Versione
19 dicembre 1982
19 dicembre 1982
>
Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
>
Versione
1 gennaio 2018
1 gennaio 2018
Art. 3.
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione ((del punto di accettazione dell'operatore postale)) per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. ((9))
Presenta ((al punto di accettazione dell'operatore postale)) la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresi', il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso. ((9))
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto ((ai sensi dell'articolo 2)) con l'aggiunta del numero del registro cronologico. ((9))
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato gia' nominato ((Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente puo' sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6)) Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione. ((9)) ((E' facolta' dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore puo' rifiutare l'esecuzione del servizio)) ((9))
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, ((al punto di accettazione dell'operatore postale)) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione ((del punto di accettazione dell'operatore postale)) per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. ((9))
Presenta ((al punto di accettazione dell'operatore postale)) la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresi', il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso. ((9))
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto ((ai sensi dell'articolo 2)) con l'aggiunta del numero del registro cronologico. ((9))
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato gia' nominato ((Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente puo' sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6)) Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione. ((9)) ((E' facolta' dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore puo' rifiutare l'esecuzione del servizio)) ((9))
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, ((al punto di accettazione dell'operatore postale)) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
Commentari • 39
- 1. La notifica degli atti impositivi è irregolare se manca la relataCusumano Celine · https://www.diritto.it/ · 4 gennaio 2018 · 10.130686
[…] nel solco di tale impostazione, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa con l'ordinanza in epigrafe ricordando che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982 – comporta, non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 31/03/2025, n. 2685Provvedimento: […] Eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per l'inesistenza giuridica della notifica essendo la stessa stata posta in essere tramite soggetto privo dei requisiti di legge, in violazione del combinato disposto di cui all'art. 26 - dpr. n. 602/1973, all'art. 60 - dpr. n. 600/1973, nonché per la violazione dell'art. 137 e segg. del c.p.c. e dell'art. 3 – legge 890/1982; nullità della cartella di pagamento per l'omessa notificazione della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) con conseguente violazione dell'obbligatorio contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
- decadenza pretesa tributaria·
- art. 60 d.p.r. 600/1973·
- art. 26 d.p.r. 602/1973·
- accertamento automatizzato·
- requisiti notificatore·
- avviso bonario·
- prescrizione pretesa tributaria·
- notifica cartella di pagamento·
- difetto di motivazione