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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza RB Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/12/2024 al n. 3123 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nato a [...] il Parte_1
20/08/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO
MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il Parte_2
17/06/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CARILLO
MICHELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in SA GI ES (NA) il
16/06/2008 dalla cui unione nascevano tre figli, (il 18/05/2009 a SA Per_1
GI ES) (il 28/03/2011 a SA GI ES) e Per_2
(il 03/06/2016 in SA GI ES), tutti minorenni, Per_3
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 2018/2021 reso il 13/12/2021 nel procedimento R.G. n. 5869/2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte depositate il 27/02/2025, il Giudice, rilevata la mancanza di alcune condizioni del diritto di visita, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11/06/2025.
Lette le note depositate il 29/04/2025, il Giudice richiedeva precisazioni in merito alle condizioni di mantenimento dei figli, pertanto, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.pc. fino al 09/07/2025, indi, lette le note depositate dalle parti il
30/06/2026, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970
n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei tre figli minori e , Per_4 Per_2 Per_3
rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della
Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel comune di
SA GI ES (NA), come risulta dall'atto anno 2008, parte II, serie A n. 40 del Comune di SA GI ES (NA), e ritualmente trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del
Comune di SA GI ES tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2. i minori rimarranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Più in particolare, i figli e avranno collocazione Per_2 Per_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, mentre la figlia avrà collocazione prevalente Per_4
3 presso il padre e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
3. I coniugi in mancanza d'urgenza adotteranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'indirizzo educativo e di vita dei figli, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche ed alle cure medico-specialistiche.
4. La sig.ra manterrà la attuale residenza nella casa di SA GI ES Parte_2
(NA) alla Via Largo Marciotti n. 28, dove continuerà a vivere con i minori e Il Per_2 Per_3 sig. invece, manterrà la attuale residenza nella casa di SA GI ES Parte_1
(NA) alla Via SA Leonardo n. 28, dove continuerà a vivere con la minore Per_4
5. II padre potrà tenere con se i figli e due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il Per_2 Per_3 giovedì, o il lunedì ed il venerdì, dalle ore 16:00 alle 20:00, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi del sig. e due giornate a scelta, tra il sabato o la domenica per ogni Pt_1 mese, dalle ore 10.00 alle ore 19:00 del giorno successivo, che dovranno essere comunicate alla madre con congruo preavviso, il tutto tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi, sociali e della volontà dei minori stessi.
6. In caso di indisposizione fisica dei figli il padre potrà recarsi a far loro visita presso l'abitazione materna, previo avviso telefonico.
7. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre;
i coniugi si impegnano a comunicare, entro il primo giorno di giugno di ogni anno, in quale periodo terranno i figli presso di sé consapevoli che, in caso di mancato rispetto del termine, la scelta del periodo spetterà al primo che effettuerà la comunicazione all'altro coniuge;
8. Le festività natalizie verranno trascorse con i genitori con le seguenti modalità: la madre terrà con sé
i figli il 24 dicembre sera (compreso il cenone della vigilia di Natale) e il padre dal 25 (compreso il pranzo di Natale) al 26 dicembre sera, successivamente la madre terrà con sé i figli dal 30 al 31 dicembre (compreso il cenone della vigilia di Capodanno) ed il padre il 01 gennaio (compreso il pranzo)
e il 02 gennaio, il tutto ad anni alterni;
la giornata dell'Epifania sarà trascorsa ad anni alterni con i genitori;
la prima Epifania successiva al presente accordo sarà trascorsa con la madre.
4 9. Le festività pasquali saranno trascorse alternate tra i genitori, ovvero: la giornata di Pasqua sarà trascorsa con il padre ed il successivo lunedì in albis con la madre, il tutto ad anni alterni: il giorno di
Pasqua successivo alla presente pattuizione sarà trascorso con il padre.
10. i figli trascorreranno l'intera giornata del proprio compleanno e dell'onomastico, ad anni alterni, con il padre o con la madre cosicché ogni anno trascorrerà con il padre il compleanno o l'onomastico e viceversa;
11. I genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli nell'intera giornata del proprio onomastico e del proprio compleanno, nel caso in cui il compleanno o l'onomastico di un genitore cadrà in uno dei giorni in cui i figli sono affidati all'altro coniuge, avrà diritto di tenerli con sé in altro giorno a sua scelta, previa comunicazione e compatibilmente alle esigenze dei figli stessi.
12.Stante il fondamentale ruolo che i nonni assumono nella fase di formazione, di crescita e di sostegno morale ed educativo nei confronti dei nipoti, i coniugi si impegnano a garantire ai figli la piena frequentazione dei nonni, tenuto conto delle esigenze e della volontà dei minori.
13.Tutti gli orari stabiliti per il diritto di visita dei figli minori potranno essere modificati su accordo delle parti purché non ledano gli interessi educativi, scolastici e sociali degli stessi.
14. I coniugi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di tipo economico non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa. Difatti, la sig.ra dichiara Parte_2 di rinunciare al mantenimento dei figli minori, mentre il sig. dichiara di rinunciare Pt_1 all'assegno unico familiare in favore esclusivo della sig.ra . Parte_2
15. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria.
16. Le spese per le cure mediche straordinarie (da intendersi tutte le cure che NON rientrano nella normalità causale, tipo il raffreddore, l'influenza, la febbre, ecc.) per i corsi di studio, per l'acquisto di libri scolastici, per corsi di perfezionamento culturale, per viaggi didattici e, comunque, per ogni diversa ed ulteriore esigenza particolare e/o eccezionale dei figli (come ad esempio un corso di formazione, un percorso di studio all'estero, ecc..), sono da sottoporre sempre al vaglio congiunto e preventivo dei genitori
- tranne nei casi di necessità ed urgenza - e cadranno a carico di entrambi nella misura del 50%.
5 17.Ognuno dei coniugi consente che all'altro coniuge sia rilasciato e/o rinnovato il passaporto per l'estero nonché carta d'identità valida per l'espatrio.”
Ad integrazione di tali accordi, anche le condizioni previste dalle note depositate il 29/04/2025 che si che di seguito si riportano testualmente:
“la madre potrà tenere con se la figlia – collocata presso la residenza del papà – due pomeriggi Per_4 alla settimana, il martedì ed il giovedì, o il lunedì ed il venerdì, dalle ore 16:00 alle 20:00, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi e personali della sig.ra , Parte_2
e due giorni a scelta, tra il sabato o la domenica per ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore 19:00 del giorno successivo, che dovranno esser comunicate al padre con congruo preavviso, il tutto tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sociali della figlia ”. Per_4
Con la precisazione in merito agli obblighi di mantenimento di ciascun coniuge, come riportate nelle note depositate il 30/06/2025, che il sig. Parte_1
rinuncia “alla propria parte di assegno unico familiare percepito dall'INPS, a favore della sig.ra pari a circa 350,00 euro, a titolo di mantenimento del figlio e della figlia Parte_2 Per_3
– andandosi, pertanto, a sommare con la parte già percepita dalla stessa di altrettanti € Per_2
350,00 -; in tal modo, la sig.ra provvede al mantenimento di ed con una Parte_2 Per_3 Per_2 somma di € 700/00 mensili;
mentre collocata presso il papà sin dall' agosto 2022 viene Per_4 quotidianamente mantenuta dal punto di vista economico dal papà e secondo le esigenze che si presentano di volta in volta;
giova, però, precisare che mantiene sani e forti rapporti con la Per_4 madre ed i fratelli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
6 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...]_1
ST (NA) il 20/08/1979 e nata a [...]_2
ES (NA) il 17/06/1978, il giorno 16/06/2008 in SAN IU
IS (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune
(atto n.40, Serie A, Parte II, Anno 2008);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
7 Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
RB
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza RB Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/12/2024 al n. 3123 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nato a [...] il Parte_1
20/08/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO
MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il Parte_2
17/06/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CARILLO
MICHELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in SA GI ES (NA) il
16/06/2008 dalla cui unione nascevano tre figli, (il 18/05/2009 a SA Per_1
GI ES) (il 28/03/2011 a SA GI ES) e Per_2
(il 03/06/2016 in SA GI ES), tutti minorenni, Per_3
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 2018/2021 reso il 13/12/2021 nel procedimento R.G. n. 5869/2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte depositate il 27/02/2025, il Giudice, rilevata la mancanza di alcune condizioni del diritto di visita, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11/06/2025.
Lette le note depositate il 29/04/2025, il Giudice richiedeva precisazioni in merito alle condizioni di mantenimento dei figli, pertanto, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.pc. fino al 09/07/2025, indi, lette le note depositate dalle parti il
30/06/2026, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970
n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei tre figli minori e , Per_4 Per_2 Per_3
rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della
Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel comune di
SA GI ES (NA), come risulta dall'atto anno 2008, parte II, serie A n. 40 del Comune di SA GI ES (NA), e ritualmente trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del
Comune di SA GI ES tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2. i minori rimarranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Più in particolare, i figli e avranno collocazione Per_2 Per_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, mentre la figlia avrà collocazione prevalente Per_4
3 presso il padre e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
3. I coniugi in mancanza d'urgenza adotteranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'indirizzo educativo e di vita dei figli, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche ed alle cure medico-specialistiche.
4. La sig.ra manterrà la attuale residenza nella casa di SA GI ES Parte_2
(NA) alla Via Largo Marciotti n. 28, dove continuerà a vivere con i minori e Il Per_2 Per_3 sig. invece, manterrà la attuale residenza nella casa di SA GI ES Parte_1
(NA) alla Via SA Leonardo n. 28, dove continuerà a vivere con la minore Per_4
5. II padre potrà tenere con se i figli e due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il Per_2 Per_3 giovedì, o il lunedì ed il venerdì, dalle ore 16:00 alle 20:00, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi del sig. e due giornate a scelta, tra il sabato o la domenica per ogni Pt_1 mese, dalle ore 10.00 alle ore 19:00 del giorno successivo, che dovranno essere comunicate alla madre con congruo preavviso, il tutto tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi, sociali e della volontà dei minori stessi.
6. In caso di indisposizione fisica dei figli il padre potrà recarsi a far loro visita presso l'abitazione materna, previo avviso telefonico.
7. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre;
i coniugi si impegnano a comunicare, entro il primo giorno di giugno di ogni anno, in quale periodo terranno i figli presso di sé consapevoli che, in caso di mancato rispetto del termine, la scelta del periodo spetterà al primo che effettuerà la comunicazione all'altro coniuge;
8. Le festività natalizie verranno trascorse con i genitori con le seguenti modalità: la madre terrà con sé
i figli il 24 dicembre sera (compreso il cenone della vigilia di Natale) e il padre dal 25 (compreso il pranzo di Natale) al 26 dicembre sera, successivamente la madre terrà con sé i figli dal 30 al 31 dicembre (compreso il cenone della vigilia di Capodanno) ed il padre il 01 gennaio (compreso il pranzo)
e il 02 gennaio, il tutto ad anni alterni;
la giornata dell'Epifania sarà trascorsa ad anni alterni con i genitori;
la prima Epifania successiva al presente accordo sarà trascorsa con la madre.
4 9. Le festività pasquali saranno trascorse alternate tra i genitori, ovvero: la giornata di Pasqua sarà trascorsa con il padre ed il successivo lunedì in albis con la madre, il tutto ad anni alterni: il giorno di
Pasqua successivo alla presente pattuizione sarà trascorso con il padre.
10. i figli trascorreranno l'intera giornata del proprio compleanno e dell'onomastico, ad anni alterni, con il padre o con la madre cosicché ogni anno trascorrerà con il padre il compleanno o l'onomastico e viceversa;
11. I genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli nell'intera giornata del proprio onomastico e del proprio compleanno, nel caso in cui il compleanno o l'onomastico di un genitore cadrà in uno dei giorni in cui i figli sono affidati all'altro coniuge, avrà diritto di tenerli con sé in altro giorno a sua scelta, previa comunicazione e compatibilmente alle esigenze dei figli stessi.
12.Stante il fondamentale ruolo che i nonni assumono nella fase di formazione, di crescita e di sostegno morale ed educativo nei confronti dei nipoti, i coniugi si impegnano a garantire ai figli la piena frequentazione dei nonni, tenuto conto delle esigenze e della volontà dei minori.
13.Tutti gli orari stabiliti per il diritto di visita dei figli minori potranno essere modificati su accordo delle parti purché non ledano gli interessi educativi, scolastici e sociali degli stessi.
14. I coniugi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di tipo economico non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa. Difatti, la sig.ra dichiara Parte_2 di rinunciare al mantenimento dei figli minori, mentre il sig. dichiara di rinunciare Pt_1 all'assegno unico familiare in favore esclusivo della sig.ra . Parte_2
15. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria.
16. Le spese per le cure mediche straordinarie (da intendersi tutte le cure che NON rientrano nella normalità causale, tipo il raffreddore, l'influenza, la febbre, ecc.) per i corsi di studio, per l'acquisto di libri scolastici, per corsi di perfezionamento culturale, per viaggi didattici e, comunque, per ogni diversa ed ulteriore esigenza particolare e/o eccezionale dei figli (come ad esempio un corso di formazione, un percorso di studio all'estero, ecc..), sono da sottoporre sempre al vaglio congiunto e preventivo dei genitori
- tranne nei casi di necessità ed urgenza - e cadranno a carico di entrambi nella misura del 50%.
5 17.Ognuno dei coniugi consente che all'altro coniuge sia rilasciato e/o rinnovato il passaporto per l'estero nonché carta d'identità valida per l'espatrio.”
Ad integrazione di tali accordi, anche le condizioni previste dalle note depositate il 29/04/2025 che si che di seguito si riportano testualmente:
“la madre potrà tenere con se la figlia – collocata presso la residenza del papà – due pomeriggi Per_4 alla settimana, il martedì ed il giovedì, o il lunedì ed il venerdì, dalle ore 16:00 alle 20:00, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi e personali della sig.ra , Parte_2
e due giorni a scelta, tra il sabato o la domenica per ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore 19:00 del giorno successivo, che dovranno esser comunicate al padre con congruo preavviso, il tutto tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sociali della figlia ”. Per_4
Con la precisazione in merito agli obblighi di mantenimento di ciascun coniuge, come riportate nelle note depositate il 30/06/2025, che il sig. Parte_1
rinuncia “alla propria parte di assegno unico familiare percepito dall'INPS, a favore della sig.ra pari a circa 350,00 euro, a titolo di mantenimento del figlio e della figlia Parte_2 Per_3
– andandosi, pertanto, a sommare con la parte già percepita dalla stessa di altrettanti € Per_2
350,00 -; in tal modo, la sig.ra provvede al mantenimento di ed con una Parte_2 Per_3 Per_2 somma di € 700/00 mensili;
mentre collocata presso il papà sin dall' agosto 2022 viene Per_4 quotidianamente mantenuta dal punto di vista economico dal papà e secondo le esigenze che si presentano di volta in volta;
giova, però, precisare che mantiene sani e forti rapporti con la Per_4 madre ed i fratelli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
6 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...]_1
ST (NA) il 20/08/1979 e nata a [...]_2
ES (NA) il 17/06/1978, il giorno 16/06/2008 in SAN IU
IS (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune
(atto n.40, Serie A, Parte II, Anno 2008);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
7 Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
RB
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