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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6379 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Belpasso, via Grotta dell'Angelo n. 6, n.q. dell'omonima ditta individuale, ed elettivamente domiciliato in
Paternò, via Vittorio Emanuele n. 389, presso lo studio dell'avv. Alfio Franco Amato, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
02.07.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -001599456, notificata in data 11.06.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 501,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2017, oltre € 9,05 a titolo di spese. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
1 Parte ricorrente eccepiva la prescrizione della sanzione, la violazione dell'art. 14 della L 689/81 per essere stato l'accertamento notificato oltre il termine di novanta giorni, la mancata notificazione dell'atto di accertamento indicato nell'ordinanza, l'omessa motivazione.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- Accertare e Dichiarare la prescrizione del credito,
e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A. di riscuotere la somma ingiunta per i motivi di cui in narrativa;
-
Conseguentemente, Annullare e/o Dichiarare inefficace l'ordinanza d'ingiunzione richiamate in narrativa, nonché ogni altro atto presupposto, per i motivi meglio specificati in narrativa. - Solo in subordine, ove ritenuto, ridurre la pretesa nella misura risultante in corso di causa o in quella ritenuta di giustizia - Con vittoria di spese
e compensi professionali, oltre R.S. 15,00 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso sia nel rito che nel merito sotto vari profili e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 25.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
23.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), eccependo, tra l'altro,
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la tardività dello stesso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.23/10/2018.0471482 del 23/10/2018, emesso nei confronti del ricorrente, la stessa va disattesa, CP_ alla luce della documentazione versata in atti dall' , dalla quale risulta regolarmente notificato. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78602754333-6, che risulta consegnata all'indirizzo del destinatario in data 21.01.2019 a mani di soggetto qualificatosi “figlio”, cui è seguita la spedizione della raccomandata n. 66602754333-1 (C.A.N.).
2 Inoltre, sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, va rilevato che più di recente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
La medesima sentenza nella parte motiva della stessa, tuttavia precisa che “Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso. La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata C. cost. 346/1998), con il quale si è dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento". In particolare alla previsione di questa, particolare e rafforzata, forma di "postalizzazione" della notifica non può assegnarsi un significato pleonasticamente ridondante, ma piuttosto una pregnante direttiva - anche ermeneutica- della Corte costituzionale, peraltro, pur a rilevante distanza di tempo, positivamente normativizzata con il citato art. 2, d.l.
35/2005. D'altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice -su questo specifico segmento della procedura notificatoria- si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge
890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8,
3 legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l' affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Peraltro, riprendendo il filo dell'interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della
c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140, cod. proc. civ., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz'altro ad utilizzare la seconda (art. 140, cod. proc. civ.) quale tertium comparationis, secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza. Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un' altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. cost., sent. n. 3/2010) appunto dell'art. 140, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di "irreperibilità o rifiuto di ricevere" del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito dell'atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione. Orbene, risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (cfr. Cass., n.
25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 - 01; n. 21132 del 02/10/2009, Rv. 609852 - 01; per la cartella di pagamento, anche a seguito di C. cost. 258/2012, cfr. altresì Cass., n. 9782/2018; v. per argomenti nello stesso senso Cass., Sez. U, 627/2008). Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo
4 dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale"
(intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la Part produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da
"provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi.”.
Pertanto, facendo applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte nella predetta sentenza al caso di CP_ specie, deve concludersi che – alla luce della documentazione versata in atti dall' – la notificazione del suindicato atto di accertamento deve ritenersi regolarmente eseguita, prevedendo la legge soltanto la spedizione della raccomandata senza avviso di ricevimento, e la conseguente ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
5 L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017 (ultima scadenza Dicembre 2017) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 21.01.2019 (cfr. avviso di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata (ex plurimus: difetto di motivazione: è sufficiente rammentare la Cassazione Ordinanza n.
16316 del 30.07.2020; la prescrizione decorre dalla legge del 2016 che ha depenalizzato il reato, la violazione risale al 2017 e risulta interrotta dalla notifica dell'accertamento), il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
7 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI -001599456, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti della ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
339,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Alfio Franco Amato.
