TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/04/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5-1/2025
PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Spilamberto (MO), via dei Fabbri n. 75, codice fiscale e partita iva rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Barbara Calenzo e dall'avv. Marcello Valenti, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Grammichele (CT), via Fratelli Rizzo n. 58, codice fiscale e partita iva . P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
* * *
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Grammichele, via Fratelli Rizzo n. 58, proposto da Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
va dichiarata la contumacia della società resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, avvenuta mediante pubblicazione nell'Areaweb del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 40, comma VII, CCII, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del 07.02.2025; rilevato, ai fini dell'accertamento in ordine alla legittimazione ad agire della ricorrente, che l'art. 37
CCII non richiede né un definitivo accertamento del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento solo incidentale;
ritenuta la legittimazione ad agire della società ricorrente, atteso che la stessa ha prodotto, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 2690/2023 emesso dal Tribunale di Modena il 05.12.2023, il precetto, l'atto di pignoramento e la dichiarazione del terzo, documentazione dalla quale è possibile evincerne la qualità di creditrice;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in considerazione della forma societaria prescelta nonché dell'attività svolta, come risultante dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale, ossia il trasporto merci su strada sul territorio nazionale e all'estero; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge, così impedendo a questo Collegio di verificare l'insussistenza dei requisisti di fallibilità di cui alla citata disposizione del nuovo codice della crisi di impresa;
rilevato, peraltro, che dalla documentazione ricavata mediante l'istruttoria d'ufficio – pur in assenza dei bilanci degli ultimi tre esercizi che non risultano essere stati depositati nel Registro delle Imprese
– è possibile verificare il superamento delle soglie con riguardo ai ricavi, in quanto dalle dichiarazioni
IRAP acquisite risultano ricavi pari ad euro 239.652,00 per l'esercizio 2022 e ad euro 212.292,00 per l'esercizio 2023; ritenuto, inoltre, come emerge anche dall'esame delle informative rese dall' Controparte_2
e dall' , che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria
[...] CP_3
consente di reputare ampiamente integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto, inoltre, che la società resistente versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dalla sussistenza di una rilevante situazione di indebitamento, dalle risultanze dell'accesso alle banche dati ex art. 492bis c.p.c. in raffronto con la dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. resa dal Credito
Emiliano presso il quale la debitrice risultava intrattenere un rapporto di conto corrente;
dall'esistenza di altra procedura esecutiva mobiliare, distinta da quella promossa dall'odierna ricorrente, intrapresa dalla dal mancato deposito dei bilanci, a far data dall'esercizio 2021; Controparte_4 ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante , con sede in Grammichele, via Fratelli Rizzo n. Controparte_5
58, codice fiscale e partita iva , numero REA CT - 365783; P.IVA_2
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Agnese Milazzo con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 16.09.2025 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 7 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5-1/2025
PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Spilamberto (MO), via dei Fabbri n. 75, codice fiscale e partita iva rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Barbara Calenzo e dall'avv. Marcello Valenti, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Grammichele (CT), via Fratelli Rizzo n. 58, codice fiscale e partita iva . P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
* * *
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Grammichele, via Fratelli Rizzo n. 58, proposto da Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
va dichiarata la contumacia della società resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, avvenuta mediante pubblicazione nell'Areaweb del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 40, comma VII, CCII, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del 07.02.2025; rilevato, ai fini dell'accertamento in ordine alla legittimazione ad agire della ricorrente, che l'art. 37
CCII non richiede né un definitivo accertamento del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento solo incidentale;
ritenuta la legittimazione ad agire della società ricorrente, atteso che la stessa ha prodotto, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 2690/2023 emesso dal Tribunale di Modena il 05.12.2023, il precetto, l'atto di pignoramento e la dichiarazione del terzo, documentazione dalla quale è possibile evincerne la qualità di creditrice;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in considerazione della forma societaria prescelta nonché dell'attività svolta, come risultante dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale, ossia il trasporto merci su strada sul territorio nazionale e all'estero; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge, così impedendo a questo Collegio di verificare l'insussistenza dei requisisti di fallibilità di cui alla citata disposizione del nuovo codice della crisi di impresa;
rilevato, peraltro, che dalla documentazione ricavata mediante l'istruttoria d'ufficio – pur in assenza dei bilanci degli ultimi tre esercizi che non risultano essere stati depositati nel Registro delle Imprese
– è possibile verificare il superamento delle soglie con riguardo ai ricavi, in quanto dalle dichiarazioni
IRAP acquisite risultano ricavi pari ad euro 239.652,00 per l'esercizio 2022 e ad euro 212.292,00 per l'esercizio 2023; ritenuto, inoltre, come emerge anche dall'esame delle informative rese dall' Controparte_2
e dall' , che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria
[...] CP_3
consente di reputare ampiamente integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto, inoltre, che la società resistente versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dalla sussistenza di una rilevante situazione di indebitamento, dalle risultanze dell'accesso alle banche dati ex art. 492bis c.p.c. in raffronto con la dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. resa dal Credito
Emiliano presso il quale la debitrice risultava intrattenere un rapporto di conto corrente;
dall'esistenza di altra procedura esecutiva mobiliare, distinta da quella promossa dall'odierna ricorrente, intrapresa dalla dal mancato deposito dei bilanci, a far data dall'esercizio 2021; Controparte_4 ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante , con sede in Grammichele, via Fratelli Rizzo n. Controparte_5
58, codice fiscale e partita iva , numero REA CT - 365783; P.IVA_2
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Agnese Milazzo con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 16.09.2025 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 7 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo