Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1953, n. 805
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1953
Art. 3.
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1953-54, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953