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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14164/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 14164 /2024 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Prof. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò
Massara e Raffaele Fabozzi
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Prof. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò
Massara e Raffaele Fabozzi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito di fronte a questo Tribunale ed hanno riferito di essere stati dipendenti della convenuta società assunti in date diverse, e di Controparte_1 essere stati tutti ceduti con cessione di ramo d'azienda dal 1° luglio 2024 all'altra convenuta della quale sono attualmente Controparte_2 dipendenti.
Hanno aggiunto di avere goduto di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti, che a far data dal febbraio 2018 è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del
CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del
CCNL del 1 febbraio 2023, ha introdotto aumenti contrattuali per i dipendenti di Controparte_1
Hanno in particolare riferito di avere avuto riconosciuti i seguenti superminimi:
“ €230,00 mensili (quanto al superminimo di €300,00 Parte_1 lo stesso precedentemente concesso e già presente nell'allegata busta paga del novembre 2008, mentre quanto all'ulteriore superminimo di
€190,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2008, come provato dall'allegata lettera, ed entrambi i superminimi sono rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €110,00 mensili (quanto al superminimo di €110,00, Parte_2 lo stesso è stato concesso già dalla fine dell'anno 2013, come dimostrato dalle buste paga dei mesi di settembre 2013 e di gennaio 2014 allegate, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €240,00 mensili (quanto al superminimo di €130,00, lo Parte_3 stesso è stato concesso già in data 1° dicembre 2008, come da lettera
2 allegata, e quanto all'ulteriore superminimo di €110,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2013, come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €120,00 mensili (quanto al superminimo di €120,00, lo Parte_4 stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2010, come da lettera allegata, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €200,00 mensili (quanto al superminimo di Parte_5
€100,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2008, come da lettera allegata, mentre l'ulteriore superminimo di €100,00 è stato concesso già in data 1° dicembre 2012, come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €110,00 mensili (quanto al superminimo di Parte_6
€110,00, lo stesso è stato concesso già dall'anno 2006 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa)”.
Hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimita' dell'assorbimento della voce superminimo individuale operato dalla convenuta per contrasto con un uso aziendale;
hanno inoltre sostenuto la configurabilita' di un comportamento concludente che dimostra la volonta' delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Hanno quindi così concluso:
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ ” operati dalla Controparte_3 [...]
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e CP_1
3 per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al pagamento di tutte le Controparte_1 somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno
2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le Controparte_2 somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla
[...]
in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della CP_1 retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento
Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza
e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione Controparte_2 della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti CP_2
e al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta
[...] Controparte_1 ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive da luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
4 3) Condannare le resistenti al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”
2. e si sono costituite ed hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto del ricorso alla luce della natura assorbibile del superminimo, esplicitata nelle lettere che lo hanno accordato, del fatto che il trattamento retributivo complessivo non ha comunque subito alcun decremento per effetto del disposto assorbimento, in quanto la riduzione del superminimo è stata comunque integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dall'accordo del novembre 2017 (e, in particolare, del riconoscimento dell'ERS), decorrenti dal febbraio e dal luglio 2018, e comunque del pieno diritto della società a procedere alla
“disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi senza la necessità di alcuna pattuizione tra le parti del rapporto di lavoro.
ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti CP_2 asseritamente vantati dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
3. E' incontestato e documentato che la convenuta Controparte_1 con atto unilaterale, ha attribuito ai ricorrenti i superminimi nella misura e con le decorrenze indicate in ricorso, espressamente qualificati come assorbibili.
Parimenti è documentato che la convenuta non abbia proceduto all'assorbimento di tale superminimo a fronte dei rinnovi contrattuali che si sono succeduti nel tempo, in particolare nelle seguenti date:
5 CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal
1.10.2006;
Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008;
CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal 1.01.2010, dal
01.06.2010 e dal 01.06.2011;
CCNL 1° febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014
e che vi abbia invece proceduto a partire da febbraio 2018 a seguito di sottoscrizione del nuovo CCNL Telecomunicazioni.
