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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti \Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.945/2012 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dell'avv.RASCHI DEBORA, giusta procura in atti;
Parte_1 appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA, giusta procura in atti CP_1 appellato
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10/09/2012, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n.1420/12 emessa dal G.L. del Tribunale di Reggio Calabria.
Con ordinanza del 17 aprile 2015, il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte dell'appellante
Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto della Coordinatrice della Sezione in data 16 giugno 2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15 luglio 2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. CP_ All'udienza del 15 luglio 2025, depositava note scritte con le quali si riportava alle conclusioni precedentemente rassegnate.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio,
l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, il 16 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Carla Arena dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti \Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.945/2012 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dell'avv.RASCHI DEBORA, giusta procura in atti;
Parte_1 appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA, giusta procura in atti CP_1 appellato
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10/09/2012, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n.1420/12 emessa dal G.L. del Tribunale di Reggio Calabria.
Con ordinanza del 17 aprile 2015, il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte dell'appellante
Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto della Coordinatrice della Sezione in data 16 giugno 2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15 luglio 2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. CP_ All'udienza del 15 luglio 2025, depositava note scritte con le quali si riportava alle conclusioni precedentemente rassegnate.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio,
l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, il 16 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Carla Arena dott.ssa Marialuisa Crucitti