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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3507/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3507/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto azione di separazione personale e di divorzio cumulativamente promosse
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, cittadina italiana, elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Alessandra Garozzo, C.F. , sito a Ragusa, Viale Tenente Lena n. 17, che la C.F._2
rappresenta, assiste e difende giusta procura speciale, per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F. CP_1
; C.F._3
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; CP_1
che ha esposto: di aver contratto a Grammichele (CT), in data 12.04.1969, matrimonio concordatario con il resistente e dal quale sono nati i figli: , nato a [...] il Persona_1
04.05.1971; , nata a [...] il [...]; , nata a Controparte_2 Controparte_3
Caltagirone il 24.01.1975, , nato a [...] il [...], oggi tutti maggiorenni Controparte_4
e autosufficienti;
che a causa di forti incomprensioni e divergenze caratteriali, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, i coniugi vivevano da tempo separatamente (dal 1984), e che dato il protrarsi della separazione di fatto tra gli stessi e gli insanabili dissidi sorti, ha inteso chiedere contestualmente la separazione dal marito e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo ciò consentito dal nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia e di non avanzare pretese economiche;
che il resistente non si è costituito in giudizio;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo stato neppure presente CP_1 all'udienza di comparizione del 28.03.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente,
[...]
e non essendo state avanzate richieste istruttorie da parte della ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione, all'udienza del 19.02.2025, e, indi, rimessa al Collegio per la decisione;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato. che la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che ancor prima del presente giudizio i coniugi vivono da tempo separati di fatto;
che su nessun'altra domanda il Tribunale stato chiamato a pronunciarsi, mentre con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione giudiziale, per come previsto dall'art. 473 bis.-
49 cpc;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
che la regolamentazione delle spese va rimessa alla definizione del giudizio.
P.T.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio a Grammichele, in data 12.04.1969, trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio di detto Comune al n. 23, parte II, Serie A, dell'anno 1969;
Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di cessazione del matrimonio;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Grammichele di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese al definitivo;
Così deciso in Ragusa il 9.4.2024
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3507/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto azione di separazione personale e di divorzio cumulativamente promosse
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, cittadina italiana, elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Alessandra Garozzo, C.F. , sito a Ragusa, Viale Tenente Lena n. 17, che la C.F._2
rappresenta, assiste e difende giusta procura speciale, per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F. CP_1
; C.F._3
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; CP_1
che ha esposto: di aver contratto a Grammichele (CT), in data 12.04.1969, matrimonio concordatario con il resistente e dal quale sono nati i figli: , nato a [...] il Persona_1
04.05.1971; , nata a [...] il [...]; , nata a Controparte_2 Controparte_3
Caltagirone il 24.01.1975, , nato a [...] il [...], oggi tutti maggiorenni Controparte_4
e autosufficienti;
che a causa di forti incomprensioni e divergenze caratteriali, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, i coniugi vivevano da tempo separatamente (dal 1984), e che dato il protrarsi della separazione di fatto tra gli stessi e gli insanabili dissidi sorti, ha inteso chiedere contestualmente la separazione dal marito e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo ciò consentito dal nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia e di non avanzare pretese economiche;
che il resistente non si è costituito in giudizio;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo stato neppure presente CP_1 all'udienza di comparizione del 28.03.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente,
[...]
e non essendo state avanzate richieste istruttorie da parte della ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione, all'udienza del 19.02.2025, e, indi, rimessa al Collegio per la decisione;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato. che la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che ancor prima del presente giudizio i coniugi vivono da tempo separati di fatto;
che su nessun'altra domanda il Tribunale stato chiamato a pronunciarsi, mentre con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione giudiziale, per come previsto dall'art. 473 bis.-
49 cpc;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
che la regolamentazione delle spese va rimessa alla definizione del giudizio.
P.T.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio a Grammichele, in data 12.04.1969, trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio di detto Comune al n. 23, parte II, Serie A, dell'anno 1969;
Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di cessazione del matrimonio;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Grammichele di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese al definitivo;
Così deciso in Ragusa il 9.4.2024
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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