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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2024, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2933/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv.ti CANTO Parte_1
LEONARDO e PANE DOMENICO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv.ti CANTO Controparte_1
LEONARDO e PANE DOMENICO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto - nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale tra le parti che è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 12-18.11.97;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come precisato con “note integrative congiunte”, datate 11.07.2024 e depositate il 22.07.2024, in seno alle quali hanno chiesto:
“Dare atto che i ricorrenti hanno già provveduto alla divisione dei beni e degli effetti personali e non vi sono reciproche richieste in tal senso;
- Dare atto che i coniugi, non hanno alcuna scambievole pretesa dal punto di vista economico, infatti ogni e qualsiasi questione patrimoniale è stata già prima d'ora definita;
- Disporre che alcuna somma sia dovuta reciprocamente da ciascuno dei due coniugi all'altro a titolo di contributo al mantenimento stante che le parti rinunziano a qualsiasi forma reciproca di mantenimento e/o assegno divorzile;
- Dichiararsi cessato l'obbligo del padre e della madre a contribuire al mantenimento dei propri figli per raggiunta maggiore età ed indipendenza economica di entrambi i figli”.
3. Le superiori richieste non sono contrarie né all'ordine pubblico e a disposizioni imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti e del
- 2 - Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 25/10/1989, da , nato a Parte_1
PALERMO il 12/02/1960 e da , nata a [...] il Controparte_1
08/02/1954, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
590, parte II, serie A, dell'anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2933/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv.ti CANTO Parte_1
LEONARDO e PANE DOMENICO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv.ti CANTO Controparte_1
LEONARDO e PANE DOMENICO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto - nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale tra le parti che è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 12-18.11.97;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come precisato con “note integrative congiunte”, datate 11.07.2024 e depositate il 22.07.2024, in seno alle quali hanno chiesto:
“Dare atto che i ricorrenti hanno già provveduto alla divisione dei beni e degli effetti personali e non vi sono reciproche richieste in tal senso;
- Dare atto che i coniugi, non hanno alcuna scambievole pretesa dal punto di vista economico, infatti ogni e qualsiasi questione patrimoniale è stata già prima d'ora definita;
- Disporre che alcuna somma sia dovuta reciprocamente da ciascuno dei due coniugi all'altro a titolo di contributo al mantenimento stante che le parti rinunziano a qualsiasi forma reciproca di mantenimento e/o assegno divorzile;
- Dichiararsi cessato l'obbligo del padre e della madre a contribuire al mantenimento dei propri figli per raggiunta maggiore età ed indipendenza economica di entrambi i figli”.
3. Le superiori richieste non sono contrarie né all'ordine pubblico e a disposizioni imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti e del
- 2 - Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 25/10/1989, da , nato a Parte_1
PALERMO il 12/02/1960 e da , nata a [...] il Controparte_1
08/02/1954, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
590, parte II, serie A, dell'anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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