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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 30/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Roberto DELLO IACONO e Andrea Parte_1 Gilberto appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniele MAMMANI CP_1 appellata
***
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.; posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Per la ricorrente:
“In via principale Accertare e dichiarare l'inadempimento della signora CP_1 al patto di non concorrenza stipulato con e per l'effetto Parte_1
Condannare la signora a corrispondere a la CP_1 Parte_1 complessiva somma di Eur o 8.400,00 (ottomila quattrocento /00), oltre interessi legali come per legge… Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge,” Per la parte resistente: “- in via principale: rigettare le domande avversarie per i motivi dedotti in narrativa ed in particolare stante l'inadempimento di al pagamento dell'indennità relativa al Patto di non Parte_1
Concorrenza di cui all'art. 10.3, comma 3, del contratto, per non aver nulla corrisposto a tale titolo alla resistente;
in via subordinata: accertare e dichiarare che
pag. 1 di 6 la penale prevista a carico dell'agente all'art. 10.3 del contratto di agenzia, per la violazione del patto di non concorrenza è pari al doppio dell'importo percepito a tale titolo dall'agente e, considerato che nulla ha versato a tale titolo Parte_1 alla signora dichiarare che tale penale sia comunque pari a euro zero;
- ci si CP_1 oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da parte ricorrente in quanto irrilevanti e comunque inconferenti ai fini della decisione del giudizio, stante l'espresso riconoscimento documentale di controparte in ordine al fatto che nessun corrispettivo è stato dalla medesima versato alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di patto di non concorrenza. - Con vittoria delle spese e delle
[...] competenze di causa.” ha convenuto in giudizio per Pt_1 Parte_1 CP_1 fare accertare la violazione da parte dell'Agente del patto di non concorrenza stipulato fra le parti e per ottenere la corresponsione della penale contrattuale per l'importo di euro 8.400,00. La società ricorrente, operante nel settore della mediazione creditizia, allega di aver stipulato con la lavoratrice un contratto di agenzia in data 23/11/2020, nel quale era previsto al punto 10.3 quanto segue:
“L'Agente si impegna a non prestare la Sua attività in favore di altre società che svolgano attività di mediazione creditizia, per un periodo di tempo pari a 12 mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia con codesta azienda;
– ln caso di violazione del presente patto, l'Agente, sarà tenuto a corrispondere alla Mandante una somma pari al doppio rispetto al totale dell'importo percepito nel tempo a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Esclusivamente per i primi sei mesi di attività… sarà riconosciuto all'agente l'importo di euro 700,00 oltre i.v.a. (se dovuta), come corrispettivo del patto di non concorrenza, alle condizioni precedentemente esposte. (…) Tale patto di non concorrenza è da ritenersi valido nella zona attribuita all'Agente non in esclusiva, meglio indicata nell'art.5 delle Condizioni generali e nell'art.2 delle Condizioni particolari, corrispondente all'intero territorio nazionale” (doc. 2 ric.) La ricorrente lamenta il mancato rispetto del patto di non concorrenza, in quanto successivamente alla fine del rapporto lavorativo, conclusosi il 31/01/2022, sin dal CP_1
23/02/2022 aveva iniziato un nuovo rapporto di agenzia nel settore della mediazione creditizia presso la società UR SP (doc. 9 ric.) Si è costituita
[...]
che ha chiesto il rigetto del ricorso, stante il mancato pagamento CP_1 dell'indennità relativa al patto di non concorrenza. La resistente ha esposto che la somma di euro 700,00, effettivamente versata dalla società nei primi 6 mesi di lavoro, era in realtà un rimborso spese pattuito fra le parti al fine di incentivare l'avvio dell'attività di agente e per remunerare le mansioni di segretaria e di back-office che la stessa svolgeva presso l'ufficio di Sassuolo (MO); come risulta dalle fatture Pt_1 predisposte dalla stessa ricorrente, nelle quali è presente la dicitura “Rimborso spese forfetario (Art. 8 contratto di agenzia)”. Quindi, non avendo Parte_1 corrisposto l'importo convenuto a titolo di patto di non concorrenza, CP_1 non ha adempiuto alla propria obbligazione post contrattuale della durata di 12 mesi, iniziando legittimamente a lavorare presso un'altra società operante nello stesso settore.”
pag. 2 di 6 Il Tribunale adito ha rigettato il ricorso rilevando che: 1) le fatture emesse dalla stessa ricorrente danno prova di quanto dedotto dalla resistente circa il mancato pagamento della indennità per la non concorrenza;
2) la resistente ha legittimamente formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., avuto riguardo alla natura del rapporto e alla notevole limitazione per la sua attività lavorativa rappresentata dalla durata di 12 mesi della clausola di non concorrenza. 2. Ha proposto appello la la quale, premettendo, anche ai Parte_1 sensi dell'art. 3421 c.p.c., che l'intera sentenza di prime cure risulta viziata sul piano argomentativo dalla “riconduzione dei pagamenti effettuati da non già al Pt_1 corrispettivo del patto di non concorrenza bensì al rimborso di fantomatiche spese forfetarie che sarebbe stato convenuto tra le parti in favore della signora , l'ha CP_1 censurata per n. 3 motivi:
1) “La validità ed efficacia del patto di non concorrenza e l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito da parte di ” (contrariamente a quanto Pt_1 sostenuto ex adverso, e riportato dal Giudice di prime cure, risulta provato che i pagamenti effettuati dall'appellante siano stati erogati quale indennità per il patto di non concorrenza: la causale riportata nelle fatture al riguardo emesse dalla rispondeva all'esigenza prudenziale di vedere assoggettati i relativi Pt_1 pagamenti alla dovuta imposizione contributiva, così come essi concretamente coincidono, per cadenza temporale e ammontare, proprio con quanto previsto dal detto patto;
non può quindi invocarsi, a sostegno dell'avversa tesi, la “causale” scelta per le richiamate fatture né, tantomeno, una presunta “prassi”, peraltro del tutto sfornita di prova, esistente nel campo della mediazione finanziaria di incentivazione economica per gli agenti neo- assunti e, conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'odierna appellata);
2) “La penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza” (a fronte delle risorse impiegate dall'appellante nella formazione del proprio agente l'inserimento della penale – ed il suo ammontare – risulta congruo e legittimo: l'appellante si è tutelata per questa via avverso il “rischio” che una propria risorsa, da essa adeguatamente formata, potesse poi “spendere” il know-how
– e non solo - appreso presso la concorrenza;
e lo ha fatto prevedendo peraltro una limitazione temporale – di 12 mesi – tutt'altro che “”considerevole” e sproporzionata ove si evidenzi che essa è ex lege prevista in 24 mesi); 3) “La pacifica derogabilità della disciplina legale del patto di non concorrenza” (le condizioni del patto di non concorrenza sono state liberamente pattuite dalle parti per cui l'appellata non può ex post dolersi della sproporzione dello stesso). Ha quindi concluso per l'integrale riforma della impugnata sentenza e per la condanna, previo accertamento dell'inadempimento in cui è incorsa l'appellata, della stessa al pagamento della penale contrattualmente prevista. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata la quale, dopo aver riproposto l'impianto argomentativo articolato in primo grado, valorizzando
pag. 3 di 6 la correttezza della decisione del primo Giudice, ha proposto appello incidentale per la parte della sentenza che ha previsto la compensazione delle spese di lite: non si verserebbe infatti, nel caso de quo, in una delle fattispecie per le quali la legge prevede la detta compensazione da parte del giudice né, tantomeno, essa può essere disposta per avere l'appellata sottoscritto il patto di non concorrenza (esso è stato sottoscritto perché non v'era altra via, essendo stato l'intero contratto di agenzia predisposto unilateralmente dalla datrice di lavoro). Ha quindi concluso, in via principale, per il rigetto dell'appello e, in via incidentale, per la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado. 