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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/10/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 666/2024
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/10/2025, innanzi al Giudice dott. IN TA, viene chiamata la causa R.G. n. 666 dell'anno 2024 promossa da
(avv. ALAIMO CALOGERO ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
Si da atto che sono presenti l'avv. Roberta Lo Iacono in sostituzione dell'avv. ALAIMO CALOGERO-
per Parte_1
alle ore 11.00 nessuno è comparso per la resistente
L'avv. LO Iacono discute la causa oralmente la causa e si riporta alle conclusioni dei propri atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa IN TA
Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. IN
TA, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
P.I. e C.F. nella qualità di manda- Parte_2 P.IVA_1
taria di rappresentata e difesa dall'avv. ALAIMO Parte_1
CALOGERO PEC. Email_1
CONTRO
nata a [...], in data [...] Controparte_1
C.F. . C.F._1
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la ricorrente con-
cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/10/2024 nella quali- Parte_2
tà di mandataria di premettendo di essersi resa cessio- Parte_1
naria in data 29.3.2021 dei crediti vantati da nei con- Controparte_2
fronti di ha evocato in giudizio quest'ultima Controparte_1
chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
di credito della nei confronti della Sig.ra Parte_1 Controparte_3
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi
[...] C.F._1
residente in [...], per l'importo di € 38.390,53, a titolo di restitu-
zione dei prestiti erogati, interessi e spese;
- per l'effetto, condannare la
medesima Sig.ra , C.F. , nata a [...] C.F._1
Burgio (AG), il 03/03/1962, al pagamento in favore di di Parte_1
€ 38.390,53, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla
data di cessione dei crediti e fino alla data dell'effettivo soddisfo, emanan-
do ogni consequenziale provvedimento”
Sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica degli atti introduttivi la ha omesso di costituirsi in giudizio rimanendo contumace. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la discus-
sione orale all'udienza odierna all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa deve anzitutto dichiararsi la contumacia di non costituitasi sebbene regolarmen- Controparte_1
te raggiunta dalla notifica degli atti introduttivi.
Nel merito il ricorso è fondato
Il giusto criterio di regolazione della controversia in esame deve indivi-
duarsi nei principi che governano il sistema del riparto dell'onere proba-
torio in relazione alle azioni contrattuali di adempimento.
Sotto tale aspetto giova rilevare che i criteri di riparto dell'onere proba-
torio delineati dalla giurisprudenza di legittimità prevedono che il credito-
re deve provare il titolo della pretesa mentre il debitore ha l'onere di di-
mostrare fatti estintivi (come l'adempimento dell'obbligazione), modificati-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
vi, impeditivi dell'azione Ed infatti è stato più volte ribadito, anche dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite: " che il creditore sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare
la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del ter-
mine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto
estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento." (Cass. S.U., 30
ottobre 2001 n. 13533).
Tanto premesso, nella fattispecie oggetto del presente giudizio parte ri-
corrente ha certamente assolto all'onere della prova relativo alla fondatez-
za della pretesa creditoria vantata nei confronti di Controparte_1
avendo versato in atti i contratti di finanziamento e di apertura di una li-
nea di credito debitamente sottoscritti dalla resistente con CP_2
gli estratti conto dai quali si evince il mancato pagamento delle ra-
[...]
te mensili relative sia al finanziamento che alla linea di credito ottenuta;
le comunicazioni a mezzo raccomandata a/r con le quali CP_2
ha comunicato alla la decadenza dal beneficio del termi-
[...] CP_1
ne, la successiva cessione del credito a e il conferimento Parte_1
alla del mandato di gestione dei suddetti crediti;
le rac- Parte_2
comandate a.r. con le quali la ricorrente ha intimato alla debitrice di provvedere al pagamento della somma dovuta per complessivi €
38.390,53, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di cessione dei crediti e fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Omettendo di costituirsi la resistente ha omesso di eccepire l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione dedotta in giu-
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
dizio per cui la domanda svolta dalla ricorrente deve senz'altro trovare ac-
coglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 nella misura minima in considerazione della relativa semplicità delle questioni giuridiche af-
frontate e dell'attività effettivamente compiuta dalla difesa della parte ri-
corrente
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia di C.F. Controparte_1
C.F._1
Condanna a pagare a nella Controparte_1 Parte_2
qualità di mandataria di la somma di € 38.390,53, oltre Parte_1
gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di cessione dei crediti e fino alla data dell'effettivo soddisfo
Condanna al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.453,00 di cui € 2.908,00 per compensi professionali ed € 545,00 per rimborso spese vive oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi,
IVA e c.p.a.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 22/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN TA
- 5 - Tribunale di Sciacca
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/10/2025, innanzi al Giudice dott. IN TA, viene chiamata la causa R.G. n. 666 dell'anno 2024 promossa da
(avv. ALAIMO CALOGERO ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
Si da atto che sono presenti l'avv. Roberta Lo Iacono in sostituzione dell'avv. ALAIMO CALOGERO-
per Parte_1
alle ore 11.00 nessuno è comparso per la resistente
L'avv. LO Iacono discute la causa oralmente la causa e si riporta alle conclusioni dei propri atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa IN TA
Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. IN
TA, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
P.I. e C.F. nella qualità di manda- Parte_2 P.IVA_1
taria di rappresentata e difesa dall'avv. ALAIMO Parte_1
CALOGERO PEC. Email_1
CONTRO
nata a [...], in data [...] Controparte_1
C.F. . C.F._1
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la ricorrente con-
cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/10/2024 nella quali- Parte_2
tà di mandataria di premettendo di essersi resa cessio- Parte_1
naria in data 29.3.2021 dei crediti vantati da nei con- Controparte_2
fronti di ha evocato in giudizio quest'ultima Controparte_1
chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
di credito della nei confronti della Sig.ra Parte_1 Controparte_3
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi
[...] C.F._1
residente in [...], per l'importo di € 38.390,53, a titolo di restitu-
zione dei prestiti erogati, interessi e spese;
- per l'effetto, condannare la
medesima Sig.ra , C.F. , nata a [...] C.F._1
Burgio (AG), il 03/03/1962, al pagamento in favore di di Parte_1
€ 38.390,53, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla
data di cessione dei crediti e fino alla data dell'effettivo soddisfo, emanan-
do ogni consequenziale provvedimento”
Sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica degli atti introduttivi la ha omesso di costituirsi in giudizio rimanendo contumace. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la discus-
sione orale all'udienza odierna all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa deve anzitutto dichiararsi la contumacia di non costituitasi sebbene regolarmen- Controparte_1
te raggiunta dalla notifica degli atti introduttivi.
Nel merito il ricorso è fondato
Il giusto criterio di regolazione della controversia in esame deve indivi-
duarsi nei principi che governano il sistema del riparto dell'onere proba-
torio in relazione alle azioni contrattuali di adempimento.
Sotto tale aspetto giova rilevare che i criteri di riparto dell'onere proba-
torio delineati dalla giurisprudenza di legittimità prevedono che il credito-
re deve provare il titolo della pretesa mentre il debitore ha l'onere di di-
mostrare fatti estintivi (come l'adempimento dell'obbligazione), modificati-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
vi, impeditivi dell'azione Ed infatti è stato più volte ribadito, anche dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite: " che il creditore sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare
la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del ter-
mine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto
estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento." (Cass. S.U., 30
ottobre 2001 n. 13533).
Tanto premesso, nella fattispecie oggetto del presente giudizio parte ri-
corrente ha certamente assolto all'onere della prova relativo alla fondatez-
za della pretesa creditoria vantata nei confronti di Controparte_1
avendo versato in atti i contratti di finanziamento e di apertura di una li-
nea di credito debitamente sottoscritti dalla resistente con CP_2
gli estratti conto dai quali si evince il mancato pagamento delle ra-
[...]
te mensili relative sia al finanziamento che alla linea di credito ottenuta;
le comunicazioni a mezzo raccomandata a/r con le quali CP_2
ha comunicato alla la decadenza dal beneficio del termi-
[...] CP_1
ne, la successiva cessione del credito a e il conferimento Parte_1
alla del mandato di gestione dei suddetti crediti;
le rac- Parte_2
comandate a.r. con le quali la ricorrente ha intimato alla debitrice di provvedere al pagamento della somma dovuta per complessivi €
38.390,53, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di cessione dei crediti e fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Omettendo di costituirsi la resistente ha omesso di eccepire l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione dedotta in giu-
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 666/2024
dizio per cui la domanda svolta dalla ricorrente deve senz'altro trovare ac-
coglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 nella misura minima in considerazione della relativa semplicità delle questioni giuridiche af-
frontate e dell'attività effettivamente compiuta dalla difesa della parte ri-
corrente
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia di C.F. Controparte_1
C.F._1
Condanna a pagare a nella Controparte_1 Parte_2
qualità di mandataria di la somma di € 38.390,53, oltre Parte_1
gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di cessione dei crediti e fino alla data dell'effettivo soddisfo
Condanna al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.453,00 di cui € 2.908,00 per compensi professionali ed € 545,00 per rimborso spese vive oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi,
IVA e c.p.a.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 22/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN TA
- 5 - Tribunale di Sciacca