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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/4757
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4757/2023
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TOMASELLO BEATRICE, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Zecchino n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca n. 199/c, C.F._2
presso lo studio degli avv.ti GRECO ALESSANDRO e CANONICO GIUSEPPE, che lo rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto separatamente, giusta procura in atti.
E CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. ZITO DAVIDE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tucidide
n. 34, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTI
Il Giudice Designato dott. Domenico Stilo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2024, ha pronunciato la seguente
Pagina 1 ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 5 dicembre 2023, l'odierna ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di essere piena e unica usufruttuaria sugli immobili siti in Via delle Fornaci n. 171 (97) di
Siracusa, al NCEU del Comune di SIRACUSA Foglio 128 Particella 152 Subalterno 2 e sub.
3, ovvero villa e garage pertinenziale, con annesso terreno;
- che dal mese di gennaio 2022 la stessa può disporre unicamente di una stanzetta e del vano bagno, poiché gli ulteriori immobili sopra descritti, nonché il relativo terreno pertinenziale, sono occupati sine titulo dal Sig. , dalla figlia e dal Sig. Controparte_1 Controparte_2
presunto compagno della predetta , i quali, di fatto, ne impediscono CP_3 CP_2
l'accesso alla ricorrente, avendo gli stessi non solo occupato ma di fatto apposto chiavi e lucchetti atti ad impedirne l'accesso alla usufruttuaria;
che gli stessi resistenti occupano la villa anche parcheggiando le proprie autovetture al suo interno, nonché il terreno attiguo alla villa, collocandovi all'interno dei cani di taglia media;
- che i resistenti non hanno mai contribuito al pagamento delle varie utenze domestiche;
- di avere più volte richiesto, senza esito, il rilascio di degli immobili occupati dai resistenti, nonché del relativo terreno pertinenziale, ed altresì la corresponsione di una indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile;
- che l'immobile risulta a tutt'oggi ancora occupato dal resistente.
Tutto ciò premesso, assunta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, la ricorrente ha, quindi, adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Ordinare ex art. 700 c.p.c. ai resistenti nato a [...] l'[...], Controparte_1
C.F: , nata a [...] il17/5/1969, C.F: C.F._2 Controparte_2
, nato il [...] a [...], C.F: C.F._5 CP_3
, ed a ogni altro occupante sine titulo dei cespiti indicati in premessa, C.F._6
L'IMMEDIATO RILASCIO degli immobili siti in Via delle Fornaci n. 171 (97) di Siracusa, al
NCEU del Comune di SIRACUSA Foglio 128 Particella 152 Subalterno 2 e sub. 3, ovvero villa e garage pertinenziale, con annesso terreno liberi e sgombri da persone e cose e animali
e, pertanto, disporne la restituzione a favore della ricorrente Con Parte_1
vittoria di spese e compensi, oltre oneri come per legge”.
Pagina 2 Fissata con decreto del 29 dicembre 2023 lo scrivente Giudice ha fissato udienza di comparizione per il giorno 14 febbraio 2024, con assegnazione a parte ricorrente del termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto de quo al resistente e a quest'ultimo termine per costituirsi.
Si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dalla ricorrente in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha rilevato di essere il figlio della ricorrente e che fu proprio Parte_1 quest'ultima a chiedergli di trasferirsi, sin dal gennaio 2022, presso l'abitazione della stessa al fine di prendersi cura di lei in quanto impossibilitata essa a badare a sé stessa a causa delle precarie condizioni di salute che continuano a costringerla a letto.
Ha sostenuto di non avere mai impedito alla madre l'accesso a tutti gli ambienti della villa;
che gli immobili oggetto di causa non necessitano della improrogabile manutenzione ordinaria e straordinaria dedotta dalla ricorrente, e che non corrisponde al vero che il terreno pertinenziale non versa in stato di abbandono;
ha rilevato che nessun cane di proprietà del sig.
è mai stato presente in villa. Controparte_1
Quindi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, deducendo l'insussistenza della grave perdita economica asserita dalla ricorrente discendente dal pagamento di utenze con consumi maggiorati a causa della presenza in villa del sig. in quanto è proprio quest'ultimo a provvedere CP_1
personalmente al pagamento delle fatture relative al consumo di energia elettrica ed al pagamento della Tari.
Si è costituita anch'essa contestando quanto dedotto e lamentato dalla Controparte_2
ricorrente.
In particolare, ha sostenuto di non avere mai occupato gli immobili siti in Siracusa, Via Le
Fornaci n. 97, ma di esservisi recata più volte, unitamente al compagno al fine CP_3
di fare visita al padre, , il quale, a partire dal mese di Gennaio dell'anno Controparte_1
2022, su espressa richiesta della madre, signora si era trasferito Parte_1
unitamente alla odierna ricorrente presso gli immobili oggetto di causa;
ha precisato che in diverse occasioni si era anche fermata per svariati giorni a dormire presso detta abitazione, anche al fine di aiutare il proprio padre a fornire assistenza alla nonna.
Ha, quindi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Pagina 3 Analogamente, il sig. , costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva sostenendo di non avere mai occupato l'immobile in questione ma esservisi recato in quanto compagno di , nipote della ricorrente. Controparte_2
Sentiti gli informatori indicati dalle parti, la causa è stata posta in riserva per la decisione.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni meglio espresse di seguito.
In apertura di motivazione, occorre innanzitutto evidenziare che – come è noto – il procedimento ex art. 700 c.p.c. rientra nel novero dei procedimenti cd. cautelari poiché volto all'adozione di un provvedimento avente la funzione di impedire che il diritto, di cui si chiede la tutela giurisdizionale, nelle more del procedimento ordinario, subisca un pregiudizio irreparabile, con la peculiarità che detta tutela è approntata a fronte di esigenze non espressamente previste dai procedimenti cautelari tipici.
Tale procedimento ha, pertanto, natura sussidiaria.
Dai connotati appena evidenziati è possibile desumere le condizioni di ammissibilità del procedimento de quo, rappresentate da: a) l'inesistenza di un provvedimento cautelare tipico
(diretta conseguenza della natura sussidiaria o residuale dello stesso); b) la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica di cui si richiede la tutela;
c) la tutelabilità del diritto nel processo ordinario di cognizione.
Quanto alla valutazione in ordine all'ammissibilità del procedimento, avuto riguardo a tutte le tutele cautelari apprestate nel codice di rito e nelle leggi speciali, non risulta esservi altro strumento cautelare tipico per ottenere il rilascio urgente di un immobile occupato sine titulo
(tale non potendo di certo configurarsi il procedimento locatizio che è in ogni caso rito a cognizione piena, cui non è riconoscibile neppure latu sensu natura cautelare) e, quindi, impiegabile a tutela del diritto soggettivo al godimento del bene stesso, senza alcun dubbio tutelabile in sede ordinaria.
Deve, quindi, pacificamente concludersi per la piena ammissibilità dello strumento processuale prescelto dagli odierni ricorrenti.
Ciò posto, occorre allora vagliare la sussistenza nella fattispecie concreta per cui è causa dei presupposti connotanti il provvedimento de quo (quale, d'altronde, species del genus dei provvedimenti cautelari), ovverosia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Pagina 4 In termini generali, il fumus è inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine all'esistenza e alla tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza); il periculum ricorre quando il diritto che si fa valere è minacciato, durante il tempo per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente ed irreparabile: deve, cioè ricorrere una situazione tale per cui, in mancanza della cautela, il diritto subirebbe una lesione irreversibile in modo da rendere del tutto inutile anche una eventuale sentenza che lo riconoscesse.
Tra i due requisiti esiste un rapporto di interdipendenza tale per cui, per un verso, se il fumus è alto, la misura d'urgenza può essere concessa anche con un periculum basso e viceversa;
e, per altro verso, se non sussiste del tutto uno dei due requisiti, il giudice è esonerato dalla disamina dell'altro (cfr. Trib. Bari, sent. 19.3.2008).
