Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 23/07/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2024, proposto da YL IC NC e MA LI NC, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Stolzi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione urbanistica, Servizio edilizia privata, prot. n. 320703 del 30.09.2024, notificato il 1.10.2024, avente ad oggetto “ archiviazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990, ordine di demolizione ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 33 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della nota prot. n. 279958 del 5.09.2023, con oggetto “ esito istruttoria e formazione del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sig.ri NC sono comproprietari dell’immobile sito in Firenze, Via F. Crispi nn. 1, 1/A, 1/AR, 3 consistente in civile abitazione con garage e corte tergale, catastalmente individuato al Foglio n. 58, p.lla n. 354, subb. nn. 4, 5, p.lla n. 917 e p.lla n. 976, sub. 1. L’edificio insiste in un’area (c.d. zona dei viali di circonvallazione della città di Firenze) sottoposta a vincolo paesaggistico ex D.M. 25.05.1955 e ricompresa, in base agli strumenti urbanistici, nell’“ Ambito dei tessuti compatti di formazione ottonovecentesca (zona A) - tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale ”.
In data 7.12.2012 i ricorrenti hanno presentato un’istanza di sanatoria per alcune opere realizzate senza titolo:
a- al piano terreno rialzato: estensione tergale del garage (“appendice”), locale per servizi igienici (“locale gabinetto/doccia”), disimpegno (ricavato dalla chiusura del balcone), balcone tergale fronte cucina, scala a chiocciola (con copertura);
b- al primo piano: scala a chiocciola (con copertura), terrazzino (sovrastante il locale gabinetto/doccia e antistante disimpegno), porte finestre sul fronte laterale Nord-Ovest;
c- piano sottotetto: abbaino;
d- al piano seminterrato: pavimentazione della porzione Nord-Ovest del giardino, con materiale impermeabile.
Con il provvedimento impugnato il Comune ha archiviato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 2, comma 1 legge 241/1990 non rilevando le condizioni per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 36, comma 3, DPR 380/2001; ha ordinato la demolizione delle porzioni in ampliamento (appendice al garage, locale gabinetto/doccia, disimpegno ricavato dalla chiusura del balcone, gabbia di ferro contenente scala a chiocciola in ghisa), nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento e ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 33, comma 4 DPR 380/2001, dando conto di provvedere - con separato atto - a chiedere alla Soprintendenza il parere vincolante in merito alla restituzione in pristino o alla sanzione pecuniaria, trattandosi di opere eseguite su immobile compreso in zona omogenea A, di cui al DM 1444/1968.
I ricorrenti sono insorti per i seguenti motivi di diritto:
I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 D.P.R. N. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE, IN PARTICOLARE SOTTO I PROFILI DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Secondo i ricorrenti la decisione comunale di archiviare l’intera istanza di sanatoria, disponendo l’ordine di demolizione esclusivamente di un numero limitato di manufatti non è ragionevole. Per gli interventi abusivi per i quali non è corretto applicare la sanzione reale (balcone fronte cucina, terrazzino, porte finestre, abbaino e pavimentazione del giardino), infatti, l’istanza non doveva essere archiviata e, quindi, il provvedimento adottato è illegittimo per irragionevolezza e per difetto di motivazione sul punto.
II) “ INCOMPETENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33, COMMA 4 D.P.R. N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE, IN PARTICOLARE SOTTO I PROFILI DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
I ricorrenti contestano che nel caso di specie il Comune di Firenze ha optato per la demolizione degli interventi senza attendere la pronuncia del parere vincolante della Soprintendenza. Il provvedimento impugnato risulta dunque illegittimo per incompetenza del Comune, nonché per contraddittorietà in quanto dispone la demolizione, senza attendere il parere della Soprintendenza.
III) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33, COMMI 2 E 3 D.P.R. N. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEGLI ARTT. 1, 3 E 13 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE, IN PARTICOLARE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ”.
Gli istanti lamentano che il Comune non abbia assunto alcuna determinazione, né abbia svolto alcuna valutazione tecnica in merito alle possibili lesioni strutturali che l’eventuale demolizione dell’appendice del garage, del disimpegno, del locale gabinetto/doccia e della “gabbia” (esclusa la sola scala a chiocciola) potrebbe arrecare alle restanti porzioni (legittime) dell’immobile, come descritto nella relazione tecnica integrativa e nell’ulteriore relazione di calcolo elaborato strutturale depositato in sede procedimentale dai soggetti privati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 755/2024 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare per conservare la res adhuc integra .
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 d.lgs. n. 104/2010.
All’udienza dell’11.06.2025, all’esito della discussione della causa, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di censura è infondato.
1.1. Il Collegio rileva preliminarmente che i ricorrenti non contestano la natura abusiva delle opere realizzate, ma soltanto la decisione dell’amministrazione di archiviare l’intera istanza di sanatoria, contestualmente disponendo la demolizione di un numero limitato di manufatti abusivi.
1.2. La doglianza è priva di pregio, atteso che l’accertamento espletato dagli organi dall’ente comunale ha riguardato l’intero intervento edilizio per cui è causa ed è giunto a verificare che lo stesso non sia conforme né alla disciplina vigente al momento della realizzazione delle opere, né a quella vigente al momento del deposito della richiesta di sanatoria, con conseguente archiviazione della relativa domanda. Di fatto, gli istanti hanno realizzato “ opere di ampliamento esterne con incremento di volume e superficie utile lorda fuori sagoma, modifica di prospetto tergale e modifiche interne ” che, considerate nel loro complesso, sono finalizzate a realizzare una ristrutturazione edilizia dell’immobile in assenza di permesso di costruire, per di più in area pacificamente sottoposta a vincolo paesaggistico ex D.M. 25/05/1955 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico nella zona dei viali di circonvallazione della città di Firenze, nonché su edificio classificato - ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico - nell’ambito dei tessuti compatti di formazione ottonovecentesca (zona A) - tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale.
1.3. Reputa il Collegio - attenendosi al costante insegnamento pretorio formatosi in materia di abusi edilizi - - che le opere contestate “devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato” ( ex multis , Cons. St., sez. VII, n. 2990/2024). Invero, non si può scomporre una parte delle opere abusive per affermarne la sanabilità in quanto “ il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 07.10.2024, n. 8032). Ne consegue che è inammissibile la pretesa sanatoria parziale proprio per l’impossibilità di scomporre il complesso delle opere abusive realizzate. Il Collegio ritiene infatti di aderire all’orientamento giurisprudenziale che opina nel senso dell’inammissibilità della declaratoria di sanatoria parziale, per cui è esclusa la “ possibilità di accordare una sanatoria parziale di un immobile abusivo, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere il manufatto tra i vari elementi che lo compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di esso” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2022, n. 8846; TAR Lombardia, sez. IV, 08.01.2024, n. 37.
1.4. La censura è dunque complessivamente infondata, attesa l’inammissibilità di una sanatoria parziale.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
2.1. Reputa il Collegio che risulta dagli atti e dai documenti di causa che, nel caso di specie, il procedimento volto a richiedere il parere alla Soprintendenza non sia stato attivato dal Comune e, quindi, ad oggi non risulta ancora adita l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, posto che nel provvedimento impugnato si dà soltanto conto dell’intenzione dell’autorità di procedere - con separato atto - ad adire la Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001. In conseguenza, se è pur vero che il Comune ha competenza una volta che la Soprintendenza non si sia pronunciata nei termini, nel caso di specie risulta carente il presupposto affinché si radichi la competenza in capo all’ente territoriale. Né, in senso contrario, valga la considerazione che il provvedimento impugnato sia stato già trasmesso alla Soprintendenza e che gli istanti l’abbiano impugnato, con domanda cautelare, atteso che la vicenda procedimentale segue un iter autonomo rispetto a quella processuale e la proposizione del ricorso non esenta il Comune dall’obbligo di acquisire il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica.
3. La fondatezza del secondo motivo di gravame assorbe anche la terza censura.
4. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Firenze al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Stefania Caporali, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Caporali | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO