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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze
Sezione Iª civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 8532/2024 promossa da l'Avv. Giovanni Sighieri Danesin in qualità di amministratore di sostegno di e in Parte_1
qualità di tutore della di lei figlia Persona_1
ricorrente contro nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Interdicenda non costituita
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Parte necessaria
Oggetto: interdizione
Conclusioni per la parte ricorrente: Voglia cessare l'amministrazione di sostegno e in suo luogo dichiarare l'interdizione ex art. 414 ss cc della Sig.ra cf: , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...] e di conseguenza le sia nominato un tutore nella persona del sottoscritto Avv. Giovanni Sighieri Danesin disponibile all'incarico in quanto attualmente amministratore di sostegno della interdicenda e tutore della di lei figlia;
un protutore che indica nella persona dell'Avv. Chiara Bandini, ritenuto Persona_1
idoneo perché già protutore della Sig.ra . Persona_1
Per la Procura della Repubblica: “Chiede che venga dichiarata interdetta” Parte_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato l'Avv. Giovanni Sighieri Danesin, in qualità di amministratore di sostegno di nata a [...] il [...], espressamente autorizzato dal GT del Parte_1
Tribunale di Massa, ha chiesto di dichiarare la sua interdizione. Il ricorrente ha dedotto che la Sig.ra in data 4.03.2024 è stata colpita da “ictus ischemico da occlusione del tratto M1 dell'arteria Parte_1 celebrale media sinistra sottoposta a trattamento endovascolare con completa ricanalizzazione del vaso. Fibrillazione atriale di nuovo riscontro” che l'ha privata della mobilità della parte destra del corpo, della parola e della comprensione degli ordini semplici e dipende interamente dall'assistenza offertale dalla RSA presso la quale è ricoverata dal maggio 2024; che per tali motivi si trova nella condizione di abituale infermità psicofisica che la rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi per la permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive. Il ricorrente ha quindi dedotto che si è reso necessario promuovere la interdizione affinché sia assicurata adeguata protezione alla Sig.ra e la nomina del pro-tutore. Parte_1
Regolarmente istauratori il contraddittorio, all'udienza del 11.12.2024, il ricorrente dava atto che la interdicenda era stata trasferita presso la RSA Villa Sempreverde in Massa dove si trova stabilmente la di lei figlia e che nelle more della procedura l'interdicenda era stata riconosciuta dall' invalida CP_1
al 100% e cieca. Il fratello e nipote della interdicenda, regolarmente citati, non comparivano. Stante la certificata intrasportabilità, il giudice disponeva l'esame dell'interdicenda mediante delega al
Tribunale di Massa. Il procedimento veniva istruito documentalmente, venivano depositate le note contenenti la precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente e della Procura e le note conclusionali e, all'udienza del 16.07.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di interdizione deve essere accolta.
Quanto dedotto dal ricorrente in ordine allo stato di salute della interdicenda trova conferma nelle risultanze dell'istruttoria espletata. In particolare, nella relazione di degenza dell'
[...]
è certificato “accesso al DEAS il 4.03.24 per ictus ischemico in Controparte_2
territorio dell' esordito con afasia ed emiplegia dx…” ed è stata riscontrato “ictus da CP_3
occlusione del tratto M1 dell'arteria cerebrale media sinistra sottoposta a trattamento
endovascolare con completa ricanalizzazione del vaso. Fibrillazione atriale di nuovo riscontro.
Ipertensione arteriosa”. Dalla “valutazione logopedica del 11.03.2024” risulta “paziente vigile e
collaborante, contatto oculare presente, il riconoscimento di immagini relative ad oggetti di uso
comune, su richiesta verbale, non è possibile…l'esecuzione di comandi semplici su comando verbale
necessita della reiterazione della richiesta e i tempi di elaborazione ed esecuzione del compito
allungati ”; dalla valutazione fisioterapica risulta paziente “mutacica, esegue ordini semplici. Se non stimolata tende ad assopirsi… movimenti attivi agli arti di dx non evocabili.” Dal certificato CP_1
del 29.03.2024 emerge una diagnosi di “valvuloplastica aorta mitralica, insufficienza cardiaca in
discreto compenso farmacologico, ipertensione arteriosa essenziale in terapia farmacologica,
riduzione notevole del visus 1/10 occhio sinistro, occhio destro non vede, strabico. ictus ischemico da occlusione del tratto M1 dell'arteria celebrale media sinistra sottoposta a trattamento
endovascolare con completa ricanalizzazione del vaso (TICI3), esiti ictus ischemico emisoma destro
con perdita totale arto superiore destro parziale arto inferiore destro. Fibrillazione atriale di nuovo
riscontro. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. Infezione urinaria in terapia antibiotica mirata”.
L'interdicenda, durante l'esame da parte del Giudice, è risultata poco collocata nello spazio, non vedente, con evidenti difficoltà ad esprimersi essendo in grado di emettere solo dei suoni.
L'istruttoria ha consentito di accertare lo stato di grave ed abituale infermità psico-fisica in cui versa l'interdicenda con conseguente incapacità di provvedere effettivamente e consapevolmente - neppure in minima parte - ai propri interessi anche di natura economica e patrimoniale e soprattutto alle esigenze di cura della propria persona.
Emerge in conclusione un quadro psico-patologico grave e condizioni di salute complessivamente aggravate che determinano un'infermità di mente grave e abituale della Sig.ra e la Parte_2
sua totale compromissione delle capacità di discernimento, che non le consentono di comprendere ed attendere consapevolmente ai propri interessi patrimoniali, di cura della salute e alle più elementari esigenze di vita.
Tanto fonda il giudizio di inidoneità della già disposta misura di protezione dell'amministrazione di sostegno e la necessità dell'invocata misura di interdizione stante
Va quindi dichiarata l'interdizione di e ai sensi dell'art. 413 u.c. c.c. va dichiarata Parte_1
cessata la misura dell'amministratore di sostegno.
La presente sentenza va trasmessa al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale a cura della
Cancelleria per i successivi adempimenti (art. 42 disp.att. c.c.) e va disposta, sempre a cura della
Cancelleria, ex art. 423 Codice civile l'annotazione nell'apposito registro e la comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita nonché ex art. 42 disp. Att.
Nulla sulle spese, non essendo ravvisabile soccombenza, attesa la natura e scopo del procedimento
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
A) dichiara l'interdizione di cf: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.01.1942 e residente in [...] attualmente domiciliata presso RSA
Villa Sempreverde in Massa, Via Francesco Torta n. 5;
B) ordina che, a cura della cancelleria, vengano eseguite le forme di pubblicità relative alla presente sentenza di cui agli art. 423 cod. civ., art. 42 disp. att. cod. civ. e 49 DPR 396/2000 e che venga data entro il medesimo termine comunicazione al Giudice Tutelare;
C) dichiara cessata l'amministrazione di sostegno di Parte_1
E) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.07.2025 su relazione della Dott.ssa Serena
Lorenzetti.
Il Giudice onorario rel. est Il Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze
Sezione Iª civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 8532/2024 promossa da l'Avv. Giovanni Sighieri Danesin in qualità di amministratore di sostegno di e in Parte_1
qualità di tutore della di lei figlia Persona_1
ricorrente contro nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Interdicenda non costituita
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Parte necessaria
Oggetto: interdizione
Conclusioni per la parte ricorrente: Voglia cessare l'amministrazione di sostegno e in suo luogo dichiarare l'interdizione ex art. 414 ss cc della Sig.ra cf: , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...] e di conseguenza le sia nominato un tutore nella persona del sottoscritto Avv. Giovanni Sighieri Danesin disponibile all'incarico in quanto attualmente amministratore di sostegno della interdicenda e tutore della di lei figlia;
un protutore che indica nella persona dell'Avv. Chiara Bandini, ritenuto Persona_1
idoneo perché già protutore della Sig.ra . Persona_1
Per la Procura della Repubblica: “Chiede che venga dichiarata interdetta” Parte_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato l'Avv. Giovanni Sighieri Danesin, in qualità di amministratore di sostegno di nata a [...] il [...], espressamente autorizzato dal GT del Parte_1
Tribunale di Massa, ha chiesto di dichiarare la sua interdizione. Il ricorrente ha dedotto che la Sig.ra in data 4.03.2024 è stata colpita da “ictus ischemico da occlusione del tratto M1 dell'arteria Parte_1 celebrale media sinistra sottoposta a trattamento endovascolare con completa ricanalizzazione del vaso. Fibrillazione atriale di nuovo riscontro” che l'ha privata della mobilità della parte destra del corpo, della parola e della comprensione degli ordini semplici e dipende interamente dall'assistenza offertale dalla RSA presso la quale è ricoverata dal maggio 2024; che per tali motivi si trova nella condizione di abituale infermità psicofisica che la rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi per la permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive. Il ricorrente ha quindi dedotto che si è reso necessario promuovere la interdizione affinché sia assicurata adeguata protezione alla Sig.ra e la nomina del pro-tutore. Parte_1
Regolarmente istauratori il contraddittorio, all'udienza del 11.12.2024, il ricorrente dava atto che la interdicenda era stata trasferita presso la RSA Villa Sempreverde in Massa dove si trova stabilmente la di lei figlia e che nelle more della procedura l'interdicenda era stata riconosciuta dall' invalida CP_1
al 100% e cieca. Il fratello e nipote della interdicenda, regolarmente citati, non comparivano. Stante la certificata intrasportabilità, il giudice disponeva l'esame dell'interdicenda mediante delega al
Tribunale di Massa. Il procedimento veniva istruito documentalmente, venivano depositate le note contenenti la precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente e della Procura e le note conclusionali e, all'udienza del 16.07.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di interdizione deve essere accolta.
Quanto dedotto dal ricorrente in ordine allo stato di salute della interdicenda trova conferma nelle risultanze dell'istruttoria espletata. In particolare, nella relazione di degenza dell'
[...]
è certificato “accesso al DEAS il 4.03.24 per ictus ischemico in Controparte_2
territorio dell' esordito con afasia ed emiplegia dx…” ed è stata riscontrato “ictus da CP_3
occlusione del tratto M1 dell'arteria cerebrale media sinistra sottoposta a trattamento
endovascolare con completa ricanalizzazione del vaso. Fibrillazione atriale di nuovo riscontro.
Ipertensione arteriosa”. Dalla “valutazione logopedica del 11.03.2024” risulta “paziente vigile e
collaborante, contatto oculare presente, il riconoscimento di immagini relative ad oggetti di uso
comune, su richiesta verbale, non è possibile…l'esecuzione di comandi semplici su comando verbale
necessita della reiterazione della richiesta e i tempi di elaborazione ed esecuzione del compito
allungati ”; dalla valutazione fisioterapica risulta paziente “mutacica, esegue ordini semplici. Se non stimolata tende ad assopirsi… movimenti attivi agli arti di dx non evocabili.” Dal certificato CP_1
del 29.03.2024 emerge una diagnosi di “valvuloplastica aorta mitralica, insufficienza cardiaca in
discreto compenso farmacologico, ipertensione arteriosa essenziale in terapia farmacologica,
riduzione notevole del visus 1/10 occhio sinistro, occhio destro non vede, strabico. ictus ischemico da occlusione del tratto M1 dell'arteria celebrale media sinistra sottoposta a trattamento
endovascolare con completa ricanalizzazione del vaso (TICI3), esiti ictus ischemico emisoma destro
con perdita totale arto superiore destro parziale arto inferiore destro. Fibrillazione atriale di nuovo
riscontro. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. Infezione urinaria in terapia antibiotica mirata”.
L'interdicenda, durante l'esame da parte del Giudice, è risultata poco collocata nello spazio, non vedente, con evidenti difficoltà ad esprimersi essendo in grado di emettere solo dei suoni.
L'istruttoria ha consentito di accertare lo stato di grave ed abituale infermità psico-fisica in cui versa l'interdicenda con conseguente incapacità di provvedere effettivamente e consapevolmente - neppure in minima parte - ai propri interessi anche di natura economica e patrimoniale e soprattutto alle esigenze di cura della propria persona.
Emerge in conclusione un quadro psico-patologico grave e condizioni di salute complessivamente aggravate che determinano un'infermità di mente grave e abituale della Sig.ra e la Parte_2
sua totale compromissione delle capacità di discernimento, che non le consentono di comprendere ed attendere consapevolmente ai propri interessi patrimoniali, di cura della salute e alle più elementari esigenze di vita.
Tanto fonda il giudizio di inidoneità della già disposta misura di protezione dell'amministrazione di sostegno e la necessità dell'invocata misura di interdizione stante
Va quindi dichiarata l'interdizione di e ai sensi dell'art. 413 u.c. c.c. va dichiarata Parte_1
cessata la misura dell'amministratore di sostegno.
La presente sentenza va trasmessa al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale a cura della
Cancelleria per i successivi adempimenti (art. 42 disp.att. c.c.) e va disposta, sempre a cura della
Cancelleria, ex art. 423 Codice civile l'annotazione nell'apposito registro e la comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita nonché ex art. 42 disp. Att.
Nulla sulle spese, non essendo ravvisabile soccombenza, attesa la natura e scopo del procedimento
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
A) dichiara l'interdizione di cf: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.01.1942 e residente in [...] attualmente domiciliata presso RSA
Villa Sempreverde in Massa, Via Francesco Torta n. 5;
B) ordina che, a cura della cancelleria, vengano eseguite le forme di pubblicità relative alla presente sentenza di cui agli art. 423 cod. civ., art. 42 disp. att. cod. civ. e 49 DPR 396/2000 e che venga data entro il medesimo termine comunicazione al Giudice Tutelare;
C) dichiara cessata l'amministrazione di sostegno di Parte_1
E) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.07.2025 su relazione della Dott.ssa Serena
Lorenzetti.
Il Giudice onorario rel. est Il Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori