferrini del 2004, venne affermato che la norma consuetudinaria di diritto internazionale relativa all'immunità degli Stati non poteva ritenersi operativa nei confronti di crimini contro l'umanità, alla luce della prevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona umana su ogni altra categoria di beni giuridici oggetto di tutela.
Pertanto, la Repubblica federale tedesca conveniva l'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di
Giustizia, chiedendo che venisse accertata la violazione, ad opera dei Giudici italiani, della norma di diritto internazionale sull'immunità giurisdizionale. Le doglianze della CP_1 CP_1 trovarono accoglimento nella sentenza dei giudici dell'Aia, che causarono una battuta d'arresto nell'evoluzione giurisprudenziale registratasi nelle corti italiane, comportando la necessaria adozione da parte dell'organo legislativo del nostro paese della legge n. 5/2013, che, all'art. 3, imponeva a un qualsiasi giudice - investito della richiesta di accertare la responsabilità e condannare la al CP_1 relativo risarcimento del danno - di rilevare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del giudizio o di procedere alla revocazione delle pronunce che nel tempo fossero divenute definitive.
Alla luce di tale quadro normativo, il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale della nuova norma di legge, ipotizzando la violazione di alcuni “principi supremi” pagina 4 di 21 dell'ordinamento costituzionale, consacrati negli artt. 2 e 24 Cost;
tale rinvio, sfociato nell'altrettanto nota sentenza n.238/2014 della Consulta, portò alla declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto di vaglio, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della C.I.G. del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti, qualificabili come crimini di guerra, lesivi dei diritti inviolabili della persona posti in essere da uno stato straniero. Conseguentemente a tale pronuncia, sia la giurisprudenza di legittimità sia quella di merito avallarono l'orientamento espresso dai giudici delle leggi. Alla luce di ciò, parte attrice allegava come l'illecito oggetto dell'odierno giudizio, ossia l'uccisione di nonché la deportazione e l'uccisione di ed , fosse da Persona_4 Per_2 Persona_3 qualificarsi come “crimine di guerra e contro l'umanità”. A supporto, riportava il tenore letterale dell'art. 6 comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale dell'8 agosto 1945, che annovera tra i crimini di guerra, ai sensi delle lettere b) e c): “l'assassinio” o “i cattivi trattamenti” delle “popolazioni civili dei territori occupati”, nonché “l'assassino” o “qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra”. E ancora, gli attori allegavano ulteriori fonti normative atte a corroborare la tesi della riconducibilità dei fatti di causa nella categoria dei crimini di guerra e contro l'umanità, applicabili anche a fatti antecedenti alla loro entrata in vigore, in forza dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 7, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ha statuito come il principio nulla poena sine lege “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo
i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” (così, Cass. Civ., Sez. II, 12 aprile 2016, n. 15107); in particolare, parte attrice allegava che l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la Protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica, come infrazione grave,
“l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani” o “il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute di persone civili”; allegava inoltre che l'art. 85, comma 4, del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977, considera infrazioni gravi le azioni che provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute, oltre a: “e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento”; ma anche gli artt. 7 e 8 dello
Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con l. n.
232/1999, che definisce l'omicidio di un civile come “crimine di guerra e contro l'umanità”. Quanto al diritto internazionale, richiamava l'art. 46 del “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra”, allegato alla Convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907; con riferimento al diritto interno, invece, richiamava alcuni articoli del Codice Penale (pro tempore vigente) tra cui: il delitto di strage (art. 422 c.p.), punito con l'ergastolo e, al ricorrere delle circostanze aggravanti (art. 61
c.p.), punito con la pena di morte, oltre che, naturalmente, il delitto di omicidio (art. 575 c.p.), il quale, al ricorrere di talune circostanze aggravanti, era punito con la pena perpetua dell'ergastolo; alle medesime pene rinviava, fin dall'entrata in vigore, intervenuta il 21 maggio 1941, l'art. 185, comma 2, del codice penale militare di guerra, nel sanzionare la condotta del “militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari (…) se la violenza consiste nell'omicidio”, applicabile, ai sensi dell'art. 13 dello stesso codice penale militare di guerra, anche “ai militari e a ogni pagina 5 di 21 altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello stato italiano o di un cittadino italiano”.
Da ultimo, gli attori evidenziavano che dal 1° maggio 2022 era entrato in vigore il decreto-legge n.
36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, che all'art. 43 istituiva presso il
“il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di Controparte_3 crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”.
Gli attori affrontavano la questione riguardante la responsabilità della Repubblica di Germania CP_1 per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich in danno dei civili italiani, sulla scorta del principio dalla presunzione di continuità della personalità statale, fondata sul principio di conservazione dei valori, più volte affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia (cfr. C.I.G. 22 dicembre 1986, Burkina AS vs . La legittimazione passiva veniva oltretutto espressamente CP_5 affermata dalla Repubblica Federale di Germania dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, nell'occasione riconoscendo la responsabilità per gli atti iure imperii compiuti dal Terzo Reich;
richiamavano altresì gli accordi bilaterali (ad esempio, gli Accordi di Bonn del 1961), finalizzati alla riparazione e all'indennizzo in favore delle vittime dei crimini nazisti. Seguiva l'esposizione concernente le istanze risarcitorie.
Con riferimento alla perdita dei rapporti parentali, gli attori allegavano che la definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che univa le vittime ai propri congiunti comprometteva i diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed integrità del legame tra i suoi componenti, determinando il sorgere in capo ai superstiti di un danno iure proprio. Con riferimento a tale categoria di danno, gli attori riportavano un orientamento di legittimità secondo cui lo stesso riguardi sia l'interiore sofferenza morale soggettiva sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, che devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità – in considerazione dei rapporti con la vittima primaria, anche ricorrendo a elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, l'età delle parti e ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 28989/2019 e n. 13158/2021), non incidendo, peraltro, la convivenza a connotato minimo di effettività ed esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. nn. 7743/2021; 24689/2020; 21837/2019; 29784/2018; 3767/2018;
29332/2017; 21230/2016).
In punto di onere probatorio, parte attrice, oltre a ribadire la possibilità di ricorrere anche alla prova presuntiva, allegava una massima di cassazione secondo cui “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 3767/2018; Cass. 4253/2012). pagina 6 di 21 Con riferimento alla relativa liquidazione, specificavano che la stessa dovesse necessariamente essere effettuata sulla base di criteri equitativi, considerando la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nonché l'età della vittima primaria e secondaria. Con riferimento al criterio di liquidazione, invece, parte attrice proponeva il sistema
Tabellare di Roma, con calcolo da effettuarsi sulla base delle relative voci ivi previste, come il rapporto di parentela, l'età del congiunto, l'età della vittima, la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi;
inoltre, richiamando un precedente del Tribunale adito, chiedeva venisse applicata la maggiorazione del 25% in ragione della particolare drammaticità degli accadimenti.
Seguiva il computo del quantum relativo alle singole posizioni, alla luce dei valori e degli indici contenuti nelle Tabelle romane del 2019.
I) In primis, veniva analizzata la posizione dei congiunti di Persona_4
I.I) Con riferimento alla perdita subita da madre di ucciso il 5 Parte_6 Persona_4 settembre 1944, veniva calcolato un danno da perdita del rapporto parentale complessivo di
€294.201,00, ricavato dai seguenti valori tabellari: valore del punto base pari ad €9.806,70; grado di parentela: madre-figlio; età della vittima: 24anni; età della madre superstite: di 63anni; rapporto di convivenza e della presenza nel nucleo di altri familiari: sì, l'altro genitore, gli altri figli e il nipote, per un totale di 30punti (20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2 per l'età del genitore, 4 per la convivenza della vittima con il genitore).
Sulla trasmissione ereditaria del danno patito, invece, gli attori esponevano che il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di (14 dicembre 1962), si fosse trasmesso secondo le regole Parte_6 della successione legittima ante riforma del diritto di famiglia al figlio (fratello di Parte_8
. PE
I.I.I) Il diritto risarcitorio ereditato da (fratello di , al momento della sua Parte_8 PE morte, intervenuta il 18 febbraio 1981, si ripartiva secondo le regole della successione legittima tra:
(moglie) per 1/3; (figlio) per 1/3; (figlio) per 1/3. Persona_6 Parte_5 Persona_4
I.I.II) La quota di al momento della sua morte, intervenuta il 24 gennaio 1999, si Persona_6 ripartiva secondo le regole della successione legittima tra: (figlio) per 1/2; Parte_5 [...]
(figlio) per 1/2. Per_4
I.I.III) La quota di , al momento della sua morte, intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva secondo le regole della successione legittima tra: (moglie) per 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) per 1/2. Pt_1
Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da alla Parte_6 luce della successione del diritto risarcitorio secondo le quote ereditarie, veniva suddiviso come segue:
: € 73.550,25 (1/4 del totale); Parte_1
€ 73.550,25 (1/4); Parte_2
: € 147.100,50 (2/4). Persona_4
Con riferimento alla quota confluita nel patrimonio di quest'ultimo, gli attori specificavano che la presente azione avveniva in virtù del costante insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in pagina 7 di 21 presenza di più eredi, da uno solo di essi, anche per l'intero, oltre che per la parte del credito proporzionale alla quota di propria spettanza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12 gennaio 2023, n. 640; Cass.
Civ., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8508; Cass. Civ., Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32022; Cass. Civ., Sez.
VI, 20 novembre 2017, n. 27417; Cass. Civ., SS.UU, 28 novembre 2007, n. 24657).
I.II) Con riferimento alla posizione di (nato il [...] e morto il 17.11.1965), padre Parte_7 di e con lo stesso convivente, secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del Persona_4 padre (66anni) e degli altri criteri sopraindicati, si otteneva un totale di 30 punti (20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2 per l'età del genitore, 4 per la convivenza della vittima con il genitore), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad €294.201,00, fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
I.II.I) Il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di , intervenuta in data 17 Persona_7 novembre 1965, transitava, alla luce delle regole sulla successione legittima, a Parte_8
(figlio). Tale diritto, poi, al momento della morte di , intervenuta il 18 febbraio 1981, Parte_8 si ripartiva secondo le regole della successione legittima, nelle medesime modalità già viste per Pt_6
[...]
I.III) Quanto alla posizione di , (nato il [...] e morto il 18.02.1981), fratello di Parte_8
e con lo stesso non convivente, venivano richiamate le argomentazioni sopra esposte. Secondo PE le Tabelle romane, tenuto conto dell'età di (31 anni) e del fratello (24 anni) al Parte_8 PE momento della morte di quest'ultimo, nonché degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 15 punti (7 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 4 per l'età del fratello), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad €147.100,50, fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
I.III.I) Il diritto risarcitorio, al momento della morte di , intervenuta il 18 febbraio Parte_8
1981, si ripartiva secondo le regole della successione legittima tra (moglie) per 1/3; Persona_6
(figlio) per 1/3; (figlio) per 1/3. Parte_5 Persona_4
I.III.II) La quota di al momento della sua morte, intervenuta il 24 gennaio 1999, si Persona_6 ripartiva, secondo le regole della successione legittima tra (figlio) per 1/2; Parte_5 [...]
(figlio) per 1/2. Per_4
I.III.III) La quota di , al momento della sua morte, intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva, secondo le regole della successione legittima tra (moglie) per 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da Pt_1
è così suddiviso: : €36.775,12 (1/4 del totale); Parte_8 Parte_1 Parte_2
€36.775,12 (1/4); : €73.550,25 (2/4). Persona_4
I.IV) Sulla perdita del rapporto parentale subita da (nato l'[...] e morto il Parte_5
13.3.2006), nipote di (in quanto figlio ), con lo stesso non convivente, gli attori PE Pt_8 esponevano che, secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 1 anno) e degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 15 punti (6 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 5 per l'età del nipote), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad
€147.100,50.
I.IV.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 1° gennaio 2006, si ripartiva, Parte_5 secondo le regole della successione legittima, tra (moglie) 1/2; Parte_2 Parte_1 pagina 8 di 21 (figlio) 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...] sarebbe così suddiviso: : €73.550,25 (1/2 del totale); Pt_5 Parte_1 Parte_2
€73.550,25 (1/2). II) Si passava poi all'analisi delle singole posizioni dei congiunti di , uccisa il 4 Persona_5 aprile 1944.
II.I) Quanto alla perdita del rapporto parentale subita da , (nato il [...] e morto il Parte_7
17.11.1965), fratello di , con la stessa non convivente, secondo le Tabelle romane, tenuto Per_2 conto dell'età del fratello della vittima (di 66 anni), dell'età di quest'ultima al momento della sua morte
(73) e degli altri criteri sopra indicati, si ricavava un totale di 11 punti (7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 2 per l'età del fratello), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad
€107.873,70.
II.I.I) Il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di , il 17 novembre 1965, Persona_7 passava ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da sarebbe per gli attori così suddiviso: Parte_7 [...]
€26.968,42 (1/4 del totale); €26.968,42 (1/4); Pt_1 Parte_2 Persona_4
€53.936,85 (2/4).
II.II) Con riferimento alla perdita del rapporto parentale subito da , (nato il [...] Parte_8
e morto l'8.02.1981), nipote di e con la stessa non convivente, esponevano le Persona_5 seguenti argomentazioni. Secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di
31 anni) e degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 13 punti, 7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrisponderebbe un valore risarcitorio complessivo pari ad €127.487,10.
II.II.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 18 febbraio 1981, passava ai Parte_8 suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da sarebbe così Parte_8 suddiviso: : €31.871,77 (1/4 del totale); €31.871,77 (1/4); Parte_1 Parte_2 [...]
€63.743,55 (2/4). Per_4
II.III) Veniva analizzata anche la perdita del rapporto parentale subito da (nato il Persona_4
31.3.1920 e morto il 5.9.1944), nipote di e con la stessa non convivente. Secondo Persona_5 le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 24 anni) e degli altri criteri sopra indicati, viene delineato un totale di 13 punti (7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad €127.487,10.
II.III.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 5 settembre 1944, passava ai Persona_4 suoi genitori e al fratello e poi, ancora, agli eredi di questi ultimi secondo le quote supra Pt_8 illustrate.
Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da Persona_4 sarebbe così suddiviso: : €31.871,77 (1/4 del totale); €31.871,77 Parte_1 Parte_2
(1/4); : €63.743,55 (2/4). Persona_4
II.IV) Quanto a (nato l'[...] e morto il 13.3.2006) nipote di Parte_5 Persona_5
(il figlio del nipote ) e con la stessa non convivente, rilevava che, secondo le tabelle
[...] Pt_8 romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 1 anno) e degli altri criteri sopra indicati, pagina 9 di 21 viene delineato un totale di 14 punti 7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 5 per l'età del nipote), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo pari ad € 137.293,80 fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
II.IV.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva, secondo le regole della successione legittima: (moglie) 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito dal Pt_1 signor è così suddiviso: : € 68.646,90 (1/2 del totale); Parte_5 Parte_1 [...]
€ 68.646,90 (1/2). Parte_2
III) In ultimo, venivano analizzate le singole posizioni relative ai congiunti di uccisa Persona_3 il 4 aprile 1944.
III.I) La perdita del rapporto parentale subita da (nato il [...] e morto il Parte_7 Per_ 17.11.1965) era il fratello di con la stessa non convivente. Secondo le Tabelle romane, tenuto conto dell'età del fratello della vittima (di 66 anni) e degli altri criteri sopra indicati, delineava un totale di 11 punti (7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 2 per l'età del fratello), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad € 107.873,70.
III.I.I) Il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di , intervenuta in data 17 Parte_7 novembre 1965, passava ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale da Persona_7 sarebbe, per gli attori, così suddiviso: : € 26.968,42 (1/4 del totale);
[...] Parte_1 [...]
€ 26.968,42 (1/4); : € 53.936,85 (2/4). Parte_2 Persona_4 Per_ III.II) Quanto a (nato il [...] e morto il 18.02.1981), nipote di e con la Parte_8 stessa non convivente, rilevavano che: Secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 31 anni) e degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 12 punti (6 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo pari ad € 117.680,40 fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
III.II.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 18 febbraio 1981, è passata Parte_8 ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito dal signor è così Parte_8 suddiviso: € 29.420,10 (1/4 del totale); € 29.420,10 (1/4); Parte_1 Parte_2
: € 58.840,2 0 (2/4). Persona_4
III.III) Quanto alla perdita subita da (nato il [...] e morto il 5.9.1944) nipote Persona_4 Per_ di e con la stessa non convivente, esponevano le seguenti quantificazioni: Secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 24 anno) e degli altri criteri sopra indicati, veniva delineato un totale di 12 punti 33 (6 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad € 117.680,40 ritenuta di giustizia.
III.III.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di intervenuta il 5 settembre 1944, passava Persona_4 ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito dal signor veniva Persona_4 così suddiviso: : € 29.420,10 (1/4 del totale); € 29.420,10 (1/4); Parte_1 Parte_2
: € 58.840,20 (2/4). Persona_4 pagina 10 di 21 III.IV) Quanto a (nato il [...] e morto il 13.3.2006) nipote di Parte_5 Persona_3
(il figlio del nipote ) e con la stessa non convivente, esponevano che: secondo le tabelle romane, Pt_8 tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 1 anno) e degli altri criteri sopra indicati, viene delineato un totale di 13punti (6 per il grado di parentela, 2per l'età della vittima, 5 per l'età del nipote), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo pari ad € 127.487,10 fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
III.IV.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva secondo le regole della successione legittima tra: (moglie) per 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) per 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito Pt_1 da è così suddiviso: € 63.743,55 (1/2 del totale); Parte_5 Parte_1 [...]
€ 63.743,55 (1/2). Parte_2
Su tutte le somme sopra individuate chiedevano che venisse applicata la maggiorazione del 25%.
Riassumendo, l'attrice richiedeva le seguenti poste risarcitorie: per , a titolo iure hereditatis €707.921,12; Parte_1 per a titolo iure hereditatis €707.921,12. Parte_2
Infine, per gli attori congiuntamente, iure hereditatis ulteriori €900.990,56 relativi alle quote spettanti a
. Persona_4
Su tali somme andranno poi calcolati interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'illecito fino all'emanazione della sentenza, previa devalutazione della sorte capitale al tempo dell'illecito medesimo.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, parte attrice concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità della Federale di Germania, quale “ente” succeduto al Terzo Reich, per i CP_1 crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed , PE Per_2 Persona_3 nell'aprile e nel settembre del 1944 e per la tragica uccisione degli stessi, da considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità. e per l'effetto condannare la e il Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e Controparte_3 specificatamente: in favore di , iure hereditatis, nella misura di €707.921,12 oltre interessi legali sulla Parte_1 somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
in favore di iure hereditatis, nella misura di: €707.921,12 oltre interessi legali sulla Parte_2 somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
in favore di e congiuntamente, iure hereditatis, per le quote dei Parte_1 Parte_2 crediti risarcitori indivisi di , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Persona_4
(vittima dei tedeschi) idealmente di spettanza di nella misura di: 900.990,56, oltre Persona_4 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
E così per un totale di € 2.316.832,80, o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
***
pagina 11 di 21 Parte attrice notificava l'atto di citazione in data 27 giugno 2023 al Controparte_3
al Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle Vittime di Crimini di Guerra e contro l'umanità,
[...] nonché all'Avvocatura Generale dello Stato e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna .
La vertenza veniva trattata alle udienze del 28 marzo 2024 e del 6 febbraio 2025.
Nell'udienza del 28 marzo 2024 parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e dichiararsi la contumacia delle parti convenute. Il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e invitava gli attori a specificare il quantum risarcitorio secondo le Tabelle di Milano specificando tutti i punteggi applicati e in base ai relativi gradi di parentela e convivenza, rinviando per spedizione all'udienza del 06.02.2025, concedendo i tripli termini ex art. 189 c.p.c. e avvisando che non si sarebbe tenuta la discussione orale.
Seguiva il deposito delle memorie attoree, nelle date del 15 febbraio 2024 e 6 marzo 2024, nonché del foglio di precisazione delle conclusioni in data 5 dicembre 2024.
In data 7 gennaio 2025 parte attrice rassegnava le proprie conclusioni mediante comparsa conclusionale.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'odierna vertenza veniva instaurata da nata a [...] il 24 Parte_2 aprile 1944, vedova ed erede di , e da suo figlio, nato a [...] Parte_5 Parte_1
(BO) il 25 novembre 1968, i quali agiscono a titolo iure hereditatis per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti in conseguenza delle uccisioni, ad opera dei soldati tedeschi del Terzo Per_ Reich, di e , civili, italiani ed ebrei, ascendenti degli odierni attori. PE Persona_5
Prima di entrare nel merito, in via preliminare, va ribadita sia la proponibilità della domanda nei confronti della sia la relativa giurisdizione del Giudice di merito Controparte_1 italiano;
tale dato risulta oggi pacificamente ammesso in giurisprudenza, grazie al percorso inaugurato dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte nel caso (SS.UU. n.5044/2004). In tale Per_8 occasione, gli affermarono che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana assume il Parte_9 valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, non sacrificabile in luogo di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, come ad esempio quello della "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Quanto detto consacrò la non “assolutezza” della norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri;
infatti, la S.C. statuì, con riferimento all'immunità giurisdizionale degli Stati, che essa non poteva “essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali".
Tale percorso ebbe una battuta d'arresto nella giurisprudenza italiana, a seguito della sentenza del 3 febbraio 2012, con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato l'immunità giurisdizionale riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale;
contestualmente, l'Italia veniva invitata ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai propri giudici (anche quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei pagina 12 di 21 confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto. Pertanto, alla luce del dettato del comma 1° dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, che all'art. 3 imponeva al giudice nazionale di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, causando di fatto uno sbarramento alla trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
L'iter giurisprudenziale cambiò radicalmente rotta con la storica sent. 238/2014 della Corte costituzionale, del cui portato innovativo – riguardante la teoria dei controlimiti - è stato ampiamente scritto. Brevemente, si ricorda che con tale pronuncia la Consulta ha statuito che “l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi". Pertanto, con una pronuncia interpretativa di rigetto, la Consulta ha affermato il principio in forza del quale "la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva".
A suffragio di quanto sopra, si segnala un recente approdo della Cass. Sez. Terza Civile, la quale con sentenza n. 3642/2024, ha espressamente ribadito che: “La proponibilità, contro la Repubblica
Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (…) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost”.
Superate le questioni concernenti la proponibilità della domanda e la giurisdizione del Giudice adito a vagliarne nel merito il contenuto, si passa all'esame della legittimazione passiva dei convenuti, rimasti contumaci.
L'azione de quo veniva regolarmente esperita nei confronti della Controparte_1 domiciliata presso l'Ambasciata della succeduta al Terzo Reich e Controparte_1 pertanto legittimata passivamente rispetto all'accertamento della responsabilità per crimini di guerra ex artt. 2043 e 2059 c.c. Tale assunto si fonda, anzitutto, in ordine “cronologico”, sul riconoscimento dei Cont debiti di guerra da parte della effettuato il 6 marzo 1951, che confermavano le disposizioni dell'Accordo di Londra del 1953 su debiti esteri tedeschi e continuavano ad avere efficacia anche dopo la restituzione della sovranità alla . Controparte_1
pagina 13 di 21 Inoltre, dal punto di vista del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati trova conferma nella norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità in caso di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno Stato, in virtù della conservazione dei valori, che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente;
tale principio, infatti, non è mai Cont disconosciuto dalla . A tal proposito si vedano altresì i trattati conclusi dalla Repubblica
Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto, gli accordi di Bonn del 1961, nonché la dichiarazione congiunta di
Italia e a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre 2008, ove la CP_1
Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per i massacri compiuti dal
Terzo Reich nel corso della Seconda guerra mondiale.
Quanto, invece, alla legittimazione passiva del , presso cui è Controparte_3 stato istituito ex D.L. 36/2022 il noto “Fondo” (Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945), si rileva che, dalla lettura del comma 6 dell'art.43 del D.L. in Contr Cont questione, non viene esclusa la cumulabilità della domanda verso il e verso la , da ritenersi quest'ultima, anche a seguito dell'istituzione del Fondo, un litisconsorte necessario. Inoltre, si rileva che l'art. 43 sopra citato non ha espressamente previsto che il danneggiato possa unicamente adire in giudizio il non essendo ciò desumibile dal relativo 6° Controparte_3 comma., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni "sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art.
144 del codice di procedura civile" e che "se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente".
Si veda anche quanto di recente dichiarato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza N. 159/2023, con cui ha chiarito che la ratio del c.d. Fondo “ristori” va interpretata nel senso che tale fondo operi alla stregua di un meccanismo di traslazione dell'onere economico derivante dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, di modo tale da conciliare la tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di
Bonn del 1961); infatti, il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale emanato (D.M. 28 giugno 2023); il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra «sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo».
Nella pronuncia della Consulta si legge testualmente: “L'accesso a quest'ultimo (il Fondo), quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato ... il legislatore ha adottato una disposizione speciale e radicale - l'art. 43 censurato - diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del
1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione ... Proprio in continuità con tale Accordo, lo
Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani”. pagina 14 di 21 Pertanto, sia alla luce del dato testuale della disposizione citata (art. 43), sia della lettura che ne dà la
Consulta, risulta evidente che il abbia una funzione liquidatoria e che non possa prescindersi CP_8 dall'accertamento del credito risarcitorio nei confronti del contraddittore naturale, che è la Repubblica
Federale di Germania.
Pertanto, deve ritenersi ritualmente eseguita anche la vocatio in ius della Controparte_1
[...]
Risulta altresì assolto l'onere probatorio avente ad oggetto la legittimazione attiva degli attori, alla luce della documentazione depositata in allegato alla citazione, mediante la quale è possibile ricostruire il Per_ legame di parentela intercorrente tra e , come Per_2 Persona_9 certificato dallo Stato di famiglia storico (doc. B3); lo stato di coniugio tra Parte_10
e (doc. C1); lo status di figli di quest'ultimi di e (doc.
[...] Parte_6 Pt_8 Persona_4
B1); lo stato di coniugio tra e (doc. B8); lo status di figli di questi Parte_8 Persona_6 ultimi di e (doc. B8); lo stato di coniugio tra e Pt_5 Persona_4 Parte_5 [...]
(doc. C10), nonché lo status di figlio degli anzidetti di (doc. C8). Parte_2 Parte_1
Venendo al merito, per quanto concerne il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa Per_ risarcitoria, a parere della Scrivente risulta ampiamente fornita la prova delle tragiche uccisioni di e documentalmente provate mediante gli scritti storiografici, il materiale Per_2 Persona_4 fotografico e quello commemorativo sulla vicenda (doc.ti da A1 ad A28); in particolare, risulta ricavabile il giorno ed il luogo della morte e le circostanze in cui ciò è avvenuto.
Non vi è dubbio che:
1) morì nel campo di aviazione di Forlì il 15 settembre 1944, nell'eccidio che Persona_4 coinvolse 17 ebrei, come testimoniato dai numerosi documenti allegati dagli attori, tra cui in particolare l'estratto della banca dati del Centro di documentazione ebraica, le numerose lapidi e memoriali dedicategli, come anche gli articoli di giornale e le iniziative istituzionali, come l'apposizione della pietra d'inciampo nel Comune di Ostra Vetere. Per_ 2) Egualmente, risulta comprovata l'uccisione di e in data 4 aprile 1944, a Persona_5 seguito della loro cattura presso AN;
le sorelle, infatti vennero trasportate con il convoglio n. 25T, nel campo di sterminio di Auschwitz, come confermato dal centro di documentazione ebraica, dallo
Yad Vashem di Gerusalemme e dalle testimonianze storiografiche (Libro della memoria).
Tanto premesso, il diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c.; orbene, seguendo un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di codesto Tribunale, si sottolinea come nella quantificazione del suddetto risarcimento assume elevata importanza l'effettivo legame affettivo lamentato a causa del fatto illecito (onere probatorio tanto più alleggerito, quanto più è prossimo il grado formale di parentela, operando per gli stretti congiunti anche presunzioni semplici e massime di comune esperienza). Invece, tali presunzioni non possono ritenersi automaticamente applicabili per i gradi di parentela maggiori (es. tra zio e nipote, tra cugini o cognati); infatti, in tali circostanze, l'attore
è comunque onerato di fornire la prova dell'esistenza e dell'intensità del legame affettivo con la vittima.
Il danno oggetto di domanda risulta liquidabile mediante il ricorso a criteri equitativi in virtù del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. A tal fine soccorrono le Tabelle a punti elaborate dal
Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024, le quali, alla luce della statuizione dei giudici di pagina 15 di 21 legittimità di cui alla ordinanza n. 37009/2022, “consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del
2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale".
In linea generale, in ordine al riconoscimento e alla quantificazione del danno da perdita parentale, giova richiamare l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722 / 2022 depositata il 3.8.2022) che ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia.
Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale, comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”. Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva, pur tenendo presente che,
l'azione è stata promossa nel luglio 2023, a distanza di 79 anni dagli eventi, il che rende estremamente Cont difficile alla di fornire la prova contraria.
Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 04/03/2024, n. 5769) ha ribadito il principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già,
Cass. 16/03/2012, n. 4253)”. In motivazione la Suprema Corte ha altresì specificato che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, pagina 16 di 21 dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare”.
La pronuncia da ultimo citata si pone in linea con altri precedenti di legittimità (v. Cass. 29/09/2023, n.
27658), che hanno enunciato il principio per cui “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01)”.
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perchè la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione
(Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01). (…) anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nuclearè, il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente Utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”.
Va a questo punto richiamati i criteri individuati nella recentissima decisione di questo ufficio, riguardati fatti analoghi a quelli esaminati in questa sede (sentenza n. 537/2025, pubblicata in data 4 marzo 2025, G.I. Dott.ssa Nunno), sulla scorta dei quali è stata riconosciuta la risarcibilità di “un danno da perdita parentale a prescindere dalla convivenza tra la vittima primaria ed il congiunto, purchè sia data prova (e prima ancora allegato) di un effettivo legame affettivo asseritamente reciso a seguito dell'illecito; onere probatorio che sarà tanto più alleggerito, quanto più è prossimo il grado formale di parentela, operando per gli stretti congiunti anche presunzioni semplici e massime di comune esperienza, alla luce del fatto che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite. Tali presunzioni non possono, al contrario, ritenersi operanti nel caso in cui tra congiunto e vittima vi sia un grado di parentela più lontano, come tra zio e nipote, tra cugini o cognati: in tali casi, colui che agisce per chiedere un risarcimento da perdita del rapporto parentale è chiamato a dare prova dell'effettività ed intensità del legame affettivo rispetto alla vittima.” Per tali ragioni, nell'utilizzo dei criteri equitativi elaborati nelle Tabelle di Milano aggiornate nel giugno 2024, nel liquidare il danno in linea discendente, verrà tenuto conto di quanto allegato e provato pagina 17 di 21 dagli attori, soprattutto con riferimento all'intensità del rapporto affettivo, reciso dalla perdita del congiunto causata dai fatti sopra illustrati.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano, si rileva che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore), circostanze tutte che devono essere allegati.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a descrivere i fatti e i rapporti di parentela, nonché di eventuale convivenza, senza in alcun modo illustrare la natura e l'intensità del legame, il che, se può giustificarsi del ragione del tempo decorso, non permette una valorizzazione massima del suddetto parametro tabellare, che verrà quindi determinata in punti 10 su 30 della relativa voce.
Venendo all'analisi della successione del diritto al risarcimento del danno, la Scrivente ritiene che tale diritto risarcitorio possa validamente essere trasmesso solo in linea discendente e non collaterale.
Pertanto, viene riconosciuta la traslazione del credito risarcitorio di , per la perdita Parte_7 Per_ delle sorelle e , nel patrimonio di e poi in quello di , ed infine, alla Per_2 Pt_8 PE Pt_5 morte di quest'ultimo, nel patrimonio degli odierni attori, i quali agiscono anche per la quota di PE
(fratello di ). Pt_5
Altresì viene riconosciuta la traslazione del credito risarcitorio di , per la perdita di Parte_8
suo fratello, ai suoi figli e e, successivamente, agli odierni attori, anche per la PE Pt_5 PE quota spettante a nipote dell'omonimo de cuius. Allo stesso modo, il diritto al risarcimento del PE danno per la perdita del rapporto parentale patito da e per la morte del Parte_7 Parte_6 figlio seguirà il medesimo ordine di successione, passando per sino ad PE Parte_8 arrivare agli odierni attori.
Non sono invece meritevoli di accoglimento le ulteriori traslazioni del credito risarcitorio avanzate dagli attori, ossia la successione del diritto al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale Per_ maturato da per l'uccisione delle zie e , successivamente, secondo la Persona_4 Per_2 tesi attorea, transitato nel patrimonio dei Genitori ( e;
ciò in virtù del fatto che, Pt_7 Parte_6 Per_ considerata la data dell'uccisione di e , quella di , dei mezzi Persona_5 Persona_4 di comunicazione all'epoca a disposizione, a fortiori resi inoperanti dalla guerra in atto, non si ritiene verosimile che possa avere avuto effettiva contezza dell'uccisione delle zie, per l'appunto PE avvenuta ad aprile, dunque cinque mesi prima di essere anch'esso ucciso dai soldati tedeschi. Stesse conclusioni per il diritto al risarcimento iure proprio richiesto per per la morte dello Parte_5 zio in ragione della contestualità temporale della nascita di e della morte di PE Pt_5 PE
Per quanto concerne il danno patito da per la perdita delle sorelle, che non si può Parte_7 Per_ presumere fossero conviventi, in ragione della loro età ( aveva 72 anni, mentre ne aveva Per_2 pagina 18 di 21 61), nonché del luogo della loro cattura presso AN (PN), differente dal luogo in cui risiedeva Pt_7
e famiglia (Gorizia) e dal quale è fuggito dopo l'8 settembre 1943 per rifugiarsi nella provincia di
Ancona (Ostra Vetere) si osserva quanto segue;
per il rapporto fratello-sorella, il punto base di è di
€1.698,00. Quanto al danno per l'uccisione di , considerando l'età della vittima primaria al momento Per_2 dell'uccisione (72 anni, equivalenti a 8 punti), l'età della vittima secondaria (65 anni, equivalenti a 10 punti), la non sopravvivenza di altri congiunti del nucleo famigliare (16 punti) e un grado di intensità del rapporto medio-basso (10 punti), equitativamente determinato, alla luce della mancata allegazione sul punto di circostanze specifiche volte a comprovare tale legame, si ottiene un totale di 44 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €74.712,00. Per_ Quanto al danno per l'uccisione di considerando l'età della vittima primaria al momento dell'uccisione (61 anni, equivalenti a 10 punti), l'età della vittima secondaria (65 anni, equivalenti a 10 punti), la non sopravvivenza di altri congiunti del nucleo famigliare (16 punti) e un grado di intensità del rapporto medio-basso (10 punti), per le medesime ragioni sopra indicate, si ottiene un totale di 46 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €78.108,00
L'importo complessivo che si ottiene a titolo di danno per perdita del rapporto parentale subito da per la morte delle sorelle è pari ad €152.820,00 Parte_7
Quanto al danno subito da per l'uccisione del figlio utilizzando le medesime Parte_7 PE
Tabelle di cui sopra, si ricava un punto base per il rapporto padre-figlio di €3.911,00. Considerando
l'età della vittima primaria (24 anni, equivalente a 24 punti), l'età della vittima secondaria (66, equivalente a 16 punti), la convivenza (16 punti), la sopravvivenza di altri due membri del nucleo famigliare (12 punti), un grado di intensità del rapporto elevato, ritenuto in via presuntiva in ragione del rapporto padre-figlio (30 punti), si ottiene un totale di 98 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €383.278,00. Quanto al danno subito da per l'uccisione del figlio considerando i medesimi Parte_6 PE parametri ut supra esposti, si ottiene un totale di 98 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €383.278,00. Quanto al danno subito da , per l'uccisione del fratello si utilizza il punto base Parte_8 PE di €1.698,00; considerando l'età della vittima primaria (24 anni, equivalenti a 18 punti), l'età della vittima secondaria (31 anni, equivalente a 16 punti), esclusa la convivenza, in quanto neppure allegata, la sopravvivenza di due superstiti nel nucleo famigliare (12 punti), e un grado di relazione affettiva medio (15 punti), si ottiene un totale di 61 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €103.578,00. I danni sopra liquidati nell'importo complessivo di €1.175.774,00 vengono trasmessi iure hereditatis a
, anche quale coerede unitamente a stante il decesso di Parte_5 Persona_4 [...]
intervenuto il 13 marzo 2006, il diritto si è trasmesso al coniuge e al Pt_5 Parte_2 figlio , senza prendere posizione sul riparto interno tra i suddetti coeredi. Parte_1
Costituisce infatti principio acquisito che «ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare pagina 19 di 21 soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (Cass. n. 27417/2017; n.
8508/2020).
Come da precedenti di questo Tribunale (v. ordinanza del 3.9.2024, Giudice est. Dott.ssa Paola
Matteucci), in considerazione dell'inerzia delle parti attrici (che agivano in giudizio nel 2022, dopo diversi anni dalla morte dei loro danti causa) e anche del fatto che sono trascorsi oltre 80 anni dagli eccidi, la rivalutazione, previa devalutazione, e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente decorrono dalla domanda giudiziale (v. in tal senso anche Trib. Firenze, sentenza n.
185/2024).
Dalla data di deposito della sentenza decorrono gli interessi legali fino al saldo.
In ordine alle spese di lite, la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 (scaglione 1.000.001,00 –
2.000.000,00 in base all'ammontare liquidato).
In particolare, le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria, ai valori minimi, tenuto conto della contumacia delle parti convenute per complessivi €18.977,00.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 1.703,00 (contributo unificato e marca euro 1.686,00 +
27,00).
Va infine dato atto che il convenuto succederà a titolo particolare ex lege nel rapporto CP_3 obbligatorio nel momento in cui, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si perverrà alla fase della concreta soddisfazione del credito risarcitorio come da titolo esecutivo.
Va dunque dichiarato il diritto della parte attrice, le cui domande risarcitorie sono state accolte, all'accesso al Fondo gestito dal convenuto, istituito con l'art. 43 del D.L. 36/2022, sia per CP_3 capitale, che per interessi e rivalutazione e spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità della , quale successore del Terzo CP_1 Controparte_1
Reich, per i fatti di cui in parte motiva, e per l'effetto,
- condanna la a versare, a titolo di risarcimento iure hereditatis per Controparte_1 perdita del rapporto parentale, l'importo di €1.175.774,00 da suddividere in base alle rispettive quote successorie sull'eredità della de cuius , oltre rivalutazione e interessi come in parte Parte_5 motiva;
- condanna la Repubblica a rifondere agli attori le spese di giudizio, che si CP_1 CP_1 liquidano in euro 1.703,00 per anticipazioni, euro 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A.,
C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- dà atto che gli attori, le cui domande risarcitorie sono state accolte nei termini sopra indicati, hanno diritto ad accedere al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
pagina 20 di 21 Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito presso il Ministero
ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 Controparte_3 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali del presente giudizio.
Bologna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9126/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI PORTO ANDREA e dell'avv. CONTI C.F._2
SIMONE ( ) VIA G.B. MARTINI N. 13 00198 ROMA;
C.F._3 Parte_3
( VIA G. B. MARTINI 13 ROMA;
C.F._4 Parte_4
( ) VIA G.B. MARTINI 13 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA G.B. C.F._5
MARTINI, 13 00198 ROMA presso il difensore avv. DI PORTO ANDREA
ATTORI contro
C/O (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), contumace;
P.IVA_1
(C.F. ), contumace;
Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per e per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di PE [...]
ed nell'aprile e nel settembre del 1944 e per la tragica uccisione degli stessi, da Per_2 Persona_3 considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità;
- e, per l'effetto, condannare la e il Controparte_1 Controparte_3 al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
[...]
pagina 1 di 21 - in favore di iure hereditatis, nella misura di 620.871,66 euro a titolo di danni da Parte_1 lesione dei rapporti parentali dedotti negli scritti difensivi, a cui si chiede di applicare la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi, per una somma complessiva di 776.089,575 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di 620.871,66 euro a titolo di danni da Parte_2 lesione dei rapporti parentali dedotti negli scritti difensivi, a cui si chiede di applicare la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi, per una somma complessiva di 776.089,575 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di e congiuntamente, iure hereditatis, i quali Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio anche per le quota idealmente spettante a (fratello di Persona_4 [...]
, nella misura di: 470.598,66 euro a titolo di danni da lesione dei rapporti parentali dedotti Pt_5 negli scritti difensivi, a cui si chiede di applicare la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi, per una somma complessiva di 588.248,33 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
Per REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA C/O AMBASCIATA TEDESCA IN ROMA nulla poiché contumace;
Per nulla poiché contumace. Controparte_3
pagina 2 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
“Piaccia all Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità della Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i CP_1 CP_1 crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed PE Per_2 Persona_3 nel l'aprile e nel settembre del 1944 e per la tragica uccisione degli stessi , da considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità e per l'effetto condannar e la e il Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e Controparte_3 specificatamente: in favore di , iure hereditatis, nella misura di 707.921,12 oltre Parte_1 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo - in favore di iure hereditatis, nella misura di: 707.921,12 oltre Parte_2 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo - in favore di e congiuntamente, iure hereditatis, Parte_1 Parte_2 per le quote dei crediti risarcitori indivisi di , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
(vittima dei tedeschi) idealmente di spettanza di nella misura di: Per_4 Persona_4
900.990,56 , oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo E così per un totale di € 2.316.832,8 0 , o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo C on vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Si producono i documenti come indicati in narrativa. Con ogni e più ampia riserva istruttoria e probatoria.
La presente vertenza veniva instaurata con atto di citazione da , unico figlio ed erede Parte_1 di , nonché da vedova ed erede di , i quali Parte_5 Parte_2 Parte_5 convenivano in giudizio la e il Controparte_1 Controparte_3
quest'ultimo, in particolare, in ragione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime
[...] di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, presso il cui ministero veniva instituito. In via di prima approssimazione parte attrice esponeva che l'uccisione di – civile, Persona_4 Per_ ebreo, fucilato dai soldati tedeschi all'aeroporto di Forlì il 5 settembre 1944 – nonché di e
[...]
– civili, ebree, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz il 29 marzo 1944 e ivi Persona_5 trucidate il giorno dell'arrivo – costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità. Pertanto, chiedeva l'accertamento della responsabilità e la condanna della a risarcire i Controparte_1 Per_ familiari delle vittime del danno subito, essendo gli odierni attori eredi dei familiari di di e PE di che erano in vita al momento delle loro uccisioni. Persona_5
Seguiva la narrazione, nella “prima parte” della citazione, delle vicende storiche e personali che coinvolsero nato a [...] il [...], figlio di , presidente Persona_4 Parte_7 della comunità israelitica di Gorizia. All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, Pt_7 fuggì da Gorizia assieme al figlio alla moglie e alla governante
[...] PE Parte_6 [...]
, trasferendosi così, dall'11 settembre 1943 ad Ostra Vetere (AN). CP_4
pagina 3 di 21 Il 1° dicembre 1943 venne annunciato che «tutti gli ebrei anche se discriminati, a qualunque nazione appartengano, residenti sul territorio devono essere arrestati» e i loro beni «sottoposti a immediato sequestro». Il 7 dicembre 1943 la famiglia a seguito di una perquisizione dei carabinieri, Pt_1 venne condotta in caserma;
, dopo essere stato privato di beni personali venne liberato;
Pt_7 PE invece, venne portato al campo di concentramento istituito a Senigallia, per essere poi trasferito nelle carceri di Pesaro e poi Urbino. Nel giugno del 1944, i genitori di vennero trasferiti a Osimo e, PE dopo alcuni giorni di internamento nell'ospedale locale, vennero liberati. fu liberato, invece, il 5 PE agosto 1944, per poi essere nuovamente arrestato nelle carceri di Forlì il 13 agosto 1944. A Forlì, il 5 settembre 1944, le SS lo prelevarono per condurlo al locale campo di aviazione, assieme ad altri 16 ebrei, per poi essere uccisi. Tale eccidio, come allegato da parte attrice, è documentalmente provato da diverse fonti (vedasi pag.6 citazione). Per_ Proseguiva la narrazione in fatto di parte attrice con riferimento alle signore e Persona_5
sorelle di e zie di nate a Gorizia rispettivamente il 6
[...] Parte_7 Persona_4 maggio 1871 e il 25 gennaio 1883, deportate e uccise all'età di 73 e 61 anni. Queste, come allegato da parte attrice, vennero prelevate a AN e incarcerate a Trieste;
da lì furono deportate, con il convoglio n. 25T, nel campo di sterminio di Auschwitz, dove vennero uccise il giorno stesso dell'arrivo, il 4 aprile 1944, probabilmente a causa della loro età, in quanto considerate inabili al lavoro forzato;
anche con riferimento a questi eventi, gli attori fornivano supporto probatorio documentale (vedasi pag.7 citazione).
In diritto, gli attori affrontavano preliminarmente alcune questioni pregiudiziali.
Anzitutto, sulla giurisdizione del giudice italiano, le difese attoree ripercorrevano il lungo percorso giurisprudenziale che ha caratterizzato l'evoluzione della controversa risarcibilità del danno de quo, alla luce della differente interpretazione della norma consuetudinaria di diritto internazionale relativa alla immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, che ha visto coinvolte la Cassazione, la Corte Costituzionale e la Corte Internazionale di Giustizia.
Per la Cassazione, a partire dalla sentenza c.d. Ferrini del 2004, venne affermato che la norma consuetudinaria di diritto internazionale relativa all'immunità degli Stati non poteva ritenersi operativa nei confronti di crimini contro l'umanità, alla luce della prevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona umana su ogni altra categoria di beni giuridici oggetto di tutela.
Pertanto, la Repubblica federale tedesca conveniva l'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di
Giustizia, chiedendo che venisse accertata la violazione, ad opera dei Giudici italiani, della norma di diritto internazionale sull'immunità giurisdizionale. Le doglianze della CP_1 CP_1 trovarono accoglimento nella sentenza dei giudici dell'Aia, che causarono una battuta d'arresto nell'evoluzione giurisprudenziale registratasi nelle corti italiane, comportando la necessaria adozione da parte dell'organo legislativo del nostro paese della legge n. 5/2013, che, all'art. 3, imponeva a un qualsiasi giudice - investito della richiesta di accertare la responsabilità e condannare la al CP_1 relativo risarcimento del danno - di rilevare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del giudizio o di procedere alla revocazione delle pronunce che nel tempo fossero divenute definitive.
Alla luce di tale quadro normativo, il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale della nuova norma di legge, ipotizzando la violazione di alcuni “principi supremi” pagina 4 di 21 dell'ordinamento costituzionale, consacrati negli artt. 2 e 24 Cost;
tale rinvio, sfociato nell'altrettanto nota sentenza n.238/2014 della Consulta, portò alla declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto di vaglio, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della C.I.G. del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti, qualificabili come crimini di guerra, lesivi dei diritti inviolabili della persona posti in essere da uno stato straniero. Conseguentemente a tale pronuncia, sia la giurisprudenza di legittimità sia quella di merito avallarono l'orientamento espresso dai giudici delle leggi. Alla luce di ciò, parte attrice allegava come l'illecito oggetto dell'odierno giudizio, ossia l'uccisione di nonché la deportazione e l'uccisione di ed , fosse da Persona_4 Per_2 Persona_3 qualificarsi come “crimine di guerra e contro l'umanità”. A supporto, riportava il tenore letterale dell'art. 6 comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale dell'8 agosto 1945, che annovera tra i crimini di guerra, ai sensi delle lettere b) e c): “l'assassinio” o “i cattivi trattamenti” delle “popolazioni civili dei territori occupati”, nonché “l'assassino” o “qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra”. E ancora, gli attori allegavano ulteriori fonti normative atte a corroborare la tesi della riconducibilità dei fatti di causa nella categoria dei crimini di guerra e contro l'umanità, applicabili anche a fatti antecedenti alla loro entrata in vigore, in forza dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 7, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ha statuito come il principio nulla poena sine lege “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo
i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” (così, Cass. Civ., Sez. II, 12 aprile 2016, n. 15107); in particolare, parte attrice allegava che l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la Protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica, come infrazione grave,
“l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani” o “il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute di persone civili”; allegava inoltre che l'art. 85, comma 4, del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977, considera infrazioni gravi le azioni che provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute, oltre a: “e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento”; ma anche gli artt. 7 e 8 dello
Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con l. n.
232/1999, che definisce l'omicidio di un civile come “crimine di guerra e contro l'umanità”. Quanto al diritto internazionale, richiamava l'art. 46 del “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra”, allegato alla Convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907; con riferimento al diritto interno, invece, richiamava alcuni articoli del Codice Penale (pro tempore vigente) tra cui: il delitto di strage (art. 422 c.p.), punito con l'ergastolo e, al ricorrere delle circostanze aggravanti (art. 61
c.p.), punito con la pena di morte, oltre che, naturalmente, il delitto di omicidio (art. 575 c.p.), il quale, al ricorrere di talune circostanze aggravanti, era punito con la pena perpetua dell'ergastolo; alle medesime pene rinviava, fin dall'entrata in vigore, intervenuta il 21 maggio 1941, l'art. 185, comma 2, del codice penale militare di guerra, nel sanzionare la condotta del “militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari (…) se la violenza consiste nell'omicidio”, applicabile, ai sensi dell'art. 13 dello stesso codice penale militare di guerra, anche “ai militari e a ogni pagina 5 di 21 altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello stato italiano o di un cittadino italiano”.
Da ultimo, gli attori evidenziavano che dal 1° maggio 2022 era entrato in vigore il decreto-legge n.
36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, che all'art. 43 istituiva presso il
“il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di Controparte_3 crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”.
Gli attori affrontavano la questione riguardante la responsabilità della Repubblica di Germania CP_1 per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich in danno dei civili italiani, sulla scorta del principio dalla presunzione di continuità della personalità statale, fondata sul principio di conservazione dei valori, più volte affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia (cfr. C.I.G. 22 dicembre 1986, Burkina AS vs . La legittimazione passiva veniva oltretutto espressamente CP_5 affermata dalla Repubblica Federale di Germania dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, nell'occasione riconoscendo la responsabilità per gli atti iure imperii compiuti dal Terzo Reich;
richiamavano altresì gli accordi bilaterali (ad esempio, gli Accordi di Bonn del 1961), finalizzati alla riparazione e all'indennizzo in favore delle vittime dei crimini nazisti. Seguiva l'esposizione concernente le istanze risarcitorie.
Con riferimento alla perdita dei rapporti parentali, gli attori allegavano che la definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che univa le vittime ai propri congiunti comprometteva i diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed integrità del legame tra i suoi componenti, determinando il sorgere in capo ai superstiti di un danno iure proprio. Con riferimento a tale categoria di danno, gli attori riportavano un orientamento di legittimità secondo cui lo stesso riguardi sia l'interiore sofferenza morale soggettiva sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, che devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità – in considerazione dei rapporti con la vittima primaria, anche ricorrendo a elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, l'età delle parti e ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 28989/2019 e n. 13158/2021), non incidendo, peraltro, la convivenza a connotato minimo di effettività ed esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. nn. 7743/2021; 24689/2020; 21837/2019; 29784/2018; 3767/2018;
29332/2017; 21230/2016).
In punto di onere probatorio, parte attrice, oltre a ribadire la possibilità di ricorrere anche alla prova presuntiva, allegava una massima di cassazione secondo cui “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 3767/2018; Cass. 4253/2012). pagina 6 di 21 Con riferimento alla relativa liquidazione, specificavano che la stessa dovesse necessariamente essere effettuata sulla base di criteri equitativi, considerando la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nonché l'età della vittima primaria e secondaria. Con riferimento al criterio di liquidazione, invece, parte attrice proponeva il sistema
Tabellare di Roma, con calcolo da effettuarsi sulla base delle relative voci ivi previste, come il rapporto di parentela, l'età del congiunto, l'età della vittima, la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi;
inoltre, richiamando un precedente del Tribunale adito, chiedeva venisse applicata la maggiorazione del 25% in ragione della particolare drammaticità degli accadimenti.
Seguiva il computo del quantum relativo alle singole posizioni, alla luce dei valori e degli indici contenuti nelle Tabelle romane del 2019.
I) In primis, veniva analizzata la posizione dei congiunti di Persona_4
I.I) Con riferimento alla perdita subita da madre di ucciso il 5 Parte_6 Persona_4 settembre 1944, veniva calcolato un danno da perdita del rapporto parentale complessivo di
€294.201,00, ricavato dai seguenti valori tabellari: valore del punto base pari ad €9.806,70; grado di parentela: madre-figlio; età della vittima: 24anni; età della madre superstite: di 63anni; rapporto di convivenza e della presenza nel nucleo di altri familiari: sì, l'altro genitore, gli altri figli e il nipote, per un totale di 30punti (20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2 per l'età del genitore, 4 per la convivenza della vittima con il genitore).
Sulla trasmissione ereditaria del danno patito, invece, gli attori esponevano che il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di (14 dicembre 1962), si fosse trasmesso secondo le regole Parte_6 della successione legittima ante riforma del diritto di famiglia al figlio (fratello di Parte_8
. PE
I.I.I) Il diritto risarcitorio ereditato da (fratello di , al momento della sua Parte_8 PE morte, intervenuta il 18 febbraio 1981, si ripartiva secondo le regole della successione legittima tra:
(moglie) per 1/3; (figlio) per 1/3; (figlio) per 1/3. Persona_6 Parte_5 Persona_4
I.I.II) La quota di al momento della sua morte, intervenuta il 24 gennaio 1999, si Persona_6 ripartiva secondo le regole della successione legittima tra: (figlio) per 1/2; Parte_5 [...]
(figlio) per 1/2. Per_4
I.I.III) La quota di , al momento della sua morte, intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva secondo le regole della successione legittima tra: (moglie) per 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) per 1/2. Pt_1
Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da alla Parte_6 luce della successione del diritto risarcitorio secondo le quote ereditarie, veniva suddiviso come segue:
: € 73.550,25 (1/4 del totale); Parte_1
€ 73.550,25 (1/4); Parte_2
: € 147.100,50 (2/4). Persona_4
Con riferimento alla quota confluita nel patrimonio di quest'ultimo, gli attori specificavano che la presente azione avveniva in virtù del costante insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in pagina 7 di 21 presenza di più eredi, da uno solo di essi, anche per l'intero, oltre che per la parte del credito proporzionale alla quota di propria spettanza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12 gennaio 2023, n. 640; Cass.
Civ., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8508; Cass. Civ., Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32022; Cass. Civ., Sez.
VI, 20 novembre 2017, n. 27417; Cass. Civ., SS.UU, 28 novembre 2007, n. 24657).
I.II) Con riferimento alla posizione di (nato il [...] e morto il 17.11.1965), padre Parte_7 di e con lo stesso convivente, secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del Persona_4 padre (66anni) e degli altri criteri sopraindicati, si otteneva un totale di 30 punti (20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2 per l'età del genitore, 4 per la convivenza della vittima con il genitore), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad €294.201,00, fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
I.II.I) Il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di , intervenuta in data 17 Persona_7 novembre 1965, transitava, alla luce delle regole sulla successione legittima, a Parte_8
(figlio). Tale diritto, poi, al momento della morte di , intervenuta il 18 febbraio 1981, Parte_8 si ripartiva secondo le regole della successione legittima, nelle medesime modalità già viste per Pt_6
[...]
I.III) Quanto alla posizione di , (nato il [...] e morto il 18.02.1981), fratello di Parte_8
e con lo stesso non convivente, venivano richiamate le argomentazioni sopra esposte. Secondo PE le Tabelle romane, tenuto conto dell'età di (31 anni) e del fratello (24 anni) al Parte_8 PE momento della morte di quest'ultimo, nonché degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 15 punti (7 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 4 per l'età del fratello), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad €147.100,50, fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
I.III.I) Il diritto risarcitorio, al momento della morte di , intervenuta il 18 febbraio Parte_8
1981, si ripartiva secondo le regole della successione legittima tra (moglie) per 1/3; Persona_6
(figlio) per 1/3; (figlio) per 1/3. Parte_5 Persona_4
I.III.II) La quota di al momento della sua morte, intervenuta il 24 gennaio 1999, si Persona_6 ripartiva, secondo le regole della successione legittima tra (figlio) per 1/2; Parte_5 [...]
(figlio) per 1/2. Per_4
I.III.III) La quota di , al momento della sua morte, intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva, secondo le regole della successione legittima tra (moglie) per 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da Pt_1
è così suddiviso: : €36.775,12 (1/4 del totale); Parte_8 Parte_1 Parte_2
€36.775,12 (1/4); : €73.550,25 (2/4). Persona_4
I.IV) Sulla perdita del rapporto parentale subita da (nato l'[...] e morto il Parte_5
13.3.2006), nipote di (in quanto figlio ), con lo stesso non convivente, gli attori PE Pt_8 esponevano che, secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 1 anno) e degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 15 punti (6 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 5 per l'età del nipote), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad
€147.100,50.
I.IV.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 1° gennaio 2006, si ripartiva, Parte_5 secondo le regole della successione legittima, tra (moglie) 1/2; Parte_2 Parte_1 pagina 8 di 21 (figlio) 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...] sarebbe così suddiviso: : €73.550,25 (1/2 del totale); Pt_5 Parte_1 Parte_2
€73.550,25 (1/2). II) Si passava poi all'analisi delle singole posizioni dei congiunti di , uccisa il 4 Persona_5 aprile 1944.
II.I) Quanto alla perdita del rapporto parentale subita da , (nato il [...] e morto il Parte_7
17.11.1965), fratello di , con la stessa non convivente, secondo le Tabelle romane, tenuto Per_2 conto dell'età del fratello della vittima (di 66 anni), dell'età di quest'ultima al momento della sua morte
(73) e degli altri criteri sopra indicati, si ricavava un totale di 11 punti (7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 2 per l'età del fratello), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad
€107.873,70.
II.I.I) Il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di , il 17 novembre 1965, Persona_7 passava ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da sarebbe per gli attori così suddiviso: Parte_7 [...]
€26.968,42 (1/4 del totale); €26.968,42 (1/4); Pt_1 Parte_2 Persona_4
€53.936,85 (2/4).
II.II) Con riferimento alla perdita del rapporto parentale subito da , (nato il [...] Parte_8
e morto l'8.02.1981), nipote di e con la stessa non convivente, esponevano le Persona_5 seguenti argomentazioni. Secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di
31 anni) e degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 13 punti, 7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrisponderebbe un valore risarcitorio complessivo pari ad €127.487,10.
II.II.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 18 febbraio 1981, passava ai Parte_8 suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da sarebbe così Parte_8 suddiviso: : €31.871,77 (1/4 del totale); €31.871,77 (1/4); Parte_1 Parte_2 [...]
€63.743,55 (2/4). Per_4
II.III) Veniva analizzata anche la perdita del rapporto parentale subito da (nato il Persona_4
31.3.1920 e morto il 5.9.1944), nipote di e con la stessa non convivente. Secondo Persona_5 le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 24 anni) e degli altri criteri sopra indicati, viene delineato un totale di 13 punti (7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad €127.487,10.
II.III.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 5 settembre 1944, passava ai Persona_4 suoi genitori e al fratello e poi, ancora, agli eredi di questi ultimi secondo le quote supra Pt_8 illustrate.
Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito da Persona_4 sarebbe così suddiviso: : €31.871,77 (1/4 del totale); €31.871,77 Parte_1 Parte_2
(1/4); : €63.743,55 (2/4). Persona_4
II.IV) Quanto a (nato l'[...] e morto il 13.3.2006) nipote di Parte_5 Persona_5
(il figlio del nipote ) e con la stessa non convivente, rilevava che, secondo le tabelle
[...] Pt_8 romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 1 anno) e degli altri criteri sopra indicati, pagina 9 di 21 viene delineato un totale di 14 punti 7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 5 per l'età del nipote), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo pari ad € 137.293,80 fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
II.IV.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva, secondo le regole della successione legittima: (moglie) 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito dal Pt_1 signor è così suddiviso: : € 68.646,90 (1/2 del totale); Parte_5 Parte_1 [...]
€ 68.646,90 (1/2). Parte_2
III) In ultimo, venivano analizzate le singole posizioni relative ai congiunti di uccisa Persona_3 il 4 aprile 1944.
III.I) La perdita del rapporto parentale subita da (nato il [...] e morto il Parte_7 Per_ 17.11.1965) era il fratello di con la stessa non convivente. Secondo le Tabelle romane, tenuto conto dell'età del fratello della vittima (di 66 anni) e degli altri criteri sopra indicati, delineava un totale di 11 punti (7 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 2 per l'età del fratello), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad € 107.873,70.
III.I.I) Il diritto risarcitorio, al momento della scomparsa di , intervenuta in data 17 Parte_7 novembre 1965, passava ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale da Persona_7 sarebbe, per gli attori, così suddiviso: : € 26.968,42 (1/4 del totale);
[...] Parte_1 [...]
€ 26.968,42 (1/4); : € 53.936,85 (2/4). Parte_2 Persona_4 Per_ III.II) Quanto a (nato il [...] e morto il 18.02.1981), nipote di e con la Parte_8 stessa non convivente, rilevavano che: Secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 31 anni) e degli altri criteri sopra indicati, si otteneva un totale di 12 punti (6 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo pari ad € 117.680,40 fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
III.II.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 18 febbraio 1981, è passata Parte_8 ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito dal signor è così Parte_8 suddiviso: € 29.420,10 (1/4 del totale); € 29.420,10 (1/4); Parte_1 Parte_2
: € 58.840,2 0 (2/4). Persona_4
III.III) Quanto alla perdita subita da (nato il [...] e morto il 5.9.1944) nipote Persona_4 Per_ di e con la stessa non convivente, esponevano le seguenti quantificazioni: Secondo le tabelle romane, tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 24 anno) e degli altri criteri sopra indicati, veniva delineato un totale di 12 punti 33 (6 per il grado di parentela, 2 per l'età della vittima, 4 per l'età del nipote), cui corrispondeva un valore risarcitorio complessivo pari ad € 117.680,40 ritenuta di giustizia.
III.III.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di intervenuta il 5 settembre 1944, passava Persona_4 ai suoi eredi e poi, ancora, agli eredi dei suoi eredi secondo le quote supra illustrate. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito dal signor veniva Persona_4 così suddiviso: : € 29.420,10 (1/4 del totale); € 29.420,10 (1/4); Parte_1 Parte_2
: € 58.840,20 (2/4). Persona_4 pagina 10 di 21 III.IV) Quanto a (nato il [...] e morto il 13.3.2006) nipote di Parte_5 Persona_3
(il figlio del nipote ) e con la stessa non convivente, esponevano che: secondo le tabelle romane, Pt_8 tenuto conto dell'età del nipote della vittima (di 1 anno) e degli altri criteri sopra indicati, viene delineato un totale di 13punti (6 per il grado di parentela, 2per l'età della vittima, 5 per l'età del nipote), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo pari ad € 127.487,10 fatta salva la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
III.IV.I) Il diritto risarcitorio, alla morte di , intervenuta il 1° gennaio 2006, si Parte_5 ripartiva secondo le regole della successione legittima tra: (moglie) per 1/2; Parte_2 [...]
(figlio) per 1/2. Pertanto, il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale subito Pt_1 da è così suddiviso: € 63.743,55 (1/2 del totale); Parte_5 Parte_1 [...]
€ 63.743,55 (1/2). Parte_2
Su tutte le somme sopra individuate chiedevano che venisse applicata la maggiorazione del 25%.
Riassumendo, l'attrice richiedeva le seguenti poste risarcitorie: per , a titolo iure hereditatis €707.921,12; Parte_1 per a titolo iure hereditatis €707.921,12. Parte_2
Infine, per gli attori congiuntamente, iure hereditatis ulteriori €900.990,56 relativi alle quote spettanti a
. Persona_4
Su tali somme andranno poi calcolati interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'illecito fino all'emanazione della sentenza, previa devalutazione della sorte capitale al tempo dell'illecito medesimo.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, parte attrice concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità della Federale di Germania, quale “ente” succeduto al Terzo Reich, per i CP_1 crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed , PE Per_2 Persona_3 nell'aprile e nel settembre del 1944 e per la tragica uccisione degli stessi, da considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità. e per l'effetto condannare la e il Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e Controparte_3 specificatamente: in favore di , iure hereditatis, nella misura di €707.921,12 oltre interessi legali sulla Parte_1 somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
in favore di iure hereditatis, nella misura di: €707.921,12 oltre interessi legali sulla Parte_2 somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
in favore di e congiuntamente, iure hereditatis, per le quote dei Parte_1 Parte_2 crediti risarcitori indivisi di , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Persona_4
(vittima dei tedeschi) idealmente di spettanza di nella misura di: 900.990,56, oltre Persona_4 interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
E così per un totale di € 2.316.832,80, o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
***
pagina 11 di 21 Parte attrice notificava l'atto di citazione in data 27 giugno 2023 al Controparte_3
al Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle Vittime di Crimini di Guerra e contro l'umanità,
[...] nonché all'Avvocatura Generale dello Stato e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna .
La vertenza veniva trattata alle udienze del 28 marzo 2024 e del 6 febbraio 2025.
Nell'udienza del 28 marzo 2024 parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e dichiararsi la contumacia delle parti convenute. Il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e invitava gli attori a specificare il quantum risarcitorio secondo le Tabelle di Milano specificando tutti i punteggi applicati e in base ai relativi gradi di parentela e convivenza, rinviando per spedizione all'udienza del 06.02.2025, concedendo i tripli termini ex art. 189 c.p.c. e avvisando che non si sarebbe tenuta la discussione orale.
Seguiva il deposito delle memorie attoree, nelle date del 15 febbraio 2024 e 6 marzo 2024, nonché del foglio di precisazione delle conclusioni in data 5 dicembre 2024.
In data 7 gennaio 2025 parte attrice rassegnava le proprie conclusioni mediante comparsa conclusionale.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'odierna vertenza veniva instaurata da nata a [...] il 24 Parte_2 aprile 1944, vedova ed erede di , e da suo figlio, nato a [...] Parte_5 Parte_1
(BO) il 25 novembre 1968, i quali agiscono a titolo iure hereditatis per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti in conseguenza delle uccisioni, ad opera dei soldati tedeschi del Terzo Per_ Reich, di e , civili, italiani ed ebrei, ascendenti degli odierni attori. PE Persona_5
Prima di entrare nel merito, in via preliminare, va ribadita sia la proponibilità della domanda nei confronti della sia la relativa giurisdizione del Giudice di merito Controparte_1 italiano;
tale dato risulta oggi pacificamente ammesso in giurisprudenza, grazie al percorso inaugurato dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte nel caso (SS.UU. n.5044/2004). In tale Per_8 occasione, gli affermarono che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana assume il Parte_9 valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, non sacrificabile in luogo di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, come ad esempio quello della "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Quanto detto consacrò la non “assolutezza” della norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri;
infatti, la S.C. statuì, con riferimento all'immunità giurisdizionale degli Stati, che essa non poteva “essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali".
Tale percorso ebbe una battuta d'arresto nella giurisprudenza italiana, a seguito della sentenza del 3 febbraio 2012, con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato l'immunità giurisdizionale riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale;
contestualmente, l'Italia veniva invitata ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai propri giudici (anche quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei pagina 12 di 21 confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto. Pertanto, alla luce del dettato del comma 1° dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, che all'art. 3 imponeva al giudice nazionale di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, causando di fatto uno sbarramento alla trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
L'iter giurisprudenziale cambiò radicalmente rotta con la storica sent. 238/2014 della Corte costituzionale, del cui portato innovativo – riguardante la teoria dei controlimiti - è stato ampiamente scritto. Brevemente, si ricorda che con tale pronuncia la Consulta ha statuito che “l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi". Pertanto, con una pronuncia interpretativa di rigetto, la Consulta ha affermato il principio in forza del quale "la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva".
A suffragio di quanto sopra, si segnala un recente approdo della Cass. Sez. Terza Civile, la quale con sentenza n. 3642/2024, ha espressamente ribadito che: “La proponibilità, contro la Repubblica
Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (…) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost”.
Superate le questioni concernenti la proponibilità della domanda e la giurisdizione del Giudice adito a vagliarne nel merito il contenuto, si passa all'esame della legittimazione passiva dei convenuti, rimasti contumaci.
L'azione de quo veniva regolarmente esperita nei confronti della Controparte_1 domiciliata presso l'Ambasciata della succeduta al Terzo Reich e Controparte_1 pertanto legittimata passivamente rispetto all'accertamento della responsabilità per crimini di guerra ex artt. 2043 e 2059 c.c. Tale assunto si fonda, anzitutto, in ordine “cronologico”, sul riconoscimento dei Cont debiti di guerra da parte della effettuato il 6 marzo 1951, che confermavano le disposizioni dell'Accordo di Londra del 1953 su debiti esteri tedeschi e continuavano ad avere efficacia anche dopo la restituzione della sovranità alla . Controparte_1
pagina 13 di 21 Inoltre, dal punto di vista del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati trova conferma nella norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità in caso di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno Stato, in virtù della conservazione dei valori, che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente;
tale principio, infatti, non è mai Cont disconosciuto dalla . A tal proposito si vedano altresì i trattati conclusi dalla Repubblica
Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto, gli accordi di Bonn del 1961, nonché la dichiarazione congiunta di
Italia e a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre 2008, ove la CP_1
Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per i massacri compiuti dal
Terzo Reich nel corso della Seconda guerra mondiale.
Quanto, invece, alla legittimazione passiva del , presso cui è Controparte_3 stato istituito ex D.L. 36/2022 il noto “Fondo” (Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945), si rileva che, dalla lettura del comma 6 dell'art.43 del D.L. in Contr Cont questione, non viene esclusa la cumulabilità della domanda verso il e verso la , da ritenersi quest'ultima, anche a seguito dell'istituzione del Fondo, un litisconsorte necessario. Inoltre, si rileva che l'art. 43 sopra citato non ha espressamente previsto che il danneggiato possa unicamente adire in giudizio il non essendo ciò desumibile dal relativo 6° Controparte_3 comma., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni "sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art.
144 del codice di procedura civile" e che "se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente".
Si veda anche quanto di recente dichiarato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza N. 159/2023, con cui ha chiarito che la ratio del c.d. Fondo “ristori” va interpretata nel senso che tale fondo operi alla stregua di un meccanismo di traslazione dell'onere economico derivante dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, di modo tale da conciliare la tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di
Bonn del 1961); infatti, il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale emanato (D.M. 28 giugno 2023); il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra «sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo».
Nella pronuncia della Consulta si legge testualmente: “L'accesso a quest'ultimo (il Fondo), quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato ... il legislatore ha adottato una disposizione speciale e radicale - l'art. 43 censurato - diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del
1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione ... Proprio in continuità con tale Accordo, lo
Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani”. pagina 14 di 21 Pertanto, sia alla luce del dato testuale della disposizione citata (art. 43), sia della lettura che ne dà la
Consulta, risulta evidente che il abbia una funzione liquidatoria e che non possa prescindersi CP_8 dall'accertamento del credito risarcitorio nei confronti del contraddittore naturale, che è la Repubblica
Federale di Germania.
Pertanto, deve ritenersi ritualmente eseguita anche la vocatio in ius della Controparte_1
[...]
Risulta altresì assolto l'onere probatorio avente ad oggetto la legittimazione attiva degli attori, alla luce della documentazione depositata in allegato alla citazione, mediante la quale è possibile ricostruire il Per_ legame di parentela intercorrente tra e , come Per_2 Persona_9 certificato dallo Stato di famiglia storico (doc. B3); lo stato di coniugio tra Parte_10
e (doc. C1); lo status di figli di quest'ultimi di e (doc.
[...] Parte_6 Pt_8 Persona_4
B1); lo stato di coniugio tra e (doc. B8); lo status di figli di questi Parte_8 Persona_6 ultimi di e (doc. B8); lo stato di coniugio tra e Pt_5 Persona_4 Parte_5 [...]
(doc. C10), nonché lo status di figlio degli anzidetti di (doc. C8). Parte_2 Parte_1
Venendo al merito, per quanto concerne il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa Per_ risarcitoria, a parere della Scrivente risulta ampiamente fornita la prova delle tragiche uccisioni di e documentalmente provate mediante gli scritti storiografici, il materiale Per_2 Persona_4 fotografico e quello commemorativo sulla vicenda (doc.ti da A1 ad A28); in particolare, risulta ricavabile il giorno ed il luogo della morte e le circostanze in cui ciò è avvenuto.
Non vi è dubbio che:
1) morì nel campo di aviazione di Forlì il 15 settembre 1944, nell'eccidio che Persona_4 coinvolse 17 ebrei, come testimoniato dai numerosi documenti allegati dagli attori, tra cui in particolare l'estratto della banca dati del Centro di documentazione ebraica, le numerose lapidi e memoriali dedicategli, come anche gli articoli di giornale e le iniziative istituzionali, come l'apposizione della pietra d'inciampo nel Comune di Ostra Vetere. Per_ 2) Egualmente, risulta comprovata l'uccisione di e in data 4 aprile 1944, a Persona_5 seguito della loro cattura presso AN;
le sorelle, infatti vennero trasportate con il convoglio n. 25T, nel campo di sterminio di Auschwitz, come confermato dal centro di documentazione ebraica, dallo
Yad Vashem di Gerusalemme e dalle testimonianze storiografiche (Libro della memoria).
Tanto premesso, il diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c.; orbene, seguendo un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di codesto Tribunale, si sottolinea come nella quantificazione del suddetto risarcimento assume elevata importanza l'effettivo legame affettivo lamentato a causa del fatto illecito (onere probatorio tanto più alleggerito, quanto più è prossimo il grado formale di parentela, operando per gli stretti congiunti anche presunzioni semplici e massime di comune esperienza). Invece, tali presunzioni non possono ritenersi automaticamente applicabili per i gradi di parentela maggiori (es. tra zio e nipote, tra cugini o cognati); infatti, in tali circostanze, l'attore
è comunque onerato di fornire la prova dell'esistenza e dell'intensità del legame affettivo con la vittima.
Il danno oggetto di domanda risulta liquidabile mediante il ricorso a criteri equitativi in virtù del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. A tal fine soccorrono le Tabelle a punti elaborate dal
Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024, le quali, alla luce della statuizione dei giudici di pagina 15 di 21 legittimità di cui alla ordinanza n. 37009/2022, “consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del
2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale".
