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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/05/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 7131/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
in liquidazione (c.f. Controparte_1
), in persona del liquidatore dott. , con sede in Crispiano ed P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Taranto alla via Galera Montefusco 1/b presso lo studio dell'Avv. Maria CASIELLO
ATTRICE/OPPONENTE.
e (in seguito ”; soggetto da indicare all'Agenzia delle Controparte_3 CP_3
entrate per eventuali pagamenti), rappresentata, da Controparte_4
con l'Avv. Pierluigi Federici –
[...]
cessionaria intervenuta
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1245/2022 del
26/09/2022, emesso dall'On.le Tribunale di Taranto,
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. All'esito,
questa veniva riservata a termini del 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione in opposizione proposto ex adverso , la
[...]
(c.f. ), in persona Controparte_5 P.IVA_1
del liquidatore dott. proponeva rituale opposizione, al decreto Controparte_2
ingiuntivo emesso a seguito di ricorso del 26.09.2022 con cui la ella qualità di mandataria di cessionaria CP_6 CP_7
dalla di “tutti i crediti pecuniari identificabili Controparte_8
secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla G.U. italiana in data 1
dicembre 2018 – Parte II n.140, compreso quello vantato nei confronti del sig.
[...]
nonché della Persona_1 Controparte_9
, affermava di esser creditrice di quest'ultima della complessiva somma di
[...]
€.28.100,32 derivante: • quanto ad €.21.207,79 da cambiale tratta in Bari il 14.06.1988;
• quanto ad €.6.892,53 da cambiale, sempre tratta in Bari il 14.06.1988; entrambe rilasciate dalla ed “entrambe sottoscritte per avallo dal sig. ”, Persona_2
deducendo ed eccependo, sostanzialmente: 1) difetto della legittimazione attiva, 2) il mancato riconoscimento della sottoscrizione 3) mancata produzione degli originali delle cambiali, 4) prescrizione del credito.
Si costituiva , l'opposta società che contestava in diritto ed in fatto le avverse deduzioni ed eccezioni, con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In relazione alla eccepita mancanza di legittimazione attiva:
In diritto : “in considerazione dei difformi orientamenti giurisprudenziali sorti in tema di legittimazione attiva nelle ipotesi di cessione “in blocco” dei crediti a favore di banche o intermediari finanziari, e del relativo onere probatorio, giova preliminarmente effettuare, già in questa fase cautelare, una ricostruzione normativa dell'istituto. Tale operazione è passibile di trovare due differenti modalità attuative: da un lato, mediante ricorso al tipo contrattuale del factoring, e dall'altro attraverso lo strumento della cartolarizzazione dei crediti, che interessa precipuamente la causa odierna. A mezzo dell'operazione di cartolarizzazione, che consente la smobilitazione dei crediti in sofferenza mediante la loro trasformazione in titoli obbligazionari immessi sul mercato da una società ah hoc (Special purpose vehicle), i soggetti cedenti.
ottengono risorse trasferendo a terzi il rischio del credito (la cartolarizzazione, infatti, a differenza del factorin contempla la sola cessione pro soluto). La bontà del meccanismo ora richiamato è particolarmente apprezzabile nel caso di istituti bancari, la securitisation può assumere il carattere di meccanismo potenziale per favorire il trasferimento dei rischi e per incrementare la capacità delle banche di liberare risorse ulteriori da destinare al finanziamento dell'economia. In quest'ottica, il Legislatore è
intervenuto governando la materia con la legge n. 130/1999, di cui viene in luce in particolare l'art. 4, recante la disciplina sulla modalità ed efficacia della cessione, che può essere effettuata singolarmente o in riferimento ad una pluralità di crediti, in presenza di criteri individuati in un blocco, secondo entità omogenee e considerate unitariamente. La disposizione in parola opera, in primo luogo, un rinvio all'art. 58,
commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), il quale dispone che della cessione dei rapporti si faccia iscrizione nel Registro delle imprese e se ne dia comunicazione, ad opera della cessionaria, per mezzo di pubblicazione effettuata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, producendo tale comunicazione gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei riguardi del debitore ceduto. In secondo luogo, per mezzo di un rinvio all'art. 1
della l. n. 52/1991 (in materia di factoring), si dispone che la produzione degli effetti della cessione, nei riguardi del debitore e dei terzi, sia subordinata alla sola indicazione del cedente, del cessionario e della data della cessione. Pertanto, mentre secondo la disciplina codicistica ordinaria la legittimazione attiva del cessionario ad agire per il soddisfacimento della propria pretesa è subordinata all'onere di provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede la sola prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale (di tale orientamento è anche la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, per cui cfr., tra le moltissime, Cass. civ, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4334; Cass. civ, Sez. III, 25
settembre 2018, n. 22548/2018; Cass. civ, Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997). Tale
pubblicazione, si evidenzia, è del tutto estranea al perfezionamento della cessione, ma rileva limitatamente all'opponibilità della medesima nei confronti dei terzi, ed in primis dei debitori ceduti.
Dalla disciplina ora rammentata emerge chiaramente che la ratio legis sia improntata ad una semplificazione degli incombenti gravanti sui paciscenti, che sono liberati, in considerazione della molteplicità di rapporti di credito oggetto del contratto, dall'onere della notifica personale ai debitori. Conseguentemente, per quanto attiene alla disciplina processuale, ad avviso di questo Giudice non risulta affatto condivisibile, ed anzi contrario all'intenzione del Legislatore, l'orientamento giurisprudenziale diffusosi presso talune Corti di merito secondo cui il cessionario, per vincere la censura relativa al difetto di legittimazione attiva, sarebbe gravato dell'onere probatorio di produzione del contratto di cessione: le vicende contrattuali tra cedente e cessionario risultano infatti attinenti in via esclusiva alla sfera dei rapporti tra le due parti del contratto, non essendo il debitore in alcun modo legittimato a fare valere vizi del contratto di cessione
(ex artt. 1421 e 1441 c.c.), né tantomeno ad averne scienza diretta. Nei riguardi di costui,
infatti, operano esclusivamente le norme di carattere generale secondo cui il pagamento fatto a chi appare legittimato a riceverlo ha effetto liberatorio, se eseguito in buona fede
(art. 1189 c.c.), salvo che, qualora il pagamento sia fatto al cedente prima della summenzionata pubblicazione, il cessionario non provi che il debitore medesimo fosse a conoscenza dell'avvenuta cessione (art. 1264 c.c.). Pertanto, per effetto della pubblicazione, il debitore che paghi a colui che si sia dichiarato cessionario sulla base del contratto indicato nella pubblicità notiziale avvenuta in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB
è per ciò solo liberato. Per l'effetto, applicando i principi ora richiamati al caso di specie,
seppur nella delibazione sommaria della fase cautelare, la censura di legittimazione attiva nei riguardi della […] appare destituita di fondamento, stante il pieno CP_3
assolvimento dell'onere probatorio mediante la produzione in giudizio da parte di quest'ultima della Gazzetta Ufficiale sulla quale è stata effettuata la pubblicità ex art. 58
TUB.” Alla luce di tutto quanto argomentato, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
In relazione al presunta mancanza di veridicità della sottoscrizione, dirimente è stata la procedura di verificazione delle firme apposte sulle cambiali , con la nomina del CTU che in conclusioni : “il confronto tra le due firme in verifica e le firme di Per_3
comparazione di , vista la totale similarità della dinamica formativa delle Per_4
lettere, la corrispondenza della quasi totalità delle caratteristiche grafiche e grafologiche
(è diverso solo il gesto finale) e la completa corrispondenza delle particolarità
individualizzanti, dimostra che le due firme in verifica sono state apposte da Per_4
(infatti non trovano conferma tutte le altre ipotesi prese in esame). Alla luce di quanto affermato e dimostrato, la risposta al quesito peritale è la seguente: le firme apposte sulle cambiali prodotte sono riconducibili a ” (cfr. CTU del 27.03.2024). Per_4
In relazione alla paventata prescrizione del credito dalla documentazione di causa si evince:
le cambiali azionate venivano sottoscritte in data 14/06/1988, con scadenza al
10/12/1988; con raccomandata del 19-24/10/1989, la Banca Popolare della Murgia
ha intimato il pagamento del dovuto alla debitrice ed ai garanti (doc. 11); la Banca
Popolare della Murgia ha notificato un atto di precetto, in forza delle suddette cambiali,
in data 12/12/1991 (cfr. doc. 8); in data 08/06/1995 la Banca Popolare della Murgia
ha azionato il credito proponendo intervento ex art. 499 cpc nell'esecuzione immobiliare
RGE 418/1992 pendente innanzi al Tribunale di Taranto, e la procedura esecutiva si è
conclusa con l'approvazione del progetto di distribuzione in data 07/01/2021 (doc. 12),
precisando, al riguardo, che l'atto interruttivo della prescrizione diretto al garante produce i medesimi effetti anche per l'obbligato in via principale;
a depositato CP_7 ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo ora opposto in data 13/07/2022, ed ha provveduto alla notificazione del provvedimento monitorio in data 10/11/2022.
Alla luce di quanto documentato in atti, è di assoluta evidenza che il termine di prescrizione non è decorso e che l'opposizione non potrà trovare accoglimento.
Per tali ragioni, si rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto
Le spese e i compensi seguono il principio di soccombenza con applicazione dei parametri DM 55/2014 secondo la natura, il valore e l'attività espletata nella causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta dall'opponente così provvede:
- rigetta l'opposizione e di conseguenza conferma il Decreto Ingiuntivo n. n. 1245/2022
del Tribunale di Taranto, già provvisoriamente reso esecutivo con ordinanza resa in udienza del 4 luglio 2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese e compensi di causa liquidati nella somma complessiva di €. 3.650,00 per compensi oltre rsg iva e cap determinati secondo il valore della causa e dell'attività espletata.
- pone l'onere del pagamento della ctu a carico della parte soccombente;
Così deciso in Taranto oggi 07 Maggio 2025 . Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Eliana Tazzoli)