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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/11/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 901/2025, promossa da:
وnata a TERNI il 14/01/1992 con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LF OM e dell'Avv. CRISTINA RINALDI parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_2 nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. FIOCCHI LUIGI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
"premettendo di Con ricorso depositato in data 5.6.2025, Controparte_1
, dalla quale sono nate dueaver intrattenuto relazione con Controparte_3 figlie, ha chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole. La ricorrente ha esposto:
-di aver intrattenuto per oltre 10 anni una lunga convivenza con il resistente;
-che dalla relazione sono nate le figlie Per_1 in data 05.11.2014, e Per_2 in data
29.05.2021;
-che la relazione sarebbe cessata definitivamente nel 2025, anche per causa della scarsa collaborazione del resistente alle necessità della famiglia;
- che il resistente non avrebbe accettato la volontà della ricorrente di porre fine alla relazione, mentre la ricorrente avrebbe cercato di assicurare il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie, mai osteggiando i loro contatti, ed anzi favorendoli;
-che al momento della separazione si sarebbero verificate tensioni tra le parti imputabili alle condotte del resistente;
- che la ricorrente lavora alle dipendenze, a tempo determinato sino al 31.12.2025, di una cooperativa con retribuzione di circa euro 600,00 mensili, oltre a percepire per intero l'assegno unico per le figlie per euro 474,60 mensili, e ad essere onerata per il pagamento della rata di mutuo della ex casa familiare, di proprietà esclusiva della stessa, per euro
408,00;
tanto premesso la ricorrente ha concluso chiedendo:
“1) le figlie minori, Per_2 ed Per_1, vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza abitativa presso la ricorrente;
2) il Sig. Controparte_2 potrà vedere le minori con le modalità e tempi che il
Tribunale riterrà più opportune nell'interesse esclusivo delle predette ed alla luce di quanto esposto in narrativa, tenuto conto della necessità che i genitori non siano messi in contatto;
3) il Sig. Controparte_2 verserà alla Sig.ra Controparte_1 la somma mensile di euro 800,00 (400,00 per ciascuna figlia), a titolo di assegno di mantenimento delle minori, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e competenze professionali.". Si è costituito Controparte_3 il quale ha fermamente contestato quanto rappresentato dalla controparte, affermando di aver sempre tenuto condotte congrue ed accudenti nei confronti delle figlie esponendo:
-che la convivenza appariva serena tanto che le parti avrebbero fissato la data per contrarre matrimonio, per il giorno 5 luglio 2025, con spese sostenute dal resistente a tal fine;
-che il resistente notava un mutamento nei comportamenti della compagna che a specifica richiesta avrebbe risposto di voler rimanere sola con le figlie;
- che il resistente preso atto di tale situazione avrebbe lasciato la casa familiare per trasferirsi nell'abitazione dei propri genitori;
- che nei giorni successivi i legali delle parti avrebbero raggiunto un accorso di massima sulle condizioni dell'affidamento e mantenimento delle figlie prevedendo l'affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e modalità di frequentazione padre figlie ampie e compatibili con i turni di lavoro dello stesso resistente, con determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento della prole di € 400,00 (considerata la percezione da parte della ricorrente dell'intero assegno unico pari ad € 474,60 mensili), con accordo a condizionare il versamento della somma al rimborso integrale da parte della CP_1 delle spese anticipate dal resistente per il matrimonio, rimborso non avvenuto;
tanto premesso il resistente ha concluso chiedendo:
"le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento abitativo prevalente presso la madre nell'abitazione di Terni, Via Perillo
n.23, che resterà assegnata a quest'ultima in quanto di sua proprietà;
2) il ricorrente verserà alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, come già avviene, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) il padre contribuirà al 50% alle spese straordinarie per le due minori, secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato dal Tribunale di Terni;
4) il padre comunicherà alla madre i propri turni lavorativi, come già avviene, entro il
15 del mese precedente, e potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse:
- un pomeriggio alla settimana a seconda dei suoi turni lavorativi, con pernottamento presso di sé (casa dei nonni paterni) ed accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00 quando le minori verranno riaccompagnate presso la madre;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicarsi entro il
30 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con un altro, e durante le vacanze pasquali ad anni alterni le stesse trascorreranno dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino al ritorno a scuola con l'altro;
- quanto alle altre ricorrenze e festività, si seguirà il criterio dell'alternanza.
In via riconvenzionale si chiede che questo Ecc.mo Tribunale Voglia ordinare alla sig.ra CP_1 il rimborso integrale delle spese anticipate dal ricorrente per il matrimonio non celebrato, pari ad € 1.555,60 e in questa sede documentate."
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: la ricorrente di risiedere nella casa familiare di sua proprietà gravata da rate di mutuo di
€ 408 mensili, di percepire come OSA reddito mensile netto di euro 500-600 per 13 mensilità; il resistente di convivere con i genitori, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1.700 per 13 mensilità, di essere gravato della rata mensile per l'acquisto dell'auto per € 305.
Le parti hanno entrambe rappresentato il miglioramento della situazione
La Presidente delegata ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
Affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la abitazione della madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, salvo diverso accordo tra le parti, un giorno a settimana prelevandole da scuola con pernottamento e accompagnandole dalla madre alle 20,00 del giorno successivo, con programmazione mensile dei giorni di frequentazione e a fine settimana alternati, nonché per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per 15 giorni per le vacanze estive anche non consecutivi da comunicare entro il 31 maggio;
- Pone a carico del padre per il mantenimento delle figlie assegno mensile di euro 450,00
(225,00 a figlia), oltre Istat annuale da corrispondere con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
- Pone a carico dei genitori il 50% dele spese straordinarie per le figlie individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
- Dispone che l'assegno unico per entrambe le figlie sia percepito per il 100% dalla madre, preso atto dell'accordo delle parti in tal senso;
- Assegna alla madre la casa familiare con quanto in essa contenuto.
Le parti hanno accettato le condizioni indicate nelle proposta conciliativa formulata e la decisione è stata rimessa al Collegio su espressa richiesta dei difensori.
In data 3.10.2025 il Pubblico Ministero ha formulato le conclusioni.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre
2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 901/2025, promossa da:
وnata a TERNI il 14/01/1992 con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LF OM e dell'Avv. CRISTINA RINALDI parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_2 nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. FIOCCHI LUIGI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
"premettendo di Con ricorso depositato in data 5.6.2025, Controparte_1
, dalla quale sono nate dueaver intrattenuto relazione con Controparte_3 figlie, ha chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole. La ricorrente ha esposto:
-di aver intrattenuto per oltre 10 anni una lunga convivenza con il resistente;
-che dalla relazione sono nate le figlie Per_1 in data 05.11.2014, e Per_2 in data
29.05.2021;
-che la relazione sarebbe cessata definitivamente nel 2025, anche per causa della scarsa collaborazione del resistente alle necessità della famiglia;
- che il resistente non avrebbe accettato la volontà della ricorrente di porre fine alla relazione, mentre la ricorrente avrebbe cercato di assicurare il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie, mai osteggiando i loro contatti, ed anzi favorendoli;
-che al momento della separazione si sarebbero verificate tensioni tra le parti imputabili alle condotte del resistente;
- che la ricorrente lavora alle dipendenze, a tempo determinato sino al 31.12.2025, di una cooperativa con retribuzione di circa euro 600,00 mensili, oltre a percepire per intero l'assegno unico per le figlie per euro 474,60 mensili, e ad essere onerata per il pagamento della rata di mutuo della ex casa familiare, di proprietà esclusiva della stessa, per euro
408,00;
tanto premesso la ricorrente ha concluso chiedendo:
“1) le figlie minori, Per_2 ed Per_1, vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza abitativa presso la ricorrente;
2) il Sig. Controparte_2 potrà vedere le minori con le modalità e tempi che il
Tribunale riterrà più opportune nell'interesse esclusivo delle predette ed alla luce di quanto esposto in narrativa, tenuto conto della necessità che i genitori non siano messi in contatto;
3) il Sig. Controparte_2 verserà alla Sig.ra Controparte_1 la somma mensile di euro 800,00 (400,00 per ciascuna figlia), a titolo di assegno di mantenimento delle minori, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e competenze professionali.". Si è costituito Controparte_3 il quale ha fermamente contestato quanto rappresentato dalla controparte, affermando di aver sempre tenuto condotte congrue ed accudenti nei confronti delle figlie esponendo:
