Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7035/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Minuti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.08.2023, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica dell'indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. visionata la Persona_1 documentazione medica successiva ha così accertato: “La documentazione sanitaria in Atti, consente di affermare che Il Sig. è attualmente affetto da: trapianto renale da donatore vivente Parte_1
(cod 9330)60%, epatite cronica autoimmune (cod 6425)70%. Ipertensione arteriosa (cod 6442)41-
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Orbene, in riferimento all'istanza presentata da , occorre considerare che il soggetto, è Parte_1
affetto da trapianto renale da donatore vivente, epatite cronica autoimmune. Ipertensione arteriosa.
Stante la obiettività clinica rilevata a seguito di visita medica peritale, dalla nuova documentazione visionata non emergono elementi tali da giustificare una diversa valutazione. E' del tutto evidente che ricorre nel soggetto in esame quel complesso patologico che pone in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, intendendo con questa sia quelle azioni elementari che ciascun individuo deve compiere per poter vivere (igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo, acquistare alimenti ecc., sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione ecc.). Pertanto, si può affermare che la Sig.ra si trova Parte_1
attualmente nella possibilità di poter espletare gli atti della vita quotidiana, non sussistendo quindi quelle situazioni che possono giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento. La invalidità civile calcolata secondo le tabelle di cui al Decreto Ministeriale – Ministero della Sanita – 5 febbraio 1992, è risultata essere del 100%. Gli eventuali benefici decorrono dalla data della domanda amministrativa”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (“Il
Sig. sulla base della documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da: Parte_1
trapianto renale da donatore vivente (cod 9330), epatite cronica autoimmune (cod 6425). Ipertensione arteriosa (cod 6442). Si tratta di patologie in parte già presenti all'epoca della domanda e che pongono in essere delle limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana, ma che non giustificano l'attribuzione della indennità di accompagnamento. La invalidità civile calcolata secondo le tabelle di cui al Decreto Ministeriale – Ministero della Sanita – 5 febbraio 1992, è risultata essere del 100%. Gli eventuali benefici decorrono dalla data della domanda amministrativa”), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio
(su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né
pagina 2 di 3 avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ.
Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite e di c.t.u., liquidate in atti, vengono poste a carico di parte ricorrente stante l'assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' pari ad € 3.865,50, oltre accessori, se dovuti.;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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