Con specifico riguardo alla fattispecie per cui è causa, quanto al fumus boni iuris, risulta adeguatamente dimostrata, anche in considerazione della natura sommaria della cognizione che caratterizza tale procedimento, sia la titolarità dell'immobile per cui è causa in capo alla ricorrente, quale usufruttuaria dello stessi, sia l'occupazione sine titulo da parte del resistente
. Controparte_1
A tale ultimo riguardo, occorre rilevare che l'occupazione – così come emergente dalla documentazione versata in atti – è stata sostanzialmente riconosciuta dallo stesso resistente
, il quale ha giustificato la sua presenza continuativa all'interno Controparte_1
dell'immobile sostenendo che fosse stata la stessa madre, odierna ricorrente, a chiedergli di andare a vivere con lei in quanto incapace di provvedere a sé stessa ed aveva bisogno di assistenza.
In realtà, risulta in maniera sufficiente dalla espletata istruttoria come la ricorrente abbia manifestato con lettera di messa in mora datata 29 settembre 2023 la volontà di ottenere l'immediato rilascio della porzione di immobile occupata.
Tale volontà emerge anche dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra nipote Testimone_1 della ricorrente, la quale ha affermato quanto segue: “…assistito mia nonna quasi quotidianamente, alternandomi con altri familiari tra cui , Controparte_4 [...]
, anche perché mia nonna è allettata sin dal 2022 ed ha Per_1 Controparte_5
bisogno di aiuto per curare la propria igiene personale…; ….alcuni ambienti della casa non sono accessibili a mia nonna in a quanto le porte sono chiuse a chiave;
..lo zio CP_1 abitava presso l'abitazione anche prima che mia nonna fosse ricoverata, e ciò avvenne allorché il Sig. si separò e, non avendo dove andare a vivere, chiese Controparte_1
Pagina 5 ospitalità alla madre, con l'accordo che ciò fosse temporaneo..….in un secondo momento si sono aggiunti e durante il periodo di ricovero di mia nonna;
….Fino a CP_2 CP_3
quando la Sig.ra viveva in casa della nonna, erano presenti in uno spazio Controparte_2
aperto dietro la casa. Di pertinenza della stessa, i cani della Sig.ra , molto fastidiosi, CP_2
che avevano reso invivibile la permanenza della nonna…; …preciso che il Sig. non CP_1
prestava assistenza a mia nonna. Preciso che la nonna si lamentava di essere considerata un peso, vessata e controllata dal Sig. ed anche dalla figlia di lui ed il Controparte_1 CP_2 di lei compagno ”. CP_3
Tali affermazioni non possono essere in alcun modo scalfite da quanto dichiarato dagli informatori e : il primo, infatti, ha affermato che Controparte_6 CP_7
“dall'ultima volta che mi sono recato da mia nonna è trascorso circa un anno. Non ho contezza attuale delle condizioni in cui versa mia nonna, ma ne sono a conoscenza in base a quello che mi riferisce mio padre”; ha dichiarato di conoscere i fatti perché CP_7 avrebbe frequentato l'immobile solo “fino all'estate 2023”, mentre nulla può riferire per i periodi successivi.
In definitiva, quindi, sussistendo il diritto di proprietà della ricorrente sull'immobile per cui è causa, avendone costoro più volte richiesto al resistente l'immediato rilascio, manifestando così la volontà di recuperare la piena disponibilità del bene, quale tipico contenuto del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 832 c.c., e non avendo quest'ultimo fornito la prova dell'esistenza di un titolo che legittimi tale detenzione, non può che concludersi per la sussistenza del fumus boni iuris.
D'altra parte, come rilevato correttamente da parte ricorrente, l'unica titolare del diritto di godimento ha il pieno potere di intimare il rilascio dell'occupante in qualunque momento ed a qualsiasi titolo, a meno che l'occupante non eccepisca la sussistenza di un titolo giuridico opponibile che, nel caso di specie, non risulta sussistere.
Infatti, anche laddove fosse stata la a chiedere al figlio di andare Parte_1 Controparte_1
a vivere con lei avendo bisogno di assistenza, si tratterebbe, in ogni caso, di una situazione qualificabile come di detenzione non qualificata.
Viene in rilevo, in particolare, quella forma di detenzione per ragioni di ospitalità: concessa da chi “presta ospitalità chi accoglie per breve soggiorno presso di sé persona cui in genere legato da intimità parentela, amicizia, etc…”.
Pagina 6 Da qui, si rileva la condizione del resistente che risulta avere fatto ingresso presso l'immobile in questione per semplice ospitalità; situazione che può arrivare a sconfinare
“nell'occupazione abusiva”, anche se non esclusiva del resistente, ma in guisa di ridurre consistentemente il potere di godimento della ricorrente, originaria assegnataria dell'alloggio.
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori resistenti, e;
Controparte_2 CP_3
peraltro, con riferimento alla dalla documentazione versata in atti, in Controparte_2
particolare la riproduzione fotografica della corrispondenza inoltrata presso l'indirizzo dell'immobile in questione, risulta come la stessa resistente abitasse in via continuativa presso detto immobile.
***
Nella fattispecie per cui è causa risulta altresì sussistente il pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per la ricorrente (periculum in mora).
Parte ricorrente ha specificamente allegato e documentato non solo quanto di negativo compiuto sull'immobile dai resistenti, le spese che la stessa è costretta a sostenere Parte_1
per la presenza di più soggetti all'interno dell'immobile sotto il profilo dei costi delle utenze, nonché lo stato di incuria in cui lo stesso versa in taluni locali, e la ridotta libertà di movimento da parte della ricorrente all'interno dell'appartamento a causa della presenza dei resistenti.
Invero, il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene costituisce un ulteriore posta di danno, atteso che alla ricorrente è attualmente preclusa la possibilità di disporre del proprio bene, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà dello stesso.
Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna delle parti resistenti all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa.
Atteso che trattasi di ricorso cautelare proposto ante causam, deve provvedersi in tale sede alla pronuncia sulle spese del presente giudizio. Le stesse, in particolare, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 aggiornati al D.M. 147 del 13.8.2022, per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e secondo i valori medi per la fase di studio ed introduttiva e secondo i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale.
Pagina 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.
Domenico Stilo, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunziando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , Controparte_1 CP_2
e a rilasciare immediatamente, liberi da persone, cose e
[...] CP_3
animali, in favore della ricorrente, gli immobili siti in Via delle Fornaci n. 171 (97) di
Siracusa, al NCEU del Comune di SIRACUSA Foglio 128 Particella 152 Subalterno 2 e sub.
3, ovvero villa e garage pertinenziale, con annesso terreno;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in €. 259,00 per esborsi ed €. 3.620,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Siracusa, 19 marzo 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4757/2023
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TOMASELLO BEATRICE, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Zecchino n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca n. 199/c, C.F._2
presso lo studio degli avv.ti GRECO ALESSANDRO e CANONICO GIUSEPPE, che lo rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto separatamente, giusta procura in atti.
E CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. ZITO DAVIDE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tucidide
n. 34, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTI
Il Giudice Designato dott. Domenico Stilo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2024, ha pronunciato la seguente
Pagina 1 ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 5 dicembre 2023, l'odierna ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di essere piena e unica usufruttuaria sugli immobili siti in Via delle Fornaci n. 171 (97) di
Siracusa, al NCEU del Comune di SIRACUSA Foglio 128 Particella 152 Subalterno 2 e sub.
3, ovvero villa e garage pertinenziale, con annesso terreno;
- che dal mese di gennaio 2022 la stessa può disporre unicamente di una stanzetta e del vano bagno, poiché gli ulteriori immobili sopra descritti, nonché il relativo terreno pertinenziale, sono occupati sine titulo dal Sig. , dalla figlia e dal Sig. Controparte_1 Controparte_2
presunto compagno della predetta , i quali, di fatto, ne impediscono CP_3 CP_2
l'accesso alla ricorrente, avendo gli stessi non solo occupato ma di fatto apposto chiavi e lucchetti atti ad impedirne l'accesso alla usufruttuaria;
che gli stessi resistenti occupano la villa anche parcheggiando le proprie autovetture al suo interno, nonché il terreno attiguo alla villa, collocandovi all'interno dei cani di taglia media;
- che i resistenti non hanno mai contribuito al pagamento delle varie utenze domestiche;
- di avere più volte richiesto, senza esito, il rilascio di degli immobili occupati dai resistenti, nonché del relativo terreno pertinenziale, ed altresì la corresponsione di una indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile;
- che l'immobile risulta a tutt'oggi ancora occupato dal resistente.
Tutto ciò premesso, assunta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, la ricorrente ha, quindi, adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Ordinare ex art. 700 c.p.c. ai resistenti nato a [...] l'[...], Controparte_1
C.F: , nata a [...] il17/5/1969, C.F: C.F._2 Controparte_2
, nato il [...] a [...], C.F: C.F._5 CP_3
, ed a ogni altro occupante sine titulo dei cespiti indicati in premessa, C.F._6
L'IMMEDIATO RILASCIO degli immobili siti in Via delle Fornaci n. 171 (97) di Siracusa, al
NCEU del Comune di SIRACUSA Foglio 128 Particella 152 Subalterno 2 e sub. 3, ovvero villa e garage pertinenziale, con annesso terreno liberi e sgombri da persone e cose e animali
e, pertanto, disporne la restituzione a favore della ricorrente Con Parte_1
vittoria di spese e compensi, oltre oneri come per legge”.
Pagina 2 Fissata con decreto del 29 dicembre 2023 lo scrivente Giudice ha fissato udienza di comparizione per il giorno 14 febbraio 2024, con assegnazione a parte ricorrente del termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto de quo al resistente e a quest'ultimo termine per costituirsi.
Si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dalla ricorrente in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha rilevato di essere il figlio della ricorrente e che fu proprio Parte_1 quest'ultima a chiedergli di trasferirsi, sin dal gennaio 2022, presso l'abitazione della stessa al fine di prendersi cura di lei in quanto impossibilitata essa a badare a sé stessa a causa delle precarie condizioni di salute che continuano a costringerla a letto.
Ha sostenuto di non avere mai impedito alla madre l'accesso a tutti gli ambienti della villa;
che gli immobili oggetto di causa non necessitano della improrogabile manutenzione ordinaria e straordinaria dedotta dalla ricorrente, e che non corrisponde al vero che il terreno pertinenziale non versa in stato di abbandono;
ha rilevato che nessun cane di proprietà del sig.
è mai stato presente in villa. Controparte_1
Quindi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, deducendo l'insussistenza della grave perdita economica asserita dalla ricorrente discendente dal pagamento di utenze con consumi maggiorati a causa della presenza in villa del sig. in quanto è proprio quest'ultimo a provvedere CP_1
personalmente al pagamento delle fatture relative al consumo di energia elettrica ed al pagamento della Tari.
Si è costituita anch'essa contestando quanto dedotto e lamentato dalla Controparte_2
ricorrente.
In particolare, ha sostenuto di non avere mai occupato gli immobili siti in Siracusa, Via Le
Fornaci n. 97, ma di esservisi recata più volte, unitamente al compagno al fine CP_3
di fare visita al padre, , il quale, a partire dal mese di Gennaio dell'anno Controparte_1
2022, su espressa richiesta della madre, signora si era trasferito Parte_1
unitamente alla odierna ricorrente presso gli immobili oggetto di causa;
ha precisato che in diverse occasioni si era anche fermata per svariati giorni a dormire presso detta abitazione, anche al fine di aiutare il proprio padre a fornire assistenza alla nonna.
Ha, quindi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Pagina 3 Analogamente, il sig. , costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva sostenendo di non avere mai occupato l'immobile in questione ma esservisi recato in quanto compagno di , nipote della ricorrente. Controparte_2
Sentiti gli informatori indicati dalle parti, la causa è stata posta in riserva per la decisione.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni meglio espresse di seguito.
In apertura di motivazione, occorre innanzitutto evidenziare che – come è noto – il procedimento ex art. 700 c.p.c. rientra nel novero dei procedimenti cd. cautelari poiché volto all'adozione di un provvedimento avente la funzione di impedire che il diritto, di cui si chiede la tutela giurisdizionale, nelle more del procedimento ordinario, subisca un pregiudizio irreparabile, con la peculiarità che detta tutela è approntata a fronte di esigenze non espressamente previste dai procedimenti cautelari tipici.
Tale procedimento ha, pertanto, natura sussidiaria.
Dai connotati appena evidenziati è possibile desumere le condizioni di ammissibilità del procedimento de quo, rappresentate da: a) l'inesistenza di un provvedimento cautelare tipico
(diretta conseguenza della natura sussidiaria o residuale dello stesso); b) la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica di cui si richiede la tutela;
c) la tutelabilità del diritto nel processo ordinario di cognizione.