4. Tanto premesso in fatto, si ritiene di dover ribadire la medesima soluzione già adottata da questo Giudice nella sentenza del 17.1.2024 in fascicolo RG 9161 2023 e di affermare l'illegittimità dell'assorbimento del per il periodo di cui è giudizio, anche in coerenza con CP_4
l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Milano in più occasioni e recentemente ribadito, fra le altre, nella sentenza n. 507/2024.
Quest'ultima sentenza nello specifico, inserendosi nel medesimo filone di contenzioso della presente causa, nel confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano con cui si è accertata l'illegittimità della condotta di di assorbimento dei sovraminimi individuali nelle buste CP_1 paga dei lavoratori ricorrenti a partire sempre da febbraio 2018, così ha motivato: “Sulle questioni in esame questa Corte si è pronunciata plurime volte, in particolare con le sentenze n. 263/2023, n. 724/2023, n.
781/2023, n. 664/2023, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con la sentenza n. 664/2023, […] In particolare, la Corte ha sostenuto
“…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema
6 Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento,
a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cosi ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass.
17/07/2008, п.19750). Nel caso di specie il predetto onere è stato adeguatamente assolto dai lavoratori e il Collegio ritiene che del tutto correttamente sia stata ravvisata l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, "la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass.
25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204 […]).
La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata
7 di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) -la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso giá esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); -nè, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); -né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito).
Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio "uso aziendale", rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ció in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (cosi Cass. SU 30.3.1994 п. 3134).
Nel caso di specie, come ben evidenziato dalla sentenza impugnata […]
(la convenuta) non ha tempestivamente e puntualmente contestato, nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata
8 dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. […]circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam. […]
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1.2.2018”.
5. I principi espressi da tale orientamento di Corte d'appello possono essere applicati anche al caso di specie, ritenendosi integrati i medesimi presupposti che hanno portato, nelle citate decisioni, a ritenere sussistente un uso aziendale nel senso della non assorbibilità del superminimo individuale, non superato da successivi accordi collettivi. Ciò in quanto è stato allegato ed adeguatamente provato nella presente causa, oltre che non contestato da controparte, come, in presenza degli aumenti contrattuali di cui i ricorrenti hanno beneficiato, pur tutti risultanti dell'applicazione del medesimo CCNL, il superminimo individuale a questi riconosciuto non è mai stato riassorbito.
6. Una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non
è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti, ma risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la
9 stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato anche in senso peggiorativo per i lavoratori, ma da un successivo accordo (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio e di certo non si può valorizzare Parte la sola introduzione dell' , questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
Ed infatti, l'Aec del 23 novembre 2017, nel prevedere gli aumenti Parte retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi -esplicitamente o implicitamente-il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
7. Occorre precisare altresì, in ragione della valutazione effettuata dalla società convenuta in sede di memoria di costituzione dell'introduzione Parte dell' con l'Accordo del 2017 come previsione da cui in ogni caso possa desumersi il superamento dell'eventuale uso aziendale esistente, che tale elemento dell'accordo costituisce circostanza di per sé neutrale. Deve infatti rilevarsi la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo alcuna incidenza sul TFR, elemento che porta ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali abbiano inteso valutare le conseguenze dell'assorbimento del superminimo ad opera della nuova voce retributiva (come peraltro evidenziato anche dalla Corte
d'appello nel citato filone giurisprudenziale;
ex multis sent. n. 263/23).
10 8. Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, basta qui richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione ormai consolidato, a mente del quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (v. tra le altre Cass. n. 26246 del 06/09/2022).
9. Il ricorso deve quindi essere accolto nei confronti di entrambe le società convenute, per ciascuna a seconda della durata del rapporto di lavoro
10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in Controparte_1 danno dei ricorrenti dal febbraio 2018.
Per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018.
11 Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, nella misura da determinarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo,.
Condanna e in solido, in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15%, rimborso C.U. ove versato ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
12
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 14164 /2024 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Prof. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò
Massara e Raffaele Fabozzi
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Prof. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò
Massara e Raffaele Fabozzi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito di fronte a questo Tribunale ed hanno riferito di essere stati dipendenti della convenuta società assunti in date diverse, e di Controparte_1 essere stati tutti ceduti con cessione di ramo d'azienda dal 1° luglio 2024 all'altra convenuta della quale sono attualmente Controparte_2 dipendenti.
Hanno aggiunto di avere goduto di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti, che a far data dal febbraio 2018 è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del
CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del
CCNL del 1 febbraio 2023, ha introdotto aumenti contrattuali per i dipendenti di Controparte_1
Hanno in particolare riferito di avere avuto riconosciuti i seguenti superminimi:
“ €230,00 mensili (quanto al superminimo di €300,00 Parte_1 lo stesso precedentemente concesso e già presente nell'allegata busta paga del novembre 2008, mentre quanto all'ulteriore superminimo di
€190,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2008, come provato dall'allegata lettera, ed entrambi i superminimi sono rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €110,00 mensili (quanto al superminimo di €110,00, Parte_2 lo stesso è stato concesso già dalla fine dell'anno 2013, come dimostrato dalle buste paga dei mesi di settembre 2013 e di gennaio 2014 allegate, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €240,00 mensili (quanto al superminimo di €130,00, lo Parte_3 stesso è stato concesso già in data 1° dicembre 2008, come da lettera
2 allegata, e quanto all'ulteriore superminimo di €110,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2013, come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €120,00 mensili (quanto al superminimo di €120,00, lo Parte_4 stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2010, come da lettera allegata, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €200,00 mensili (quanto al superminimo di Parte_5
€100,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2008, come da lettera allegata, mentre l'ulteriore superminimo di €100,00 è stato concesso già in data 1° dicembre 2012, come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €110,00 mensili (quanto al superminimo di Parte_6
€110,00, lo stesso è stato concesso già dall'anno 2006 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa)”.
Hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimita' dell'assorbimento della voce superminimo individuale operato dalla convenuta per contrasto con un uso aziendale;
hanno inoltre sostenuto la configurabilita' di un comportamento concludente che dimostra la volonta' delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Hanno quindi così concluso:
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ ” operati dalla Controparte_3 [...]
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e CP_1
3 per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al pagamento di tutte le Controparte_1 somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno
2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le Controparte_2 somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla
[...]
in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della CP_1 retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento
Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza
e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione Controparte_2 della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti CP_2
e al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta
[...] Controparte_1 ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive da luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
4 3) Condannare le resistenti al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”
2. e si sono costituite ed hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto del ricorso alla luce della natura assorbibile del superminimo, esplicitata nelle lettere che lo hanno accordato, del fatto che il trattamento retributivo complessivo non ha comunque subito alcun decremento per effetto del disposto assorbimento, in quanto la riduzione del superminimo è stata comunque integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dall'accordo del novembre 2017 (e, in particolare, del riconoscimento dell'ERS), decorrenti dal febbraio e dal luglio 2018, e comunque del pieno diritto della società a procedere alla
“disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi senza la necessità di alcuna pattuizione tra le parti del rapporto di lavoro.
ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti CP_2 asseritamente vantati dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
3. E' incontestato e documentato che la convenuta Controparte_1 con atto unilaterale, ha attribuito ai ricorrenti i superminimi nella misura e con le decorrenze indicate in ricorso, espressamente qualificati come assorbibili.
Parimenti è documentato che la convenuta non abbia proceduto all'assorbimento di tale superminimo a fronte dei rinnovi contrattuali che si sono succeduti nel tempo, in particolare nelle seguenti date:
5 CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal
1.10.2006;
Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008;
CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal 1.01.2010, dal
01.06.2010 e dal 01.06.2011;
CCNL 1° febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014
e che vi abbia invece proceduto a partire da febbraio 2018 a seguito di sottoscrizione del nuovo CCNL Telecomunicazioni.
4. Tanto premesso in fatto, si ritiene di dover ribadire la medesima soluzione già adottata da questo Giudice nella sentenza del 17.1.2024 in fascicolo RG 9161 2023 e di affermare l'illegittimità dell'assorbimento del per il periodo di cui è giudizio, anche in coerenza con CP_4
l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Milano in più occasioni e recentemente ribadito, fra le altre, nella sentenza n. 507/2024.
Quest'ultima sentenza nello specifico, inserendosi nel medesimo filone di contenzioso della presente causa, nel confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano con cui si è accertata l'illegittimità della condotta di di assorbimento dei sovraminimi individuali nelle buste CP_1 paga dei lavoratori ricorrenti a partire sempre da febbraio 2018, così ha motivato: “Sulle questioni in esame questa Corte si è pronunciata plurime volte, in particolare con le sentenze n. 263/2023, n. 724/2023, n.
781/2023, n. 664/2023, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con la sentenza n. 664/2023, […] In particolare, la Corte ha sostenuto
“…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema
6 Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento,
a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cosi ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass.
17/07/2008, п.19750). Nel caso di specie il predetto onere è stato adeguatamente assolto dai lavoratori e il Collegio ritiene che del tutto correttamente sia stata ravvisata l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, "la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass.
25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204 […]).
La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata
7 di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) -la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso giá esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); -nè, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); -né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito).
Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio "uso aziendale", rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ció in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (cosi Cass. SU 30.3.1994 п. 3134).
Nel caso di specie, come ben evidenziato dalla sentenza impugnata […]
(la convenuta) non ha tempestivamente e puntualmente contestato, nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata
8 dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. […]circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam. […]
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1.2.2018”.
5. I principi espressi da tale orientamento di Corte d'appello possono essere applicati anche al caso di specie, ritenendosi integrati i medesimi presupposti che hanno portato, nelle citate decisioni, a ritenere sussistente un uso aziendale nel senso della non assorbibilità del superminimo individuale, non superato da successivi accordi collettivi. Ciò in quanto è stato allegato ed adeguatamente provato nella presente causa, oltre che non contestato da controparte, come, in presenza degli aumenti contrattuali di cui i ricorrenti hanno beneficiato, pur tutti risultanti dell'applicazione del medesimo CCNL, il superminimo individuale a questi riconosciuto non è mai stato riassorbito.
6. Una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non
è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti, ma risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la
9 stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato anche in senso peggiorativo per i lavoratori, ma da un successivo accordo (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio e di certo non si può valorizzare Parte la sola introduzione dell' , questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
Ed infatti, l'Aec del 23 novembre 2017, nel prevedere gli aumenti Parte retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi -esplicitamente o implicitamente-il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
7. Occorre precisare altresì, in ragione della valutazione effettuata dalla società convenuta in sede di memoria di costituzione dell'introduzione Parte dell' con l'Accordo del 2017 come previsione da cui in ogni caso possa desumersi il superamento dell'eventuale uso aziendale esistente, che tale elemento dell'accordo costituisce circostanza di per sé neutrale. Deve infatti rilevarsi la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo alcuna incidenza sul TFR, elemento che porta ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali abbiano inteso valutare le conseguenze dell'assorbimento del superminimo ad opera della nuova voce retributiva (come peraltro evidenziato anche dalla Corte
d'appello nel citato filone giurisprudenziale;
ex multis sent. n. 263/23).
10 8. Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, basta qui richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione ormai consolidato, a mente del quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (v. tra le altre Cass. n. 26246 del 06/09/2022).
9. Il ricorso deve quindi essere accolto nei confronti di entrambe le società convenute, per ciascuna a seconda della durata del rapporto di lavoro
10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in Controparte_1 danno dei ricorrenti dal febbraio 2018.
Per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018.
11 Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, nella misura da determinarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo,.
Condanna e in solido, in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15%, rimborso C.U. ove versato ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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