Così deciso in Catania, 23.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6379 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Belpasso, via Grotta dell'Angelo n. 6, n.q. dell'omonima ditta individuale, ed elettivamente domiciliato in
Paternò, via Vittorio Emanuele n. 389, presso lo studio dell'avv. Alfio Franco Amato, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
02.07.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -001599456, notificata in data 11.06.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 501,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2017, oltre € 9,05 a titolo di spese. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
1 Parte ricorrente eccepiva la prescrizione della sanzione, la violazione dell'art. 14 della L 689/81 per essere stato l'accertamento notificato oltre il termine di novanta giorni, la mancata notificazione dell'atto di accertamento indicato nell'ordinanza, l'omessa motivazione.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- Accertare e Dichiarare la prescrizione del credito,
e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A. di riscuotere la somma ingiunta per i motivi di cui in narrativa;
-
Conseguentemente, Annullare e/o Dichiarare inefficace l'ordinanza d'ingiunzione richiamate in narrativa, nonché ogni altro atto presupposto, per i motivi meglio specificati in narrativa. - Solo in subordine, ove ritenuto, ridurre la pretesa nella misura risultante in corso di causa o in quella ritenuta di giustizia - Con vittoria di spese
e compensi professionali, oltre R.S. 15,00 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso sia nel rito che nel merito sotto vari profili e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 25.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
23.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), eccependo, tra l'altro,
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la tardività dello stesso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.23/10/2018.0471482 del 23/10/2018, emesso nei confronti del ricorrente, la stessa va disattesa, CP_ alla luce della documentazione versata in atti dall' , dalla quale risulta regolarmente notificato. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78602754333-6, che risulta consegnata all'indirizzo del destinatario in data 21.01.2019 a mani di soggetto qualificatosi “figlio”, cui è seguita la spedizione della raccomandata n. 66602754333-1 (C.A.N.).
2 Inoltre, sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, va rilevato che più di recente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
La medesima sentenza nella parte motiva della stessa, tuttavia precisa che “Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso. La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata C. cost. 346/1998), con il quale si è dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento". In particolare alla previsione di questa, particolare e rafforzata, forma di "postalizzazione" della notifica non può assegnarsi un significato pleonasticamente ridondante, ma piuttosto una pregnante direttiva - anche ermeneutica- della Corte costituzionale, peraltro, pur a rilevante distanza di tempo, positivamente normativizzata con il citato art. 2, d.l.
35/2005. D'altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice -su questo specifico segmento della procedura notificatoria- si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge
890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8,
3 legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l' affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Peraltro, riprendendo il filo dell'interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della
c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140, cod. proc. civ., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz'altro ad utilizzare la seconda (art. 140, cod. proc. civ.) quale tertium comparationis, secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza. Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un' altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. cost., sent. n. 3/2010) appunto dell'art. 140, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di "irreperibilità o rifiuto di ricevere" del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito dell'atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione. Orbene, risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (cfr. Cass., n.
25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 - 01; n. 21132 del 02/10/2009, Rv. 609852 - 01; per la cartella di pagamento, anche a seguito di C. cost. 258/2012, cfr. altresì Cass., n. 9782/2018; v. per argomenti nello stesso senso Cass., Sez. U, 627/2008). Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo
4 dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale"
(intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la Part produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da
"provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi.”.
Pertanto, facendo applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte nella predetta sentenza al caso di CP_ specie, deve concludersi che – alla luce della documentazione versata in atti dall' – la notificazione del suindicato atto di accertamento deve ritenersi regolarmente eseguita, prevedendo la legge soltanto la spedizione della raccomandata senza avviso di ricevimento, e la conseguente ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
5 L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017 (ultima scadenza Dicembre 2017) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 21.01.2019 (cfr. avviso di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata (ex plurimus: difetto di motivazione: è sufficiente rammentare la Cassazione Ordinanza n.
16316 del 30.07.2020; la prescrizione decorre dalla legge del 2016 che ha depenalizzato il reato, la violazione risale al 2017 e risulta interrotta dalla notifica dell'accertamento), il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
7 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI -001599456, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti della ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
339,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Alfio Franco Amato.
Così deciso in Catania, 23.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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