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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 8757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8757 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele SD - Presidente rel -
Eva Scalfati - Giudice -
Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6366 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
(C.F.: ), elett.te dom.to in Napoli al Corso Arnaldo Parte_1 C.F._1
Lucci,137 presso l'avv. Eduardo Lombardi (C.F.: che lo difende e C.F._2 rappresenta in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. Carolina Cerreto, (C.F. C.F._4
), in virtù di mandato in atti, con elezione di domicilio presso lo studio sito in C.F._5
Napoli alla via A. Scarlatti n. 60.
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025 premesso: Parte_1
di conoscere la sig.ra dal 1998 e di aver con lei intrattenuto diversi rapporti sessuali Controparte_1 di cui uno non protetto, al seguito del quale la stessa gli comunicava di essere incinta;
che in data 16 gennaio 1999 la sig.ra partoriva un bambino cui fu dato il nome di CP_1 CP_2
di aver riconosciuto il piccolo come figlio in data 23 gennaio 2012, innanzi all'Ufficiale CP_2 di Stato civile del Comune di Napoli-Barra; di aver adito il Tribunale dei minorenni che, con decreto reso in data 17.09.2013, aveva stabilito l'affido condiviso del minore, le modalità di visita da parte del padre e determinato a carico di quest'ultimo un assegno mensile di mantenimento di € 300,00; di aver appreso da terze persone, conoscenti della sig.ra , che lavorava e era divenuto CP_1 CP_2 economicamente autosufficiente;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio CP_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Si costituivano i convenuti, impugnando il ricorso, contestando tutte le circostanze ivi riportate e offrendo al Tribunale una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti diversa da quella prospettata da controparte.
Inoltre, eccepivano che seppur assunto da LT AI (gruppo Ryanair) con un contratto di CP_2 lavoro a tempo determinato come cabin crew, non potesse essere considerato economicamente autosufficiente, stanti gli elevati costi fissi mensili (quantificati in € 1.750,00) che gli derivavano dal vivere in Svezia e lavorare in Danimarca, costi che lo stesso faticava a sostenere con il proprio attuale stipendio.
In ogni caso, i convenuti non si opponevano alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento chiedendo la decorrenza della revoca dal 16.01.2026 (giorno del ventisettesimo compleanno di o, in subordine, dalla pronuncia della sentenza. CP_2
All'udienza del 16/09/2025 innanzi al giudice relatore le parti dichiaravano di aver aggiunto un accordo e ne chiedevano il recepimento;
il giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“ dichiarare che il ricorrente non è più tenuto a versare l'assegno periodico di mantenimento di € 300,00 in favore del figlio con decorrenza dal 16.01.2026; CP_2
compensare integralmente le spese di lite tra le parti.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e rientrano in un'area di diritti relativamente disponibili, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse, come del resto chiesto dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto, a modifica del provvedimento del Tribunale dei minorenni di Napoli del 17.9.2013, revoca l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , con decorrenza dal 16.01.2026; CP_2
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.09.2025 Il Presidente est.
Raffaele SD