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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9313 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cucina ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Partanna Mondello n°
41/Q
attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Daniela Noto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvetrano ( TP ) nella p.zza Escrivà n° 54
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Invocando il grave inadempimento della ( d'ora in poi Controparte_1
) in relazione alle prestazioni di fornitura e realizzazione di un impianto CP_1
fotovoltaico cui detta società era obbligata in forza di contratto sottoscritto in data 3.10.16 con l'odierna attrice, ha chiesto dichiararsi la Parte_1
risoluzione del contratto medesimo e condannarsi parte avversa alla restituzione della somma dalla prima già corrisposta in conto prezzo pari ad € 11.420,00 e al
1 pagamento a titolo risarcitorio dell'ulteriore complessivo importo di € 7.552,00
( o di quella maggiore o minore somma determinata anche in via equitativa )
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato quanto dedotto ex adverso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ciò premesso, mette conto evidenziare, quale necessaria premessa di carattere generale, che la domanda di adempimento, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento si collegano tutte al medesimo presupposto, costituito dall'inadempimento, mirando tutte a far statuire che il debitore non ha adempiuto. In particolare, le azioni di adempimento e di risoluzione sono poste dall'art. 1453 c.c. sullo stesso piano, tant'è che il creditore ha facoltà di scelta tra l'una o l'altra di esse. Dunque, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ( e, se previsto, del termine di scadenza ), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n° 13533 del 30 ottobre 2001 ).
Va poi rammentata la disposizione di cui all'art. 1218 c.c. secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Venendo, sulla base di tali principi, ad esaminare il caso di specie, se da un lato non vi è contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti, dall'altro alla luce delle risultanze documentali e testimoniali ( v. in particolare le dichiarazioni, concordanti, rese dai testi e Tes_1
l'uno collaboratore, l'altro tecnico incaricato dalla ) risulta Tes_2 CP_1
dimostrato che la società convenuta non è stata posta nelle condizioni di
2 adempiere alle obbligazioni da essa assunte in forza del contratto sottoscritto da ossia la consegna dei materiali e l'installazione dell'impianto Parte_1
fotovoltaico, atteso che, a seguito della sottoscrizione, quest'ultima non consegnava alla nella sua interezza la documentazione urbanistica CP_1
necessaria e funzionale alla realizzazione dell'impianto ( in tal senso l'arch.
a seguito di verifiche effettuate, accertava come l'immobile attoreo Tes_2
fosse privo di concessione edilizia ), né consentiva la consegna dei materiali ( si veda sul punto la deposizione resa dal teste il quale ha confermato di Tes_3
essersi recato più volte, su incarico della presso l'abitazione della CP_1 Pt_1
al fine di effettuare detta consegna, ma sempre con esito negativo ) ed anzi chiedeva ad un certo punto di voler sospendere per ragioni personali la realizzazione dell'impianto.
Appare, dunque, evidente come dalla superiore ricostruzione ( che consente di superare le dichiarazioni, a tratti caratterizzate da genericità e vaghezza, oltre che da circostanze apprese de relato ex parte, rese dal teste , il quale si era Tes_4
limitato a mettere in contatto la con collaboratori della ), Per_1 CP_1
consegua il rigetto della domanda attorea di declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura stipulato dalle odierne parti in causa, attesa;
per l'effetto, andrà, altresì, respinta quella ulteriore formulata a titolo risarcitorio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta le domande formulate da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 22.07.20 nei confronti della Controparte_1
3 - condanna parte attrice alla rifusione in favore della società convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 9.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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