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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1313/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA NO LO, TO
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3031/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2443/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2019 0050871971 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta alle conclusioni formulate in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.06.2024, rga n. 3031/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , proponeva appello avverso la sentenza non notificata n. 2443/2023, pronunciata il 15 luglio 2023, che aveva rigettato il ricorso originario contro la cartella di pagamento n.
29620190050871971000 (Euro 43.714,04).
L'appellante deduceva il difetto di legittimazione del funzionario costituito in primo grado per difetto/eccesso di procura, l'invalidità della notifica PEC per incompletezza dell'allegato e l'infondatezza della pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore e, nel merito, insistendo per la sanatoria di ogni vizio processuale e la regolarità della notifica.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di pregio è l'eccezione sulla pregiudiziale di inammissibilità (Art. 14 D.Lgs. 546/92).
Il Collegio ritiene di non poter accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata da ADER. Vertendo la controversia prevalentemente su vizi propri della cartella e della notifica, la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione appare sussistente, non ravvisandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore ai sensi della consolidata interpretazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 applicabile al caso di specie.
Il motivo di appello relativo al difetto di legitimatio ad processum del Dr. Nominativo_1 è fondato.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/92, l'Agente della Riscossione può stare in giudizio con i suoi funzionari, ma nel caso di specie tale facoltà era stata concessa dal legale rappresentante ai funzionari limitatamente alle cause di valore compreso nel limite previsto dall'art. 12 d.lgs. cit.
Secondo la Corte di Nomofilachia:
“Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.” (Cass. Sez. L., 22/07/2025, n. 20562, Rv. 675773 - 01)
Deve, pertanto, ritenersi non validamente costituito il rapporto processuale in primo grado, dal momento che la causa supera e superava tale valore.
Ne segue va accolto l'appello limitatamente alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in considerazione della mancata valida costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione.
Trattandosi di una causa soggetta alla previgente disciplina prevista dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la valida costituzione dell'Agente della Riscossione in questo grado di giudizio con richiamo alle difese ed alla produzione effettuate in primo grado consente comunque di ritenere acquisita al fascicolo la produzione documentale effettuata in primo grado.
In ordine alla contestata incompletezza della cartella, il Collegio osserva che l'onere della prova del perfezionamento della notifica è stato assolto mediante il deposito del duplicato informatico del messaggio
PEC (file.eml) e delle ricevute di consegna. Il documento informatico prodotto dall'Ufficio dimostra che il messaggio inviato conteneva l'atto nella sua interezza.
La doglianza dell'appellante circa la ricezione parziale non risulta supportata da idonea prova (come una perizia informatica sul dispositivo di ricezione) atta a superare quanto risulta dalle ricevute di consegna del sistema PEC dei gestori del mittente e del destinatario.
Infine, quanto all'inesistenza del debito, le censure appaiono generiche.
L'atto impugnato (cartella di pagamento) reca l'indicazione degli estremi del ruolo e dell'ente creditore. In assenza di contestazioni specifiche dell'appellante circa l'avvenuto pagamento o la sussistenza di fatti estintivi, la pretesa deve ritenersi legittima.
L'appellante non ha fornito elementi concreti atti a ribaltare le risultanze del ruolo, che gode di una presunzione di veridicità derivante dalla formazione da parte della Pubblica Amministrazione.
L'appello per questo motivo pertanto non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza parziale dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo nella misura della metà, come da dispositivo che tiene già conto di tale riduzione, restando compensate fra le parti nel resto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le spese di lite del giudizio di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate in
Euro 750,00, oltre oneri di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, restando nel resto compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA NO LO, TO
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3031/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2443/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2019 0050871971 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta alle conclusioni formulate in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.06.2024, rga n. 3031/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , proponeva appello avverso la sentenza non notificata n. 2443/2023, pronunciata il 15 luglio 2023, che aveva rigettato il ricorso originario contro la cartella di pagamento n.
29620190050871971000 (Euro 43.714,04).
L'appellante deduceva il difetto di legittimazione del funzionario costituito in primo grado per difetto/eccesso di procura, l'invalidità della notifica PEC per incompletezza dell'allegato e l'infondatezza della pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore e, nel merito, insistendo per la sanatoria di ogni vizio processuale e la regolarità della notifica.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di pregio è l'eccezione sulla pregiudiziale di inammissibilità (Art. 14 D.Lgs. 546/92).
Il Collegio ritiene di non poter accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata da ADER. Vertendo la controversia prevalentemente su vizi propri della cartella e della notifica, la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione appare sussistente, non ravvisandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore ai sensi della consolidata interpretazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 applicabile al caso di specie.
Il motivo di appello relativo al difetto di legitimatio ad processum del Dr. Nominativo_1 è fondato.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/92, l'Agente della Riscossione può stare in giudizio con i suoi funzionari, ma nel caso di specie tale facoltà era stata concessa dal legale rappresentante ai funzionari limitatamente alle cause di valore compreso nel limite previsto dall'art. 12 d.lgs. cit.
Secondo la Corte di Nomofilachia:
“Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.” (Cass. Sez. L., 22/07/2025, n. 20562, Rv. 675773 - 01)
Deve, pertanto, ritenersi non validamente costituito il rapporto processuale in primo grado, dal momento che la causa supera e superava tale valore.
Ne segue va accolto l'appello limitatamente alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in considerazione della mancata valida costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione.
Trattandosi di una causa soggetta alla previgente disciplina prevista dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la valida costituzione dell'Agente della Riscossione in questo grado di giudizio con richiamo alle difese ed alla produzione effettuate in primo grado consente comunque di ritenere acquisita al fascicolo la produzione documentale effettuata in primo grado.
In ordine alla contestata incompletezza della cartella, il Collegio osserva che l'onere della prova del perfezionamento della notifica è stato assolto mediante il deposito del duplicato informatico del messaggio
PEC (file.eml) e delle ricevute di consegna. Il documento informatico prodotto dall'Ufficio dimostra che il messaggio inviato conteneva l'atto nella sua interezza.
La doglianza dell'appellante circa la ricezione parziale non risulta supportata da idonea prova (come una perizia informatica sul dispositivo di ricezione) atta a superare quanto risulta dalle ricevute di consegna del sistema PEC dei gestori del mittente e del destinatario.
Infine, quanto all'inesistenza del debito, le censure appaiono generiche.
L'atto impugnato (cartella di pagamento) reca l'indicazione degli estremi del ruolo e dell'ente creditore. In assenza di contestazioni specifiche dell'appellante circa l'avvenuto pagamento o la sussistenza di fatti estintivi, la pretesa deve ritenersi legittima.
L'appellante non ha fornito elementi concreti atti a ribaltare le risultanze del ruolo, che gode di una presunzione di veridicità derivante dalla formazione da parte della Pubblica Amministrazione.
L'appello per questo motivo pertanto non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza parziale dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo nella misura della metà, come da dispositivo che tiene già conto di tale riduzione, restando compensate fra le parti nel resto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le spese di lite del giudizio di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate in
Euro 750,00, oltre oneri di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, restando nel resto compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio indicata in epigrafe.