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello principale è infondato. Se è vero che la corrispondenza di quanto pagato sottoforma di rimborso spese con quanto previsto dal patto di non concorrenza potrebbe indurre a qualche perplessità, va osservato tuttavia che la datrice di lavoro non aveva plausibile ragione di ricorrere ad altra voce in busta paga (apparendo assai poco persuasivo l'argomento riferito all'esigenza prudenziale di vedere assoggettati i relativi pagamenti alla dovuta imposizione contributiva1, stante il valore probatorio che l'art. 2079 c.c. attribuisce alle scritture contabili dell'imprenditore2). Né può nuocere alla il riferimento improprio sotto ogni profilo contenuto nella CP_1 busta paga, che riferisce l'emolumento a “Rimborso spese forfettario (Art 8 contratto d'agenzia)”, laddove l'art. 8 concerne la liquidazione delle provvigioni e l'indennità nel caso di cessazione del rapporto: come visto, la prova che da detta busta paga si ricava – contro l'imprenditore – è che la somma in questione non fosse riferita al patto di non concorrenza, espressamente disciplinato dall'art. 10 del contratto. In questo contesto, sarebbe stato onere della società preponente dimostrare che la scelta inappropriata di formalizzazione del pagamento era da ascrivere alle ragioni addotte e non invece a quelle indicate dall'agente (secondo cui “la signora Pt_2
prima di sottoscrivere il contratto di agenzia prodotto da controparte come
[...] doc. 2, aveva lavorato da più di quattro anni presso l'agenzia di Parte_1
Reggio Emilia ed era stata assunta alle dipendenze del signor , Testimone_1 responsabile dell'ufficio in qualità di Collaboratore ex art. 128- novies e Pt_1 Pt_3
Senior Manager di La signora era stata assunta nel Parte_1 CP_1 settembre 2016 come impiegata part- time con il compito di occuparsi dell'attività di segreteria e di back-office (compilazione della modulistica contrattuale, caricamento delle pratiche sul gestionale aziendale, inserimento delle richieste di finanziamento sui portali degli istituti bancari, ecc.), ma progressivamente le erano stati affidati 1 “… la descrizione “rimborso spese forfetario” è semplicemente la risultanza dell'impiego di una voce standard del gestionale di al fine di escludere, da un lato, la natura provvigionale dell'importo Pt_1 erogato, e, dall'altro, di assoggettarlo prudenzialmente all'imposizione contributiva…” (pag. 10 appello)
pag. 4 di 6 ulteriori e nuovi compiti, sino a che la stessa aveva finito con l'occuparsi di fatto della gestione delle pratiche per conto del responsabile dell'agenzia , signor Pt_1
. Per tale attività impiegatizia la resistente percepiva uno stipendio Testimone_1 di circa 900,00 euro mensili, come attestano le buste paga prodotte sub doc. 1 e la Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020, doc.
2. Vista l'esperienza maturata dalla signora ella gestione dei clienti, nel 2020 la stessa riceveva la proposta CP_1 di diventare agente di L'odierna resistente si mostrava Parte_1 inizialmente titubante in quanto accettare la proposta avrebbe significato perdere la sicurezza dello stipendio fisso. Per incentivare la signora ad intraprendere CP_1
l'attività di agente, dunque, l'odierna ricorrente le proponeva il pagamento di un compenso fisso di € 700,00 mensili per i primi 6 mesi di attività, ai quali si sarebbero aggiunte le provvigioni (eventualmente) maturate sulle pratiche da lei gestite. Tale compenso fisso, che le sarebbe stato corrisposto a titolo di rimborso spese, avrebbe rappresentato da un lato un sostegno alla neo-agente nell'avvio della propria attività autonoma, ossia con corrispettivo a provvigione e non più stabile, e dall'altro la remunerazione dell'attività segretariale e di back-office che la stessa avrebbe dovuto temporaneamente svolgere presso l'ufficio di Sassuolo, via Radici in Piano n. Pt_1
50, al quale la stessa sarebbe stata assegnata”) Ancora, se permanesse un dubbio probatorio, esso non può che essere risolto nel senso della parte presuntivamente debole, in coerenza, per l'appunto, con quanto dispone il ricordato art. 2709 c.c. e nello spirito della norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità3. La sentenza deve pertanto essere confermata sul punto – con assorbimento dei restanti motivi del gravame principale.
5. Va peraltro osservato – passando a trattare dell'appello incidentale – che il caso presenta un'indubbia particolarità (per la vista coincidenza di valore economico tra quanto pattuito per PNC e quanto la afferma riferito ad incentivo per la CP_1 diversa occupazione) e può ravvisarsi anche un'incerta allocazione dell'onere probatorio quanto al titolo dell'emolumento, il che (unito alla circostanza che la CP_1 non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, neppure per c.d. tuziorismo) ha giustamente indotto il primo giudice a compensare le spese di quel grado. La sentenza impugnata deve dunque essere confermata anche in parte qua.
