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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1482 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Elena Cortese (PEC: che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, n. 39, presso l'avv. Pasquale Varì (PEC:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Machiavelli, n. CP_2
10, presso i funzionari Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato e Angela Pilato (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle somme riportate dalla cartella di pagamento n.
13920200007328064000, notificatagli il 25.05.2022, richiesta a titolo di sanzioni amministrative, maggiorazioni per ritardato pagamento dell'anno 2011. Il ricorrente deduceva I) la nullità della notifica
1 non essendo amministratore della società sin dal 26.07.2018 e, Controparte_3 contestualmente, II) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale iscrizione ipotecaria pari al doppio della somma richiesta e da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere illegittime Nel MERITO Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, di ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato, per i motivi esposti in ricorso con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge, per l'effetto CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.” Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza dell'importo richiamato dalla cartella di pagamento (ricevuta il 25.05.2022), in ragione della nullità della notifica a persona estranea alla società a responsabilità limitata Controparte_3
3. La cartella di pagamento impugnata, iscritta a ruolo nel 2020 (Ruolo n. 2020/001683) a titolo di sanzioni e maggiorazioni per pagamento ritardato, in occasione della sentenza n. 375/2017, emessa da questo Ufficio, il 14.09.2017, con la quale veniva rigettata l'opposizione avanzata dalla
[...] relativa all'ordinanza ingiunzione dell' , avente n. CP_3 Controparte_2
34/2011.
4. Ai sensi dell'art. 2394, c.c.: “Gli amministratori rispondono verso i crediti sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro creditori”.
5. Nel caso in esame, non risulta l'insufficienza patrimoniale della società da cui possa discendere la responsabilità dell'amministratore.
6. Inoltre, il ricorrente ha documentato di aver cessato la sua attività di amministratore della società a responsabilità limitata il 26.07.2018. Controparte_3
7. Per tale ragione, il ricorrente, poiché non riveste la qualità di amministratore della società, non è tenuto al pagamento dei debiti che l'Ispettorato vanta nei confronti della Controparte_3
8. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento perché la cartella di pagamento non doveva essere a lui destinata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che non è tenuto al Parte_1 pagamento dell'importo riportato dalla cartella di pagamento impugnata in via principale;
2 - condanna e in solido tra Controparte_6 Controparte_2 loro e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 27/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Elena Cortese (PEC: che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, n. 39, presso l'avv. Pasquale Varì (PEC:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Machiavelli, n. CP_2
10, presso i funzionari Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato e Angela Pilato (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle somme riportate dalla cartella di pagamento n.
13920200007328064000, notificatagli il 25.05.2022, richiesta a titolo di sanzioni amministrative, maggiorazioni per ritardato pagamento dell'anno 2011. Il ricorrente deduceva I) la nullità della notifica
1 non essendo amministratore della società sin dal 26.07.2018 e, Controparte_3 contestualmente, II) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale iscrizione ipotecaria pari al doppio della somma richiesta e da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere illegittime Nel MERITO Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, di ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato, per i motivi esposti in ricorso con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge, per l'effetto CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.” Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza dell'importo richiamato dalla cartella di pagamento (ricevuta il 25.05.2022), in ragione della nullità della notifica a persona estranea alla società a responsabilità limitata Controparte_3
3. La cartella di pagamento impugnata, iscritta a ruolo nel 2020 (Ruolo n. 2020/001683) a titolo di sanzioni e maggiorazioni per pagamento ritardato, in occasione della sentenza n. 375/2017, emessa da questo Ufficio, il 14.09.2017, con la quale veniva rigettata l'opposizione avanzata dalla
[...] relativa all'ordinanza ingiunzione dell' , avente n. CP_3 Controparte_2
34/2011.
4. Ai sensi dell'art. 2394, c.c.: “Gli amministratori rispondono verso i crediti sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro creditori”.
5. Nel caso in esame, non risulta l'insufficienza patrimoniale della società da cui possa discendere la responsabilità dell'amministratore.
6. Inoltre, il ricorrente ha documentato di aver cessato la sua attività di amministratore della società a responsabilità limitata il 26.07.2018. Controparte_3
7. Per tale ragione, il ricorrente, poiché non riveste la qualità di amministratore della società, non è tenuto al pagamento dei debiti che l'Ispettorato vanta nei confronti della Controparte_3
8. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento perché la cartella di pagamento non doveva essere a lui destinata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che non è tenuto al Parte_1 pagamento dell'importo riportato dalla cartella di pagamento impugnata in via principale;
2 - condanna e in solido tra Controparte_6 Controparte_2 loro e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 27/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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