-che la convivenza appariva serena tanto che le parti avrebbero fissato la data per contrarre matrimonio, per il giorno 5 luglio 2025, con spese sostenute dal resistente a tal fine;
-che il resistente notava un mutamento nei comportamenti della compagna che a specifica richiesta avrebbe risposto di voler rimanere sola con le figlie;
- che il resistente preso atto di tale situazione avrebbe lasciato la casa familiare per trasferirsi nell'abitazione dei propri genitori;
- che nei giorni successivi i legali delle parti avrebbero raggiunto un accorso di massima sulle condizioni dell'affidamento e mantenimento delle figlie prevedendo l'affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e modalità di frequentazione padre figlie ampie e compatibili con i turni di lavoro dello stesso resistente, con determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento della prole di € 400,00 (considerata la percezione da parte della ricorrente dell'intero assegno unico pari ad € 474,60 mensili), con accordo a condizionare il versamento della somma al rimborso integrale da parte della CP_1 delle spese anticipate dal resistente per il matrimonio, rimborso non avvenuto;
tanto premesso il resistente ha concluso chiedendo:
"le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento abitativo prevalente presso la madre nell'abitazione di Terni, Via Perillo
n.23, che resterà assegnata a quest'ultima in quanto di sua proprietà;
2) il ricorrente verserà alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, come già avviene, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) il padre contribuirà al 50% alle spese straordinarie per le due minori, secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato dal Tribunale di Terni;
4) il padre comunicherà alla madre i propri turni lavorativi, come già avviene, entro il
15 del mese precedente, e potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse:
- un pomeriggio alla settimana a seconda dei suoi turni lavorativi, con pernottamento presso di sé (casa dei nonni paterni) ed accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00 quando le minori verranno riaccompagnate presso la madre;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicarsi entro il
30 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con un altro, e durante le vacanze pasquali ad anni alterni le stesse trascorreranno dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino al ritorno a scuola con l'altro;
- quanto alle altre ricorrenze e festività, si seguirà il criterio dell'alternanza.
In via riconvenzionale si chiede che questo Ecc.mo Tribunale Voglia ordinare alla sig.ra CP_1 il rimborso integrale delle spese anticipate dal ricorrente per il matrimonio non celebrato, pari ad € 1.555,60 e in questa sede documentate."
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: la ricorrente di risiedere nella casa familiare di sua proprietà gravata da rate di mutuo di
€ 408 mensili, di percepire come OSA reddito mensile netto di euro 500-600 per 13 mensilità; il resistente di convivere con i genitori, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1.700 per 13 mensilità, di essere gravato della rata mensile per l'acquisto dell'auto per € 305.
Le parti hanno entrambe rappresentato il miglioramento della situazione
La Presidente delegata ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
Affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la abitazione della madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, salvo diverso accordo tra le parti, un giorno a settimana prelevandole da scuola con pernottamento e accompagnandole dalla madre alle 20,00 del giorno successivo, con programmazione mensile dei giorni di frequentazione e a fine settimana alternati, nonché per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per 15 giorni per le vacanze estive anche non consecutivi da comunicare entro il 31 maggio;
- Pone a carico del padre per il mantenimento delle figlie assegno mensile di euro 450,00
(225,00 a figlia), oltre Istat annuale da corrispondere con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
- Pone a carico dei genitori il 50% dele spese straordinarie per le figlie individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
- Dispone che l'assegno unico per entrambe le figlie sia percepito per il 100% dalla madre, preso atto dell'accordo delle parti in tal senso;
- Assegna alla madre la casa familiare con quanto in essa contenuto.
Le parti hanno accettato le condizioni indicate nelle proposta conciliativa formulata e la decisione è stata rimessa al Collegio su espressa richiesta dei difensori.
In data 3.10.2025 il Pubblico Ministero ha formulato le conclusioni.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre
2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti