Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 28/07/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristian Finotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Zero, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 della Marca Trevigiana, in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione dell’Azienda Zero assunta al prot. n. -OMISSIS- del 17.09.2024, recante l’ “ approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli incarichi rimasti vacanti di medico del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (ex Assistenza Primaria), anno 2024 - art. 34, comma 18, ACN della Medicina Generale del 28.04.2022 ”;
-di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Zero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con domanda del 26 agosto 2024 il dott. -OMISSIS-, medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale nel triennio 2022-2025, ha partecipato alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti nel posto di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (ex assistenza primaria), bandita dall’Azienda Zero della Regione Veneto per l’anno 2024. Il D.G. dell’Azienda, con deliberazione n. -OMISSIS- del 17.9.2024, ha approvato le graduatorie per l’assegnazione dei detti incarichi senza includere il dott. -OMISSIS-. Difatti questi era risultato destinatario di un provvedimento di decadenza dall’incarico di medico di medicina generale, in precedenza conferitogli con atto del 22 agosto 2019 n. -OMISSIS- (vd. il provvedimento dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana n. -OMISSIS- dell’8.11.2023), ritenendosi integrata la fattispecie della “omessa o non veritiera dichiarazione, relativamente a fatti, stati e posizione giuridica, che abbia determinato l’indebito conferimento dell’incarico convenzionale” (così l’art. 24, comma 3°, lett. ‘b’, dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale). E poiché lo stesso art. 24 precisa anche che “nei casi di decadenza di cui alle lettere b) ed e) il medico può presentare nuova domanda di inclusione in graduatoria regionale decorsi quattro anni dalla decadenza”, l’Azienda Zero ha ritenuto di non poterlo inserire nella nuova graduatoria del 2024 .
2. Avverso questa decisione è insorto il dott. -OMISSIS- con il ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare e affidato ai motivi così rubricati: “1. Eccesso di potere - violazione del principio di ragionevolezza – provvedimenti contrastanti – illogicità manifesta – violazione del principio di coerenza amministrativa; 2) Violazione di legge – errata applicazione dell’istituto della retroattività degli atti amministrativi; “3) Violazione di legge – errata applicazione dell’istituto della retrodatazione dell’atto amministrativo; 4. Violazione di legge – mancata adozione del procedimento disciplinare ai fini dell’applicazione del provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 24 a.c.n. – illegittimità del provvedimento presupposto e dell’atto consequenziale”.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione del ricorrente i provvedimenti impugnati e in particolare quello di decadenza, richiamato per relationem dal decreto di esclusione qui impugnato, non recherebbero la data di decorrenza del periodo quadriennale durante il quale non è consentito il conferimento dell’incarico di medico di assistenza primaria. Essi sarebbero illegittimi per violazione delle garanzie partecipative del ricorrente e per contraddittorietà degli atti assunti dall’Amministrazione, che da un lato, prima di averlo dichiarato decaduto, lo aveva sospeso dal precedente incarico e, dall’altro lato, lo aveva comunque ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale, costituente titolo per l’accesso alle graduatorie dei posti vacanti di medico di assistenza primaria. In ogni caso, il periodo di quattro anni considerato dall’art. 24, comma 3°, dell’accordo collettivo del 28 aprile 2022, avrebbe iniziato a decorrere, anche per effetto dell’istituto della retrodatazione, dal 22 agosto 2019, e dunque al tempo dell’approvazione della graduatoria qui impugnata avrebbe dovuto ritenersi già decorso. Il ricorrente lamenta infine che la decadenza sancita con il provvedimento dell’8.11.2023, sarebbe stata adottata senza il previo svolgimento di un procedimento disciplinare.
3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Zero, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e la sua infondatezza nel merito.
4. L’Azienda U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana, pur ritualmente intimata in giudizio, non si è costituita.
5. All’udienza camerale del 9.1.2025 il ricorrente ha rinunciato alla cautelare.
6. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 10.7.2025 la sola Azienda Zero ha depositato memorie conclusionali e di replica, segnalando che il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per effetto della mancata impugnazione della deliberazione n. 657 dell’11.10.2024, che ha concluso la procedura approvando definitivamente “ le assegnazioni degli incarichi rimasti vacanti di medico del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta ”.
7. Alla detta udienza pubblica i difensori di entrambe le parti hanno concordato nel ritenere che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa dell’Azienda Zero ha comunque insistito per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In questi termini il Tribunale ha indi assunto la causa in decisione.
