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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
- (P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Canicattì, Viale Giudice A. Saetta n. 67, presso lo studio dell'avv.
Irene Ruggieri, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
- OPPONENTE -
E
- , (C.F.: ), titolare della ditta omonima, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, C.da Lacchi, presso lo studio dell'avv. Aldo
Currà, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e 2
non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 681/2017 con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ditta della somma di € 13.899,16 a saldo dei Controparte_1
lavori di messa in opera della fibra ottica sul cavo ingiunzione che quest'ultima avrebbe effettuato per conto della prima in territorio dei comuni di Decollatura, Serrastretta e Carlopoli.
A sostegno del gravame eccepiva, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della notifica, essendo stata la stessa effettuata presso la residenza della famiglia del legale rappresentante della società opponente e non presso la sua sede legale.
Deduceva, altresì, l'inesistenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito che si era inteso far valere, avendo prodotto il , in sede monitoria, solo 2 fatture, CP_1
che, per giurisprudenza consolidata, non valgono a dare prova del detto credito e, soprattutto, del rapporto sottostante, che veniva, peraltro, espressamente disconosciuto.
Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle spese sostenute in conseguenza dell'asserito grave inadempimento della ditta opposta che non avrebbe eseguito a regola d'arte i lavori commissionati, nonché il risarcimento dei danni riconducibili alla violazione, da parte del , del principio di buona fede che deve regolare i rapporti tra le CP_1
parti.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva in giudizio il Sig. quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, deducendo l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, di cui chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 24.07.2024, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente valutarsi l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, proposta dall'opponente, per inesistenza ovvero nullità della sua notificazione, essendo stata la stessa effettuata presso la residenza della famiglia del legale rappresentante e non presso la sede sociale. 3
Al riguardo si osserva che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente
o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice” (Cass. Civ. Ord. n. 24329/2024). Ed ancora si è precisato che il luogo in cui la notificazione “viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SS. UU. n. 14916/2016). Alla luce di tali considerazioni appare evidente come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata presso la residenza della famiglia del legale rappresentante della Società odierna opponente, e quindi, a persona avente con quest'ultima un collegamento, non può dirsi inesistente, non sussistendone i presupposti, ma semplicemente nulla e detta nullità deve dirsi “sanata per effetto dell'opposizione” (Cass. Civ. Ord. 29729/2019), atteso che appare evidente come quella notifica abbia comunque raggiuto il suo scopo. Ne consegue che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha prodotto a sostegno delle proprie ragioni creditorie, esclusivamente due fatture in cui viene riportata la somma asseritamente dovuta dall'opponente per i lavori che sarebbero stati posti in essere su incarico di quest'ultima.
Al riguardo deve rilevarsi che, come evidenziato dall'opponente medesima, la fattura commerciale è senz'altro titolo idoneo a giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, trattandosi di documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può rappresentare, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena, un valido elemento di prova circa la sussistenza del rapporto e, quindi, del credito che si intende far valere, dovendosi ricorrere, a tal fine, agli ordinari mezzi di prova, salvo che le dette fatture rimangano incontestate o vengano espressamente riconosciute dalla parte contro cui sono esibite. 4
Nel caso che ci occupa, le fatture su cui il ha inteso fondare la propria pretesa sono CP_1 state puntualmente contestate dalla che ha anche contestato l'esistenza di un Parte_1
contratto intercorso tra le parti e che potesse giustificare la pretesa medesima. Tuttavia, non può non notarsi la contraddittorietà della tesi difensiva dell'opponente, che, da un lato, disconosce l'esistenza di un rapporto intercorso con l'opposta e, dall'altro, afferma di avere già provveduto a corrispondere alla stessa quanto dovuto per i lavori da essa eseguiti, ammettendo, quindi, la conclusione di un contratto. E ciò appare ancor più evidente quanto la stessa opponente chiede, in via riconvenzionale, il pagamento delle spese sostenute per provvedere al completamento dei lavori che la ditta opposta non avrebbe eseguito a regola d'arte. Può, quindi, affermarsi con certezza, perché riconosciuto dalla stessa che tra le parti è intercorso un rapporto Parte_1
negoziale in forza del quale quest'ultima era tenuta a corrispondere all'opposta il corrispettivo per i lavori eseguiti su suo incarico. Ciò che, invece, manca è la prova della natura e dell'entità di tali lavori e del corrispettivo pattuito, per i quali le fatture prodotte sono assolutamente insufficienti, per cui, sotto tale profilo, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ugualmente infondata è la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Questa, infatti, ha dedotto di essere stata costretta ad intervenire, su richiesta della Società committente dei lavori per cui è causa, per provvedere al completamento degli stessi, atteso che questi non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte dalla ditta . A sostegno di ciò, però, non ha CP_1
prodotto elementi di prova sufficienti e, in particolare, non ha prodotto copia del contratto intercorso con la ditta né ha dimostrato in altro modo il suo contenuto, onde consentire CP_1
a questo giudice di valutare l'effettiva sussistenza di un inadempimento da parte di quest'ultima e l'entità dello stesso, che, peraltro, l'assenza di contestazioni precedenti all'instaurazione del presente giudizio porterebbe ad escludere.
Alla luce dell'assenza di prova, la domanda riconvenzionale deve, quindi, essere disattesa, anche sotto il profilo della richiesta risarcitoria per la dedotta assenza di buona fede, che, in virtù degli elementi acquisiti al processo, si ritiene di poter escludere.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: 5
1- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 681/2017 del
Tribunale di Lamezia Terme;
2- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 05 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
- (P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Canicattì, Viale Giudice A. Saetta n. 67, presso lo studio dell'avv.
Irene Ruggieri, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
- OPPONENTE -
E
- , (C.F.: ), titolare della ditta omonima, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, C.da Lacchi, presso lo studio dell'avv. Aldo
Currà, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e 2
non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 681/2017 con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ditta della somma di € 13.899,16 a saldo dei Controparte_1
lavori di messa in opera della fibra ottica sul cavo ingiunzione che quest'ultima avrebbe effettuato per conto della prima in territorio dei comuni di Decollatura, Serrastretta e Carlopoli.
A sostegno del gravame eccepiva, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della notifica, essendo stata la stessa effettuata presso la residenza della famiglia del legale rappresentante della società opponente e non presso la sua sede legale.
Deduceva, altresì, l'inesistenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito che si era inteso far valere, avendo prodotto il , in sede monitoria, solo 2 fatture, CP_1
che, per giurisprudenza consolidata, non valgono a dare prova del detto credito e, soprattutto, del rapporto sottostante, che veniva, peraltro, espressamente disconosciuto.
Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle spese sostenute in conseguenza dell'asserito grave inadempimento della ditta opposta che non avrebbe eseguito a regola d'arte i lavori commissionati, nonché il risarcimento dei danni riconducibili alla violazione, da parte del , del principio di buona fede che deve regolare i rapporti tra le CP_1
parti.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva in giudizio il Sig. quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, deducendo l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, di cui chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 24.07.2024, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente valutarsi l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, proposta dall'opponente, per inesistenza ovvero nullità della sua notificazione, essendo stata la stessa effettuata presso la residenza della famiglia del legale rappresentante e non presso la sede sociale. 3
Al riguardo si osserva che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente
o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice” (Cass. Civ. Ord. n. 24329/2024). Ed ancora si è precisato che il luogo in cui la notificazione “viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SS. UU. n. 14916/2016). Alla luce di tali considerazioni appare evidente come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata presso la residenza della famiglia del legale rappresentante della Società odierna opponente, e quindi, a persona avente con quest'ultima un collegamento, non può dirsi inesistente, non sussistendone i presupposti, ma semplicemente nulla e detta nullità deve dirsi “sanata per effetto dell'opposizione” (Cass. Civ. Ord. 29729/2019), atteso che appare evidente come quella notifica abbia comunque raggiuto il suo scopo. Ne consegue che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha prodotto a sostegno delle proprie ragioni creditorie, esclusivamente due fatture in cui viene riportata la somma asseritamente dovuta dall'opponente per i lavori che sarebbero stati posti in essere su incarico di quest'ultima.
Al riguardo deve rilevarsi che, come evidenziato dall'opponente medesima, la fattura commerciale è senz'altro titolo idoneo a giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, trattandosi di documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può rappresentare, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena, un valido elemento di prova circa la sussistenza del rapporto e, quindi, del credito che si intende far valere, dovendosi ricorrere, a tal fine, agli ordinari mezzi di prova, salvo che le dette fatture rimangano incontestate o vengano espressamente riconosciute dalla parte contro cui sono esibite. 4
Nel caso che ci occupa, le fatture su cui il ha inteso fondare la propria pretesa sono CP_1 state puntualmente contestate dalla che ha anche contestato l'esistenza di un Parte_1
contratto intercorso tra le parti e che potesse giustificare la pretesa medesima. Tuttavia, non può non notarsi la contraddittorietà della tesi difensiva dell'opponente, che, da un lato, disconosce l'esistenza di un rapporto intercorso con l'opposta e, dall'altro, afferma di avere già provveduto a corrispondere alla stessa quanto dovuto per i lavori da essa eseguiti, ammettendo, quindi, la conclusione di un contratto. E ciò appare ancor più evidente quanto la stessa opponente chiede, in via riconvenzionale, il pagamento delle spese sostenute per provvedere al completamento dei lavori che la ditta opposta non avrebbe eseguito a regola d'arte. Può, quindi, affermarsi con certezza, perché riconosciuto dalla stessa che tra le parti è intercorso un rapporto Parte_1
negoziale in forza del quale quest'ultima era tenuta a corrispondere all'opposta il corrispettivo per i lavori eseguiti su suo incarico. Ciò che, invece, manca è la prova della natura e dell'entità di tali lavori e del corrispettivo pattuito, per i quali le fatture prodotte sono assolutamente insufficienti, per cui, sotto tale profilo, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ugualmente infondata è la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Questa, infatti, ha dedotto di essere stata costretta ad intervenire, su richiesta della Società committente dei lavori per cui è causa, per provvedere al completamento degli stessi, atteso che questi non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte dalla ditta . A sostegno di ciò, però, non ha CP_1
prodotto elementi di prova sufficienti e, in particolare, non ha prodotto copia del contratto intercorso con la ditta né ha dimostrato in altro modo il suo contenuto, onde consentire CP_1
a questo giudice di valutare l'effettiva sussistenza di un inadempimento da parte di quest'ultima e l'entità dello stesso, che, peraltro, l'assenza di contestazioni precedenti all'instaurazione del presente giudizio porterebbe ad escludere.
Alla luce dell'assenza di prova, la domanda riconvenzionale deve, quindi, essere disattesa, anche sotto il profilo della richiesta risarcitoria per la dedotta assenza di buona fede, che, in virtù degli elementi acquisiti al processo, si ritiene di poter escludere.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: 5
1- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 681/2017 del
Tribunale di Lamezia Terme;
2- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 05 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito