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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14753 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 23.05.2025, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano, in via Carlo Perini n. 18, presso lo studio dell'avv. Noemi
Brambilla, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Caio Mario presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria
Fargione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
OGGETTO: domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025. pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, a titolo di
[...] indennizzo dovuto in forza della polizza denominata “Attiva”, stipulata dal coniuge e Parte_2 comprendente la garanzia per gli infortuni e le malattie.
A fondamento delle domande proposte, l'attrice ha dedotto che al marito, nel 2018, sarebbe stato diagnosticato un tumore nel trigono vescicale, che avrebbe comportato l'asportazione totale della vescica, con conseguente riconoscimento da parte dell'INPS di una invalidità pari al 100%.
L'assicurazione, tuttavia, avrebbe omesso di corrispondere l'indennizzo dovuto in forza della polizza
“Attiva”, ritenendo l'invalidità accertata conseguenza diretta di una patologia pregressa, risalente al
1994.
L'attrice ha evidenziato la tempestiva indicazione, nel questionario compilato dal coniuge, della patologia sofferta nel 1994, la quale peraltro sarebbe del tutto estranea al tumore vescicale diagnosticato nel 2018.
Si è costituita in giudizio la per unipersonale chiedendo il Controparte_1 CP_1 rigetto delle domande proposte in quanto infondate. La convenuta ha evidenziato la non indennizzabilità del sinistro in quanto la patologia diagnosticata nel 2018 sarebbe riconducibile ad una condizione antecedente alla stipulazione della polizza e, segnatamente, al 1994 quando venne diagnosticata a una neoformazione vescicale. Parte_2
Ne discenderebbe l'esclusione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 82, lett. a) delle condizioni di polizza.
La convenuta ha evidenziato la non indennizzabilità del sinistro anche ai sensi dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, avendo il contraente omesso di comunicare le sue reali condizioni di salute al momento della stipulazione del contratto.
In via subordinata, qualora non si ritenesse configurabile una condotta dolosa o gravemente colposa del contraente, l'assicurazione ha invocato l'applicazione del disposto dell'art. 1893 comma secondo c.c., con conseguente riduzione dell'indennizzo dovuto in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicurazione avesse conosciuto l'effettivo stato di salute del contraente.
pagina 2 di 4 Da ultimo, la convenuta ha contestato che abbia effettivamente riportato, a causa della Parte_2 patologia diagnosticatagli, una invalidità del 100%.
2. Le domande proposte dall'attrice non possono trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 82, lett. a) - Sezione Malattie delle condizioni generali della polizza Attiva, stipulata da , la garanzia non è operante per le: “conseguenze dirette di infortuni, le malattie, le Parte_2 malformazioni e gli stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriormente alla stipula del contratto, nuovo o in sostituzione, anche se già oggetto di liquidazione da parte della Società, o che abbiano comportato sintomatologie significative o ricorrenti tali da essere comunque note all'Assicurato all'atto della stipula stessa del contratto, tanto se sottaciuti in quel momento alla Società con dolo o colpa grave quanto se dichiarati, salvo per questi ultimi
l'eventuale assicurabilità mediante l'esplicito patto speciale previsto all'art. 83”.
La consulenza tecnica svolta in corso di causa ha accertato che a , nel 1994, è stato Parte_2 diagnosticato un carcinoma papillare della vescica a cellule transizionali G2, che infiltrava il tessuto connettivo sottoepiteliale. Il tumore è stato trattato mediante elettrosezione transuretrale.
I successivi controlli (ecografie ed esami citologici) sono risultati negativi fino al 2006, data dell'ultimo referto di follow-up allegato in atti.
Il CTU ha chiarito che il carcinoma manifestato nel 1994 è una formazione tumorale maligna e non può, quindi, essere definita come un “polipo”, come indicato dall'interessato nel questionario compilato al momento della stipulazione della polizia.
Il CTU ha altresì evidenziato che il tumore diagnosticato nel 2018 non può essere qualificato come una nuova malattia, bensì trattandosi di una recidiva del carcinoma manifestatosi nel 1994.
Può quindi concludersi che nel 2011, al momento della stipulazione della polizza assicurativa infortuni e malattia per cui è causa, era ancora affetto da una preesistente patologia Parte_2 oncologica vescicale e, segnatamente, da un carcinoma papillare della vescica a cellule transizionali
G2, infiltrante il tessuto connettivo.
Il CTU ha altresì chiarito, a fronte delle contestazioni del perito di parte attrice, che non incidono su tali conclusioni il lasso temporale decorso tra la prima diagnosi e quella del 2018 (circa 23 anni) e il diverso grading della manifestazione tumorale ossia la diversa profondità di invasione (G3 nel 2018 e
G2 nel 1994), rilevando di contro la medesima natura della patologia (tumore alla vescica).
Risultando quindi accertato che la patologia diagnosticata a è conseguenza diretta di Parte_2 una malattia manifestatasi anteriormente alla stipulazione del contratto, deve escludersi l'operatività della garanzia assicurativa, essendo irrilevante, ai sensi dell'art 82 lett. a) delle condizioni generali di pagina 3 di 4 contratto, la circostanza che la patologia sia stata dichiarata dal contraente nel questionario, sebbene con l'erronea qualificazione della stessa quale “polipo” alla vescica.
In ragione della accertata esclusione della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 82 lett. a) delle condizioni generali di contratto, le ulteriori questioni oggetto di contestazione tra le parti devono ritenersi assorbite.
In conclusione, le domande proposte devono essere rigettate.
3. L'oggettiva complessità dell'accertamento tecnico sotteso alla decisione, atteso il significativo lasso temporale decorso tra la prima e la seconda diagnosi di tumore, impone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU restano a carico dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 unipersonale ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte all'attrice, compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Roma, 23.10.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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