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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 19/12/2025 all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1206/2018 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
21/09/1966, C.F. elettivamente domiciliato in VIA U. C.F._1
CORICA, 36 98069 SINAGRA presso lo studio dell'Avv. SINAGRA MARIA
TINDARA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. SINDONI MILENA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inail.
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/04/2018 parte ricorrente deduceva di essere rimasta vittima di infortunio in data 29 agosto 2013, subendo lesioni alla spalla e avendo quali postumi permanenti invalidanti la limitazione algico funzionale della spalla destra in destrimane.
Chiedeva il riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, di una ITP di 60 giorni al 50% e 60 al 30% nonché un'inabilità permanente dell'8% con vittoria di spese.
Si costituiva l' contestando quanto chiesto in ricorso poiché CP_1 infondato, deducendo di aver riconosciuto un'inabilità assoluta di 42 giorni, e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa istruita documentalmente e tramite CTU viene odiernamente decisa.
La causa verrà decisa attraverso la c.d. ragione più liquida.
Innanzitutto, non è possibile valutare la domanda di riconoscimento dell'indennità parziale, come anche affermato da Cass. n. 21560 del 2019 secondo cui il DPR n 1124/1965, artt 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro", nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale. Anche il Dlgs n
38/2000,art 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l'art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l'indennità per inabilità temporanea assoluta.
6. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all'infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l'indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura
l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. n. 946/1990, n.11145/2004, n. 1380/2005).
Il CTU Dott.ssa , poi, ha così concluso: Successivamente Per_1
all'invio della bozza peritale alle parti in causa ricevevo da parte dei Sanitari dell' delle controdeduzioni in cui si rileva che la valutazione del 5% CP_1
attribuita al danno biologico post-infortunistico non sia correlabile all'infortunio del 2013 ma alle lesioni residuati a seguito di un trauma pregresso
2 extralavorativo. Orbene, mettiamo in evidenza che per l'infortunio del 2013
“distrazione clavicola dx ed addensamento periarticolare estremità mediale”periarticolare, l' ha riconosciuto un periodo di inabilità CP_1
temporanea assoluta di giorni quarantadue (42), a dimostrazione, quindi, di una lesione significativa che ha provocato un aggravamento del deficit funzionale già esistente all'arto superiore dx. Di conseguenza la stessa, cosi come descritto nell'ultima pagina della relazione , ha applicato per la valutazione del danno biologico riscontrato all'arto superiore dx le tabelle annesse al DM 12.07.2000 e la formula di pervenendo ad una percentuale del 5%. Parte_2
Il giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Di fatto, il ricorrente non ha riportato postumi permanenti nella misura minima indennizzabile (vedasi Cass. n. 14961/2015). Non sarebbe possibile una sentenza di mero accertamento dell'invalidità riconosciuta.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, infondata e va rigettata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che si liquidano CP_1
come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss modificazioni, parametri minimi e valutato il valore della causa sulla base dell'indennità richiesta.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU separatamente liquidate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' ., con ricorso depositato il 05/04/2018 , disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
3 - Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1 di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali come per legge.
- Pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU separatamente liquidate.
Patti, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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