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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO VI LS Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 465/2023 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv.
RI CO, presso il cui indirizzo digitale è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
appellante contro
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti allegata in atti, dall'avv. Casare Amato, presso il cui studio in Siracusa è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 17 ottobre 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione senza termini.
_____
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 323/2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1981/2018 del 17.10.2018 col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di (quale incorporante di , della Controparte_1 Controparte_2 somma complessiva di euro 11.496,17 - oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 14,60 % dalla notifica e spese - in essi ricompresi: a) €.10.248,94 dovuti a saldo del contratto di prestito al consumo stipulato il 25.5.2014; b) €. 1.247,23 dovuti in forza di contratto di apertura di linea di credito utilizzabile con carta magnetizzata stipulato il 5.12.2012.
In relazione ai motivi di opposizione proposti, il tribunale, per quanto qui ancora d'interesse, ha affermato:
i) ha provato il proprio credito attraverso la produzione Controparte_1 degli estratti conto e dei relativi contratti di finanziamento, n. 10027250131997 e n.
20165022868911, nonché la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora;
di contro l'opponente ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali;
ii) l'omessa indicazione del nominativo del soggetto che ha certificato l'estratto conto, ai sensi dell'art. 50 TUB, non è causa di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo.
Ha appellato la sentenza l'opponente, con atto notificato il 17.2.2023, cui ha resistito l'appellata.
All'udienza di discussione del 17.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza per aver escluso l'eccepita insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deduce di aver evidenziato, al riguardo, con l'opposizione al decreto ingiuntivo,
l'omessa indicazione del nominativo del soggetto che ha certificato l'estratto conto ex art. 50 Tub, relativamente al finanziamento sub. A) e la mancata certificazione dell'estratto conto ex art. 50 Tub, relativamente al finanziamento sub. B).
2 In assenza di idonea certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, il tribunale avrebbe dovuto ritenere insussistente la prova del credito offerta in sede monitoria (non sanabile in sede di giudizio di cognizione) e, conseguentemente, avrebbe dovuto revocare l'ingiunzione e, con essa, le spese liquidate per il procedimento monitorio.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere, nel merito, ritenuto provato il credito.
Deduce di aver evidenziato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, la mancanza di prova dell'erogazione del credito di cui monitoriamente veniva richiesto il pagamento e di avere, altresì, negato di avere pagato rate di rimborso. Tuttavia, il tribunale su tale eccezione nulla ha argomentato.
2.) L'appello è infondato.
In merito al primo motivo, la pronuncia gravata va confermata, seppure con le precisazioni che seguono. Fermo restando che in relazione all'apertura di credito su carta magnetizzata soccorre l'estratto conto certificato del 31.12.2019, recante la sottoscrizione del dirigente, osserva il collegio che - pur in assenza di certificazioni di conformità alle scritture contabili ex art. 50 TUB validamente sottoscritte da un dirigente della banca - la prova scritta del credito, idonea a giustificare il ricorso alla procedura monitoria, risulta, quanto al prestito, comunque, idoneamente acquisita, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., attraverso la produzione del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore, il quale contiene tutti gli elementi atti a determinare con esattezza il credito originario, ossia l'importo da restituire, tassi dell'operazione, tempi e modalità di rimborso, spettando invece al debitore (per come già evidenziato dal primo giudice ed in conformità ai principi espressi da Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) prospettare e documentare l'esistenza di pagamenti (ulteriori rispetto a quelli di cui ha dato espressamente atto il creditore) in relazione alla somma mutuata e agli interessi pattuiti oggetto di domanda. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza Tribunale di Catania n.
3487/2023, ed ivi riferimenti) ai fini della concessione del decreto ingiuntivo l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario, nel caso in cui - come quello di specie - il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto.
3 Difatti, come ben evidenziato da altra pronuncia di merito (Tribunale di Nocera
Inferiore, sentenza n. 1141 del 31 marzo 2025, pubblicata sul web), mentre per i contratti di conto corrente l'esatto ammontare della pretesa creditoria della banca dipende dall'uso flessibile delle somme di denaro da parte del correntista, motivo per il quale occorre, in questi casi, il deposito degli estratti conto analitici, ovvero (ma solo in sede monitoria) del saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
viceversa, nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare il saldaconto, potendo il creditore - come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto: Cass. n. 13533 del 2001 cit. - limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (la fonte dell'obbligazione) e non dovendo nemmeno documentare gli eventuali pagamenti parziali ricevuti.
3.) Anche il secondo motivo non merita condivisione.
La società odierna appellata, col ricorso monitorio, non solo ha documentato i contratti di finanziamento sottoscritti dalla , per cui è pretesa, ma ha altresì Parte_1 dato espressamente atto come la stessa abbia dato inizio di esecuzione agli stessi, effettuando, in relazione al prestito al consumo del 25.5.2014, pagamenti, tramite addebito sul c/c, per complessivi €.9.672,32 (in buona sostanza le prime 38 rate di €.
254,00, su 84 rate complessive, in scadenza da maggio 2014 ad aprile 2017) ed utilizzando l'apertura di linea di credito del 5.12.2012, con carta magnetizzata, in relazione alle operazioni dettagliatamente descritte nella documentazione allegata
(vedasi estratto conto certificato del 31.12.2019, prodotto in primo grado), per complessivi €. 7.896,20, solo in parte rimborsati (per €.7.421,80), restando debitrice della differenza e delle relative penali per mancato o ritardato pagamento.
Tali precise, e documentate, allegazioni, di contro, non sono state contestate in modo specifico dall'opponente, la quale si è limitata a dedurre, genericamente, in relazione al prestito del 2014, che “è stata documentata la richiesta, non è stata documentata l'erogazione, che comunque si disconosce”, e in relazione all'apertura di credito del 2012 “che non sono state parimenti documentate le singole erogazioni e che si disconoscono quelle riportate nell'estratto conto”.
4 A fronte di allegazioni della società intimante così specifiche, ben altra avrebbe dovuto essere la contestazione dell'opponente, la quale nulla ha invece precisato in merito al concreto esito dei finanziamenti stipulati, che, ove non concretamente erogati, ovvero utilizzati, avrebbero certamente giustificato, nell'immediatezza, una qualche reazione della mutuataria.
In ogni caso, va ulteriormente evidenziato come l'intimata, con l'opposizione, non abbia contestato il pagamento parziale delle rate dei due finanziamenti, né ha chiarito le ragioni per le quali avrebbe rimborsato somme in assenza di titolo, per tal modo rendendo pacifico in causa l'inizio di esecuzione dei rapporti e l'erogazione effettiva, ovvero il concreto utilizzo dei prestiti.
4.) Per le esposte ragioni, l'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore dell'appellata come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao TO VI LS
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO VI LS Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 465/2023 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv.
RI CO, presso il cui indirizzo digitale è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
appellante contro
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti allegata in atti, dall'avv. Casare Amato, presso il cui studio in Siracusa è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 17 ottobre 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione senza termini.
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1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 323/2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1981/2018 del 17.10.2018 col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di (quale incorporante di , della Controparte_1 Controparte_2 somma complessiva di euro 11.496,17 - oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 14,60 % dalla notifica e spese - in essi ricompresi: a) €.10.248,94 dovuti a saldo del contratto di prestito al consumo stipulato il 25.5.2014; b) €. 1.247,23 dovuti in forza di contratto di apertura di linea di credito utilizzabile con carta magnetizzata stipulato il 5.12.2012.
In relazione ai motivi di opposizione proposti, il tribunale, per quanto qui ancora d'interesse, ha affermato:
i) ha provato il proprio credito attraverso la produzione Controparte_1 degli estratti conto e dei relativi contratti di finanziamento, n. 10027250131997 e n.
20165022868911, nonché la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora;
di contro l'opponente ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali;
ii) l'omessa indicazione del nominativo del soggetto che ha certificato l'estratto conto, ai sensi dell'art. 50 TUB, non è causa di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo.
Ha appellato la sentenza l'opponente, con atto notificato il 17.2.2023, cui ha resistito l'appellata.
All'udienza di discussione del 17.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza per aver escluso l'eccepita insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deduce di aver evidenziato, al riguardo, con l'opposizione al decreto ingiuntivo,
l'omessa indicazione del nominativo del soggetto che ha certificato l'estratto conto ex art. 50 Tub, relativamente al finanziamento sub. A) e la mancata certificazione dell'estratto conto ex art. 50 Tub, relativamente al finanziamento sub. B).
2 In assenza di idonea certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, il tribunale avrebbe dovuto ritenere insussistente la prova del credito offerta in sede monitoria (non sanabile in sede di giudizio di cognizione) e, conseguentemente, avrebbe dovuto revocare l'ingiunzione e, con essa, le spese liquidate per il procedimento monitorio.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere, nel merito, ritenuto provato il credito.
Deduce di aver evidenziato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, la mancanza di prova dell'erogazione del credito di cui monitoriamente veniva richiesto il pagamento e di avere, altresì, negato di avere pagato rate di rimborso. Tuttavia, il tribunale su tale eccezione nulla ha argomentato.
2.) L'appello è infondato.
In merito al primo motivo, la pronuncia gravata va confermata, seppure con le precisazioni che seguono. Fermo restando che in relazione all'apertura di credito su carta magnetizzata soccorre l'estratto conto certificato del 31.12.2019, recante la sottoscrizione del dirigente, osserva il collegio che - pur in assenza di certificazioni di conformità alle scritture contabili ex art. 50 TUB validamente sottoscritte da un dirigente della banca - la prova scritta del credito, idonea a giustificare il ricorso alla procedura monitoria, risulta, quanto al prestito, comunque, idoneamente acquisita, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., attraverso la produzione del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore, il quale contiene tutti gli elementi atti a determinare con esattezza il credito originario, ossia l'importo da restituire, tassi dell'operazione, tempi e modalità di rimborso, spettando invece al debitore (per come già evidenziato dal primo giudice ed in conformità ai principi espressi da Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) prospettare e documentare l'esistenza di pagamenti (ulteriori rispetto a quelli di cui ha dato espressamente atto il creditore) in relazione alla somma mutuata e agli interessi pattuiti oggetto di domanda. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza Tribunale di Catania n.
3487/2023, ed ivi riferimenti) ai fini della concessione del decreto ingiuntivo l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario, nel caso in cui - come quello di specie - il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto.
3 Difatti, come ben evidenziato da altra pronuncia di merito (Tribunale di Nocera
Inferiore, sentenza n. 1141 del 31 marzo 2025, pubblicata sul web), mentre per i contratti di conto corrente l'esatto ammontare della pretesa creditoria della banca dipende dall'uso flessibile delle somme di denaro da parte del correntista, motivo per il quale occorre, in questi casi, il deposito degli estratti conto analitici, ovvero (ma solo in sede monitoria) del saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
viceversa, nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare il saldaconto, potendo il creditore - come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto: Cass. n. 13533 del 2001 cit. - limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (la fonte dell'obbligazione) e non dovendo nemmeno documentare gli eventuali pagamenti parziali ricevuti.
3.) Anche il secondo motivo non merita condivisione.
La società odierna appellata, col ricorso monitorio, non solo ha documentato i contratti di finanziamento sottoscritti dalla , per cui è pretesa, ma ha altresì Parte_1 dato espressamente atto come la stessa abbia dato inizio di esecuzione agli stessi, effettuando, in relazione al prestito al consumo del 25.5.2014, pagamenti, tramite addebito sul c/c, per complessivi €.9.672,32 (in buona sostanza le prime 38 rate di €.
254,00, su 84 rate complessive, in scadenza da maggio 2014 ad aprile 2017) ed utilizzando l'apertura di linea di credito del 5.12.2012, con carta magnetizzata, in relazione alle operazioni dettagliatamente descritte nella documentazione allegata
(vedasi estratto conto certificato del 31.12.2019, prodotto in primo grado), per complessivi €. 7.896,20, solo in parte rimborsati (per €.7.421,80), restando debitrice della differenza e delle relative penali per mancato o ritardato pagamento.
Tali precise, e documentate, allegazioni, di contro, non sono state contestate in modo specifico dall'opponente, la quale si è limitata a dedurre, genericamente, in relazione al prestito del 2014, che “è stata documentata la richiesta, non è stata documentata l'erogazione, che comunque si disconosce”, e in relazione all'apertura di credito del 2012 “che non sono state parimenti documentate le singole erogazioni e che si disconoscono quelle riportate nell'estratto conto”.
4 A fronte di allegazioni della società intimante così specifiche, ben altra avrebbe dovuto essere la contestazione dell'opponente, la quale nulla ha invece precisato in merito al concreto esito dei finanziamenti stipulati, che, ove non concretamente erogati, ovvero utilizzati, avrebbero certamente giustificato, nell'immediatezza, una qualche reazione della mutuataria.
In ogni caso, va ulteriormente evidenziato come l'intimata, con l'opposizione, non abbia contestato il pagamento parziale delle rate dei due finanziamenti, né ha chiarito le ragioni per le quali avrebbe rimborsato somme in assenza di titolo, per tal modo rendendo pacifico in causa l'inizio di esecuzione dei rapporti e l'erogazione effettiva, ovvero il concreto utilizzo dei prestiti.
4.) Per le esposte ragioni, l'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore dell'appellata come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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