6. Le spese del presente grado di giudizio – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte - seguono la soccombenza, da ritenersi maggiormente in capo alla società appellante, sia per i valori in discussione, sia per l'iniziativa del gravame.
pag. 5 di 6 Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da e da Parte_1
avverso la sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Reggio Emilia CP_1 pubblicata il giorno 02/08/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta entrambi gli appelli;
2. condanna l'appellante principale al pagamento della metà delle spese del grado, liquidate per l'intero in €.4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 16/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto 3 cfr. Cassazione civile sez. lav., 30/01/2017, n. 2239, secondo cui “in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti.”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 30/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Roberto DELLO IACONO e Andrea Parte_1 Gilberto appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniele MAMMANI CP_1 appellata
***
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.; posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Per la ricorrente:
“In via principale Accertare e dichiarare l'inadempimento della signora CP_1 al patto di non concorrenza stipulato con e per l'effetto Parte_1
Condannare la signora a corrispondere a la CP_1 Parte_1 complessiva somma di Eur o 8.400,00 (ottomila quattrocento /00), oltre interessi legali come per legge… Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge,” Per la parte resistente: “- in via principale: rigettare le domande avversarie per i motivi dedotti in narrativa ed in particolare stante l'inadempimento di al pagamento dell'indennità relativa al Patto di non Parte_1
Concorrenza di cui all'art. 10.3, comma 3, del contratto, per non aver nulla corrisposto a tale titolo alla resistente;
in via subordinata: accertare e dichiarare che
pag. 1 di 6 la penale prevista a carico dell'agente all'art. 10.3 del contratto di agenzia, per la violazione del patto di non concorrenza è pari al doppio dell'importo percepito a tale titolo dall'agente e, considerato che nulla ha versato a tale titolo Parte_1 alla signora dichiarare che tale penale sia comunque pari a euro zero;
- ci si CP_1 oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da parte ricorrente in quanto irrilevanti e comunque inconferenti ai fini della decisione del giudizio, stante l'espresso riconoscimento documentale di controparte in ordine al fatto che nessun corrispettivo è stato dalla medesima versato alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di patto di non concorrenza. - Con vittoria delle spese e delle
[...] competenze di causa.” ha convenuto in giudizio per Pt_1 Parte_1 CP_1 fare accertare la violazione da parte dell'Agente del patto di non concorrenza stipulato fra le parti e per ottenere la corresponsione della penale contrattuale per l'importo di euro 8.400,00. La società ricorrente, operante nel settore della mediazione creditizia, allega di aver stipulato con la lavoratrice un contratto di agenzia in data 23/11/2020, nel quale era previsto al punto 10.3 quanto segue:
“L'Agente si impegna a non prestare la Sua attività in favore di altre società che svolgano attività di mediazione creditizia, per un periodo di tempo pari a 12 mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia con codesta azienda;
– ln caso di violazione del presente patto, l'Agente, sarà tenuto a corrispondere alla Mandante una somma pari al doppio rispetto al totale dell'importo percepito nel tempo a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Esclusivamente per i primi sei mesi di attività… sarà riconosciuto all'agente l'importo di euro 700,00 oltre i.v.a. (se dovuta), come corrispettivo del patto di non concorrenza, alle condizioni precedentemente esposte. (…) Tale patto di non concorrenza è da ritenersi valido nella zona attribuita all'Agente non in esclusiva, meglio indicata nell'art.5 delle Condizioni generali e nell'art.2 delle Condizioni particolari, corrispondente all'intero territorio nazionale” (doc. 2 ric.) La ricorrente lamenta il mancato rispetto del patto di non concorrenza, in quanto successivamente alla fine del rapporto lavorativo, conclusosi il 31/01/2022, sin dal CP_1
23/02/2022 aveva iniziato un nuovo rapporto di agenzia nel settore della mediazione creditizia presso la società UR SP (doc. 9 ric.) Si è costituita
[...]
che ha chiesto il rigetto del ricorso, stante il mancato pagamento CP_1 dell'indennità relativa al patto di non concorrenza. La resistente ha esposto che la somma di euro 700,00, effettivamente versata dalla società nei primi 6 mesi di lavoro, era in realtà un rimborso spese pattuito fra le parti al fine di incentivare l'avvio dell'attività di agente e per remunerare le mansioni di segretaria e di back-office che la stessa svolgeva presso l'ufficio di Sassuolo (MO); come risulta dalle fatture Pt_1 predisposte dalla stessa ricorrente, nelle quali è presente la dicitura “Rimborso spese forfetario (Art. 8 contratto di agenzia)”. Quindi, non avendo Parte_1 corrisposto l'importo convenuto a titolo di patto di non concorrenza, CP_1 non ha adempiuto alla propria obbligazione post contrattuale della durata di 12 mesi, iniziando legittimamente a lavorare presso un'altra società operante nello stesso settore.”