Quanto alla valutazione in ordine all'ammissibilità del procedimento, avuto riguardo a tutte le tutele cautelari apprestate nel codice di rito e nelle leggi speciali, non risulta esservi altro strumento cautelare tipico per ottenere il rilascio urgente di un immobile occupato sine titulo
(tale non potendo di certo configurarsi il procedimento locatizio che è in ogni caso rito a cognizione piena, cui non è riconoscibile neppure latu sensu natura cautelare) e, quindi, impiegabile a tutela del diritto soggettivo al godimento del bene stesso, senza alcun dubbio tutelabile in sede ordinaria.
Deve, quindi, pacificamente concludersi per la piena ammissibilità dello strumento processuale prescelto dagli odierni ricorrenti.
Ciò posto, occorre allora vagliare la sussistenza nella fattispecie concreta per cui è causa dei presupposti connotanti il provvedimento de quo (quale, d'altronde, species del genus dei provvedimenti cautelari), ovverosia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Pagina 4 In termini generali, il fumus è inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine all'esistenza e alla tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza); il periculum ricorre quando il diritto che si fa valere è minacciato, durante il tempo per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente ed irreparabile: deve, cioè ricorrere una situazione tale per cui, in mancanza della cautela, il diritto subirebbe una lesione irreversibile in modo da rendere del tutto inutile anche una eventuale sentenza che lo riconoscesse.
Tra i due requisiti esiste un rapporto di interdipendenza tale per cui, per un verso, se il fumus è alto, la misura d'urgenza può essere concessa anche con un periculum basso e viceversa;
e, per altro verso, se non sussiste del tutto uno dei due requisiti, il giudice è esonerato dalla disamina dell'altro (cfr. Trib. Bari, sent. 19.3.2008).
Con specifico riguardo alla fattispecie per cui è causa, quanto al fumus boni iuris, risulta adeguatamente dimostrata, anche in considerazione della natura sommaria della cognizione che caratterizza tale procedimento, sia la titolarità dell'immobile per cui è causa in capo alla ricorrente, quale usufruttuaria dello stessi, sia l'occupazione sine titulo da parte del resistente
. Controparte_1
A tale ultimo riguardo, occorre rilevare che l'occupazione – così come emergente dalla documentazione versata in atti – è stata sostanzialmente riconosciuta dallo stesso resistente
, il quale ha giustificato la sua presenza continuativa all'interno Controparte_1
dell'immobile sostenendo che fosse stata la stessa madre, odierna ricorrente, a chiedergli di andare a vivere con lei in quanto incapace di provvedere a sé stessa ed aveva bisogno di assistenza.
In realtà, risulta in maniera sufficiente dalla espletata istruttoria come la ricorrente abbia manifestato con lettera di messa in mora datata 29 settembre 2023 la volontà di ottenere l'immediato rilascio della porzione di immobile occupata.
Tale volontà emerge anche dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra nipote Testimone_1 della ricorrente, la quale ha affermato quanto segue: “…assistito mia nonna quasi quotidianamente, alternandomi con altri familiari tra cui , Controparte_4 [...]
, anche perché mia nonna è allettata sin dal 2022 ed ha Per_1 Controparte_5
bisogno di aiuto per curare la propria igiene personale…; ….alcuni ambienti della casa non sono accessibili a mia nonna in a quanto le porte sono chiuse a chiave;
..lo zio CP_1 abitava presso l'abitazione anche prima che mia nonna fosse ricoverata, e ciò avvenne allorché il Sig. si separò e, non avendo dove andare a vivere, chiese Controparte_1
Pagina 5 ospitalità alla madre, con l'accordo che ciò fosse temporaneo..….in un secondo momento si sono aggiunti e durante il periodo di ricovero di mia nonna;
….Fino a CP_2 CP_3
quando la Sig.ra viveva in casa della nonna, erano presenti in uno spazio Controparte_2
aperto dietro la casa. Di pertinenza della stessa, i cani della Sig.ra , molto fastidiosi, CP_2
che avevano reso invivibile la permanenza della nonna…; …preciso che il Sig. non CP_1
prestava assistenza a mia nonna. Preciso che la nonna si lamentava di essere considerata un peso, vessata e controllata dal Sig. ed anche dalla figlia di lui ed il Controparte_1 CP_2 di lei compagno ”. CP_3
Tali affermazioni non possono essere in alcun modo scalfite da quanto dichiarato dagli informatori e : il primo, infatti, ha affermato che Controparte_6 CP_7
“dall'ultima volta che mi sono recato da mia nonna è trascorso circa un anno. Non ho contezza attuale delle condizioni in cui versa mia nonna, ma ne sono a conoscenza in base a quello che mi riferisce mio padre”; ha dichiarato di conoscere i fatti perché CP_7 avrebbe frequentato l'immobile solo “fino all'estate 2023”, mentre nulla può riferire per i periodi successivi.