8. Il Collegio non può che prendere atto delle concordi dichiarazioni dei legali delle parti e dichiarare a sua volta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
9. Le spese di lite, in mancanza di accordo, vanno poste a carico del ricorrente nei limiti e nella misura indicata nel dispositivo, perché se l’impugnativa non fosse stata dichiarata improcedibile essa sarebbe stata comunque rigettata in rito.
Difatti il ricorso era in parte irricevibile e per il resto inammissibile sotto più aspetti.
9.1. Sono da ritenersi tardive le contestazioni della deliberazione di decadenza n. -OMISSIS-/2023, assunta dall’U.L.S.S. n. 2 l’8.11.2023 e conosciuta dal dott. -OMISSIS- in pari data (pagg. 2 del ricorso introduttivo), che tuttavia non è stata impugnata nel termine perentorio di 60 gg. fissato dall’art. 29 del cod. proc. amm., ma solo successivamente, in una al provvedimento dell’Azienda Zero n. -OMISSIS-/2024 di esclusione dalle graduatorie del 2024.
Non vale l’assunto del ricorrente per cui la percezione della lesività del detto provvedimento sarebbe avvenuta solo a seguito della conoscenza del provvedimento di esclusione dalle graduatorie del 2024 qui impugnato, atteso che:
-già in precedenza, con comunicazione via p.e.c. del 16.2.2024 (cfr. doc. n. 24, sub all.to n. 25 del p.a.t., dimesso dall’Azienda Zero), l’Amministrazione gli aveva reso nota l’esclusione (anche) dalle graduatorie del 2023, disposta con la deliberazione n. 63 del 12.2.2024. E allora come anche oggi l’esclusione è stata disposta per effetto del provvedimento n. -OMISSIS-/2023, risultando “ integrata l’ipotesi di decadenza dall’incarico prevista dal citato art. 24, comma 3, lett. b), ACN vigente per “omessa o non veritiera dichiarazione relativamente a fatti, stati e posizione giuridica, che abbia determinato l’indebito conferimento dell’incarico convenzionale ”. Il tutto sulla specificazione per cui tale decadenza “ introduce una chiara condizione ostativa volta a precludere l’attribuzione di un incarico per un periodo di quattro anni ”;
-la percezione di un siffatto effetto lesivo discendente dal citato provvedimento n. -OMISSIS-/2023 emerge anche dalla lettura della domanda di ammissione alle graduatorie per l’assegnazione degli incarichi di cui si discute, che il ricorrente ha presentato nell’agosto 2024, ove il dott. -OMISSIS- ha indicato “ di avere subito provvedimenti di revoca o decadenza del rapporto convenzionale ai sensi dell’a.c.n. vigente: 1) tipologia di sanzione: decadenza, periodo di riferimento 8.11.2023 e l’ASL che ha adottato il provvedimento AULSS 2 Marca Trevigiana” .
Parimenti tardive sono le contestazioni della delibera dell’Azienda Zero n. -OMISSIS-/2024, recanti vizi propri del provvedimento di decadenza n. -OMISSIS-/2023, fatti valere, in via derivata, nei confronti del provvedimento a valle.
9.2. Il ricorso si rivela altresì inammissibile nella parte diretta a contestare, per ragioni autonome, il citato provvedimento di esclusione dell’Azienda Zero, atteso che il ricorrente comunque non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento del solo atto applicativo, rimanendo in vita quello presupposto recante la previsione direttamente lesiva assunta a fondamento dell’esclusione.
9.3. L’inammissibilità del ricorso discende anche dalla sua mancata notifica, nei termini di legge, ad almeno un soggetto controinteressato.
Com’è noto, si tratta di un onere imposto dal comb. disp. degli artt. 29 e 41 del cod. proc. amm. .
Il ricorrente, che pur contesta la graduatoria dei soggetti assegnatari degli incarichi rimasti vacanti nel posto di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l’anno 2024, ha invero intimato in giudizio le sole Amministrazioni, mancando di coinvolgere nella propria iniziativa almeno uno dei soggetti formalmente indicati nel provvedimento, e che sostanzialmente avrebbero risentito delle conseguenze lesive discendenti dall’ipotetico accoglimento del ricorso. E tanto avrebbe comportato, qualora il ricorso fosse stato procedibile, l’inammissibilità del gravame per difetto di contraddittorio, ai sensi della normativa poc’anzi citata.
9.4. Per queste ragioni il ricorso sarebbe stato definito in rito con sentenza di rigetto, che ora giustifica la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione costituita. Mentre invece non vi è luogo a provvedere sulle spese dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 della Marca Trevigiana, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Azienda Zero della Regione Veneto le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre ad accessori qualora dovuti. Nulla per le spese nei confronti dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 della Marca Trevigiana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO