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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1410/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Voghera, via Plana n. 19 presso lo studio dell'avv. Silvana Bruschi , che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) contumace (cf. CP_1 C.F._2 CP_2
) contumaci C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da udienza di rimessione in decisione dell'11.3.2025 riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni già depositato e , segnatamente, :
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: In via principale: 1) Accertare e dichiarare il diritto di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra sul bene immobile così Parte_1
pagina 1 di 11 censito Catasto Terreni del Comune di NA OT, sezione Argine: fg 1, part 310, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario €. 0,75 sup mq 85 seminativo fg 1, part 636,
Cl 1, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,11 sup mq 13. seminativo, 2) Accertare
e dichiarare l'inesistenza di diritti reali vantati dai Sigg e sui beni CP_1 CP_2
immobili descritti al punto 1 in atto di citazione. 3) Dichiarare abusiva e senza titolo
l'occupazione sui beni immobili di cui al punto 1 in atto di citazione. 4) Condannare i convenuti in solido tra loro alla rimozione di ogni impedimento che costituisce all'attrice, il libero accesso alle proprie proprietà, 5) Condannare i convenuti in solido tra loro alla rimozione di ogni turbativa e a liberare i mapp 310 -636 fg1 da persone, cose e animali, 6)
Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento a favore dell'attrice della somma di €. 411,60 quale importo sostenuto in sede di procedimento di mediazione obbligatoria n
07/2024. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in Parte_2
giudizio il sig. e la sig.ra , al fine di far accertare e dichiarare il suo CP_1 CP_2
diritto di piena proprietà su beni immobili siti nel Comune di NA OT (così censito Catasto Terreni del Comune di NA OT, sezione Argine: fg l, part 3 10, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario C. 0,75 sup mq 85 seminativo fg l, part 636, Cl
l, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,1I sup mq 13. Seminativo) e, parimenti, la cessazione di occupazione abusiva da parte dei convenuti e la cessazione di ogni turbativa sugli stessi.
A supporto della propria domanda l'attrice deduceva che: era proprietaria di immobili ubicati in NA OT, tra i quali quelli identificati al Catasto Terreni del
Comune di NA OT, sezione Argine, così censiti fe 1. part 636. Cl 1. part 2381.
Redd Domin. €.
0.16. aerario €.
0.11 sup mq 13. seminativo. fs 1. part 310. cl 1. part 2381. redd domin €. 1.05" asrario €.
0.75 sup mq 85 seminativo;
tali beni erano pervenuti all'attrice per successione del padre;
i sig.ri e avevano Persona_1 CP_1 CP_2
acquistato, i seguenti immobili meglio censiti al Catasto Fabbricati del Comune di NA
pagina 2 di 11 OT via fornace Indemini. 3, Fg 1, part 353, sub 3, cat Cl2, ct 2; Fg 1, part 353, sub 3,
Catasto Terreni del Comune di NA OT fg I part 353, Nell'estate dell'anno
2022,i sigg senza alcun avviso e senza il consenso della proprietaria, avevano CP_1
installato abusivamente, senza titolo, sul mapp 310 fg l, un cancello in ferro, chiuso con catene, impedendo l'accesso; nel citato mappale avevano installato un pollaio;
parimenti i medesimi parcheggiavano su mappale 190 , bene comune precludendo ad altri l'utilizzo dello stesso;
infine, era stato occupato anche il mappale 636, si riservava in separata sede di agire per il risarcimento dei danni .
Pur ritualmente evocati in giudizio i sig.ri e non si costituivano CP_1 CP_2
restando contumaci.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. , la causa era istruita mediante documentazione depositata dalla parte attrice ed esame testimoniale;
all'interrogatorio formale i convenuti non partecipavano
La causa era quindi rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La qualificazione della domanda attorea e l'onere probatorio
2.La fattispecie in esame.
2.1. La titolarità del diritto di proprietà in capo alla sig.ra Parte_1
2.2. L'occupazione abusiva dei convenuti
3.Le spese
1.La qualificazione della domanda attorea e l'onere probatorio
Alla luce della causa petendi, come ricostruita nel capitolo precedente, e del petitum, sopra riportato, la domanda di parte attrice viene qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non di mero accertamento della proprietà né di restituzione.
Parte attrice ha infatti agito, anzitutto, per l'accertamento del diritto di proprietà sui pagina 3 di 11 beni immobili meglio identificati in atti mentre le domande di accertamento di inesistenza di diritti altrui e cessazione di occupazione abusiva risultano strumentali e funzionali proprio all'accertamento del relativo diritto di proprietà in capo alla medesima attrice;
inoltre, l'attrice ha dedotto il possesso o, comunque, la detenzione sine titulo del bene stesso da parte dei convenuti, sig.ri , chiedendo la cessazione della condotta. CP_1
A riguardo, ai fini della qualificazione dell'azione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “Tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017). A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), o attraverso le risultanze dei registri catastali (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa: v.
Cass. n. 1650/1994).” (in termini Cass. 03.08.2022, n.24050)
Parimenti, la citata domanda non è qualificabile come azione di mera restituzione;
come precisato dalla giurisprudenza, in tema di difesa della proprietà,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne pagina 4 di 11 nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta. (Cass. 20.06.2022,
n.19872)
Alla luce di quanto esposto, era quindi onere dell'attore comprovare la titolarità del diritto di proprietà e lo svolgimento di condotte usurpative del possesso del bene.
2.La fattispecie in esame.
2.1. La titolarità del diritto di proprietà in capo alla sig.ra Parte_1
Parte attrice ha puntualmente dedotto e documentato la titolarità del diritto di proprietà sui beni immobili siti in NA OT zona censuaria Argine identificati al
Catasto terreni fg 1, part 310, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario €. 0,75 sup mq
85 seminativo;
fg 1, part 636, Cl 1, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,11 sup mq 13. Seminativo.
La titolarità del diritto risulta attestata da significativa e rilevante documentazione costituita, anzitutto, da atto pubblico rep. 73962 racc. 5986 del 31.3.1992 a rogito notaio
, con cui padre di , acquistava i citati beni dai precedenti Per_2 Persona_1 Pt_1
proprietari sig.ri e (cfr. doc.3); a riguardo la titolarità della CP_3 Persona_3
proprietà dei citati beni era dichiarata dal proprietario e accertata dal notaio sulla base del possesso ultraventennale , come attestato da relazione tecnica allegata. (cfr. doc. 4)
L'attrice ha parimenti prodotto la dichiarazione di successione, redatta in occasione pagina 5 di 11 del decesso del genitore, debitamente registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data
12.3.2008 in cui sono espressamente indicati i citati beni immobili (cfr. doc. 2); infine, sono state prodotte le visure catastali aggiornate in cui si evince univocamente , quale intestataria del diritto di proprietà, la sig.ra (cfr. doc. 1) Parte_1
Alla luce di quanto esposto, si ritiene raggiunta, anzitutto, la prova della della piena ed esclusiva proprietà sui citati beni in capo alla sig.ra Parte_1
2.2. L'occupazione abusiva dei convenuti
Parimenti, l'attrice ha puntualmente dedotto una condotta ostativa e impediente il libero godimento della proprietà sui citati mappali posta in essere da parte dei convenuti sig.ri sub specie di apposizione di cancello, installazione di pollaio , ombrellone e CP_1
tavolini e altri oggetti, nonché la presenza di animali;
tali circostanze hanno trovato riscontro nel corso dell'istruttoria testimoniale.
In particolare, tutti i testimoni hanno confermato che i signori e CP_1 [...]
occupano con beni e animali i citati terreni, pur in assenza di titolo, e, CP_2
segnatamente che , nell'estate dell'anno 2022, installavano un cancello in ferro sul fondo censito, al mapp. 310 fg 1, chiuso dai medesimi convenuti con lucchetti e catene, impedendo così il libero accesso all'attrice ai mapp 310-636 fg 1; parimenti è stato confermato che i convenuti, sempre nell'anno 2022 posizionavano un pollaio e ulteriore attrezzatura da giardino, con le galline e un cane di grossa taglia lasciati liberi all'interno del citato fondo;
infine, sul piano territoriale, i testi hanno evidenziato come l'unico accesso al mapp. 636 è costituito dal passaggio sul mapp. 310 ( Minudri “
3. Confermo
l'occupazione; anche a visione di foto (doc.6), confermo anche gli animali, ricordo galline
e il cane di proprietà di e molto aggressivo 5. Confermo , confermo la CP_1 CP_2
foto. Cis sono un lucchetto e la catena;
il cancello insiste sul mappale 310 6.Confermo ho già risposto 7. Confermo, ho già risposto 8. Confermo , non c'è altro ingresso;
ADR io vado a trovare mia madre due o tre volte la settimana;
abbiamo parlato con i sig.ri CP_1 ma non hanno fatto nulla.” “
3.Confermo l'occupazione; prima di Parte_3
sposarmi vivevo lì; ADR fino al 1993 ; sono passata in bicicletta recentemente e ho visto il cancello di ferro e notato l'occupazione; ADR passo di lì oggi una volta al mese circa ADR
pagina 6 di 11 i miei genitori avevano solo il passaggio erano i sig.ri e , i Persona_4 Persona_5
quali erano venditori della casa e del terreno al sig.
5.Confermo, loro hanno CP_1
posizionato un nuovo cancello 6. Da lontano non ho visto lucchetti o catene 7.Passando ho visto gli animali (galline e un cane) 8. Confermo che per accedere al terreno della sig.ra (mappale 636) è necessario passare su quello 310; ADR fino alla vendita Pt_1 passavamo entrambi sul terreno identificato al mappale 310 , avevamo le chiavi” Marina
Tessarin “
3. Confermo;
passo in bicicletta e ho visto il cancello;
i miei genitori hanno venduto il terreno e l'appartamento al sig. .
5.Confermo; ADR passo di lì quando CP_1
vado al cimitero 6.Non ho visto lucchetti o catene da lontano, ma ho visto il cancello sempre chiuso;
quel cancello non c'è mai stato quando noi eravamo a casa 7.Confermo, ho visto gli animali;
ADR ho visto che hanno coperto il pollaio con telo verde per non far scappare le galline 8.Confermo” Luigino “
3. Confermo l'occupazione; ho una Pt_4
casa confinante 5.Confermo, ho visto personalmente il cancello e ho avvisato di non apporre il cancello;
il mappale è il n. 310; conosco i terreni;
il teste identifica gli stessi terreni sulla mappa catastale in suo possesso 6. Confermo l'apposizione di lucchetti e catene.
7. Confermo;
i sig.ri utilizzano l'area come fosse propria;
ADR ho CP_1
contattato più volte il sig. per chiedere delucidazioni ma non ha mai risposto 8. CP_1
Confermo, il cancello ostruisce il passaggio per il mappale 636; il teste illustra e identifica
i terreni sulla planimetria catastale in suo possesso (allegata sub doc. 3)” ).
Le dichiarazioni testimoniali assumono particolare valore probatorio sia in quanto plurime sia in quanto coerenti e univoche, sia in quanto rese da soggetti caratterizzati da una significativa conoscenza dello stato dei luoghi.
Le citate circostanze trovano altresì univoca conferma nella significativa e rilevante documentazione fotografica depositata in cui viene riprodotta per immagini una situazione di occupazione dei mappali attraverso l'interdizione all'accesso mediante cancello chiuso con catena e la presenza di mobili (cfr. doc. 6); le citate foto sono state altresì confermate dai testimoni indicati.
Parimenti parte attrice ha prodotto relazione tecnica nella quale il professionista, sia pure sinteticamente, ha dichiarato come, all'esito di sopralluogo, si riscontra l'esistenza di
pagina 7 di 11 un cancello in ferro installato sul mappale 3L0 chiuso con catena e lucchetto che non permette sia l'accesso al mappale 636 che il libero utilizzo di tutta l'area di cui al mappale
310 “ (cfr. doc. 8)
A riguardo risulta inoltre puntualmente dedotta l'assenza di diritti reali in capo ai convenuti sui citati mappali;
tale puntuale deduzione, risulta anzitutto corroborata dall'atto di acquisto di proprietà del dante causa della sig.ra sig. Parte_5 Persona_6
in cui non viene menzionato alcun diritto reale a beneficio di terzi soggetti (doc. 3) ; parimenti depositata visura catastale da cui si evince l'insussistenza di diritti reali sui mappali oggetto di controversia in capo ai sig.ri (cfr doc. 5) CP_1
A fronte di tale plesso probatorio particolarmente significativo, i convenuti, non si sono costituiti restando contumaci.
Il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma
2). (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass.., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427;
Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”. Nell o stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293)
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
pagina 8 di 11 n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28/05/2016, n. 10898 Trib. Genova
20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275)
Tale orientamento rileva a fortiori nella fattispecie in esame in cui i sig.ri , CP_1
non solo sono rimasti contumaci ma hanno ricevuto diffide in fase precedente al giudizio
(cfr. doc. 7) e non hanno aderito alla fase di mediazione.(doc. 9)
Inoltre , nel corso del presente procedimento, i convenuti sono stati ritualmente evocati in udienza istruttoria al fine di rendere interrogatorio sulle circostanze oggetto di causa , specificatamente individuate;
malgrado rituale notifica, i sig.ri sono risultati CP_1
assenti senza alcuna giustificazione.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di tale assenza , “valutato ogni altro elemento di prova” è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria
(Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n. 5240).
