Ordinanza cautelare 18 novembre 2022
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/11/2025, n. 21414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21414 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21414/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12992/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12992 del 2022, proposto dalla società Co.Ge.Co. costruzioni e appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Autorità nazionale anticorruzione (AN), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Montecatini Terme, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento di conclusione del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 C.I.G.: 89209221B9 del 22 settembre 2022, adottato all’esito del procedimento AN n. 1729/2022/sr;
- della nota n. 28057 del 14.4.2022, di avvio del relativo procedimento;
- di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IO OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha, in particolare, impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'AN ha iscritto nell'area B del casellario informatico l'annotazione della revoca dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto inerente a lavori di adeguamento statico di una scuola primaria e di una scuola dell'infanzia per la rinuncia alla stipula del contratto da parte della ricorrente.
Ciò sulla scorta della seguente ricostruzione dei fatti alla base della revoca dell'aggiudicazione:
- la determina di revoca dell'aggiudicazione (n. 156 del 10.3.2022) è stata disposta a valle della comunicazione del 25.2.2022 dell'odierna ricorrente, mandataria dell'R.T.I. aggiudicatario, con la quale quest'ultima ha comunicato la propria volontà di non stipulare il contratto di appalto in ragione degli eccezionali rincari dei prezzi di acquisto dei materiali da costruzione e delle difficoltà negli approvvigionamenti delle materie prime e dei mezzi d'opera, con stravolgimento degli impegni contrattuali già assunti con altri enti dai partecipanti all'R.T.I.. Nell'ambito di tale nota si è dato altresì conto della ritenuta scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 32, c. 8, d.lgs. n. 50/2016, per la stipula del contratto;
- la stazione appaltante ha replicato a tale comunicazione con nota dell'8.3.2022 precisando che il termine in questione sarebbe decorso non dall'aggiudicazione definitiva, ma dall'efficacia di tale aggiudicazione. Efficacia conseguita il 25.1.2022, ovvero in seguito al riscontro - da parte della mandante - della richiesta (risalente a cinquanta giorni prima) di produrre documentazione integrativa volta a comprovare uno dei requisiti di ordine generale (art. 80, d.lgs. n. 50/2016). Con la conseguenza che la mancata stipula del contratto sarebbe dipesa da un fatto dell'affidatario;
- parte ricorrente, con nota del 10.3.2022 ha rappresentato di essere venuta a conoscenza della corrispondenza con la mandante solo a seguito della comunicazione dell'amministrazione e ha rappresentato la propria disponibilità a sottoscrivere il contratto;
- la stazione appaltante ha nelle more revocato l'aggiudicazione, con segnalazione all'AN in applicazione dell'art. 11 del regolamento sul casellario informatico.
L'AN ha quindi dato atto delle memorie difensive della ricorrente, con le quali è stato contestato il comportamento della stazione appaltante, ritenuto illegittimo e ostruzionistico, ed ha ritenuto dirimente ai fini dell'iscrizione al casellario il contenuto della nota del 25.2.2022, in quanto anzitutto motivata sulla scorta delle viste ragioni di ordine economico. Ragioni che, ai sensi della delibera n. 227 dell'11.5.2022, potrebbero essere ascritte alla causa di forza maggiore nel caso in cui il debitore abbia dimostrato i relativi requisiti (estraneità dell'accadimento alla sua sfera di controllo; non prevedibilità dell'evento alla stipula del contratto; insormontabilità del fatto); circostanza, quest'ultima, che l’AN ha ritenuto non essersi verificata nel caso di specie, avuto peraltro presente che l'operatore economico - alla data di invito alla partecipazione alla gara (22.10.2021) - non avrebbe potuto non conoscere i rincari sui prezzi d'acquisto e le difficoltà di approvvigionamento connesse all'emergenza epidemiologica, così come la relativa disciplina in materia di compensazione per le variazione dei prezzi sui materiali da costruzione (art. 1 -septies , del d.l. n. 73/2021 conv. dalla l. n. 106/2021), che ben avrebbe potuto essere richiesta alla stipula del contratto .
In punto di utilità dell'iscrizione, l'AN ha affermato che nel caso di specie ha assunto rilievo la contraddittorietà della linea difensiva della ricorrente, che ha fatto ripetutamente riferimento alla facoltà di scioglimento dal vincolo di stipula del contratto per decorrenza del termine di cui all'art. 32, c. 8, d.lgs. n. 50/2016, laddove dagli atti esaminati l'elemento dirimente sarebbe stato invece quello dei menzionati maggiori costi delle materie prime e delle difficoltà di approvvigionamento. Con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe potuto inferire l'improvviso ripensamento dell'operatore economico rispetto a tali circostanze, che non avrebbero potuto mutare nel volgere di qualche giorno.
