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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/08/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 560/2024 RG promossa da: in proprio e quale socia accomandataria di Gramar sas di CI ZI & Parte_1
C. con gli avv.ti Vittorio Bechi, Stefano Chiti, Federica Bechi
appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Livorno pubblicata in data
9.7.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Queste le circostanze in fatto, come evincibili dagli atti:
-con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018676 del 5.8.2021 veniva effettuato un accertamento nei confronti della Gramar sas, società che svolgeva attività di pulizia dentro il porto di
Livorno. In tale verbale si acclarava che nel periodo 1.8.2015-28.2.2021 socia Parte_1
1 accomandataria della medesima società (socia accomandante, , figlia della , non Persona_1 Pt_1 aveva più partecipato all'attività aziendale da oltre cinque anni, ragione per cui veniva meno la qualifica di impresa artigiana, con conseguente variazione dell'inquadramento aziendale da 41803 a
70708. Gli ispettori quindi provvedevano alla attivazione di una posizion IVS-com: per la Pt_1 come titolare non iscrivibile;
per la , come collaboratore familiare. Ne conseguiva Persona_1
l'annullamento del rapporto di lavoro dipendente tra la e la società, essendo stato appurato PE che questa era la titolare “di fatto” della stessa società, con obbligo a suo carico di adeguare il tipo di società o di trasformare la sas in impresa individuale.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla socia accomandante alla Guardia di Finanza erano poi PE emerse ore di lavoro supplementare svolte da singoli lavoratori nominativamente indicati. Ne CP_ conseguiva l'accertamento di un importo dovuto all' pari a € 33.791,92 per contributi e somme aggiuntive (così, il tenore del verbale nel suo complesso).
La Gramar sas adiva il Tribunale di Livorno e chiedeva che, previa pronuncia di illegittimità, annullabilità, nullità, inefficacia del verbale in questione, fosse dichiarato che la società non era tenuta CP_ al versamento della somma pretesa da per i titoli di cui al verbale. In subordine, chiedeva la condanna al rimborso e/o alla compensazione dei contributi versati dalla Gramar sas alla Pt_2
(o alla diversa gestione previdenziale), per la posizione o con riferimento alla Parte_1 contribuzione “ordinaria” (o alla diversa gestione previdenziale) riguardo ai rapporti di lavoro subordinato.
Il Tribunale respingeva il ricorso e condannava la società al pagamento delle spese di lite per €
4.635,00, oltre accessori.
La sentenza è stata appellata da in proprio e quale socia accomandataria della Gramar Parte_1 sas di ZI CI & C (società cancellata dal registro delle imprese a far data dal 9.2.2024) con quattro motivi di appello, insistendo nelle conclusioni del primo grado di giudizio. CP_ Si è costituito l' contestando i singoli motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.
*****
Di seguito, l'esame dei quattro motivi di appello in relazione alle statuizioni della sentenza del
Tribunale di Livorno e alle difese di cui alla memoria di parte appellata:
1) l'appellante censura le parti della sentenza che avevano riqualificato la società da impresa artigiana a impresa commerciale e avevano ordinato la trasformazione della stessa, confermando così quanto previsto nel verbale di accertamento, dal momento che tale potere era riservato soltanto alle CP_ Commissioni provinciali Artigianato ex L n. 443/1985. Inoltre, l' era andato di contrario avviso CP_ alle sue stesse indicazioni contenute nel messaggio n. 1138/2018, in cui si affermava che se un soggetto risultava privo dei requisiti per l'iscrizione alla gestione artigiani rimaneva comunque
2 iscritto a tale gestione sino alla delibera delle competenti Commissioni. A ciò si aggiungeva il fatto CP_ che l' non aveva fornito prova alcuna che la responsabilità gestoria gravasse sulla e non PE aveva valutato che questa, all'udienza del 28.11.2023, aveva disconosciuto le dichiarazioni rese alla
Guardia di Finanza, assumendo che lei non aveva mai esercitato un controllo sugli uffici, sul personale, non essendo lei la titolare;
attività tutte che venivano svolte dalla madre.
Tale motivo di appello contestava le argomentazioni del Tribunale come espresse nella sentenza, laddove il primo giudice aveva rilevato che quanto previsto dalla L. n. 443/1985 non interferiva con CP_ i poteri ispettivi dell che ben poteva accertare autonomamente l'inesistenza dei presupposti per il regime contributivo dell'impresa artigiana e procedere alla regolarizzazione delle posizioni assicurative. Infatti, secondo Cass. n. 1680/2021, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane non aveva valore costitutivo del rapporto assicurativo dell'artigiano e del conseguente obbligo contributivo. Per aversi impresa artigiana in una società in accomandita semplice era necessario che l'accomandatario svolgesse personalmente, professionalmente e quale titolare, l'impresa artigiana effettuando in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nell'impresa. La in ben PE due dichiarazioni (del 9.3.2021 e del 2.7.2021) aveva dichiarato che la madre non partecipava più al l'attività da oltre cinque anni, essendo lei quella che seguiva il personale: a fronte di ciò, non era credibile quanto dichiarato alla udienza del 28.11.2023 in cui aveva ritrattato quanto precedentemente dichiarato. Onde il suo rapporto non poteva essere di mera subordinazione (così, complessivamente la sentenza). CP_ Nella memoria di appello, l ha contestato le argomentazioni dell'appellante, affermando che il CP_ verbale di accertamento costituisce espressione dell'autonoma potestà impositiva dell' finalizzata a garantire la genuinità delle posizioni assicurative;
che non vi era alcun illecito accertamento laddove era stato acclarato che la non esercitava più alcuna attività da un certo Pt_1 lasso di tempo, con perdita della natura artigiana della società.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, il primo motivo di appello attiene a questioni sia in diritto CP_ (laddove viene censurato il potere dell' di procedere ad una riqualificazione della natura dell'impresa, potere che si ritiene attribuito alle sole Commissioni provinciali artigianato) sia in fatto
(laddove viene censurata la valutazione delle risultanze istruttorie assunte, con particolare riferimento CP_ al dichiarato della non avendo l' assolto così al suo onere probatorio). PE
Sotto il primo profilo, l'appello è infondato, ritenendosi condivisibili le argomentazioni del Tribunale.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1680/2021) ha rilevato che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della L. n. 443/1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n. 233 del 1990), e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento,
3 da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge.