In definitiva, l'assenza all'udienza stabilita per l'interrogatorio dei convenuti, senza giustificazione considerando la rilevante documentazione acquisita e le univoche risultanze testimoniali configura ulteriore elemento di prova in ordine alle circostanze come dedotte.
La domanda di parte attrice, come formulata e sopra trascritta, risulta quindi fondata essendo stato accertata non solo la proprietà dei terreni ma anche l'occupazione abusiva degli stessi.
I convenuti sono quindi obbligati alla rimozione dei manufatti ostativi al libero godimento della proprietà apposti nei mappali 310 e 636 ; in via equitativa, stante l'obbligazione di facere, considerando la presenza anche di installazioni semifisse (pollai) si riconosce un termine pari a trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la rimozione degli stessi manufatti.
Infine, si sottolinea l'irrilevanza, ai fini del giudizio, della deduzione secondo cui” i
pagina 9 di 11 coniugi e i loro familiari sono soliti a parcheggiare le auto sul mapp 190 fg l, CP_1
impedendone l'uso di parcheggio alla sig.ra Il mappale 190 fg l, risulta essere in Pt_1
comune ad altri proprietari tra cui I'attrice.” (sic atto di citazione pag.2)
Stante il petitum attoreo come sopra riportato, non è stata formulata infatti alcuna domanda in merito alla citata occupazione del mappale 190 e pertanto la deduzione, in merito alla quale non è stato peraltro neanche articolato uno strumento di prova, non è conferente ai fini del giudizio.
3.Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
I sig.ri sono quindi obbligati a rifondere la sig.ra di quanto CP_1 Parte_1
quest'ultima
I compensi sono liquidati ai sensi del DM 55/2014 per cause di valore compreso tra
€1100 e €5200 (considerando il valore dei beni immobili ex art. 15 u.c. c.p.c. sulla base non già del solo reddito dominicale moltiplicato duecento , ai sensi del primo comma, ovvero
€414,00 ma facendo una media tra tale valore e quello che emerge dalla stima della dichiarazione di successione , maggiormente aggiornata, pari a €7.000, e quindi pari a
3707) applicando il valore medio per le fasi di studio e introduttiva , minimo per l'istruttoria, (limitata a un'udienza testimoniale, stante il carattere relativamente circoscritto delle questioni in fatto e in diritto, la contumacia dei convenuti, ) minimo per la decisionale
( prevalentemente ripetitiva di deduzioni già formulate) risultano quindi pari a € 1702,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca (27,00) e contributo (98)
Parimenti da rifondere le spese della procedura di mediazione come indicate, pari a
€411,6 , sia in quanto in parte debitamente attestate, sia in quanto, nella parte dei compensi, conformi ai parametri ex D.M. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione, disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
[...]
(c.f. ) e, per l'effetto: Pt_1 C.F._1
pagina 10 di 11 a)accerta e dichiara il diritto di proprietà della Sig.ra sui beni Parte_1
immobili così censiti al Catasto Terreni del Comune di NA OT, sezione
Argine: fg 1, part 310, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario €. 0,75 sup mq 85 seminativo fg 1, part 636, Cl 1, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,11 sup mq
13. Seminativo;
b)accerta e dichiara l'inesistenza di diritti reali in capo ai Sigg cf. CP_1
) e (cf. ) sui beni immobili C.F._2 CP_2 C.F._3
descritti al punto a) e, pertanto, il carattere abusivo e senza titolo dell'occupazione degli stessi da parte dei convenuti;
c) condanna i convenuti e in solido tra loro alla rimozione CP_1 CP_2
del cancello e di ogni altro manufatto , cosa o animale che impedisce all'attrice
[...]
il libero accesso ai fondi mapp 310 -636 fg1 e il libero godimento degli stessi, Pt_1
entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nonché alla cessazione di ogni turbativa e pertanto, a rilasciare i citati fondi liberi da persone cose o animali entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
-II) condanna altresì i convenuti e a rimborsare all'attrice CP_1 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 1702,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
III) condanna altresì i convenuti e a rimborsare all'attrice CP_1 CP_2
le spese della procedura di mediazione, che si liquidano in € 411,6. Parte_1
Pavia, 21 marzo 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1410/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Voghera, via Plana n. 19 presso lo studio dell'avv. Silvana Bruschi , che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) contumace (cf. CP_1 C.F._2 CP_2
) contumaci C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da udienza di rimessione in decisione dell'11.3.2025 riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni già depositato e , segnatamente, :
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: In via principale: 1) Accertare e dichiarare il diritto di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra sul bene immobile così Parte_1
pagina 1 di 11 censito Catasto Terreni del Comune di NA OT, sezione Argine: fg 1, part 310, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario €. 0,75 sup mq 85 seminativo fg 1, part 636,
Cl 1, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,11 sup mq 13. seminativo, 2) Accertare
e dichiarare l'inesistenza di diritti reali vantati dai Sigg e sui beni CP_1 CP_2
immobili descritti al punto 1 in atto di citazione. 3) Dichiarare abusiva e senza titolo
l'occupazione sui beni immobili di cui al punto 1 in atto di citazione. 4) Condannare i convenuti in solido tra loro alla rimozione di ogni impedimento che costituisce all'attrice, il libero accesso alle proprie proprietà, 5) Condannare i convenuti in solido tra loro alla rimozione di ogni turbativa e a liberare i mapp 310 -636 fg1 da persone, cose e animali, 6)
Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento a favore dell'attrice della somma di €. 411,60 quale importo sostenuto in sede di procedimento di mediazione obbligatoria n
07/2024. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in Parte_2
giudizio il sig. e la sig.ra , al fine di far accertare e dichiarare il suo CP_1 CP_2
diritto di piena proprietà su beni immobili siti nel Comune di NA OT (così censito Catasto Terreni del Comune di NA OT, sezione Argine: fg l, part 3 10, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario C. 0,75 sup mq 85 seminativo fg l, part 636, Cl
l, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,1I sup mq 13. Seminativo) e, parimenti, la cessazione di occupazione abusiva da parte dei convenuti e la cessazione di ogni turbativa sugli stessi.
A supporto della propria domanda l'attrice deduceva che: era proprietaria di immobili ubicati in NA OT, tra i quali quelli identificati al Catasto Terreni del
Comune di NA OT, sezione Argine, così censiti fe 1. part 636. Cl 1. part 2381.
Redd Domin. €.
0.16. aerario €.
0.11 sup mq 13. seminativo. fs 1. part 310. cl 1. part 2381. redd domin €. 1.05" asrario €.
0.75 sup mq 85 seminativo;
tali beni erano pervenuti all'attrice per successione del padre;
i sig.ri e avevano Persona_1 CP_1 CP_2
acquistato, i seguenti immobili meglio censiti al Catasto Fabbricati del Comune di NA
pagina 2 di 11 OT via fornace Indemini. 3, Fg 1, part 353, sub 3, cat Cl2, ct 2; Fg 1, part 353, sub 3,
Catasto Terreni del Comune di NA OT fg I part 353, Nell'estate dell'anno
2022,i sigg senza alcun avviso e senza il consenso della proprietaria, avevano CP_1
installato abusivamente, senza titolo, sul mapp 310 fg l, un cancello in ferro, chiuso con catene, impedendo l'accesso; nel citato mappale avevano installato un pollaio;
parimenti i medesimi parcheggiavano su mappale 190 , bene comune precludendo ad altri l'utilizzo dello stesso;
infine, era stato occupato anche il mappale 636, si riservava in separata sede di agire per il risarcimento dei danni .
Pur ritualmente evocati in giudizio i sig.ri e non si costituivano CP_1 CP_2
restando contumaci.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. , la causa era istruita mediante documentazione depositata dalla parte attrice ed esame testimoniale;
all'interrogatorio formale i convenuti non partecipavano
La causa era quindi rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La qualificazione della domanda attorea e l'onere probatorio
2.La fattispecie in esame.
2.1. La titolarità del diritto di proprietà in capo alla sig.ra Parte_1
2.2. L'occupazione abusiva dei convenuti
3.Le spese
1.La qualificazione della domanda attorea e l'onere probatorio
Alla luce della causa petendi, come ricostruita nel capitolo precedente, e del petitum, sopra riportato, la domanda di parte attrice viene qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non di mero accertamento della proprietà né di restituzione.
Parte attrice ha infatti agito, anzitutto, per l'accertamento del diritto di proprietà sui pagina 3 di 11 beni immobili meglio identificati in atti mentre le domande di accertamento di inesistenza di diritti altrui e cessazione di occupazione abusiva risultano strumentali e funzionali proprio all'accertamento del relativo diritto di proprietà in capo alla medesima attrice;
inoltre, l'attrice ha dedotto il possesso o, comunque, la detenzione sine titulo del bene stesso da parte dei convenuti, sig.ri , chiedendo la cessazione della condotta. CP_1
A riguardo, ai fini della qualificazione dell'azione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “Tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017). A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), o attraverso le risultanze dei registri catastali (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa: v.
Cass. n. 1650/1994).” (in termini Cass. 03.08.2022, n.24050)
Parimenti, la citata domanda non è qualificabile come azione di mera restituzione;
come precisato dalla giurisprudenza, in tema di difesa della proprietà,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne pagina 4 di 11 nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta. (Cass. 20.06.2022,
n.19872)
Alla luce di quanto esposto, era quindi onere dell'attore comprovare la titolarità del diritto di proprietà e lo svolgimento di condotte usurpative del possesso del bene.
2.La fattispecie in esame.
2.1. La titolarità del diritto di proprietà in capo alla sig.ra Parte_1
Parte attrice ha puntualmente dedotto e documentato la titolarità del diritto di proprietà sui beni immobili siti in NA OT zona censuaria Argine identificati al
Catasto terreni fg 1, part 310, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario €. 0,75 sup mq
85 seminativo;
fg 1, part 636, Cl 1, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,11 sup mq 13. Seminativo.
La titolarità del diritto risulta attestata da significativa e rilevante documentazione costituita, anzitutto, da atto pubblico rep. 73962 racc. 5986 del 31.3.1992 a rogito notaio
, con cui padre di , acquistava i citati beni dai precedenti Per_2 Persona_1 Pt_1
proprietari sig.ri e (cfr. doc.3); a riguardo la titolarità della CP_3 Persona_3
proprietà dei citati beni era dichiarata dal proprietario e accertata dal notaio sulla base del possesso ultraventennale , come attestato da relazione tecnica allegata. (cfr. doc. 4)
L'attrice ha parimenti prodotto la dichiarazione di successione, redatta in occasione pagina 5 di 11 del decesso del genitore, debitamente registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data
12.3.2008 in cui sono espressamente indicati i citati beni immobili (cfr. doc. 2); infine, sono state prodotte le visure catastali aggiornate in cui si evince univocamente , quale intestataria del diritto di proprietà, la sig.ra (cfr. doc. 1) Parte_1
Alla luce di quanto esposto, si ritiene raggiunta, anzitutto, la prova della della piena ed esclusiva proprietà sui citati beni in capo alla sig.ra Parte_1
2.2. L'occupazione abusiva dei convenuti
Parimenti, l'attrice ha puntualmente dedotto una condotta ostativa e impediente il libero godimento della proprietà sui citati mappali posta in essere da parte dei convenuti sig.ri sub specie di apposizione di cancello, installazione di pollaio , ombrellone e CP_1
tavolini e altri oggetti, nonché la presenza di animali;
tali circostanze hanno trovato riscontro nel corso dell'istruttoria testimoniale.
In particolare, tutti i testimoni hanno confermato che i signori e CP_1 [...]
occupano con beni e animali i citati terreni, pur in assenza di titolo, e, CP_2
segnatamente che , nell'estate dell'anno 2022, installavano un cancello in ferro sul fondo censito, al mapp. 310 fg 1, chiuso dai medesimi convenuti con lucchetti e catene, impedendo così il libero accesso all'attrice ai mapp 310-636 fg 1; parimenti è stato confermato che i convenuti, sempre nell'anno 2022 posizionavano un pollaio e ulteriore attrezzatura da giardino, con le galline e un cane di grossa taglia lasciati liberi all'interno del citato fondo;
infine, sul piano territoriale, i testi hanno evidenziato come l'unico accesso al mapp. 636 è costituito dal passaggio sul mapp. 310 ( Minudri “
3. Confermo
l'occupazione; anche a visione di foto (doc.6), confermo anche gli animali, ricordo galline
e il cane di proprietà di e molto aggressivo 5. Confermo , confermo la CP_1 CP_2
foto. Cis sono un lucchetto e la catena;
il cancello insiste sul mappale 310 6.Confermo ho già risposto 7. Confermo, ho già risposto 8. Confermo , non c'è altro ingresso;
ADR io vado a trovare mia madre due o tre volte la settimana;
abbiamo parlato con i sig.ri CP_1 ma non hanno fatto nulla.” “
3.Confermo l'occupazione; prima di Parte_3
sposarmi vivevo lì; ADR fino al 1993 ; sono passata in bicicletta recentemente e ho visto il cancello di ferro e notato l'occupazione; ADR passo di lì oggi una volta al mese circa ADR
pagina 6 di 11 i miei genitori avevano solo il passaggio erano i sig.ri e , i Persona_4 Persona_5
quali erano venditori della casa e del terreno al sig.
5.Confermo, loro hanno CP_1
posizionato un nuovo cancello 6. Da lontano non ho visto lucchetti o catene 7.Passando ho visto gli animali (galline e un cane) 8. Confermo che per accedere al terreno della sig.ra (mappale 636) è necessario passare su quello 310; ADR fino alla vendita Pt_1 passavamo entrambi sul terreno identificato al mappale 310 , avevamo le chiavi” Marina
Tessarin “
3. Confermo;
passo in bicicletta e ho visto il cancello;
i miei genitori hanno venduto il terreno e l'appartamento al sig. .
5.Confermo; ADR passo di lì quando CP_1
vado al cimitero 6.Non ho visto lucchetti o catene da lontano, ma ho visto il cancello sempre chiuso;
quel cancello non c'è mai stato quando noi eravamo a casa 7.Confermo, ho visto gli animali;
ADR ho visto che hanno coperto il pollaio con telo verde per non far scappare le galline 8.Confermo” Luigino “
3. Confermo l'occupazione; ho una Pt_4
casa confinante 5.Confermo, ho visto personalmente il cancello e ho avvisato di non apporre il cancello;
il mappale è il n. 310; conosco i terreni;
il teste identifica gli stessi terreni sulla mappa catastale in suo possesso 6. Confermo l'apposizione di lucchetti e catene.
7. Confermo;
i sig.ri utilizzano l'area come fosse propria;
ADR ho CP_1
contattato più volte il sig. per chiedere delucidazioni ma non ha mai risposto 8. CP_1
Confermo, il cancello ostruisce il passaggio per il mappale 636; il teste illustra e identifica
i terreni sulla planimetria catastale in suo possesso (allegata sub doc. 3)” ).
Le dichiarazioni testimoniali assumono particolare valore probatorio sia in quanto plurime sia in quanto coerenti e univoche, sia in quanto rese da soggetti caratterizzati da una significativa conoscenza dello stato dei luoghi.
Le citate circostanze trovano altresì univoca conferma nella significativa e rilevante documentazione fotografica depositata in cui viene riprodotta per immagini una situazione di occupazione dei mappali attraverso l'interdizione all'accesso mediante cancello chiuso con catena e la presenza di mobili (cfr. doc. 6); le citate foto sono state altresì confermate dai testimoni indicati.
Parimenti parte attrice ha prodotto relazione tecnica nella quale il professionista, sia pure sinteticamente, ha dichiarato come, all'esito di sopralluogo, si riscontra l'esistenza di
pagina 7 di 11 un cancello in ferro installato sul mappale 3L0 chiuso con catena e lucchetto che non permette sia l'accesso al mappale 636 che il libero utilizzo di tutta l'area di cui al mappale
310 “ (cfr. doc. 8)
A riguardo risulta inoltre puntualmente dedotta l'assenza di diritti reali in capo ai convenuti sui citati mappali;
tale puntuale deduzione, risulta anzitutto corroborata dall'atto di acquisto di proprietà del dante causa della sig.ra sig. Parte_5 Persona_6
in cui non viene menzionato alcun diritto reale a beneficio di terzi soggetti (doc. 3) ; parimenti depositata visura catastale da cui si evince l'insussistenza di diritti reali sui mappali oggetto di controversia in capo ai sig.ri (cfr doc. 5) CP_1
A fronte di tale plesso probatorio particolarmente significativo, i convenuti, non si sono costituiti restando contumaci.
Il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma
2). (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass.., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427;
Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”. Nell o stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293)
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
pagina 8 di 11 n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28/05/2016, n. 10898 Trib. Genova
20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275)
Tale orientamento rileva a fortiori nella fattispecie in esame in cui i sig.ri , CP_1
non solo sono rimasti contumaci ma hanno ricevuto diffide in fase precedente al giudizio
(cfr. doc. 7) e non hanno aderito alla fase di mediazione.(doc. 9)
Inoltre , nel corso del presente procedimento, i convenuti sono stati ritualmente evocati in udienza istruttoria al fine di rendere interrogatorio sulle circostanze oggetto di causa , specificatamente individuate;
malgrado rituale notifica, i sig.ri sono risultati CP_1
assenti senza alcuna giustificazione.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di tale assenza , “valutato ogni altro elemento di prova” è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria
(Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n. 5240).
In definitiva, l'assenza all'udienza stabilita per l'interrogatorio dei convenuti, senza giustificazione considerando la rilevante documentazione acquisita e le univoche risultanze testimoniali configura ulteriore elemento di prova in ordine alle circostanze come dedotte.
La domanda di parte attrice, come formulata e sopra trascritta, risulta quindi fondata essendo stato accertata non solo la proprietà dei terreni ma anche l'occupazione abusiva degli stessi.
I convenuti sono quindi obbligati alla rimozione dei manufatti ostativi al libero godimento della proprietà apposti nei mappali 310 e 636 ; in via equitativa, stante l'obbligazione di facere, considerando la presenza anche di installazioni semifisse (pollai) si riconosce un termine pari a trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la rimozione degli stessi manufatti.
Infine, si sottolinea l'irrilevanza, ai fini del giudizio, della deduzione secondo cui” i
pagina 9 di 11 coniugi e i loro familiari sono soliti a parcheggiare le auto sul mapp 190 fg l, CP_1
impedendone l'uso di parcheggio alla sig.ra Il mappale 190 fg l, risulta essere in Pt_1
comune ad altri proprietari tra cui I'attrice.” (sic atto di citazione pag.2)
Stante il petitum attoreo come sopra riportato, non è stata formulata infatti alcuna domanda in merito alla citata occupazione del mappale 190 e pertanto la deduzione, in merito alla quale non è stato peraltro neanche articolato uno strumento di prova, non è conferente ai fini del giudizio.
3.Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
I sig.ri sono quindi obbligati a rifondere la sig.ra di quanto CP_1 Parte_1
quest'ultima
I compensi sono liquidati ai sensi del DM 55/2014 per cause di valore compreso tra
€1100 e €5200 (considerando il valore dei beni immobili ex art. 15 u.c. c.p.c. sulla base non già del solo reddito dominicale moltiplicato duecento , ai sensi del primo comma, ovvero
€414,00 ma facendo una media tra tale valore e quello che emerge dalla stima della dichiarazione di successione , maggiormente aggiornata, pari a €7.000, e quindi pari a
3707) applicando il valore medio per le fasi di studio e introduttiva , minimo per l'istruttoria, (limitata a un'udienza testimoniale, stante il carattere relativamente circoscritto delle questioni in fatto e in diritto, la contumacia dei convenuti, ) minimo per la decisionale
( prevalentemente ripetitiva di deduzioni già formulate) risultano quindi pari a € 1702,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca (27,00) e contributo (98)
Parimenti da rifondere le spese della procedura di mediazione come indicate, pari a
€411,6 , sia in quanto in parte debitamente attestate, sia in quanto, nella parte dei compensi, conformi ai parametri ex D.M. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione, disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
[...]
(c.f. ) e, per l'effetto: Pt_1 C.F._1
pagina 10 di 11 a)accerta e dichiara il diritto di proprietà della Sig.ra sui beni Parte_1
immobili così censiti al Catasto Terreni del Comune di NA OT, sezione
Argine: fg 1, part 310, cl 1, part 2381, redd domin €. 1,05, agrario €. 0,75 sup mq 85 seminativo fg 1, part 636, Cl 1, part 2381, Redd Domin. €. 0,16, agrario €. 0,11 sup mq
13. Seminativo;
b)accerta e dichiara l'inesistenza di diritti reali in capo ai Sigg cf. CP_1
) e (cf. ) sui beni immobili C.F._2 CP_2 C.F._3
descritti al punto a) e, pertanto, il carattere abusivo e senza titolo dell'occupazione degli stessi da parte dei convenuti;
c) condanna i convenuti e in solido tra loro alla rimozione CP_1 CP_2
del cancello e di ogni altro manufatto , cosa o animale che impedisce all'attrice
[...]
il libero accesso ai fondi mapp 310 -636 fg1 e il libero godimento degli stessi, Pt_1
entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nonché alla cessazione di ogni turbativa e pertanto, a rilasciare i citati fondi liberi da persone cose o animali entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
-II) condanna altresì i convenuti e a rimborsare all'attrice CP_1 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 1702,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
III) condanna altresì i convenuti e a rimborsare all'attrice CP_1 CP_2
le spese della procedura di mediazione, che si liquidano in € 411,6. Parte_1
Pavia, 21 marzo 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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