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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RG IO PI MA, Presidente e Relatore
CLIVIO NICOLA, Giudice
INCANI MICHELE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 661/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 RISCOSSIONE 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 RISCOSSIONE 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 RISCOSSIONE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 TARI 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 808/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento (rectius: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) n. 02576202500235400, notificata il 9.7.2025, deducendo l'omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti, relativi a imposte varie riferite agli anni dal 1999 al 2019 e, in via conseguenziale, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni con le quali ha indicato gli atti impugnati presupposti
(n. 14 cartelle e n. 3 avvisi di accertamenti) relativi a tributi e crediti vari e, con riguardo alle (n. 3) cartelle di competenza dell'Ufficio, ne ha evidenziato la definitività in quanto notificate e non impugnate.
Si è costituita, con atto d'intervento volontario, anche l'Agenzia delle Entrate-SS, la quale ha precisato che il preavviso di ipoteca è stato notificato per garantire un credito di € 205625,95 portato da n.
17 titoli: n. 14 cartelle e n. 3 avvisi di accertamento esecutivi emessi e notificati al ricorrente, e ha osservato che le cartelle e i successivi atti esattoriali erano stati tutti notificati come da referti prodotti in causa.
Il ricorrente ha presentato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si soprassiede dall'esaminare la questione della legittimazione passiva delle Agenzie costituitesi, relativa alla mancata evocazione in giudizio di alcuni enti impositori (es. Comuni di Domusnovas e di Iglesias, consorzio di Cixerri), nonché al (difetto di) giurisdizione del giudice adito in relazione ai crediti non tributari
(es. diritti consortili), per il principio della ragione più liquida, essendo il ricorso inammissibile in quanto diretto a contestare gli effetti di atti presupposti (n. 14 cartelle e n. 3 avvisi di accertamento) regolarmente notificati – come risulta dai referti depositati dalle Agenzie costituite – e non impugnati dal ricorrente, con conseguente definitività acquisita dagli stessi, non più suscettibile di essere messa in discussione.
La doglianza del ricorrente di non avere avuto conoscenza degli atti presupposti è del tutto generica e non si confronta con i referti documentali prodotti attestanti la notifica degli stessi.
L'Agenzia SS, inoltre, ha documentato che, prima della comunicazione preventiva ora impugnata, al ricorrente sono stati notificati ulteriori atti non impugnati: in data 25.6.2015 una (ulteriore) comunicazione preventiva di ipoteca relativa a n. 3 cartelle;
in data 30.5.2016 un avviso di intimazione relativo a n. 2 cartelle;
in data 21.7.2016 un avviso di intimazione relativo a n. 2 cartelle;
in data 13.4.2022 un avviso di intimazione relativo a n. 5 cartelle;
in data 26.9.2024 un avviso di intimazione relativo a n. 5 cartelle.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RG IO PI MA, Presidente e Relatore
CLIVIO NICOLA, Giudice
INCANI MICHELE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 661/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 RISCOSSIONE 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 RISCOSSIONE 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 RISCOSSIONE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 TARI 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002354000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 808/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento (rectius: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) n. 02576202500235400, notificata il 9.7.2025, deducendo l'omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti, relativi a imposte varie riferite agli anni dal 1999 al 2019 e, in via conseguenziale, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni con le quali ha indicato gli atti impugnati presupposti
(n. 14 cartelle e n. 3 avvisi di accertamenti) relativi a tributi e crediti vari e, con riguardo alle (n. 3) cartelle di competenza dell'Ufficio, ne ha evidenziato la definitività in quanto notificate e non impugnate.
Si è costituita, con atto d'intervento volontario, anche l'Agenzia delle Entrate-SS, la quale ha precisato che il preavviso di ipoteca è stato notificato per garantire un credito di € 205625,95 portato da n.
17 titoli: n. 14 cartelle e n. 3 avvisi di accertamento esecutivi emessi e notificati al ricorrente, e ha osservato che le cartelle e i successivi atti esattoriali erano stati tutti notificati come da referti prodotti in causa.
Il ricorrente ha presentato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si soprassiede dall'esaminare la questione della legittimazione passiva delle Agenzie costituitesi, relativa alla mancata evocazione in giudizio di alcuni enti impositori (es. Comuni di Domusnovas e di Iglesias, consorzio di Cixerri), nonché al (difetto di) giurisdizione del giudice adito in relazione ai crediti non tributari
(es. diritti consortili), per il principio della ragione più liquida, essendo il ricorso inammissibile in quanto diretto a contestare gli effetti di atti presupposti (n. 14 cartelle e n. 3 avvisi di accertamento) regolarmente notificati – come risulta dai referti depositati dalle Agenzie costituite – e non impugnati dal ricorrente, con conseguente definitività acquisita dagli stessi, non più suscettibile di essere messa in discussione.
La doglianza del ricorrente di non avere avuto conoscenza degli atti presupposti è del tutto generica e non si confronta con i referti documentali prodotti attestanti la notifica degli stessi.
L'Agenzia SS, inoltre, ha documentato che, prima della comunicazione preventiva ora impugnata, al ricorrente sono stati notificati ulteriori atti non impugnati: in data 25.6.2015 una (ulteriore) comunicazione preventiva di ipoteca relativa a n. 3 cartelle;
in data 30.5.2016 un avviso di intimazione relativo a n. 2 cartelle;
in data 21.7.2016 un avviso di intimazione relativo a n. 2 cartelle;
in data 13.4.2022 un avviso di intimazione relativo a n. 5 cartelle;
in data 26.9.2024 un avviso di intimazione relativo a n. 5 cartelle.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna parte resistente costituita.