Art. 2.
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 1, non potranno essere corrisposti:
il premio di rendimento ai telegrafisti;
il premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti;
il premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica;
il premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico;
l'indennita' speciale al personale tecnico telefonico;
il premio di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori per l'accertamento delle contravvenzioni;
la quota a carico dell'amministrazione postale - relativa all'intero anno 1973 e successivi - del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali afferente le voci indicate negli articoli 42 e 45 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ;
i compensi incentivanti - relativi all'intero anno 1973 e successivi - al personale postelegrafonico, previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ;
i compensi speciali in eccedenza ai limiti di straordinario previsti dall'articolo 16 della citata legge numero 29;
l'indennita' di zona malarica di cui all'articolo 17 della stessa legge n. 29;
((...))
Resta salva comunque la corresponsione dei compensi incentivanti relativi all'anno 1972 nonche', al personale degli uffici locali e per lo stesso periodo di tempo, dell'intero compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro.
Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo della indennita' pensionabile, escluso il compenso per lavoro straordinario a tempo e a cottimo, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, la aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', fruito annualmente dal personale cui compete l'indennita' pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non puo' superare l'importo iniziale dell'indennita' di funzione annua prevista per la qualifica di primo dirigente.
Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie, diverse dall'indennita' pensionabile.
I criteri e le modalita' per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 1, non potranno essere corrisposti:
il premio di rendimento ai telegrafisti;
il premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti;
il premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica;
il premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico;
l'indennita' speciale al personale tecnico telefonico;
il premio di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori per l'accertamento delle contravvenzioni;
la quota a carico dell'amministrazione postale - relativa all'intero anno 1973 e successivi - del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali afferente le voci indicate negli articoli 42 e 45 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ;
i compensi incentivanti - relativi all'intero anno 1973 e successivi - al personale postelegrafonico, previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ;
i compensi speciali in eccedenza ai limiti di straordinario previsti dall'articolo 16 della citata legge numero 29;
l'indennita' di zona malarica di cui all'articolo 17 della stessa legge n. 29;
((...))
Resta salva comunque la corresponsione dei compensi incentivanti relativi all'anno 1972 nonche', al personale degli uffici locali e per lo stesso periodo di tempo, dell'intero compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro.
Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo della indennita' pensionabile, escluso il compenso per lavoro straordinario a tempo e a cottimo, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, la aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', fruito annualmente dal personale cui compete l'indennita' pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non puo' superare l'importo iniziale dell'indennita' di funzione annua prevista per la qualifica di primo dirigente.
Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie, diverse dall'indennita' pensionabile.
I criteri e le modalita' per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.