Ordinanza collegiale 2 settembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio per legge in Palermo, alla via IAno Stabile n. 182;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio per legge in Palermo, alla via IAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
- del Decreto nr. 136 – Posizione n. 700171/A in data 18 gennaio 2024 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione (notificato in data 24 gennaio 2024) mediante il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ cardiopatia ischemica cronica con riscontro di Pattern ischemico RMN documentato compatibile con esiti fibrotici intramiocardici ” e quella connessa di concessione dell'equo indennizzo nonché del parere nr. 992952023 – Posizione n. 700171 A 7 reso in data 8 gennaio 2024 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il quale si è ritenuto che l’infermità anzidetta non può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio, nonché del Verbale Mod. BL/B nr. ME123005995 in data 29 novembre 2023 della C.M.O. del D.M.M.L. di Messina nella parte riportante i dati anamnestici in cui è indicato che il ricorrente è portatore di ipercolesterolemia familiare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2005 del 2 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. MA IA IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO
Il ricorrente è stato arruolato nell’Esercito Italiano dal 2003 e ha preso parte a:
- Operazione Strade Sicure in Sicilia dal 23 maggio 2015 al 13 agosto 2015;
- “Task Force Roma Giubileo” in Roma dal 5 febbraio 2016 al 4 aprile 2016;
- Operazione Strade Sicure in Calabria dal 12 agosto 2016 al 14 ottobre 2016;
- Operazione Strade Sicure in Sicilia dal 3 maggio 2017 al 15 maggio 2017;
- “NAXOS (Vertice G7)” dal 16 maggio 2017 al 28 maggio 2017;
- Operazione Strade Sicure in Calabria dall’8 settembre 2017 al 26 ottobre 2017;
- Operazione Strade Sicure in Calabria dal 1° giugno 2018 all’11 luglio 2018;
- “Leonte XXXII” in Libano dal 17 agosto 2022 al 27 novembre 2022.
L’11 novembre 2022, proprio durante la missione all’estero, il ricorrente accusava un forte malessere, che lo conduceva al ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale civile Hammoud di Sidone ove veniva in evidenza un infarto in corso.
In data 25 novembre 2022 il ricorrente veniva rimpatriato e ricoverato presso il Policlinico Militare “Celio” di Roma dove veniva definita la diagnosi “ NSTEMI – Coronaropatia ostruttiva bivasale non suscettibile di trattamento emodinamico (malattia piccoli vasi) ”; infermità della quale il ricorrente chiedeva il 9 febbraio 2023 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il corrispondente equo indennizzo.
La Commissione medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, con verbale del 27 luglio 2023, stilava il giudizio diagnostico “ cardiopatia ischemica ostruttiva bivasale non suscettibile di trattamento emodinamico da ricontrollare ” ritenendo l’infermità non stabilizzata.
La stessa Commissione medica, con successivo verbale del 29 novembre 2023, rideterminava il giudizio diagnostico in “ cardiopatia ischemica cronica con riscontro di Pattern ischemico RMN documentato compatibile con esiti fibrotici intramiocardici ” e ascriveva la relativa menomazione alla 5^ Categoria, Tab. “A” annessa al d.P.R. n. 915/1978, dichiarando il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in modo assoluto.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in data 8 gennaio 2024 e con il parere n. 992952023, si esprimeva negativamente circa il richiesto riconoscimento valutando che, secondo la criteriologia analitica prevista per la malattia professionale, non si evinceva che il ricorrente fosse stato esposto a un rischio lavorativo incrementato per patologie stenosanti a genesi aterosclerotica delle coronariche e che appariva prevalente la genesi extraprofessionale delle placche, risultando dal menzionato verbale della Commissione Medica che egli era portatore di una ipercolesterolemia familiare nonché fumatore da circa quindici anni al momento dell’evento acuto che non era avvenuto per causa violenta ed esterna tanto da poterlo ammettere a tutela come infortunio.
Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 18 gennaio 2024, recepiva il suddetto parere e rigettava l’istanza del 9 febbraio 2023.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- impugnava i detti provvedimenti negativi e il verbale della Commissione medica del 29 novembre 2023 e ne lamentava l’illegittimità perché assunti con eccesso di potere per travisamento del fatto, essenzialmente perché l’amministrazione non avrebbe valutato correttamente il riflesso delle mansioni svolte rispetto all’insorgenza della malattia invalidante.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e Finanze; il primo spiegando difesa di merito e il secondo richiedendo la sua estromissione dal giudizio perché sprovvisto di legittimazione a contraddire, in quanto il provvedimento definitorio dell’istanza del militare sarebbe stato adottato unicamente dal Ministero della Difesa.
All’udienza pubblica del 22 luglio 2025 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
Con ordinanza collegiale n. 2005 del 2 settembre 2025 veniva rilevata d’ufficio la questione relativa all’inammissibilità di parte del ricorso introduttivo, ove viene impugnato anche il verbale della Commissione Medica.
Le parti si scambiavano memorie in ordine alla questione citata.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve essere risolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come sollevata dalla difesa erariale.
L’eccezione è fondata.
Nel processo amministrativo, la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non già ad altri organi che siano intervenuti nel procedimento per rendere pareri o altri atti endoprocedimentali imposti dalla legge per l’adozione dell’atto terminativo del procedimento.
In questo senso, rispetto al caso che occupa, il Collegio ritiene che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – non avendo adottato provvedimenti autonomamente incisivi della sfera giuridica del ricorrente, ma solo atti endoprocedimentali (segnatamente, il parere ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 461/2001) – debba essere estromesso dal processo, per cui è ritualmente convenuto il solo Ministero della Difesa.
2. Sempre in via pregiudiziale, deve essere risolta la questione, questa volta rilevata d’ufficio con l’ordinanza n. 2005/2025, relativa alla parziale inammissibilità del ricorso, nella parte in cui viene impugnato il verbale della Commissione medica del 29 novembre 2023, ritenuto lesivo nell’anamnesi ove viene tratteggiato: “ fumatore fino alla data del ricovero da almeno 15 anni, ipercolesterolemia familiare in tp farmacologica […]”.
Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente inammissibile perché il detto verbale medico non contiene una dichiarazione di volontà, dunque non è espressione di pubblico potere, come tale impugnabile dinanzi a questa giurisdizione. Tutto al contrario, il citato verbale contiene mere dichiarazioni di scienza, che non costituiscono, modificano o estinguono direttamente un rapporto giuridico: rappresentano un fatto che fa prova fino a querela di falso rispetto all’estrinseco (cioè al fatto che il ricorrente abbia reso tali dichiarazioni in sede di visita medica), perché promanante (rispetto alle specifiche funzioni esercitate) da pubblici ufficiali.
Ne deriva che, se la parte ricorrente avesse voluto contestare la circostanza di fatto – cioè che tali dichiarazioni, con valore di confessione stragiudiziale, siano state effettivamente rese – avrebbe dovuto proporre querela di falso dinanzi al giudice ordinario: evenienza, questa, non avvenuta.
Rimane, ovviamente, impregiudicata la possibilità contestare l’approdo del provvedimento del Ministero della Difesa e dell’atto endoprocedimentale della Commissione per la Verifica della Cause di Servizio lamentando la sussistenza non già della dichiarazione confessoria (come detto, da rendersi acquisita e non sindacabile in questa sede), ma della riconducibilità o meno della patologia all’impiego come caporale dell’Esercito Italiano.
3. Dal rito al merito, proprio in senso logicamente conseguenziale a quanto appena esposto, deve essere verificato se, nel caso in esame, l’amministrazione ha errato nel negare l’equo indennizzo al ricorrente perché la patologia è ascrivibile al servizio svolto.