Pertanto, laddove tali caratteristiche vengono meno (come nella specie), viene meno anche il conseguente rapporto assicurativo. CP_ Né è di ostacolo ai poteri di accertamento della reale situazione in fatto da parte il messaggio CP_ n. 1138/2018, dal momento che nello stesso si afferma che “ L'articolo 6, comma 2, lettera f- sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.
Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l' può procedere direttamente CP_2 all'iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l'iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in CP_ particolare, la legge n. 443/1985….”; affermandosi così la potestà dell' di procedere autonomamente ad accertamenti sulla reale posizione assicurativa di un soggetto al fine di acquisire certezza delle situazioni giuridiche.
Sotto il secondo profilo, aveva effettuato le seguenti due dichiarazioni alla Guardia di Persona_1
Finanza.
In data 9.3.2021 aveva riferito che la società era composta da lei (socia accomandante) e dalla madre
(socia accomandataria); che lei partecipava all'attività in qualità di dipendente full time dal 25.9.2008, mentre sua madre non partecipava più all'attività da oltre cinque anni;
aggiungendo: “Sono io personalmente che gestisco il personale che deve essere assegnato ai vari appalti: quindi io organizzo i turni ed i servizi ed il personale ha me come punto di riferimento per ogni esigenza quotidiana delle varie attività lavorative.”
In data 2.7.2021, affermava: “Ad integrazione della dichiarazione da me rilasciata in data 9.3.2021 preciso quanto segue: a seguito dell'invito ricevuto via pec in data 10.6.2021, mi sono presentata a rappresentare la società Gramar sas, in quanto mia madre in qualità di rappresentante Parte_1 legale per motivi di salute non è potuta presenziare, anche perché come dichiarato da me in precedenza, mi occupo io di seguire il personale sul posto di lavoro……”
In giurisprudenza, si è ritenuto che “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso
4 sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus con fitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta» (v. Cass. nr. 17702 del 2015; in motivazione anche Cass. nr. 28468 del 2019)” (così, Cass. n. 6825/2022).
Pertanto, la dichiarazione sfavorevole a sé resa dal datore di lavoro agli ispettori non può ritenersi avere un valore confessorio (stragiudiziale), ma può comunque essere liberamente apprezzata dal giudice, anche unitamente al materiale istruttorio raccolto.
Nella specie, quelle dichiarazioni erano state ritrattate in giudizio dalla stessa che aveva PE dichiarato di non confermare il dichiarato alla Guardia di Finanza che gli veniva mostrato, affermando di non avere mai controllato gli uffici perché non era lei la titolare dell'azienda; attività, queste, fatte da sua madre. In particolare, secondo la teste non era lei a controllare il personale, prestando PE solo attività lavorativa;
non era lei che organizzava i turni;
non era lei il punto di riferimento dei dipendenti né era lei che seguiva i lavoratori sul posto di lavoro. Tale ritrattazione era stata giustificata con il fatto che quelle dichiarazioni seppur firmate, non erano state da lei rilette prima della firma.
Ad avviso della Corte, non è credibile la deposizione testimoniale della che in sostanza PE imputerebbe un contenuto del verbale diverso dal suo reale dichiarato, nonostante che in entrambe le dichiarazioni i verbalizzanti avessero chiuso i verbali con la dicitura (rifertita al dichiarante) di avere letto tali dichiarazioni e in assenza di una impugnativa del verbale con querela di falso da parte della stessa dichiarante.
Peraltro, a rafforzare la veridicità delle dichiarazioni stragiudiziali rileva il carattere particolarmente circostanziato delle stesse, in cui era stata evidenziata la titolarità nella Spinali dei poteri di titolare di fatto della società, in luogo della madre, la quale non partecipava più all'attività da lungo tempo, anche per motivi di salute.
In definitiva, alla ritrattazione resa in sede giudiziale non può attribuirsi alcuna rilevanza decisiva come vorrebbe l'appellante CP_ 2) l'appellante lamenta poi che l non aveva fornito la prova che la responsabilità gestoria gravasse sulla quale amministratrice di fatto. Non era stato considerato che il PE disconoscimento del pregresso dichiarato avrebbe dovuto essere apprezzato dal Tribunale unitamente all'intero materiale probatorio costituito anche dalle altre testimonianze dei dipendenti Gramar sas.
In particolare, il primo giudice non aveva considerato le deposizioni dei testi e (sulla Tes_1 Tes_2 figura centrale della nell'amministrazione della società) ed aveva equivocato la valenza Parte_1 probatoria dei verbali ispettivi che fanno piena prova fino a querela di falso sui fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, dovendo passare il materiale raccolto al vaglio del giudice secondo il suo libero apprezzamento.
5 La inoltre aveva dichiarato che la madre non partecipava più alla sola attività di pulizia, ma PE non all'attività gestoria;
come andava considerato che non vi era incompatibilità tra attività di coordinamento del personale e qualifica di socio accomandante, ben potendo un dipendente impartire direttive al personale, anche su delega dell'imprenditore.
Tali argomentazioni dell'appellante contestavano le deduzioni del Tribunale fondate prevalentemente sul dichiarato della davanti alla Guardia di Finanza. PE
CP_ L' nella memoria appellata ha rilevato come non fosse convincente una ritrattazione di dichiarazioni che erano state rese dalla in tempi non sospetti. PE
CP_ Contrariamente alle censure mosse dall'appellante, la Corte ritiene che l' abbia compiutamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Richiamato quanto sopra sulla rilevanza delle dichiarazioni della in sede ispettiva, quanto alle PE ulteriori deposizioni testimoniali che non sarebbero state adeguatamente valutate ( e , Tes_1 Tes_2 si osserva che le testimoni in questione (secondo cui le stesse avevano fatto il colloquio di assunzione con la erano ancora dipendenti della Gramar al momento della deposizione, onde non si tratta Pt_1 di testimoni dotati di una attendibilità tale da mettere in dubbio quanto la aveva puntualmente PE dichiarato alla Guardia di Finanza e successivamente ritrattato con dichiarazioni giudiziali da ritenersi irrilevanti.
Peraltro, la teste aveva ammesso anche di avere svolto un primo colloquio con i figli della Tes_1
e solo successivamente un secondo colloquio con quest'ultima, con la quale sarebbe avvenuta Pt_1
l'assunzione formale.
Va poi precisato che le dichiarazioni della che esentavano la madre dall'attività non si PE riferivano all'attività materiale di pulizia (come intenderebbe l'appellante), ma afferivano (per come evincibile dall'interpretazione complessiva del suo dichiarato) all'esercizio dei poteri gestori che la figlia assumeva esercitare direttamente.
Né può affermarsi che i poteri esercitati dalla sui dipendenti fossero espressione del rapporto PE di lavoro subordinato che la stessa aveva con la società, non essendo stato allegato alcunché sul contenuto delle relative mansioni che la medesima avrebbe esercitato come dipendente della PE
Gramar sas. Nè può affermarsi che la stessa esercitasse tali poteri per delega della in assenza Pt_1 di una procura in tal senso (peraltro, nella seconda dichiarazione in sede ispettiva, la aveva PE ribadito di comparire davanti alla Guardia di Finanza in luogo della anche perché era lei a Pt_1 gestire il personale).
Era quindi emerso che titolare dell'impresa in fatto doveva intendersi la stessa PE
3) quanto al maggior orario accertato che sarebbe stato svolto dai lavoratori (e non registrato nel
LUL), l'appellante rileva che il convincimento del Tribunale si era basato solo sulle dichiarazioni
6 (peraltro, firmate senza essere rilette) e poi disconosciute della senza conferire alcun valore PE alle deposizioni testimoniali di e (sullo svolgimento dell'orario contrattuale) che non Tes_1 Tes_2 avevano comunque corroborato quanto dichiarato dalla in sede ispettiva (la sentenza era PE peraltro contraddittoria, avendo affermato che la società non consegnava i prospetti paga per permettere il controllo). Né erano state valutate le dichiarazioni dei testi e che Tes_3 Tes_4 avevano negato di avere svolto un maggior orario: in merito, non erano condivisibili le motivazioni del Tribunale sulla ritenuta inattendibilità di questi due testimoni. Quanto al raffronto tra gli orari del
LUL e quelli registrati al passaggio dei varchi del porto (registrati quando i lavoratori passavano il badge) non erano attendibili le registrazioni in uscita e, come dichiarato dai testi, potevano essere utilizzati varchi per l'uscita non provvisti di apparecchiature di registrazione.
Tali argomentazioni censuravano quella parte della sentenza in cui il Tribunale aveva dato rilevanza alle dichiarazioni della sull'orario in quanto rese in un secondo momento, ossia nella piena PE consapevolezza dello stato di avanzamento degli accertamenti ispettivi e dei riscontri probatori nel frattempo acquisiti anche presso gli altri lavoratori nonché alle dichiarazioni dei lavoratori in giudizio, secondo cui in origine la società non consegnava loro i prospetti paga, così precludendo un controllo puntuale e tempestivo della correttezza della retribuzione loro corrisposta. Oltre che alle singole deposizioni dei testi e che confermavano la correttezza degli Tes_1 Tes_5 Tes_3 Tes_4 accertamenti (il dichiarato della teste era stato valutato dal primo giudice anche sotto il profilo Tes_4 della sua attendibilità). CP_ L' da parte sua, ha controdedotto nella memoria di appello enfatizzando il valore confessorio di quanto dichiarato dalla in merito. PE
In proposito, si osserva che nella seconda dichiarazione della alla Guardia di Finanza, la stessa PE aveva dichiarato: “In merito alle ore lavorative effettivamente svolte dai dipendenti confermo che alcuni di loro hanno effettuato negli anni 201972020 qualche ora in più rispetto a quelle segnate nel
LUL. Inoltre, capita di lavorare il sabato per circa 1/ 2 ore per la rifinitura degli uffici all'interno del porto. Di seguito si specifica le ore effettivamente svolte nelle giornate di lavoro: Per_2
, per l'anno 2019 fino ad ottobre 2020, otto ore giornaliere;
, per l'anno
[...] Persona_3
2019 fino ad ottobre 2020, 5/6 ore giornaliere;
, nell'anno 2019, 5 ore giornaliere;
Parte_3
per il periodo sopra indicato, 5 ore giornaliere;
, nell'anno Parte_4 Parte_5
2019, 5/6 ore giornaliere, mentre nel 2020, 3,5 ore giornaliere;
, un'ora al Parte_6 giorno nei mesi di agosto e settembre 2019 e circa 10 ore di straordinario mensile per i mesi di ottobre/novembre 2019; , 2 ore al giorno per i mesi di dicembre 2019; Persona_4 _7
, 5 ore al giorno per sei giorni settimanali nei mesi di agosto e settembre 2020”.
[...]
7 Anche in punto di orario, devono richiamarsi le considerazioni sopra svolte sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dalla davanti alla Guardia di Finanza quando aveva dichiarato che i PE lavoratori avevano effettuato alcune ore in più nonché sulla irrilevanza della ritrattazione in sede testimoniale, avendo le prime dichiarazioni un contenuto particolarmente circostanziato anche su tali punti.
Valgono altresì in questa sede le suesposte considerazioni sulla scarsa attendibilità dei testi Tes_1
e (per essere gli stessi ancora dipendenti al momento della deposizione testimoniale) e che Tes_2 avevano affermato di avere svolto un orario coerente con il contratto: ragione per cui le stesse deposizioni non appaiono significative al fine di superare quanto dichiarato dalla medesima PE
(in merito, deve richiamarsi anche il dichiarato della teste secondo cui, prima del 2021, non Tes_5 essendo consegnate le buste paga, non era mai stata verificata la correttezza della retribuzione, specificandola la teste di avere lavorato comunque “tanto”).
Quanto alla teste deve rilevarsi che la stessa era stata correttamente ritenuta non attendibile Tes_4 dal Tribunale, considerato che nel corso della sua deposizione aveva risposto alle domande del giudice sull'orario in modo sospetto, ossia prima ancora che le venissero esibite le buste paga nonché prima che la domanda fosse completata, a riprova dell'inattendibilità della testimone (peraltro, anche la stessa aveva un rapporto di lavoro in corso al momento della deposizione).
Quanto alla teste le sue dichiarazioni sul mancato riscontro di differenze tra busta paga e Tes_3 ore effettivamente lavorate non sono da ritenersi decisive, dal momento che la teste aveva ammesso comunque di non prestare particolare attenzione a controllare le buste.
A fronte della valutazione delle dichiarazioni della sul maggiore orario svolto, non sembrano PE poi significative le dichiarazioni dei testi sul mancato funzionamento delle apparecchiature collocate ai varchi e su cui i dipendenti dovevano passare il badge: in assenza di altri elementi probatori a supporto, non appare credibile che l'omessa registrazione per malfunzionamento riguardasse soltanto l'uscita, mentre il sistema avrebbe correttamente funzionato in entrata, senza fornire alcuna spiegazione coerente su tale circostanza.
Ugualmente irrilevante per le stesse ragioni, la circostanza della sussistenza di varchi non muniti della medesima apparecchiatura di registrazione e da cui i dipendenti avrebbero potuto uscire.
4) l'appellante contesta il rigetto della domanda di compensazione con quanto versato negli anni precedenti a titolo di contribuzione artigiana, rigetto che il Tribunale aveva motivato asserendo che CP_ non era stata fornita la prova dell'ammontare del credito vantato nei confronti dell' e che erano CP_ tardivi i conteggi formulati dall' documentazione che peraltro sarebbe stato onere della parte ricorrente produrre in giudizio.
8 L'appellante censura la statuizione affermando che sul punto era stata avanzata soltanto una domanda generica sull'accertamento del diritto alla compensazione. CP_ Nella memoria di parte appellata, l' sostiene che la domanda giudiziale non era stata preceduta da una apposita domanda amministrativa di restituzione dei contributi e che comunque il rigetto di tale domanda da parte del Tribunale non escludeva che in fase amministrativa le parti potessero addivenire ad un condiviso ricalcolo delle somme dovute.
Quanto al rigetto di tale domanda, la Corte osserva come la relativa operazione possa essere effettuata CP_ in sede amministrativa previa presentazione di regolare domanda, come peraltro dedotto da che ha comunque rilevato l'insussistenza di ragioni per non procedere a detta compensazione in accordo con l'appellante.
In definitiva, l'appello deve essere respinto nella sua interezza.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante, soccombente, e vengono liquidate ex DM n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, in ragione del valore della causa e dell'attività compiuta, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che a carico di parte appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 27 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
9
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 560/2024 RG promossa da: in proprio e quale socia accomandataria di Gramar sas di CI ZI & Parte_1
C. con gli avv.ti Vittorio Bechi, Stefano Chiti, Federica Bechi
appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Livorno pubblicata in data
9.7.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Queste le circostanze in fatto, come evincibili dagli atti:
-con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018676 del 5.8.2021 veniva effettuato un accertamento nei confronti della Gramar sas, società che svolgeva attività di pulizia dentro il porto di
Livorno. In tale verbale si acclarava che nel periodo 1.8.2015-28.2.2021 socia Parte_1
1 accomandataria della medesima società (socia accomandante, , figlia della , non Persona_1 Pt_1 aveva più partecipato all'attività aziendale da oltre cinque anni, ragione per cui veniva meno la qualifica di impresa artigiana, con conseguente variazione dell'inquadramento aziendale da 41803 a
70708. Gli ispettori quindi provvedevano alla attivazione di una posizion IVS-com: per la Pt_1 come titolare non iscrivibile;
per la , come collaboratore familiare. Ne conseguiva Persona_1
l'annullamento del rapporto di lavoro dipendente tra la e la società, essendo stato appurato PE che questa era la titolare “di fatto” della stessa società, con obbligo a suo carico di adeguare il tipo di società o di trasformare la sas in impresa individuale.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla socia accomandante alla Guardia di Finanza erano poi PE emerse ore di lavoro supplementare svolte da singoli lavoratori nominativamente indicati. Ne CP_ conseguiva l'accertamento di un importo dovuto all' pari a € 33.791,92 per contributi e somme aggiuntive (così, il tenore del verbale nel suo complesso).
La Gramar sas adiva il Tribunale di Livorno e chiedeva che, previa pronuncia di illegittimità, annullabilità, nullità, inefficacia del verbale in questione, fosse dichiarato che la società non era tenuta CP_ al versamento della somma pretesa da per i titoli di cui al verbale. In subordine, chiedeva la condanna al rimborso e/o alla compensazione dei contributi versati dalla Gramar sas alla Pt_2
(o alla diversa gestione previdenziale), per la posizione o con riferimento alla Parte_1 contribuzione “ordinaria” (o alla diversa gestione previdenziale) riguardo ai rapporti di lavoro subordinato.
Il Tribunale respingeva il ricorso e condannava la società al pagamento delle spese di lite per €
4.635,00, oltre accessori.
La sentenza è stata appellata da in proprio e quale socia accomandataria della Gramar Parte_1 sas di ZI CI & C (società cancellata dal registro delle imprese a far data dal 9.2.2024) con quattro motivi di appello, insistendo nelle conclusioni del primo grado di giudizio. CP_ Si è costituito l' contestando i singoli motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.
*****
Di seguito, l'esame dei quattro motivi di appello in relazione alle statuizioni della sentenza del
Tribunale di Livorno e alle difese di cui alla memoria di parte appellata:
1) l'appellante censura le parti della sentenza che avevano riqualificato la società da impresa artigiana a impresa commerciale e avevano ordinato la trasformazione della stessa, confermando così quanto previsto nel verbale di accertamento, dal momento che tale potere era riservato soltanto alle CP_ Commissioni provinciali Artigianato ex L n. 443/1985. Inoltre, l' era andato di contrario avviso CP_ alle sue stesse indicazioni contenute nel messaggio n. 1138/2018, in cui si affermava che se un soggetto risultava privo dei requisiti per l'iscrizione alla gestione artigiani rimaneva comunque
2 iscritto a tale gestione sino alla delibera delle competenti Commissioni. A ciò si aggiungeva il fatto CP_ che l' non aveva fornito prova alcuna che la responsabilità gestoria gravasse sulla e non PE aveva valutato che questa, all'udienza del 28.11.2023, aveva disconosciuto le dichiarazioni rese alla
Guardia di Finanza, assumendo che lei non aveva mai esercitato un controllo sugli uffici, sul personale, non essendo lei la titolare;
attività tutte che venivano svolte dalla madre.
Tale motivo di appello contestava le argomentazioni del Tribunale come espresse nella sentenza, laddove il primo giudice aveva rilevato che quanto previsto dalla L. n. 443/1985 non interferiva con CP_ i poteri ispettivi dell che ben poteva accertare autonomamente l'inesistenza dei presupposti per il regime contributivo dell'impresa artigiana e procedere alla regolarizzazione delle posizioni assicurative. Infatti, secondo Cass. n. 1680/2021, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane non aveva valore costitutivo del rapporto assicurativo dell'artigiano e del conseguente obbligo contributivo. Per aversi impresa artigiana in una società in accomandita semplice era necessario che l'accomandatario svolgesse personalmente, professionalmente e quale titolare, l'impresa artigiana effettuando in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nell'impresa. La in ben PE due dichiarazioni (del 9.3.2021 e del 2.7.2021) aveva dichiarato che la madre non partecipava più al l'attività da oltre cinque anni, essendo lei quella che seguiva il personale: a fronte di ciò, non era credibile quanto dichiarato alla udienza del 28.11.2023 in cui aveva ritrattato quanto precedentemente dichiarato. Onde il suo rapporto non poteva essere di mera subordinazione (così, complessivamente la sentenza). CP_ Nella memoria di appello, l ha contestato le argomentazioni dell'appellante, affermando che il CP_ verbale di accertamento costituisce espressione dell'autonoma potestà impositiva dell' finalizzata a garantire la genuinità delle posizioni assicurative;
che non vi era alcun illecito accertamento laddove era stato acclarato che la non esercitava più alcuna attività da un certo Pt_1 lasso di tempo, con perdita della natura artigiana della società.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, il primo motivo di appello attiene a questioni sia in diritto CP_ (laddove viene censurato il potere dell' di procedere ad una riqualificazione della natura dell'impresa, potere che si ritiene attribuito alle sole Commissioni provinciali artigianato) sia in fatto
(laddove viene censurata la valutazione delle risultanze istruttorie assunte, con particolare riferimento CP_ al dichiarato della non avendo l' assolto così al suo onere probatorio). PE
Sotto il primo profilo, l'appello è infondato, ritenendosi condivisibili le argomentazioni del Tribunale.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1680/2021) ha rilevato che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della L. n. 443/1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n. 233 del 1990), e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento,
3 da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge.
Pertanto, laddove tali caratteristiche vengono meno (come nella specie), viene meno anche il conseguente rapporto assicurativo. CP_ Né è di ostacolo ai poteri di accertamento della reale situazione in fatto da parte il messaggio CP_ n. 1138/2018, dal momento che nello stesso si afferma che “ L'articolo 6, comma 2, lettera f- sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.
Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l' può procedere direttamente CP_2 all'iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l'iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in CP_ particolare, la legge n. 443/1985….”; affermandosi così la potestà dell' di procedere autonomamente ad accertamenti sulla reale posizione assicurativa di un soggetto al fine di acquisire certezza delle situazioni giuridiche.
Sotto il secondo profilo, aveva effettuato le seguenti due dichiarazioni alla Guardia di Persona_1
Finanza.
In data 9.3.2021 aveva riferito che la società era composta da lei (socia accomandante) e dalla madre
(socia accomandataria); che lei partecipava all'attività in qualità di dipendente full time dal 25.9.2008, mentre sua madre non partecipava più all'attività da oltre cinque anni;
aggiungendo: “Sono io personalmente che gestisco il personale che deve essere assegnato ai vari appalti: quindi io organizzo i turni ed i servizi ed il personale ha me come punto di riferimento per ogni esigenza quotidiana delle varie attività lavorative.”
In data 2.7.2021, affermava: “Ad integrazione della dichiarazione da me rilasciata in data 9.3.2021 preciso quanto segue: a seguito dell'invito ricevuto via pec in data 10.6.2021, mi sono presentata a rappresentare la società Gramar sas, in quanto mia madre in qualità di rappresentante Parte_1 legale per motivi di salute non è potuta presenziare, anche perché come dichiarato da me in precedenza, mi occupo io di seguire il personale sul posto di lavoro……”
In giurisprudenza, si è ritenuto che “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso
4 sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus con fitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta» (v. Cass. nr. 17702 del 2015; in motivazione anche Cass. nr. 28468 del 2019)” (così, Cass. n. 6825/2022).
Pertanto, la dichiarazione sfavorevole a sé resa dal datore di lavoro agli ispettori non può ritenersi avere un valore confessorio (stragiudiziale), ma può comunque essere liberamente apprezzata dal giudice, anche unitamente al materiale istruttorio raccolto.
Nella specie, quelle dichiarazioni erano state ritrattate in giudizio dalla stessa che aveva PE dichiarato di non confermare il dichiarato alla Guardia di Finanza che gli veniva mostrato, affermando di non avere mai controllato gli uffici perché non era lei la titolare dell'azienda; attività, queste, fatte da sua madre. In particolare, secondo la teste non era lei a controllare il personale, prestando PE solo attività lavorativa;
non era lei che organizzava i turni;
non era lei il punto di riferimento dei dipendenti né era lei che seguiva i lavoratori sul posto di lavoro. Tale ritrattazione era stata giustificata con il fatto che quelle dichiarazioni seppur firmate, non erano state da lei rilette prima della firma.
Ad avviso della Corte, non è credibile la deposizione testimoniale della che in sostanza PE imputerebbe un contenuto del verbale diverso dal suo reale dichiarato, nonostante che in entrambe le dichiarazioni i verbalizzanti avessero chiuso i verbali con la dicitura (rifertita al dichiarante) di avere letto tali dichiarazioni e in assenza di una impugnativa del verbale con querela di falso da parte della stessa dichiarante.
Peraltro, a rafforzare la veridicità delle dichiarazioni stragiudiziali rileva il carattere particolarmente circostanziato delle stesse, in cui era stata evidenziata la titolarità nella Spinali dei poteri di titolare di fatto della società, in luogo della madre, la quale non partecipava più all'attività da lungo tempo, anche per motivi di salute.
In definitiva, alla ritrattazione resa in sede giudiziale non può attribuirsi alcuna rilevanza decisiva come vorrebbe l'appellante CP_ 2) l'appellante lamenta poi che l non aveva fornito la prova che la responsabilità gestoria gravasse sulla quale amministratrice di fatto. Non era stato considerato che il PE disconoscimento del pregresso dichiarato avrebbe dovuto essere apprezzato dal Tribunale unitamente all'intero materiale probatorio costituito anche dalle altre testimonianze dei dipendenti Gramar sas.
In particolare, il primo giudice non aveva considerato le deposizioni dei testi e (sulla Tes_1 Tes_2 figura centrale della nell'amministrazione della società) ed aveva equivocato la valenza Parte_1 probatoria dei verbali ispettivi che fanno piena prova fino a querela di falso sui fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, dovendo passare il materiale raccolto al vaglio del giudice secondo il suo libero apprezzamento.
5 La inoltre aveva dichiarato che la madre non partecipava più alla sola attività di pulizia, ma PE non all'attività gestoria;
come andava considerato che non vi era incompatibilità tra attività di coordinamento del personale e qualifica di socio accomandante, ben potendo un dipendente impartire direttive al personale, anche su delega dell'imprenditore.
Tali argomentazioni dell'appellante contestavano le deduzioni del Tribunale fondate prevalentemente sul dichiarato della davanti alla Guardia di Finanza. PE
CP_ L' nella memoria appellata ha rilevato come non fosse convincente una ritrattazione di dichiarazioni che erano state rese dalla in tempi non sospetti. PE
CP_ Contrariamente alle censure mosse dall'appellante, la Corte ritiene che l' abbia compiutamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Richiamato quanto sopra sulla rilevanza delle dichiarazioni della in sede ispettiva, quanto alle PE ulteriori deposizioni testimoniali che non sarebbero state adeguatamente valutate ( e , Tes_1 Tes_2 si osserva che le testimoni in questione (secondo cui le stesse avevano fatto il colloquio di assunzione con la erano ancora dipendenti della Gramar al momento della deposizione, onde non si tratta Pt_1 di testimoni dotati di una attendibilità tale da mettere in dubbio quanto la aveva puntualmente PE dichiarato alla Guardia di Finanza e successivamente ritrattato con dichiarazioni giudiziali da ritenersi irrilevanti.
Peraltro, la teste aveva ammesso anche di avere svolto un primo colloquio con i figli della Tes_1
e solo successivamente un secondo colloquio con quest'ultima, con la quale sarebbe avvenuta Pt_1
l'assunzione formale.
Va poi precisato che le dichiarazioni della che esentavano la madre dall'attività non si PE riferivano all'attività materiale di pulizia (come intenderebbe l'appellante), ma afferivano (per come evincibile dall'interpretazione complessiva del suo dichiarato) all'esercizio dei poteri gestori che la figlia assumeva esercitare direttamente.
Né può affermarsi che i poteri esercitati dalla sui dipendenti fossero espressione del rapporto PE di lavoro subordinato che la stessa aveva con la società, non essendo stato allegato alcunché sul contenuto delle relative mansioni che la medesima avrebbe esercitato come dipendente della PE
Gramar sas. Nè può affermarsi che la stessa esercitasse tali poteri per delega della in assenza Pt_1 di una procura in tal senso (peraltro, nella seconda dichiarazione in sede ispettiva, la aveva PE ribadito di comparire davanti alla Guardia di Finanza in luogo della anche perché era lei a Pt_1 gestire il personale).
Era quindi emerso che titolare dell'impresa in fatto doveva intendersi la stessa PE
3) quanto al maggior orario accertato che sarebbe stato svolto dai lavoratori (e non registrato nel
LUL), l'appellante rileva che il convincimento del Tribunale si era basato solo sulle dichiarazioni
6 (peraltro, firmate senza essere rilette) e poi disconosciute della senza conferire alcun valore PE alle deposizioni testimoniali di e (sullo svolgimento dell'orario contrattuale) che non Tes_1 Tes_2 avevano comunque corroborato quanto dichiarato dalla in sede ispettiva (la sentenza era PE peraltro contraddittoria, avendo affermato che la società non consegnava i prospetti paga per permettere il controllo). Né erano state valutate le dichiarazioni dei testi e che Tes_3 Tes_4 avevano negato di avere svolto un maggior orario: in merito, non erano condivisibili le motivazioni del Tribunale sulla ritenuta inattendibilità di questi due testimoni. Quanto al raffronto tra gli orari del
LUL e quelli registrati al passaggio dei varchi del porto (registrati quando i lavoratori passavano il badge) non erano attendibili le registrazioni in uscita e, come dichiarato dai testi, potevano essere utilizzati varchi per l'uscita non provvisti di apparecchiature di registrazione.
Tali argomentazioni censuravano quella parte della sentenza in cui il Tribunale aveva dato rilevanza alle dichiarazioni della sull'orario in quanto rese in un secondo momento, ossia nella piena PE consapevolezza dello stato di avanzamento degli accertamenti ispettivi e dei riscontri probatori nel frattempo acquisiti anche presso gli altri lavoratori nonché alle dichiarazioni dei lavoratori in giudizio, secondo cui in origine la società non consegnava loro i prospetti paga, così precludendo un controllo puntuale e tempestivo della correttezza della retribuzione loro corrisposta. Oltre che alle singole deposizioni dei testi e che confermavano la correttezza degli Tes_1 Tes_5 Tes_3 Tes_4 accertamenti (il dichiarato della teste era stato valutato dal primo giudice anche sotto il profilo Tes_4 della sua attendibilità). CP_ L' da parte sua, ha controdedotto nella memoria di appello enfatizzando il valore confessorio di quanto dichiarato dalla in merito. PE
In proposito, si osserva che nella seconda dichiarazione della alla Guardia di Finanza, la stessa PE aveva dichiarato: “In merito alle ore lavorative effettivamente svolte dai dipendenti confermo che alcuni di loro hanno effettuato negli anni 201972020 qualche ora in più rispetto a quelle segnate nel
LUL. Inoltre, capita di lavorare il sabato per circa 1/ 2 ore per la rifinitura degli uffici all'interno del porto. Di seguito si specifica le ore effettivamente svolte nelle giornate di lavoro: Per_2
, per l'anno 2019 fino ad ottobre 2020, otto ore giornaliere;
, per l'anno
[...] Persona_3
2019 fino ad ottobre 2020, 5/6 ore giornaliere;
, nell'anno 2019, 5 ore giornaliere;
Parte_3
per il periodo sopra indicato, 5 ore giornaliere;
, nell'anno Parte_4 Parte_5
2019, 5/6 ore giornaliere, mentre nel 2020, 3,5 ore giornaliere;
, un'ora al Parte_6 giorno nei mesi di agosto e settembre 2019 e circa 10 ore di straordinario mensile per i mesi di ottobre/novembre 2019; , 2 ore al giorno per i mesi di dicembre 2019; Persona_4 _7
, 5 ore al giorno per sei giorni settimanali nei mesi di agosto e settembre 2020”.
[...]
7 Anche in punto di orario, devono richiamarsi le considerazioni sopra svolte sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dalla davanti alla Guardia di Finanza quando aveva dichiarato che i PE lavoratori avevano effettuato alcune ore in più nonché sulla irrilevanza della ritrattazione in sede testimoniale, avendo le prime dichiarazioni un contenuto particolarmente circostanziato anche su tali punti.
Valgono altresì in questa sede le suesposte considerazioni sulla scarsa attendibilità dei testi Tes_1
e (per essere gli stessi ancora dipendenti al momento della deposizione testimoniale) e che Tes_2 avevano affermato di avere svolto un orario coerente con il contratto: ragione per cui le stesse deposizioni non appaiono significative al fine di superare quanto dichiarato dalla medesima PE
(in merito, deve richiamarsi anche il dichiarato della teste secondo cui, prima del 2021, non Tes_5 essendo consegnate le buste paga, non era mai stata verificata la correttezza della retribuzione, specificandola la teste di avere lavorato comunque “tanto”).
Quanto alla teste deve rilevarsi che la stessa era stata correttamente ritenuta non attendibile Tes_4 dal Tribunale, considerato che nel corso della sua deposizione aveva risposto alle domande del giudice sull'orario in modo sospetto, ossia prima ancora che le venissero esibite le buste paga nonché prima che la domanda fosse completata, a riprova dell'inattendibilità della testimone (peraltro, anche la stessa aveva un rapporto di lavoro in corso al momento della deposizione).
Quanto alla teste le sue dichiarazioni sul mancato riscontro di differenze tra busta paga e Tes_3 ore effettivamente lavorate non sono da ritenersi decisive, dal momento che la teste aveva ammesso comunque di non prestare particolare attenzione a controllare le buste.
A fronte della valutazione delle dichiarazioni della sul maggiore orario svolto, non sembrano PE poi significative le dichiarazioni dei testi sul mancato funzionamento delle apparecchiature collocate ai varchi e su cui i dipendenti dovevano passare il badge: in assenza di altri elementi probatori a supporto, non appare credibile che l'omessa registrazione per malfunzionamento riguardasse soltanto l'uscita, mentre il sistema avrebbe correttamente funzionato in entrata, senza fornire alcuna spiegazione coerente su tale circostanza.
Ugualmente irrilevante per le stesse ragioni, la circostanza della sussistenza di varchi non muniti della medesima apparecchiatura di registrazione e da cui i dipendenti avrebbero potuto uscire.
4) l'appellante contesta il rigetto della domanda di compensazione con quanto versato negli anni precedenti a titolo di contribuzione artigiana, rigetto che il Tribunale aveva motivato asserendo che CP_ non era stata fornita la prova dell'ammontare del credito vantato nei confronti dell' e che erano CP_ tardivi i conteggi formulati dall' documentazione che peraltro sarebbe stato onere della parte ricorrente produrre in giudizio.
8 L'appellante censura la statuizione affermando che sul punto era stata avanzata soltanto una domanda generica sull'accertamento del diritto alla compensazione. CP_ Nella memoria di parte appellata, l' sostiene che la domanda giudiziale non era stata preceduta da una apposita domanda amministrativa di restituzione dei contributi e che comunque il rigetto di tale domanda da parte del Tribunale non escludeva che in fase amministrativa le parti potessero addivenire ad un condiviso ricalcolo delle somme dovute.
Quanto al rigetto di tale domanda, la Corte osserva come la relativa operazione possa essere effettuata CP_ in sede amministrativa previa presentazione di regolare domanda, come peraltro dedotto da che ha comunque rilevato l'insussistenza di ragioni per non procedere a detta compensazione in accordo con l'appellante.
In definitiva, l'appello deve essere respinto nella sua interezza.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante, soccombente, e vengono liquidate ex DM n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, in ragione del valore della causa e dell'attività compiuta, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che a carico di parte appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 27 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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