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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16041/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16041/2025 promossa da:
( ) in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( in persona del Ministro pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino,
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 1.12.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 16 dicembre 2024 (doc.10).
PER PARTE CONVENUTA
Rigettare il ricorso siccome infondato,
In subordine, pronunciarsi secondo giustizia ed equità, con riferimento alla domanda inerente la
1 liquidazione.
Con compensazione delle spese di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione (tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) avverso il decreto emesso in data 25.6.2025, comunicato il 2.7.2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in € 60,00 oltre 15% spese generali, ed accessori previdenziali e fiscali dovuti per legge, i compensi per le prestazioni svolte dal ricorrente nel proc. n.
R.G. 111154/2021, a favore di ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, CP_2 nell'udienza di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 3.9.2021.
Il si costituiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_1
***
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, che non consente la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente quale difensore di fiducia di CP_2
ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato (art. 14 co. 4 l. n. 286/1998), risulta dalla
[...] documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di
Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con decreto di accoglimento), svolto nell'unica udienza del 3.9.2021 e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale;
la memoria difensiva depositata non rientra nella fase introduttiva bensì in quella decisionale, nell'ambito della quale possono essere depositate memorie, e riguarda comunque questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto
2 di causa.
Va, peraltro, rilevato che, ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, sicché occorre tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione contesti processuali e sostanziali di maggiore complessità.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e, a suffragio di tale orientamento, cfr. anche l'art. 13 comma 1 lett. c TUSG, in materia di contributo unificato, che indica lo stesso importo per i processi di valore superiore a € 5200 e fino a € 26000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace).
Per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta, risulta congruo l'importo pari a complessivi € 585,50 (fase studio € 212,50 fase decisionale € 373), che a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Non si ritiene di potere procedere alla compensazione delle spese di causa tenuto conto dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla c.d. soccombenza reciproca, in cui non rientra il caso di specie, che consiste nell'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) e dall'impossibilità di fare rientrare il caso di specie nell'assoluta novità della questione trattata o nel mutamento della giurisprudenza o nelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 II co. c.p.c.
Visto l'esito del giudizio, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
3 modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di ammesso ex Parte_1 CP_2 lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n.11154/2021 (proroga del 3.9.2021), il compenso di € 292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 16.12.2025
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16041/2025 promossa da:
( ) in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( in persona del Ministro pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino,
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 1.12.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 16 dicembre 2024 (doc.10).
PER PARTE CONVENUTA
Rigettare il ricorso siccome infondato,
In subordine, pronunciarsi secondo giustizia ed equità, con riferimento alla domanda inerente la
1 liquidazione.
Con compensazione delle spese di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione (tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) avverso il decreto emesso in data 25.6.2025, comunicato il 2.7.2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in € 60,00 oltre 15% spese generali, ed accessori previdenziali e fiscali dovuti per legge, i compensi per le prestazioni svolte dal ricorrente nel proc. n.
R.G. 111154/2021, a favore di ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, CP_2 nell'udienza di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 3.9.2021.
Il si costituiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_1
***
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, che non consente la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente quale difensore di fiducia di CP_2
ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato (art. 14 co. 4 l. n. 286/1998), risulta dalla
[...] documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di
Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con decreto di accoglimento), svolto nell'unica udienza del 3.9.2021 e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale;
la memoria difensiva depositata non rientra nella fase introduttiva bensì in quella decisionale, nell'ambito della quale possono essere depositate memorie, e riguarda comunque questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto
2 di causa.
Va, peraltro, rilevato che, ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, sicché occorre tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione contesti processuali e sostanziali di maggiore complessità.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e, a suffragio di tale orientamento, cfr. anche l'art. 13 comma 1 lett. c TUSG, in materia di contributo unificato, che indica lo stesso importo per i processi di valore superiore a € 5200 e fino a € 26000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace).
Per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta, risulta congruo l'importo pari a complessivi € 585,50 (fase studio € 212,50 fase decisionale € 373), che a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Non si ritiene di potere procedere alla compensazione delle spese di causa tenuto conto dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla c.d. soccombenza reciproca, in cui non rientra il caso di specie, che consiste nell'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) e dall'impossibilità di fare rientrare il caso di specie nell'assoluta novità della questione trattata o nel mutamento della giurisprudenza o nelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 II co. c.p.c.
Visto l'esito del giudizio, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
3 modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di ammesso ex Parte_1 CP_2 lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n.11154/2021 (proroga del 3.9.2021), il compenso di € 292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 16.12.2025
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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