1.1. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento (previa adozione di idonee misure cautelari) sulla scorta di un unico motivo di ricorso, così rubricato: " illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, travisamento ed erroneità dei fatti, sviamento di potere, difetto dei presupposti ".
La ricorrente ha, in particolare, sostenuto che l'AN non avrebbe correttamente valutato tutte le circostanze alla base dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla stazione appaltante, considerando non infondato quanto sostenuto dalla stazione appaltante in merito alla riconducibilità all'aggiudicatario della mancata stipula del contratto, senza dare adeguato conto della differente ricostruzione da quest'ultimo fornita in sede procedimentale (incentrata sul fatto che la ricorrente non avrebbe avuto notizia dell’interlocuzione tra stazione appaltante e mandante). Dunque, la stazione appaltante non avrebbe dovuto ritirare l'aggiudicazione alla ricorrente e men che meno inviare la contestata segnalazione all'AN, di cui ha comunque contestato l'utilità..
2. Si sono costituiti l'AN e il Comune di Montecatini che hanno chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
3. L'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza cautelare n. 7055 del 18.11.2022.
4. Con memorie rese in prossimità dell'udienza, il ricorrente e l’AN hanno insistito nelle rispettive prospettazioni.
5. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Preliminare a ogni valutazione in diritto è la corretta ricostruzione cronologica dei fatti che hanno portato alla revoca dell’aggiudicazione (a sua volta prodromica alla – qui contestata – iscrizione nel casellario):
(i) il 25.11.2021 il Comune ha disposto l'aggiudicazione in favore della ricorrente (cfr. all. 1 di parte ricorrente);
(ii) il 9.2.2022 il Comune ha chiesto all’odierna ricorrente, mandataria dell’R.T.I. aggiudicatario, la documentazione per la stipula del contratto (cfr. all. 3 di parte ricorrente);
(iii) il 24.2.2022 il suddetto Comune ha sollecitato il riscontro della ricorrente (cfr. all. 1 del Comune, p. 3);
(iv) il 25.2.2022 la ricorrente ha espresso la propria volontà di sciogliersi dal contratto, dando atto di ragioni economiche (l'aumento dei prezzi dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid 19) e del (preteso, ed errato, come si vedrà) riferimento all'art. 32, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. all. 4 di parte ricorrente);
(v) con nota dell'8.3.2022, inviata al ricorrente il 9.3.2022, il Comune ha rappresentato il mancato decorso dell'anzidetto termine (cfr. all. 5 di parte ricorrente);
(vi) con determinazione n. 156 del 10.3.2022 il suddetto Comune ha revocato l'aggiudicazione definitiva alla ricorrente, dando ulteriormente conto di provvedere alla segnalazione all'AN (cfr. all. 1 del Comune);
(vii) con comunicazione del 10.3.2022, trasmessa via pec l'11.3.2022, la ricorrente ha comunicato la propria volontà di sottoscrivere il contratto, ribadendo in primo luogo che " le ragioni che hanno ispirato la scelta di non addivenire alla stipula del contratto sono state determinate dagli effetti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 che nei primi mesi dell'anno si sono manifestati in modo particolarmente intenso e soprattutto dall'eccezionale rincaro dei prezzi di acquisto dei materiali da costruzione, dalla loro difficile reperibilità e dall'aumento sconsiderato dei carburanti e fonti energetiche; tale ultimo fattore fortemente impattante per un'impresa che viene da fuori ". In tale contesto è ulteriormente affermato che " non va comunque sottaciuto che, in via subordinata, sulla scorta del tenore letterale della corrispondenza in nostro possesso, si è valutata anche l'ipotesi contemplata dal comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 " (cfr. all. 6 di parte ricorrente).
3. Ciò posto, va chiarito che il menzionato art. 32, c. 8, d.lgs. n. 50/2016, è stato erroneamente richiamato dalla ricorrente nella propria corrispondenza endoprocedimentale.
Tale disposizione fa chiaro riferimento al momento di “ efficacia ” dell’aggiudicazione, che interviene “ dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ” (art. 32, c. 7, d.lgs. n. 50/2016); non certo dal momento (differente e anteriore) in cui l’aggiudicazione è stata disposta.
Coerentemente con la vista normativa primaria, il provvedimento di aggiudicazione ha affermato che " ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'ad. 32, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Montecatini Terme, ai sensi dell'art. 3, c. 1 della predetta Convenzione, effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale e di idoneità professionale su entrambi i componenti del R.T.I. aggiudicatario " (cfr. pp. 4 e 8 del provvedimento di aggiudicazione; all. 1 di parte ricorrente).
Dunque, la ricorrente non avrebbe potuto fare alcun affidamento sulla pretesa coincidenza tra aggiudicazione “ definitiva ” e aggiudicazione “ efficace ”.
4. Svolte queste premesse, può dirsi dell’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
4.1. Non colgono nel segno, anzitutto, le censure sul difetto di istruttoria e di motivazione dell’impugnato provvedimento, posto che l'AN, come si evince dalla superiore narrativa, ha tenuto in adeguata considerazione le difese endoprocedimentali di parte ricorrente, ritenendole tuttavia non determinanti ai fini di scongiurare l'iscrizione al casellario.
4.2. Un simile incedere, del resto, ha già superato il vaglio del giudice di appello (Cons. St., sez. V, 3 gennaio 2025, n. 25), il quale – nel pronunciarsi su un caso di iscrizione al casellario dell’AN a seguito di un provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione (anche in quel caso non impugnato), disposto a causa del contegno di un concorrente che (al pari dell’odierno ricorrente) si è erroneamente ritenuto sciolto dall’offerta vincolante a suo tempo presentata – ha condivisibilmente affermato che:
(i) “ una volta preso atto - come già ricordato - della mancata impugnazione del provvedimento di decadenza notificato all'appellante, correttamente l'AN ha ricondotto quanto rappresentato dalla stazione appellante alla fattispecie della "risoluzione contrattuale per fatto dell'aggiudicatario", che non può ragionevolmente dubitarsi rilevi ai fini dell'apprezzamento del requisito dell'affidabilità professionale e giustifichi, in tal modo, la disposta annotazione ”;
(ii) “ quanto alla dedotta contingenza di un imprevedibile aumento dei prezzi - quanto già rilevato in altri precedenti dalla Sezione (ex multis, Cons. Stato, V, 5 luglio 2021, n. 5107), per cui una volta liberamente presentata l'offerta (nel caso di specie, era ammissibile anche al rialzo), l'operatore economico "non può poi lamentarsi, divenuto aggiudicatario, di non essere in grado di eseguire l'opera perché il corrispettivo che egli stesso ha domandato non lo remunera a sufficienza della attività svolta, senza incorrere in palese contraddizione che toglie credito alla serietà della sua condotta sin dal tempo della presentazione dell'offerta ";
(iii) sotto il profilo dell’utilità dell’iscrizione “ deve ritenersi che, ancor più in mancanza di impugnazione del conseguente atto di decadenza (o di revoca) dall'aggiudicazione, il rifiuto di sottoscrivere il contratto rappresenti "un elemento che può giustificare la revoca dell'aggiudicazione per superiori motivi d'interesse pubblico essendo forte di un pregiudizio economico e patrimoniale per l'amministrazione pubblica (ex multis, Cons. Stato, V, 22 agosto 2019, n. 5780) ".
4.3. A tali considerazioni va aggiunto che non coglie nel segno quanto affermato dalla ricorrente in merito al fatto che la stazione appaltante avrebbe errato nel rivolgersi direttamente al mandante nella fase della verifica dei requisiti, pretermettendo la ricorrente medesima (mandataria dell’R.T.I. aggiudicatario). Ciò in quanto:
(i) una simile questione avrebbe potuto, al più, attenere al differente vaglio di legittimità della revoca dell'aggiudicazione, che è stato del tutto pretermesso nel caso di specie a causa della mancata impugnazione di tale provvedimento;
(ii) la mancata impugnazione della revoca dell’aggiudicazione è sintomatica della carenza di un interesse economico della ricorrente alla stipula del contratto a valle dell’aggiudicazione;
(iii) in ogni caso, tale circostanza non è di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso, posta la condivisibilità della ricostruzione dei fatti operata dall’impugnato provvedimento e già confermata in sede cautelare;
(iv) risulta infine quantomeno singolare che, in un RTI composto da soli due componenti, la mandataria non fosse a conoscenza delle verifiche in corso nei confronti del mandante e che non si fosse in alcun modo attivata a distanza di circa due mesi dall’aggiudicazione per avere quantomeno notizie sulla stipula del contratto, rimanendo poi inerte per circa due settimane a fronte di una prima richiesta dell’amministrazione di addivenire a tale stipula (cfr. la ricostruzione in fatto di cui sopra).
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle resistenti amministrazioni nella somma di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TT PI, Presidente FF
IO OM, Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OM | TT PI |
IL SEGRETARIO