Art. 5. 1. All' articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I termini previsti dall' articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresi' prorogati fino alla meta' per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo.
L'istanza e' comunicata al giudice e all'imputato.
Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessita' processuali.
Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti puo' essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione".
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 398/1984 (Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria), come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. - I termini previsti dall' art. 272 del codice di procedura penale , come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino ad un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell' art. 263-ter del codice di procedura penale , su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall' art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'istanza del giudice istruttore e' comunicata al pubblico ministero e all'imputato.
I termini previsti dall' art. 272 del codice di procedura penale possono essere altresi' prorogati fino alla meta' per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza e' comunicata al giudice e' all'imputato.
Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessita' processuali.
Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione".
"I termini previsti dall' articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresi' prorogati fino alla meta' per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo.
L'istanza e' comunicata al giudice e all'imputato.
Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessita' processuali.
Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti puo' essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione".
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 398/1984 (Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria), come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. - I termini previsti dall' art. 272 del codice di procedura penale , come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino ad un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell' art. 263-ter del codice di procedura penale , su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall' art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'istanza del giudice istruttore e' comunicata al pubblico ministero e all'imputato.
I termini previsti dall' art. 272 del codice di procedura penale possono essere altresi' prorogati fino alla meta' per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza e' comunicata al giudice e' all'imputato.
Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessita' processuali.
Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione".