Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Marco Bottino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 8662/23
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Buono e Giovanni Murano Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, la ricorrente in epigrafe, medico di base convenzionato e componente dell Controparte_1 Controparte_2
Contr
, ha agito nei confronti dell esistente per
[...]
A) accertare il diritto al riconoscimento dell'importo di cui al FONDO AFT di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n.15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della art.1 Capitolo B. CP_2
B) e, per l'effetto, ordinare all il Controparte_3
pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 30.043,86, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria delle spese di lite.
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La domanda è infondata.
Secondo la ricostruzione fornita in ricorso, la legge n. 158/2012 aveva introdotto le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) quali forme organizzative mono professionali della medicina generale;
con Decreto n. 15 del 17.01.2020 era stata disposta l'applicazione dell'accordo integrativo regionale in attuazione dell reso CP_4
esecutivo il 21.6.2018 il quale aveva regolamentato anche il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria prevedendo all'art. 1 cap. B un'indennità di € 5,00 ad assistito annuo frazionato in dodicesimi per i medici delle AFT che non svolgono l'attività nella sede di riferimento.
La ricorrente svolgendo la propria attività presso il proprio studio a CP_2
corso Campano 71 ha vantato il diritto al riconoscimento dell'indennità CP_2
suindicata, per gli anni 2019-2022.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 1 capitolo B dell'accordo integrativo regionale per il Fondo AFT dal gennaio 2019 al febbraio 2022.
Tenuto conto delle diverse eccezioni preliminari formulate dall'azienda sanitaria, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
2 necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1 capitolo B dell'accordo integrativo regionale per il . Secondo tale disposizione, l'indennità di cui alla CP_5
Contr lett. c) è riconosciuta ai medici di medicina generale della “che concorrono agli obiettivi di presa in carico, alla continuità delle cure attraverso la rete, l'apertura degli studi, la presa in carico di PDTA, l'adesione agli screening ed alle campagne di prevenzione vaccinale, ma che non svolgono l'attività nella sede di riferimento”.
L'indennità in esame, quindi, come emerge dal dato letterale, non presuppone esclusivamente la partecipazione all'AFT ma, condicio sine qua non dell'erogazione di tale indennità è rappresentato dallo svolgimento dell'attività in luogo diverso dalla sede di riferimento. Sul punto l' resistente, nella memora difensiva, ha richiamato un CP_1
comma successivo della disposizione in esame secondo cui “A tal proposito il Contr Coordinatore definisce il piano organizzativo della indicando i che Parte_2
partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento”.
Pertanto, l'erogazione dell'indennità pretesa presuppone non solo la redazione del piano Contr organizzativo dell e la sua trasmissione all ma la necessaria indicazione CP_1
dello svolgimento delle attività nella sede di riferimento od in altro luogo al fine di individuare quali siano i medici aderenti che operano in luogo diverso da tale sede.
Contr Nel caso in esame, pur prescindendo dalle deduzioni dell' in ordine al pagamento dell'indennità a decorrere da ottobre 2021, non risultano adottati i richiesti piani organizzativi, circostanza sulla quale parte ricorrente nulla deduce né allega in ricorso.
La domanda presentata dalla ricorrente non risulta pertanto accoglibile. Le spese sono compensate stante la natura del contenzioso.
P.Q.M.
3 Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 3.2.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
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