Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1941, n. 1508
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21 gennaio 1942
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 21 gennaio 1942