In linea generale, in ordine al riconoscimento e alla quantificazione del danno da perdita parentale, giova richiamare l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722 / 2022 depositata il 3.8.2022) che ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia.
Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale, comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”. Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva, pur tenendo presente che,
l'azione è stata promossa nel luglio 2023, a distanza di 79 anni dagli eventi, il che rende estremamente Cont difficile alla di fornire la prova contraria.
Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 04/03/2024, n. 5769) ha ribadito il principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già,
Cass. 16/03/2012, n. 4253)”. In motivazione la Suprema Corte ha altresì specificato che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, pagina 16 di 21 dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare”.
La pronuncia da ultimo citata si pone in linea con altri precedenti di legittimità (v. Cass. 29/09/2023, n.
27658), che hanno enunciato il principio per cui “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01)”.
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perchè la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione
(Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01). (…) anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nuclearè, il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente Utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”.
Va a questo punto richiamati i criteri individuati nella recentissima decisione di questo ufficio, riguardati fatti analoghi a quelli esaminati in questa sede (sentenza n. 537/2025, pubblicata in data 4 marzo 2025, G.I. Dott.ssa Nunno), sulla scorta dei quali è stata riconosciuta la risarcibilità di “un danno da perdita parentale a prescindere dalla convivenza tra la vittima primaria ed il congiunto, purchè sia data prova (e prima ancora allegato) di un effettivo legame affettivo asseritamente reciso a seguito dell'illecito; onere probatorio che sarà tanto più alleggerito, quanto più è prossimo il grado formale di parentela, operando per gli stretti congiunti anche presunzioni semplici e massime di comune esperienza, alla luce del fatto che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite. Tali presunzioni non possono, al contrario, ritenersi operanti nel caso in cui tra congiunto e vittima vi sia un grado di parentela più lontano, come tra zio e nipote, tra cugini o cognati: in tali casi, colui che agisce per chiedere un risarcimento da perdita del rapporto parentale è chiamato a dare prova dell'effettività ed intensità del legame affettivo rispetto alla vittima.” Per tali ragioni, nell'utilizzo dei criteri equitativi elaborati nelle Tabelle di Milano aggiornate nel giugno 2024, nel liquidare il danno in linea discendente, verrà tenuto conto di quanto allegato e provato pagina 17 di 21 dagli attori, soprattutto con riferimento all'intensità del rapporto affettivo, reciso dalla perdita del congiunto causata dai fatti sopra illustrati.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano, si rileva che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore), circostanze tutte che devono essere allegati.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a descrivere i fatti e i rapporti di parentela, nonché di eventuale convivenza, senza in alcun modo illustrare la natura e l'intensità del legame, il che, se può giustificarsi del ragione del tempo decorso, non permette una valorizzazione massima del suddetto parametro tabellare, che verrà quindi determinata in punti 10 su 30 della relativa voce.
Venendo all'analisi della successione del diritto al risarcimento del danno, la Scrivente ritiene che tale diritto risarcitorio possa validamente essere trasmesso solo in linea discendente e non collaterale.
Pertanto, viene riconosciuta la traslazione del credito risarcitorio di , per la perdita Parte_7 Per_ delle sorelle e , nel patrimonio di e poi in quello di , ed infine, alla Per_2 Pt_8 PE Pt_5 morte di quest'ultimo, nel patrimonio degli odierni attori, i quali agiscono anche per la quota di PE
(fratello di ). Pt_5
Altresì viene riconosciuta la traslazione del credito risarcitorio di , per la perdita di Parte_8
suo fratello, ai suoi figli e e, successivamente, agli odierni attori, anche per la PE Pt_5 PE quota spettante a nipote dell'omonimo de cuius. Allo stesso modo, il diritto al risarcimento del PE danno per la perdita del rapporto parentale patito da e per la morte del Parte_7 Parte_6 figlio seguirà il medesimo ordine di successione, passando per sino ad PE Parte_8 arrivare agli odierni attori.
Non sono invece meritevoli di accoglimento le ulteriori traslazioni del credito risarcitorio avanzate dagli attori, ossia la successione del diritto al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale Per_ maturato da per l'uccisione delle zie e , successivamente, secondo la Persona_4 Per_2 tesi attorea, transitato nel patrimonio dei Genitori ( e;
ciò in virtù del fatto che, Pt_7 Parte_6 Per_ considerata la data dell'uccisione di e , quella di , dei mezzi Persona_5 Persona_4 di comunicazione all'epoca a disposizione, a fortiori resi inoperanti dalla guerra in atto, non si ritiene verosimile che possa avere avuto effettiva contezza dell'uccisione delle zie, per l'appunto PE avvenuta ad aprile, dunque cinque mesi prima di essere anch'esso ucciso dai soldati tedeschi. Stesse conclusioni per il diritto al risarcimento iure proprio richiesto per per la morte dello Parte_5 zio in ragione della contestualità temporale della nascita di e della morte di PE Pt_5 PE
Per quanto concerne il danno patito da per la perdita delle sorelle, che non si può Parte_7 Per_ presumere fossero conviventi, in ragione della loro età ( aveva 72 anni, mentre ne aveva Per_2 pagina 18 di 21 61), nonché del luogo della loro cattura presso AN (PN), differente dal luogo in cui risiedeva Pt_7
e famiglia (Gorizia) e dal quale è fuggito dopo l'8 settembre 1943 per rifugiarsi nella provincia di
Ancona (Ostra Vetere) si osserva quanto segue;
per il rapporto fratello-sorella, il punto base di è di
€1.698,00. Quanto al danno per l'uccisione di , considerando l'età della vittima primaria al momento Per_2 dell'uccisione (72 anni, equivalenti a 8 punti), l'età della vittima secondaria (65 anni, equivalenti a 10 punti), la non sopravvivenza di altri congiunti del nucleo famigliare (16 punti) e un grado di intensità del rapporto medio-basso (10 punti), equitativamente determinato, alla luce della mancata allegazione sul punto di circostanze specifiche volte a comprovare tale legame, si ottiene un totale di 44 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €74.712,00. Per_ Quanto al danno per l'uccisione di considerando l'età della vittima primaria al momento dell'uccisione (61 anni, equivalenti a 10 punti), l'età della vittima secondaria (65 anni, equivalenti a 10 punti), la non sopravvivenza di altri congiunti del nucleo famigliare (16 punti) e un grado di intensità del rapporto medio-basso (10 punti), per le medesime ragioni sopra indicate, si ottiene un totale di 46 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €78.108,00
L'importo complessivo che si ottiene a titolo di danno per perdita del rapporto parentale subito da per la morte delle sorelle è pari ad €152.820,00 Parte_7
Quanto al danno subito da per l'uccisione del figlio utilizzando le medesime Parte_7 PE
Tabelle di cui sopra, si ricava un punto base per il rapporto padre-figlio di €3.911,00. Considerando
l'età della vittima primaria (24 anni, equivalente a 24 punti), l'età della vittima secondaria (66, equivalente a 16 punti), la convivenza (16 punti), la sopravvivenza di altri due membri del nucleo famigliare (12 punti), un grado di intensità del rapporto elevato, ritenuto in via presuntiva in ragione del rapporto padre-figlio (30 punti), si ottiene un totale di 98 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €383.278,00. Quanto al danno subito da per l'uccisione del figlio considerando i medesimi Parte_6 PE parametri ut supra esposti, si ottiene un totale di 98 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €383.278,00. Quanto al danno subito da , per l'uccisione del fratello si utilizza il punto base Parte_8 PE di €1.698,00; considerando l'età della vittima primaria (24 anni, equivalenti a 18 punti), l'età della vittima secondaria (31 anni, equivalente a 16 punti), esclusa la convivenza, in quanto neppure allegata, la sopravvivenza di due superstiti nel nucleo famigliare (12 punti), e un grado di relazione affettiva medio (15 punti), si ottiene un totale di 61 punti, che moltiplicati per il punto base danno luogo ad un totale di €103.578,00. I danni sopra liquidati nell'importo complessivo di €1.175.774,00 vengono trasmessi iure hereditatis a
, anche quale coerede unitamente a stante il decesso di Parte_5 Persona_4 [...]
intervenuto il 13 marzo 2006, il diritto si è trasmesso al coniuge e al Pt_5 Parte_2 figlio , senza prendere posizione sul riparto interno tra i suddetti coeredi. Parte_1
Costituisce infatti principio acquisito che «ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare pagina 19 di 21 soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (Cass. n. 27417/2017; n.
8508/2020).
Come da precedenti di questo Tribunale (v. ordinanza del 3.9.2024, Giudice est. Dott.ssa Paola
Matteucci), in considerazione dell'inerzia delle parti attrici (che agivano in giudizio nel 2022, dopo diversi anni dalla morte dei loro danti causa) e anche del fatto che sono trascorsi oltre 80 anni dagli eccidi, la rivalutazione, previa devalutazione, e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente decorrono dalla domanda giudiziale (v. in tal senso anche Trib. Firenze, sentenza n.
185/2024).
Dalla data di deposito della sentenza decorrono gli interessi legali fino al saldo.
In ordine alle spese di lite, la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 (scaglione 1.000.001,00 –
2.000.000,00 in base all'ammontare liquidato).
In particolare, le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria, ai valori minimi, tenuto conto della contumacia delle parti convenute per complessivi €18.977,00.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 1.703,00 (contributo unificato e marca euro 1.686,00 +
27,00).
Va infine dato atto che il convenuto succederà a titolo particolare ex lege nel rapporto CP_3 obbligatorio nel momento in cui, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si perverrà alla fase della concreta soddisfazione del credito risarcitorio come da titolo esecutivo.
Va dunque dichiarato il diritto della parte attrice, le cui domande risarcitorie sono state accolte, all'accesso al Fondo gestito dal convenuto, istituito con l'art. 43 del D.L. 36/2022, sia per CP_3 capitale, che per interessi e rivalutazione e spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità della , quale successore del Terzo CP_1 Controparte_1
Reich, per i fatti di cui in parte motiva, e per l'effetto,
- condanna la a versare, a titolo di risarcimento iure hereditatis per Controparte_1 perdita del rapporto parentale, l'importo di €1.175.774,00 da suddividere in base alle rispettive quote successorie sull'eredità della de cuius , oltre rivalutazione e interessi come in parte Parte_5 motiva;
- condanna la Repubblica a rifondere agli attori le spese di giudizio, che si CP_1 CP_1 liquidano in euro 1.703,00 per anticipazioni, euro 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A.,
C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- dà atto che gli attori, le cui domande risarcitorie sono state accolte nei termini sopra indicati, hanno diritto ad accedere al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
pagina 20 di 21 Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito presso il Ministero
ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 Controparte_3 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali del presente giudizio.
Bologna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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