Art. 20. (Relazione al Parlamento) 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro ((, sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali)) e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto. (15)
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 5 novembre 2021, n. 162 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione dell' articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 5 novembre 2021, n. 162 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione dell' articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".