In definitiva, quindi, sussistendo il diritto di proprietà della ricorrente sull'immobile per cui è causa, avendone costoro più volte richiesto al resistente l'immediato rilascio, manifestando così la volontà di recuperare la piena disponibilità del bene, quale tipico contenuto del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 832 c.c., e non avendo quest'ultimo fornito la prova dell'esistenza di un titolo che legittimi tale detenzione, non può che concludersi per la sussistenza del fumus boni iuris.
D'altra parte, come rilevato correttamente da parte ricorrente, l'unica titolare del diritto di godimento ha il pieno potere di intimare il rilascio dell'occupante in qualunque momento ed a qualsiasi titolo, a meno che l'occupante non eccepisca la sussistenza di un titolo giuridico opponibile che, nel caso di specie, non risulta sussistere.
Infatti, anche laddove fosse stata la a chiedere al figlio di andare Parte_1 Controparte_1
a vivere con lei avendo bisogno di assistenza, si tratterebbe, in ogni caso, di una situazione qualificabile come di detenzione non qualificata.
Viene in rilevo, in particolare, quella forma di detenzione per ragioni di ospitalità: concessa da chi “presta ospitalità chi accoglie per breve soggiorno presso di sé persona cui in genere legato da intimità parentela, amicizia, etc…”.
Pagina 6 Da qui, si rileva la condizione del resistente che risulta avere fatto ingresso presso l'immobile in questione per semplice ospitalità; situazione che può arrivare a sconfinare
“nell'occupazione abusiva”, anche se non esclusiva del resistente, ma in guisa di ridurre consistentemente il potere di godimento della ricorrente, originaria assegnataria dell'alloggio.
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori resistenti, e;
Controparte_2 CP_3
peraltro, con riferimento alla dalla documentazione versata in atti, in Controparte_2
particolare la riproduzione fotografica della corrispondenza inoltrata presso l'indirizzo dell'immobile in questione, risulta come la stessa resistente abitasse in via continuativa presso detto immobile.
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Nella fattispecie per cui è causa risulta altresì sussistente il pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per la ricorrente (periculum in mora).
Parte ricorrente ha specificamente allegato e documentato non solo quanto di negativo compiuto sull'immobile dai resistenti, le spese che la stessa è costretta a sostenere Parte_1
per la presenza di più soggetti all'interno dell'immobile sotto il profilo dei costi delle utenze, nonché lo stato di incuria in cui lo stesso versa in taluni locali, e la ridotta libertà di movimento da parte della ricorrente all'interno dell'appartamento a causa della presenza dei resistenti.
Invero, il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene costituisce un ulteriore posta di danno, atteso che alla ricorrente è attualmente preclusa la possibilità di disporre del proprio bene, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà dello stesso.
Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna delle parti resistenti all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa.
Atteso che trattasi di ricorso cautelare proposto ante causam, deve provvedersi in tale sede alla pronuncia sulle spese del presente giudizio. Le stesse, in particolare, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 aggiornati al D.M. 147 del 13.8.2022, per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e secondo i valori medi per la fase di studio ed introduttiva e secondo i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.
Domenico Stilo, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunziando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , Controparte_1 CP_2
e a rilasciare immediatamente, liberi da persone, cose e
[...] CP_3
animali, in favore della ricorrente, gli immobili siti in Via delle Fornaci n. 171 (97) di
Siracusa, al NCEU del Comune di SIRACUSA Foglio 128 Particella 152 Subalterno 2 e sub.
3, ovvero villa e garage pertinenziale, con annesso terreno;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in €. 259,00 per esborsi ed €. 3.620,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Siracusa, 19 marzo 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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