Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
14 aprile 2001
14 aprile 2001
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Palermo, ordinanza 16/04/2021Provvedimento: 1 n. 7928/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE OPPOSIZIONI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA Il Giudice dott. Gianfranco Pignataro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/1/2021, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 dl n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A nella causa civile iscritta al n. 7928/2020 R.G. promossa con procedimento di cognizione sommaria ai sensi degli artt. 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011 e 702 bis cpc d a rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Altieri e Michele Parte_1 Pannia, - ricorrente - c o n t r o , Controparte_1 - convenuto …Leggi di più...
- art. 72 TU spese di giustizia·
- interpretazione restrittiva norma·
- opposizione a decreto di liquidazione·
- decadenza ex art. 71 TU spese di giustizia·
- contumacia·
- compensazione spese giudizio·
- applicazione analogica in malam partem·
- indennità di custodia·
- ausiliari del magistrato