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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1042 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.04.2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lecce, presso la Parte_1 C.F._1 cancelleria della Corte di Appello e rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pacifici, come da mandato in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Taranto, alla via Controparte_1 C.F._2
Mazzini n.93, presso lo studio dell'avv. Massimo De Filippis da cui è rappresentato e difeso come da mandato in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
(c.f. ) ed eredi di (c.f. CP_2 C.F._3 Persona_1
); C.F._4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n.21619/2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 241/2015 avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1296/12.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, i sigg. ri Parte_1 Per_1
e al fine di sentire pronunciare sentenza dichiarativa del proprio
[...] Controparte_1 CP_2
acquisto a titolo originario del diritto di proprietà di un appartamento in Taranto, al terzo piano
1 dell'immobile condominiale di via Cagliari, 44. Deduceva che verso la metà degli anni '80, il proprio fratello, aveva avviato trattative con il sig. imprenditore edile, Parte_2 Persona_2 per l'acquisto dell'appartamento in questione. Nell'ambito di tale rapporto negoziale, il nominato proprietario aveva ceduto al l'uso di detto appartamento, affinché ne potesse valutare il Parte_1
gradimento.
Il sig. non avendo necessità di trasferirsi in detto appartamento, ne aveva ceduto Parte_2
l'uso alla sorella , avendo costei difficoltà a trovare una sistemazione abitativa per sé e per Pt_1
la propria famiglia.
L'attrice affermava pertanto di aver abitato ininterrottamente nel predetto immobile sin dal 1987 esercitando sullo stesso un possesso pieno – uti dominus - senza contestazione alcuna da parte di chicchessia – e, quindi, pacificamente.
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 1296/12 rigettava la domanda ritenendo, tra l'altro, che si trattasse di detenzione e non di possesso dell'immobile. Accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di rilascio dell'immobile de quo e condannava la al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio.
Quest'ultima interponeva appello alla predetta sentenza che però veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto per violazione dell'art.342 c.p.c..
Avverso detta sentenza ricorreva in cassazione la Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza 21619/2021 così disponeva: “Con sentenza n. 241/2015, la
Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Parte_1
avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Taranto aveva respinto la domanda di
[...] usucapione dell'immobile descritto in atti, proposta dall'appellante. Secondo il giudice distrettuale, la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., pur lasciando inalterata la forma dell'atto, richiederebbe,
a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che la parte ha inteso impugnare e delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, mentre – nello specifico – non erano state indicate le parti della decisione di cui si richiedeva la riforma (né era stato specificato in quale modo dovessero essere modificate), era stato riproposto lo stesso iter del primo grado anche da un punto di vista logico-ricostruttivo e, soprattutto, non era stato individuato il nesso causale tra l'errore denunciato e la decisione impugnata. La cassazione della sentenza è chiesta da con ricorso basato su Parte_1
cinque motivi. e resistono con CP_2 Persona_1 Controparte_1 controricorso…omissis…3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 4 c.p.c., censurando l'erroneità della dichiarazione d'inammissibilità
2 dell'appello. Sostiene il ricorrente che l'impugnazione sollevava tre distinte contestazioni dirette ad ottenere l'integrale riforma della pronuncia impugnata, e conteneva una compiuta esposizione delle ragioni di dissenso vertenti, rispettivamente, sulla qualificazione del potere di fatto esercitato dalla ricorrente, sulla irrilevanza di eventuali atti di interversione del possesso e sul pieno assolvimento dell'onere della prova dell'esercizio del possesso ad usucapionem. Il motivo è fondato. La Corte distrettuale ha erroneamente giudicato inammissibile l'impugnazione in assenza dell'indicazione delle parti della sentenza di cui la aveva inteso ottenere la riforma e della individuazione Parte_1
del nesso causale intercorrente tra l'errore denunciato e la pronuncia, ciò sull'assunto della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, che avrebbe imposto rigorose prescrizioni contenutistiche dell'impugnazione. Secondo l'insegnamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno invece interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio d'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. 27199/2017). Non erano quindi necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l'espressa individuazione delle modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice tanto più che, come si evince dall'esame dell'atto di appello e della stessa sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3), la ricorrente aveva chiesto la riforma integrale della decisione, contestando in modo argomentato la decisione di primo grado, specie riguardo alla natura del potere esercitato, invocando l'operatività della presunzione di possesso sancita dall'art. 1141 c.c.. L'impugnazione, pur non strutturata, possedeva – in definitiva – tutti i requisiti di contenuto richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonostante la riproposizione di gran parte delle questioni già poste all'esame del tribunale. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può difatti sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò – come nel caso in esame – determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata
e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016)”.
Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte, dopo aver riassunto sinteticamente il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, dichiarandoli assorbiti - attenendo essi al merito della lite il cui
3 esame era da demandare al giudice del rinvio – così provvedeva: “accoglie il secondo motivo, respinge il primo e dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità”.
Per completezza va precisato che con il primo motivo la aveva sollevato la questione di Parte_1 legittimità costituzionale dell'art.342 c.p.c. come riformulato dall'art.54 D.L. 83/2012 convertito con
L.134/2012 in relazione all'art 77 Cost.
Con il terzo motivo la ricorrente aveva denunciato la violazione dell'art. 1141 commi primo e secondo, affermando che sebbene l'immobile fosse stato in precedenza detenuto dal fratello della quest'ultima non aveva ottenuto la disponibilità dell'immobile del bene a titolo precario e Parte_1
pertanto poteva invocare la presunzione di possesso e non era tenuta a dimostrare di aver compiuto atti di interversione del possesso.
Con il quarto motivo aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli art.2697 c.c. e 2729 perché avendo provato la ricorrente di aver esercitato il possesso per il tempo necessario per l'usucapione era onere del convenuto provare che il potere di fatto fosse avvenuto a titolo di detenzione.
Con il quinto motivo aveva denunciato la violazione degli art.115 e 1158 c.c. ed aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dato rilievo ai fini della prova del possesso alla residenza anagrafica dal 1994 e per aver ritenuto carente la prova del possesso ultraventennale per quanto emerso a seguito di prova orale.
La sig.ra riassumeva la causa ex art.392 c.p.c. chiedendo alla Corte di appello di Parte_1
Lecce, in qualità di giudice di rinvio: a) riformare la sentenza impugnata accogliendo le conclusioni già formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado;
b) dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dagli appellati, per il motivo esposto. Con ogni conseguente statuizione.
Nelle more del giudizio in cassazione decedeva sicchè l'atto di riassunzione veniva Persona_1
notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nonché a e Controparte_1 CP_2
Si costituiva il sig. resistendo alle domande della Controparte_1 Parte_1
Non si costituivano nel presente grado di giudizio gli eredi di e . Persona_1 CP_2
All'udienza del 19.4.2023, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con il primo motivo rubricato nell'atto di citazione in riassunzione “Violazione e falsa applicazione dell'art.1141 c.c.” la sostanzialmente deduce che sebbene l'immobile fosse stato in Parte_1
precedenza detenuto dal proprio fratello, ne aveva ottenuto la disponibilità ed aveva iniziato a possederlo in base ad un titolo rimasto sconosciuto in giudizio e non per successione nel rapporto di comodato di cui era parte , come affermato dal primo giudice. Sostiene pertanto Parte_2
che il tribunale di Taranto avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 1141 comma 2
(c.d. interversio possessionis) che implicherebbe l'accertata consapevolezza che il possesso fosse iniziato a titolo di detenzione mentre avrebbe dovuto essere applicata la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c..
Con il secondo motivo rubricato nell'atto di citazione in riassunzione “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e segg. c.c. Erronea percezione e valutazione delle risultanze istruttorie.
Motivazione apparente ed insufficiente” l'attrice in riassunzione sostiene che avendo provato di aver esercitato il possesso sull'immobile de quo per oltre un ventennio, tempo necessario per l'usucapione, era onere dei convenuti in primo grado provare che il potere di fatto fosse stato esercitato a titolo di detenzione. Censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dato rilevanza ai fini della prova del possesso alle risultanze della residenza anagrafica (anno 1994) e per aver ritenuto la carenza di prova del possesso ultraventennale all'esito della prova orale.
Con il terzo motivo la reitera l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale Parte_1
proposta dai convenuti avente ad oggetto il rilascio dell'appartamento in questione ed accolta dal tribunale di Taranto. Deduce che successivamente alla sentenza del tribunale di Taranto l'immobile era stato venduto già nel corso del giudizio di primo grado con conseguente improcedibilità della domanda per sopravvenuto venir meno dei presupposti dell'azione ovvero interesse e legittimazione ad agire.
I primi due motivi vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi essendo identiche le questioni giuridiche agli stessi sottese.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la aveva dedotto che il fratello Parte_1 Parte_2
le aveva concesso l'uso dell'appartamento a sua volta ricevuto in uso dal costruttore Persona_2
con il quale aveva intrapreso trattative finalizzate all'acquisto dello stesso. Circostanza confermata dallo stesso in sede di prova testimoniale. Ne consegue che, essendo state Parte_2
chiaramente indicate dalla odierna attrice in riassunzione le modalità con cui era pervenuta ad ottenere l'uso dell'immobile, non è condivisibile la tesi, dalla stessa sostenuta, di aver iniziato a possedere l'immobile in base ad un “titolo sconosciuto” e non per successione nel rapporto di comodato di cui era parte il fratello. Sicché nella fattispecie va confermato il convincimento del tribunale di Taranto
5 secondo cui la relazione della con l'immobile di cui trattasi si configuri in termini di mera Parte_1
detenzione e non di possesso.
Né può ritenersi che la detenzione si sia tramutata in possesso ai sensi dell'art.1141 c.c. secondo comma, mancando all'evidenza la prova che il titolo fosse mutato “per causa proveniente da un terzo
o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
L'interversione nel possesso, per giurisprudenza costante, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dello “animus rem sibi habendi".
In ogni caso ai fini della declaratoria di usucapione è necessaria la prova rigorosa sia del cd. animus possidendi ovvero della volontà della di comportarsi come se fosse effettivamente titolare Parte_1
del diritto di proprietà sia la prova del possesso continuato per venti anni.
Quanto al primo requisito va detto che i testi escussi hanno riferito che la non ha mai Parte_1
partecipato ad una assemblea condominiale, né la stessa ha fornito la prova di aver compiuto sull'immobile attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (ad es. manutenzione straordinaria dell'immobile), né di aver pagato i corrispondenti oneri condominiali ordinari e straordinari, invece addebitati agli eredi sin dall'anno 2000, circostanza che esclude l'animus rem sibi habendi, Per_1 necessario ai fini dell'usucapione.
Anche il secondo motivo è infondato in quanto parte da un presupposto errato atteso che la Parte_1 non ha provato di aver posseduto l'immobile per oltre venti anni, ulteriore requisito necessario ex lege ai fini dell'acquisto per usucapione. Per dimostrare l'usucapione sono indispensabili prove certe che attestino l'inizio dell'eventuale possesso.
In primis va rilevato che in effetti dalla certificazione anagrafica in atti risulta che la è Parte_1 residente nell'immobile solo a decorrere dal 1994. Inoltre non sono state neppure prodotte in giudizio intestazioni di utenze ante 1995.
I testi escussi, ad eccezione del fratello della pur confermando che la stessa abita Parte_1 nell'appartamento in Taranto, alla via Cagliari n.44, non sono stati in grado di riferire in ordine alla decorrenza dell'uso dell'immobile da parte della stessa.
La testimonianza di , in assenza di ulteriori riscontri, non può ritenersi prova certa Parte_2 in ordine all'inizio dell'eventuale possesso da parte dell'attrice in riassunzione.
Alla luce di quanto esposto può concludersi che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di usucapione dell'immobile de quo da parte della Parte_1
6 La Corte quindi condivide l'iter logico – giuridico seguito dal tribunale di prime cure considerato anche che gli elementi atomisticamente indicati dalla non sono in grado di scalfire la Parte_1
robustezza della sentenza impugnata.
Anche il terzo motivo è infondato atteso quanto disposto dall'art.111 c.p.c.:” Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Sul punto anche la giurisprudenza si è così espressa “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non intervenuto, ne' chiamato in causa nel processo proseguito tra le parti originarie a norma dell'art. 111 cod. proc. civ. e conclusosi con l'accoglimento della domanda del dante causa, può far valere tutti i diritti spettanti al proprio autore, compreso quello di agire "in executivis" contro il soccombente in base alla condanna anzidetta” (Cass.1994 n.8459; 2018
n.12310).
In applicazione del criterio della soccombenza ed avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del I° giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, I^ sezione civile, pronunciando in sede di rinvio della Corte di cassazione così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1296/12 del Tribunale di Taranto;
- condanna al pagamento, in favore di , degli eredi di Parte_1 Controparte_1
e di , in solido tra loro, delle spese processuali del I° giudizio di Persona_1 CP_2 appello, del giudizio di cassazione liquidate rispettivamente in € 3.500,00 per il primo giudizio di appello, € 2.800,00 per il giudizio di cassazione, nonché, nei soli confronti di al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in € Controparte_1
3.500,00 per il presente grado di giudizio, oltre per tutti i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico di . Parte_1
7 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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