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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 20632 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 4 dicembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Duilio 13, Parte_1
presso lo Studio dell'Avv. Stefano Piercacciante, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratrice pro tempore Sig.ra Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Maes 84, presso lo
Studio dell'Avv. Gianluca Della Gatta, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Ripetizione somme
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Sig. esponeva di Parte_1
essere proprietario di un appartamento facente parte del
[...]
e rilevava di essersi distaccato dal Controparte_1
riscaldamento centralizzato condominiale a far data dal 1991; deduceva però che il aveva continuato a pretendere il CP_1
pagamento dei ratei relativi al consumo del riscaldamento, evidenziando di aver pagato quanto richiesto solo per evitare di risultare moroso e subire azioni pregiudizievoli.
Esponeva di aver versato la somma complessiva di euro 15.077,14, per il periodo dal 1991 al 2019 ma di non aver ottenuto, nonostante richieste in tal senso, il rimborso dovuto.
Concludeva richiedendo la condanna del al pagamento, CP_1
in suo favore, della somma di euro 15.077,14, oltre che di euro
5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il che contestava le Controparte_1
domande attoree, rilevando come non era stata fornita prova dell'avvenuto distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato dal 1991 e deducendo di averlo invece appreso solo in data 31 maggio
2017, all'esito dell'intervento di una ditta incaricata per l'installazione dei contabilizzatori di calore.
Contestava la formulata richiesta di rimborso, in assenza di prova circa l'insussistenza di squilibri di funzionamento dell'impianto condominiale o di aggravi di spesa per gli altri condomini, evidenziando la mancata impugnazione, da parte del ricorrente, delle delibere assembleari di approvazione del preventivo e del consuntivo della gestione riscaldamento.
Contestava altresì la quantificazione dell'importo richiesto come anche i danni subiti da controparte ed eccepiva la prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento della prescrizione del diritto di controparte alla ripetizione di somme anteriormente al 15 luglio 2014
o al 15 luglio 2009, con rigetto, in ogni caso, delle avanzate domande risarcitorie.
Disposto il mutamento del rito con provvedimento in data 2 novembre
2021, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha posto il proprio distacco dal riscaldamento centralizzato condominiale, avvenuto nel 1991, e il pagamento dei ratei condominiali relativi al “consumo riscaldamento” ugualmente effettuato nel periodo dal 1991 al 2019; in particolare,
l'attore ha evidenziato di aver versato gli importi richiesti a tale titolo dal , pur consapevole dell'illegittimità degli stessi, CP_1
esclusivamente per non risultare moroso e passibile di procedimento esecutivo, in attesa che l'amministrazione prendesse finalmente contezza dell'avvenuto distacco e riconoscesse i richiesti rimborsi dovuti. A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, il convenuto ha CP_1
rilevato, fra l'altro, come controparte non avesse mai impugnato, a far data dal 1991, alcuna delibera assembleare di approvazione di un bilancio preventivo e/o consuntivo della “gestione riscaldamento”, da ciò conseguendone la preclusione di ogni contestazione circa la correttezza dei riparti già approvati;
peraltro il convenuto ha altresì rilevato come la quasi totalità dei rendiconti consuntivi dal 1991 al
2019, per come emergente dai prodotti verbali di approvazione dei bilanci, era stata deliberata con il voto favorevole del Sig. che Pt_1
aveva anche saldato i ratei della gestione del riscaldamento senza mai formalizzare alcuna riserva.
Ora, all'esito di quanto dedotto dal , parte attrice, nella CP_1
propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha dedotto di aver costantemente precisato di procedere al pagamento dei ratei condominiali di riscaldamento, pur avanzando contestazioni sugli stessi, al solo fine di evitare di mettere in difficoltà la gestione condominiale, nulla di specifico, in ogni caso, deducendo, o dimostrando, in ordine all'avvenuta impugnativa, da parte sua, delle delibere di approvazione dei preventivi e dei consuntivi della gestione riscaldamento, per come adottate nel corso degli anni.
Deve quindi ritenersi come nessuna impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci relativi alla gestione riscaldamento, e dei relativi stati di riparto, sia mai stata effettuata da parte dell'attore, con la conseguenza che le deduzioni del convenuto in ordine alla preclusione, in capo all'attore e nella presente sede, di qualunque contestazione circa la correttezza degli stessi, sulla base dei quali venivano determinate le somme richieste al Sig. nel corso Pt_1
degli anni, devono essere condivise. Sul punto, peraltro, occorre rilevare come nessuna specifica e tempestiva contestazione sia stata avanzata dall'attore in relazione ai prodotti verbali di approvazione dei bilanci, evidenziandosi altresì, per come precedentemente chiarito, che il Sig. ha comunque dato Pt_1
atto di aver proceduto al pagamento di quanto richiesto a titolo di riscaldamento, pur contestando l'addebito posto a suo carico, per evitare di mettere in difficoltà la gestione condominiale.
Né appare rilevante, in quest'ottica, la prospettata nullità delle delibere condominiali, per come evidenziata da parte attrice nella propria comparsa conclusionale, e ciò tenuto conto, indipendentemente da ogni valutazione circa la richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 15932/19, che alcuna domanda volta alla declaratoria di nullità delle delibere di approvazione dei bilanci della gestione riscaldamento risulta tempestivamente svolta nella presente sede.
Peraltro, parte attrice, nella comparsa conclusionale, evidenzia come nel giudizio posto all'attenzione della Suprema Corte nella citata pronuncia, l'attore opponente in quella sede aveva richiesto l'accertamento della legittimità del distacco dall'impianto comune di riscaldamento “nonché la nullità di tutte le delibere condominiali successive all'avvenuto distacco, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei termoconvettori”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le domande attoree devono pertanto essere rigettate, evidenziandosi in ultimo come l'avanzata richiesta risarcitoria risulta fondata proprio sulla prospettata grave e reiterata negligenza del
, che richiedeva e incassava, a titolo di consumo di CP_1
riscaldamento, somme non dovute. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Rigetta le domande attoree;
II. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi euro
3.500,00, di cui euro 700.00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Roma, 7 aprile 2025 Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 20632 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 4 dicembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Duilio 13, Parte_1
presso lo Studio dell'Avv. Stefano Piercacciante, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratrice pro tempore Sig.ra Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Maes 84, presso lo
Studio dell'Avv. Gianluca Della Gatta, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Ripetizione somme
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Sig. esponeva di Parte_1
essere proprietario di un appartamento facente parte del
[...]
e rilevava di essersi distaccato dal Controparte_1
riscaldamento centralizzato condominiale a far data dal 1991; deduceva però che il aveva continuato a pretendere il CP_1
pagamento dei ratei relativi al consumo del riscaldamento, evidenziando di aver pagato quanto richiesto solo per evitare di risultare moroso e subire azioni pregiudizievoli.
Esponeva di aver versato la somma complessiva di euro 15.077,14, per il periodo dal 1991 al 2019 ma di non aver ottenuto, nonostante richieste in tal senso, il rimborso dovuto.
Concludeva richiedendo la condanna del al pagamento, CP_1
in suo favore, della somma di euro 15.077,14, oltre che di euro
5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il che contestava le Controparte_1
domande attoree, rilevando come non era stata fornita prova dell'avvenuto distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato dal 1991 e deducendo di averlo invece appreso solo in data 31 maggio
2017, all'esito dell'intervento di una ditta incaricata per l'installazione dei contabilizzatori di calore.
Contestava la formulata richiesta di rimborso, in assenza di prova circa l'insussistenza di squilibri di funzionamento dell'impianto condominiale o di aggravi di spesa per gli altri condomini, evidenziando la mancata impugnazione, da parte del ricorrente, delle delibere assembleari di approvazione del preventivo e del consuntivo della gestione riscaldamento.
Contestava altresì la quantificazione dell'importo richiesto come anche i danni subiti da controparte ed eccepiva la prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento della prescrizione del diritto di controparte alla ripetizione di somme anteriormente al 15 luglio 2014
o al 15 luglio 2009, con rigetto, in ogni caso, delle avanzate domande risarcitorie.
Disposto il mutamento del rito con provvedimento in data 2 novembre
2021, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha posto il proprio distacco dal riscaldamento centralizzato condominiale, avvenuto nel 1991, e il pagamento dei ratei condominiali relativi al “consumo riscaldamento” ugualmente effettuato nel periodo dal 1991 al 2019; in particolare,
l'attore ha evidenziato di aver versato gli importi richiesti a tale titolo dal , pur consapevole dell'illegittimità degli stessi, CP_1
esclusivamente per non risultare moroso e passibile di procedimento esecutivo, in attesa che l'amministrazione prendesse finalmente contezza dell'avvenuto distacco e riconoscesse i richiesti rimborsi dovuti. A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, il convenuto ha CP_1
rilevato, fra l'altro, come controparte non avesse mai impugnato, a far data dal 1991, alcuna delibera assembleare di approvazione di un bilancio preventivo e/o consuntivo della “gestione riscaldamento”, da ciò conseguendone la preclusione di ogni contestazione circa la correttezza dei riparti già approvati;
peraltro il convenuto ha altresì rilevato come la quasi totalità dei rendiconti consuntivi dal 1991 al
2019, per come emergente dai prodotti verbali di approvazione dei bilanci, era stata deliberata con il voto favorevole del Sig. che Pt_1
aveva anche saldato i ratei della gestione del riscaldamento senza mai formalizzare alcuna riserva.
Ora, all'esito di quanto dedotto dal , parte attrice, nella CP_1
propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha dedotto di aver costantemente precisato di procedere al pagamento dei ratei condominiali di riscaldamento, pur avanzando contestazioni sugli stessi, al solo fine di evitare di mettere in difficoltà la gestione condominiale, nulla di specifico, in ogni caso, deducendo, o dimostrando, in ordine all'avvenuta impugnativa, da parte sua, delle delibere di approvazione dei preventivi e dei consuntivi della gestione riscaldamento, per come adottate nel corso degli anni.
Deve quindi ritenersi come nessuna impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci relativi alla gestione riscaldamento, e dei relativi stati di riparto, sia mai stata effettuata da parte dell'attore, con la conseguenza che le deduzioni del convenuto in ordine alla preclusione, in capo all'attore e nella presente sede, di qualunque contestazione circa la correttezza degli stessi, sulla base dei quali venivano determinate le somme richieste al Sig. nel corso Pt_1
degli anni, devono essere condivise. Sul punto, peraltro, occorre rilevare come nessuna specifica e tempestiva contestazione sia stata avanzata dall'attore in relazione ai prodotti verbali di approvazione dei bilanci, evidenziandosi altresì, per come precedentemente chiarito, che il Sig. ha comunque dato Pt_1
atto di aver proceduto al pagamento di quanto richiesto a titolo di riscaldamento, pur contestando l'addebito posto a suo carico, per evitare di mettere in difficoltà la gestione condominiale.
Né appare rilevante, in quest'ottica, la prospettata nullità delle delibere condominiali, per come evidenziata da parte attrice nella propria comparsa conclusionale, e ciò tenuto conto, indipendentemente da ogni valutazione circa la richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 15932/19, che alcuna domanda volta alla declaratoria di nullità delle delibere di approvazione dei bilanci della gestione riscaldamento risulta tempestivamente svolta nella presente sede.
Peraltro, parte attrice, nella comparsa conclusionale, evidenzia come nel giudizio posto all'attenzione della Suprema Corte nella citata pronuncia, l'attore opponente in quella sede aveva richiesto l'accertamento della legittimità del distacco dall'impianto comune di riscaldamento “nonché la nullità di tutte le delibere condominiali successive all'avvenuto distacco, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei termoconvettori”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le domande attoree devono pertanto essere rigettate, evidenziandosi in ultimo come l'avanzata richiesta risarcitoria risulta fondata proprio sulla prospettata grave e reiterata negligenza del
, che richiedeva e incassava, a titolo di consumo di CP_1
riscaldamento, somme non dovute. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Rigetta le domande attoree;
II. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi euro
3.500,00, di cui euro 700.00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Roma, 7 aprile 2025 Il Giudice