Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 117 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] Parte_1
MELA (ME) il 21/12/1949, C.F.: , C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SIRACUSA ANGELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 10/01/2024, i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di MILAZZO (ME) il
29/06/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/04/2024.
Con sentenza n. 1223/2024 pubblicata il 14/05/2024, resa nel presente procedimento, il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi, rimettendo le parti all'odierna udienza ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla suddetta udienza del 26/11/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1223/2024 pubblicata il 14/05/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio
è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/01/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di MILAZZO (ME) il 29/06/2006, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte II, serie A, tra
[...]
, nato a [...] il Parte_1
3 21/12/1949, e , nata in [...] il Parte_2
16/09/1960, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MILAZZO (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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