pag. 2 di 6 Il Tribunale adito ha rigettato il ricorso rilevando che: 1) le fatture emesse dalla stessa ricorrente danno prova di quanto dedotto dalla resistente circa il mancato pagamento della indennità per la non concorrenza;
2) la resistente ha legittimamente formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., avuto riguardo alla natura del rapporto e alla notevole limitazione per la sua attività lavorativa rappresentata dalla durata di 12 mesi della clausola di non concorrenza. 2. Ha proposto appello la la quale, premettendo, anche ai Parte_1 sensi dell'art. 3421 c.p.c., che l'intera sentenza di prime cure risulta viziata sul piano argomentativo dalla “riconduzione dei pagamenti effettuati da non già al Pt_1 corrispettivo del patto di non concorrenza bensì al rimborso di fantomatiche spese forfetarie che sarebbe stato convenuto tra le parti in favore della signora , l'ha CP_1 censurata per n. 3 motivi:
1) “La validità ed efficacia del patto di non concorrenza e l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito da parte di ” (contrariamente a quanto Pt_1 sostenuto ex adverso, e riportato dal Giudice di prime cure, risulta provato che i pagamenti effettuati dall'appellante siano stati erogati quale indennità per il patto di non concorrenza: la causale riportata nelle fatture al riguardo emesse dalla rispondeva all'esigenza prudenziale di vedere assoggettati i relativi Pt_1 pagamenti alla dovuta imposizione contributiva, così come essi concretamente coincidono, per cadenza temporale e ammontare, proprio con quanto previsto dal detto patto;
non può quindi invocarsi, a sostegno dell'avversa tesi, la “causale” scelta per le richiamate fatture né, tantomeno, una presunta “prassi”, peraltro del tutto sfornita di prova, esistente nel campo della mediazione finanziaria di incentivazione economica per gli agenti neo- assunti e, conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'odierna appellata);
2) “La penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza” (a fronte delle risorse impiegate dall'appellante nella formazione del proprio agente l'inserimento della penale – ed il suo ammontare – risulta congruo e legittimo: l'appellante si è tutelata per questa via avverso il “rischio” che una propria risorsa, da essa adeguatamente formata, potesse poi “spendere” il know-how
– e non solo - appreso presso la concorrenza;
e lo ha fatto prevedendo peraltro una limitazione temporale – di 12 mesi – tutt'altro che “”considerevole” e sproporzionata ove si evidenzi che essa è ex lege prevista in 24 mesi); 3) “La pacifica derogabilità della disciplina legale del patto di non concorrenza” (le condizioni del patto di non concorrenza sono state liberamente pattuite dalle parti per cui l'appellata non può ex post dolersi della sproporzione dello stesso). Ha quindi concluso per l'integrale riforma della impugnata sentenza e per la condanna, previo accertamento dell'inadempimento in cui è incorsa l'appellata, della stessa al pagamento della penale contrattualmente prevista. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata la quale, dopo aver riproposto l'impianto argomentativo articolato in primo grado, valorizzando
pag. 3 di 6 la correttezza della decisione del primo Giudice, ha proposto appello incidentale per la parte della sentenza che ha previsto la compensazione delle spese di lite: non si verserebbe infatti, nel caso de quo, in una delle fattispecie per le quali la legge prevede la detta compensazione da parte del giudice né, tantomeno, essa può essere disposta per avere l'appellata sottoscritto il patto di non concorrenza (esso è stato sottoscritto perché non v'era altra via, essendo stato l'intero contratto di agenzia predisposto unilateralmente dalla datrice di lavoro). Ha quindi concluso, in via principale, per il rigetto dell'appello e, in via incidentale, per la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado. 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello principale è infondato. Se è vero che la corrispondenza di quanto pagato sottoforma di rimborso spese con quanto previsto dal patto di non concorrenza potrebbe indurre a qualche perplessità, va osservato tuttavia che la datrice di lavoro non aveva plausibile ragione di ricorrere ad altra voce in busta paga (apparendo assai poco persuasivo l'argomento riferito all'esigenza prudenziale di vedere assoggettati i relativi pagamenti alla dovuta imposizione contributiva1, stante il valore probatorio che l'art. 2079 c.c. attribuisce alle scritture contabili dell'imprenditore2). Né può nuocere alla il riferimento improprio sotto ogni profilo contenuto nella CP_1 busta paga, che riferisce l'emolumento a “Rimborso spese forfettario (Art 8 contratto d'agenzia)”, laddove l'art. 8 concerne la liquidazione delle provvigioni e l'indennità nel caso di cessazione del rapporto: come visto, la prova che da detta busta paga si ricava – contro l'imprenditore – è che la somma in questione non fosse riferita al patto di non concorrenza, espressamente disciplinato dall'art. 10 del contratto. In questo contesto, sarebbe stato onere della società preponente dimostrare che la scelta inappropriata di formalizzazione del pagamento era da ascrivere alle ragioni addotte e non invece a quelle indicate dall'agente (secondo cui “la signora Pt_2
