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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/02/2025, assunto in decisione in data 09/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/09/1968;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato ZAMPONI FEDERICO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1) Pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti alle seguenti condizioni concordate:
CASA CONIUGALE
L'immobile sito in BELLUSCO (MB), CASCINA SAN NAZZARO N. 37 int. 1, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, verrà posto in vendita. Sia le spese di gestione ordinaria che quelle straordinarie verranno ripartite in parti uguali tra i coniugi.
pagina 1 di 3 AUTOVETTURE
- L'autovettura FIAT 500X, attualmente intestata alla Sig.ra rimarrà di sua esclusiva proprietà; Parte_2
- L'autovettura RENAULT CLIO, attualmente intestata al Sig. con residuo Parte_1 finanziamento di un anno, rimarrà nella disponibilità del figlio , con onere del pagamento delle rate Per_1 residue a carico del Sig. ; Parte_1
- L'autovettura FIAT 500, attualmente intestata al Sig. con residuo finanziamento di Parte_1 cinque anni, rimarrà nella disponibilità della figlia con onere del pagamento delle rate residue a Per_2 carico del Sig. . Parte_1
RAPPORTI ECONOMICI
- Il conto corrente cointestato verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
- Ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, rinuncia a qualsiasi pretesa di mantenimento nei confronti dell'altro;
- I coniugi si impegnano, ove necessario e secondo le rispettive possibilità economiche, a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento della loro piena autonomia economica.
EFFETTI PERSONALI
Il Sig. potrà prelevare dall'abitazione i propri effetti personali entro il mese di luglio 2025. Parte_1
Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale e producono i seguenti documenti;
le parti chiedono di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 11.07.1992 Parte_1 Parte_2
a Agrate Brianza (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (05.09.1998) e (18.08.2002); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 09.04.2022, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui
[...] in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrate Brianza (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 20, parte II, serie A, anno 1992);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/02/2025, assunto in decisione in data 09/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/09/1968;
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato ZAMPONI FEDERICO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1) Pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti alle seguenti condizioni concordate:
CASA CONIUGALE
L'immobile sito in BELLUSCO (MB), CASCINA SAN NAZZARO N. 37 int. 1, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, verrà posto in vendita. Sia le spese di gestione ordinaria che quelle straordinarie verranno ripartite in parti uguali tra i coniugi.
pagina 1 di 3 AUTOVETTURE
- L'autovettura FIAT 500X, attualmente intestata alla Sig.ra rimarrà di sua esclusiva proprietà; Parte_2
- L'autovettura RENAULT CLIO, attualmente intestata al Sig. con residuo Parte_1 finanziamento di un anno, rimarrà nella disponibilità del figlio , con onere del pagamento delle rate Per_1 residue a carico del Sig. ; Parte_1
- L'autovettura FIAT 500, attualmente intestata al Sig. con residuo finanziamento di Parte_1 cinque anni, rimarrà nella disponibilità della figlia con onere del pagamento delle rate residue a Per_2 carico del Sig. . Parte_1
RAPPORTI ECONOMICI
- Il conto corrente cointestato verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
- Ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, rinuncia a qualsiasi pretesa di mantenimento nei confronti dell'altro;
- I coniugi si impegnano, ove necessario e secondo le rispettive possibilità economiche, a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento della loro piena autonomia economica.
EFFETTI PERSONALI
Il Sig. potrà prelevare dall'abitazione i propri effetti personali entro il mese di luglio 2025. Parte_1
Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale e producono i seguenti documenti;
le parti chiedono di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 11.07.1992 Parte_1 Parte_2
a Agrate Brianza (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (05.09.1998) e (18.08.2002); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 09.04.2022, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui
[...] in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrate Brianza (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 20, parte II, serie A, anno 1992);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 3 di 3