Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 601/2024
Oggi 11 febbraio 2025 innanzi alla giudice Federica Ferrari, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. INTERNICOLA per la ricorrente e la dott.ssa Isernia per il resistente.
La procuratrice della resistente chiede di riunire la presente causa alla n. 761/2024, chiamata all'udienza di oggi, stante la sussistenza di connessione soggettiva.
L'avv. Internicola si oppone alla riunione.
La giudice, letto l'art. 151 disp. att. c.p.c., dispone la riunione della causa n.761/2024 alla presente.
L'avv Internicola aderisce ai conteggi formulati dal nelle memorie di CP_1
costituzione
I procuratori delle parti discutono oralmente le cause riunite e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Federica Ferrari pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 601/2024 e 761/2024 promosse da c.f.: , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Antonino Internicola C.F._2
RICORRENTI contro
(C. F. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FEDERICA LA ROSA dalla dott.ssa MARIA ISERNIA e dalla dott.ssa SARA PUNTI, funzionarie in servizio presso l' Controparte_3
RESISTENTE
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorsi
Conclusioni della resistente: come da comparse
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
Dai contratti di lavoro depositati dalle parti ricorrenti nei rispettivi atti di giudizio e dallo stato matricolare allegato dal resistente risulta che, con riferimento alla CP_1
causa n 601/2024, ha prestato servizio, quale docente a tempo Parte_1
determinato, nei seguenti periodi (per ciò che qui interessa):
- dall'11/11/2020 al 22/12/2020;
Pag. 2 di 6 - dal 7/01/2021 al 30/06/2021;
- dal 30/09/2021 al 4/02/2022;
- dal 7/02/2022 al 25/02/2022;
- dal 2/03/2022 al 4/03/2022;
- dal 7/03/2022 al 13/04/2022;
- dal 20/04/2022 al 22/04/2022;
- dal 26/04/2022 al 15/06/2022,
La ricorrente (Rg 761/2024) ha prestato servizio, quale docente a tempo Parte_2
determinato, nei seguenti periodi (per ciò che qui interessa):
- dal 26/04/2021 al 28/06/2021;
- dal 27/09/2021 al 22/12/2021;
- dal 10/01/2022 al 13/04/2022;
- dal 20/04/2022 al 29/06/2022.
Le ricorrenti lamentano di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al
31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, (Rg, 601/2024) domanda la Parte_1 condanna del convenuto a pagare il complessivo importo di € € 2.820,85 (o CP_1
altra somma accertata in giudizio) calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del
29 novembre 2007.
L'Amministrazione convenuta ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati dalla ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € € 2.605,28.
(Rg 761/2024) domanda la condanna del convenuto a pagare il Parte_2 CP_1 complessivo importo di € € 1.848,98 (o altra somma accertata in giudizio) calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007.
Pag. 3 di 6 L'Amministrazione convenuta ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati dalla ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 1.622,59.
Le cause all'odierna udienza sono riunite e decise con la pronuncia della presente sentenza.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
La stessa parte resistente ammette che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a riconoscere la voce di cui si tratta al personale docente che sia stato assunto per ogni tipo di supplenza.
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito.
Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Se, dunque, applicando tale principio la domanda delle ricorrenti risulta fondata nell'an,
a fronte delle contestazioni di parte resistente, la determinazione del credito deve essere effettuata tenendo conto di quanto segue.
Il calcolo del dovuto
Pag. 4 di 6 L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del
C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Gli importi da riconoscere, secondo quanto previsto dall'art 38 CCNL 19 aprile 2018, sono pari a € 174,50 mensili e quindi a € 5,81 giornalieri (€ 174,50/30).
All'odierna udienza il difensore delle ricorrenti ha aderito ai conteggi svolti dal nelle memorie di costituzione. CP_1
Riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, si osserva che non v'è soluzione di continuità tra la fine di ogni servizio di supplenza e l'inizio del successivo (se non per ciò che riguarda la fine della prima supplenza e l'inizio della seconda); pertanto la somma dovuta deve essere calcolata tenendo conto dei mesi di ogni anno scolastico e dei giorni residui, così come segue.
Con riguardo a quanto dovuto alla ricorrente vengono in rilievo i Parte_1
seguenti conteggi:
- dall'11/11/2020 al 22/12/2020: 1 mese e 11 giorni: (1x Euro 174,50) + (11x 5,81)
-238,41
- dal 7/01/2021 al 30/06/2021: 5 mesi e 23 giorni: (5x Euro 174,50) + (23x 5,81)
-1006,13
- dal 30/09/2021 al 4/02/2022: 4 mesi e 4 giorni: (4x Euro 174,50) + (4x 5,81) = 721,24
- dal 7/02/2022 al 25/02/2022: 19 giorni: 19x 5,81 =110,39
- dal 2/03/2022 al 4/03/2022: 3 giorni: 3x 5,81 =17,43
- dal 7/03/2022 al 13/04/2022: 1 mese e 6 giorni: (1x Euro 174,50) + (6x 5,81) =209,36
- dal 20/04/2022 al 22/04/2022: 3 giorni: 3x 5,81: 17,43
- dal 26/04/2022 al 15/06/2022: 1 mese e 20 giorni: (1x Euro 174,50) + (20x 5,81)
-290,7
L'importo complessivo dovuto è dunque pari a € 2611,09.
Pag. 5 di 6 Per quanto attiene invece alla posizione della ricorrente è corretto Parte_2
quantificare la retribuzione professionale alla medesima spettante alla stregua delle seguenti operazioni di calcolo:
- dal 26/04/2021 al 28/06/2021: 2 mesi e 2 giorni: (2x Euro 174,50) + (2x 5,81) =360,62
- dal 27/09/2021 al 22/12/2021: 2 mesi e 25 giorni: (2x Euro 174,50) + (25x 5,81)
-494,25
- dal 10/01/2022 al 13/04/2022: 3 mesi e 3 giorni: (3x Euro 174,50) + (3x 5,81) =
540,93
- dal 20/04/2022 al 29/06/2022: 2 mesi e 9 giorni: (2x Euro 174,50) + (9x 5,81) =401,29
L'importo complessivo dovuto è dunque pari a € 1797,09.
Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) accerta il diritto del ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione Parte_1 professionale docente” per gli anni scolastici indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 2611,09. oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
2) accerta il diritto del ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione Parte_2 professionale docente” per gli anni scolastici indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 1797,09 oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1500 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Deciso all'udienza del 11.02.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
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