3.1. La risoluzione del merito muove dal corretto inquadramento della presente controversia, che riguarda il riconoscimento dell’equo indennizzo in caso di infermità ai sensi dell’art. 1882 del d.lgs. n. 66/2010 e del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, rispetto a cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., trattandosi di causa di lavoro su personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
L’ordinamento riconosce l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo nei casi in cui, per ragioni di solidarietà sociale, ritenga di dover compensare nei limiti dell’interesse negativo la perdita di un consociato che avvenga per fatto lecito di altro soggetto di diritto.
Ciò è coerente con l’art. 1173 c.c. che riconosce l’insorgenza delle obbligazioni, oltre che da contratto o atto illecito, anche “ da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico ”.
L’autonomia concettuale dell’indennizzo rispetto al risarcimento esclude che per il sorgere del primo si possa fare meccanica trasposizione dei principi che fondano il giudizio della responsabilità civile, da atto illecito.
In questo senso – e affrontando il punto nevralgico dell’intera controversia – non è possibile ritenere operante per il riconoscimento dell’indennizzo da causa di servizio il nesso di causalità materiale previsto dall’art. 2043 c.c. (e 40 ss. c.p.) per i casi di responsabilità da atto illecito.
Difatti, in materia, seppure con specifico riferimento alle malattie insorte in danno di militari italiani impiegati nei Balcani, la giurisprudenza ha di recente affermato che “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ” (Cons. Stato, ad plen., 7 ottobre 2025, n. 15).
Cionondimeno, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia fornito la prova del decorso causale alternativo perché la patologia sofferta – venuta in evidenza in seguito all’infarto patito durante l’unica missione in Libano, peraltro a poco più di due mesi dal suo inizio – non possa essere posta in correlazione con le mansioni svolte in quanto il militare era un graduato dell’Esercito italiano, nemmeno impiegato direttamente nel teatro operativo, con funzioni di ausilio al Tactical Operation Center , di cui non era funzionalmente responsabile. Di qui, non è credibile l’impostazione patrocinata dal ricorrente che fa discendere da tale impiego uno stress eccezionale che ha originato la malattia: in tal modo mostrando di correlare (in senso appunto non condivisibile) l’evento che si suppone scatenante all’espletamento di mansioni di supporto, nonostante il -OMISSIS- sia addestrato nel Corpo di Artiglieria per mansioni ben più impegnative di quelle in concreto svolte.
Inoltre, tutte le altre missioni a cui il -OMISSIS- ha partecipato sono di mero ordine pubblico nel territorio nazionale, tanto che nemmeno la difesa le assume come originanti della malattia in esame, a cui avrebbe potuto fare da fattore trigger (non dunque da causa originante) l’impiego in Libano.
A tutto ciò deve aggiungersi che lo stesso ricorrente, in sede di anamnesi, ha riferito alla Commissione medica elementi di fatto potenzialmente correlati con la patologia: “ fumatore fino alla data del ricovero da almeno 15 anni, ipercolesterolemia familiare in tp farmacologica ”. Come anticipato, tali dichiarazioni possiedono effetto confessorio stragiudiziale dell’esistenza di almeno altre due concause della patologia sofferta, entrambe extra lavorative e ben più realistiche e consistenti, allo stato degli atti, dell’allegato supposto stress operativo derivante dall’esercizio di mansioni di mero supporto.
In conclusione, la domanda di annullamento dell’impugnato provvedimento non è fondata e pertanto non può essere accolta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
b) dichiara, nel senso di cui in motivazione, il ricorso in parte infondato e in altra parte inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere alle amministrazioni costituite le spese di lite del presente giudizio, che quantifica, per entrambe le amministrazioni complessivamente considerate, nella misura di euro 1.500,00 oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle sole generalità del ricorrente.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 22 luglio 2025, 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
FA RA SO, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
MA IA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA IN | FA RA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.