prima di sottoscrivere il contratto di agenzia prodotto da controparte come
[...] doc. 2, aveva lavorato da più di quattro anni presso l'agenzia di Parte_1
Reggio Emilia ed era stata assunta alle dipendenze del signor , Testimone_1 responsabile dell'ufficio in qualità di Collaboratore ex art. 128- novies e Pt_1 Pt_3
Senior Manager di La signora era stata assunta nel Parte_1 CP_1 settembre 2016 come impiegata part- time con il compito di occuparsi dell'attività di segreteria e di back-office (compilazione della modulistica contrattuale, caricamento delle pratiche sul gestionale aziendale, inserimento delle richieste di finanziamento sui portali degli istituti bancari, ecc.), ma progressivamente le erano stati affidati 1 “… la descrizione “rimborso spese forfetario” è semplicemente la risultanza dell'impiego di una voce standard del gestionale di al fine di escludere, da un lato, la natura provvigionale dell'importo Pt_1 erogato, e, dall'altro, di assoggettarlo prudenzialmente all'imposizione contributiva…” (pag. 10 appello)
pag. 4 di 6 ulteriori e nuovi compiti, sino a che la stessa aveva finito con l'occuparsi di fatto della gestione delle pratiche per conto del responsabile dell'agenzia , signor Pt_1
. Per tale attività impiegatizia la resistente percepiva uno stipendio Testimone_1 di circa 900,00 euro mensili, come attestano le buste paga prodotte sub doc. 1 e la Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020, doc.
2. Vista l'esperienza maturata dalla signora ella gestione dei clienti, nel 2020 la stessa riceveva la proposta CP_1 di diventare agente di L'odierna resistente si mostrava Parte_1 inizialmente titubante in quanto accettare la proposta avrebbe significato perdere la sicurezza dello stipendio fisso. Per incentivare la signora ad intraprendere CP_1
l'attività di agente, dunque, l'odierna ricorrente le proponeva il pagamento di un compenso fisso di € 700,00 mensili per i primi 6 mesi di attività, ai quali si sarebbero aggiunte le provvigioni (eventualmente) maturate sulle pratiche da lei gestite. Tale compenso fisso, che le sarebbe stato corrisposto a titolo di rimborso spese, avrebbe rappresentato da un lato un sostegno alla neo-agente nell'avvio della propria attività autonoma, ossia con corrispettivo a provvigione e non più stabile, e dall'altro la remunerazione dell'attività segretariale e di back-office che la stessa avrebbe dovuto temporaneamente svolgere presso l'ufficio di Sassuolo, via Radici in Piano n. Pt_1
50, al quale la stessa sarebbe stata assegnata”) Ancora, se permanesse un dubbio probatorio, esso non può che essere risolto nel senso della parte presuntivamente debole, in coerenza, per l'appunto, con quanto dispone il ricordato art. 2709 c.c. e nello spirito della norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità3. La sentenza deve pertanto essere confermata sul punto – con assorbimento dei restanti motivi del gravame principale.
5. Va peraltro osservato – passando a trattare dell'appello incidentale – che il caso presenta un'indubbia particolarità (per la vista coincidenza di valore economico tra quanto pattuito per PNC e quanto la afferma riferito ad incentivo per la CP_1 diversa occupazione) e può ravvisarsi anche un'incerta allocazione dell'onere probatorio quanto al titolo dell'emolumento, il che (unito alla circostanza che la CP_1 non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, neppure per c.d. tuziorismo) ha giustamente indotto il primo giudice a compensare le spese di quel grado. La sentenza impugnata deve dunque essere confermata anche in parte qua.
6. Le spese del presente grado di giudizio – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte - seguono la soccombenza, da ritenersi maggiormente in capo alla società appellante, sia per i valori in discussione, sia per l'iniziativa del gravame.
pag. 5 di 6 Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da e da Parte_1
avverso la sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Reggio Emilia CP_1 pubblicata il giorno 02/08/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta entrambi gli appelli;
2. condanna l'appellante principale al pagamento della metà delle spese del grado, liquidate per l'intero in €.4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 16/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto 3 cfr. Cassazione civile sez. lav., 30/01/2017, n. 2239, secondo cui “in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti.”