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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 4576 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Responsabilità professionale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
) e (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
nata a [...] il [...], tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Frattamaggiore (NA) il 05/02/2018, elettivamente domiciliati in
Napoli (NA), alla Via Giotto n. 25, presso lo studio dell'Avv. Orlando
Gennaro, come da procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
E
(P. IVA ), in persona del Direttore Generale CP_1 P.IVA_1
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 32 p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Cesare Rosaroll n. 70, presso lo studio dell'Avv. De Rosa Elena (C.F. ), che C.F._6
la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Roma n.
266, presso lo studio dell'Avv. Pezone Antonio (C.F. ) C.F._7
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), ivi Controparte_3 C.F._8
elettivamente domiciliata alla Piazza Eritrea n. 3, presso lo studio dell'Avv.
RU AR EN (C.F. ), che la rappresenta e C.F._9
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
P. IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_3
del procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Milano (MI), alla
Via Besana n. 9, presso lo studio dell'Avv. Cioppa Carlo (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._10
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 32 (C.F. ); Parte_6 C.F._11
PARTE CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/05/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20/04/2021 , Parte_1
, , tutti in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio Persona_1
Co l' e la esponendo che: in data 01/02/2018 CP_1 CP_6 [...]
veniva accompagnato presso il P.S. dell'Ospedale “S. Giovanni di Per_1
Dio” di Frattamaggiore a causa di dolori addominali con alvo chiuso;
all'esito degli esami effettuati, i sanitari diagnosticavano una leucocitosi non specificata e accertavano la presenza di una “bolla gastrica” da probabile situs inversus, disponendo il trasferimento del paziente presso la Casa
[...]
, in ragione della carenza di posti letti disponibili;
Controparte_7
in data 04/02/2018 i sanitari della Casa di Cura sospettavano un edema polmonare acuto, per cui il paziente veniva di nuovo trasferito presso il P.O. di Frattamaggiore, ove si rilevava nuovamente la presenza di una “bolla gastrica”, con presenza di leucocitosi neutrofila ed incremento dei valori di creatininemia, amilasemia, LDH e D-dimero; effettuata una consulenza cardiologica, veniva altresì diagnosticato uno shock settico;
nel corso dell'esecuzione della tac, tuttavia, alle ore 01:00 del 05/02/2018 il paziente decedeva per arresto cardiocircolatorio;
orbene, nell'operato dei sanitari del nosocomio di Frattamaggiore è possibile individuare numerosi profili di
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 32 responsabilità, in particolare sotto il profilo diagnostico (per l'erronea rilevazione del situs inversus) nonché per l'omessa tempestiva esecuzione di una rx e di una tac dell'addome, negligenze a causa delle quali non è stato predisposto il necessario percorso clinico indirizzato all'intervento chirurgico, che avrebbe verosimilmente impedito il decesso;
altre criticità emergevano anche nel corso del ricovero presso la clinica privata, poiché lo staff medico, pur fuorviato dalla precedente diagnosi errata, non ha mai effettuato alcun approfondimento diagnostico né sottoposto il paziente ad una consulenza chirurgica;
tali carenze nell'assistenza prestata al paziente giustificano il ristoro iure hereditatis del danno “terminale” sofferto dal de cuius, nonché il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subìto in proprio dagli odierni attori, da personalizzare adeguatamente in considerazione della peculiare intensità del vincolo affettivo e della condizione di fragilità del congiunto affetto da sindrome di Down;
inoltre, madre del de Parte_2
cuius ha sviluppato anche un danno di natura biologica consistente in una sindrome ansioso-depressiva di grado grave.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare la responsabilità dell' e della in solido ovvero nella misura ritenuta CP_1 CP_2
di giustizia, per la causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio e iure hereditatis, compreso il danno biologico terminale, morale, da agonia, parentale, esistenziale, ITP, ITT, spese effettuate e quant'altro dovuto, oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata, condannare i convenuti al pagamento di quanto ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di vita, nonché del danno non patrimoniale subito dagli istanti iure proprio, compreso quello parentale, esistenziale e
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 32 biologico, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 05/07/2021 si costituiva ritualmente in giudizio l' CP_1
, la quale, contestando gli avversi assunti, eccepiva l'inammissibilità e
[...]
improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva, le numerose carenze documentali della cartella clinica prodotta nonché la mancata dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il danno lamentato, evidenziando altresì che il successivo ricovero presso la
[...]
ha comunque interrotto ogni nesso con il precedente ricovero. CP_8
Ciò posto, concludeva chiedendo di: dichiarare la nullità della domanda attorea ovvero rigettarla siccome infondata in fatto e in diritto;
in ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare la responsabilità esclusiva della
Cont ovvero condannarla in via solidale con l' escludendo le voci CP_2
di danno non dovute, riconoscendo una quota di responsabilità maggiore a carica della rigettare ogni eventuale richiesta formulata dalla CP_2 CP_2
Cont nei confronti dell' con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con comparsa del 06/07/2021 si costituiva ritualmente in giudizio la CP_2
la quale affermava che la era attrezzata
[...] Controparte_8
esclusivamente per l'assistenza di pazienti c.d. “medici” e non anche di pazienti “chirurgici” o ad elevato carico assistenziale, per cui si era proceduto con la somministrazione di cure ed analisi adeguate rispetto alla diagnosi in ingresso, tant'è che appena il paziente si è aggravato questi veniva immediatamente ritrasferito presso il presidio ospedaliero di provenienza affinché venisse sottoposto al necessario percorso diagnostico-terapeutico; evidenziava, dunque, l'assenza di condotte contrarie alla diligenza imputabili
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 32 al personale della l'assenza di nesso causale tra l'operato dei sanitari CP_2
e il decesso del paziente nonché la carenza probatoria a fondamento dei danni lamentati dagli attori;
chiedeva altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa dei Dottori che avevano assistito il nel corso del ricovero, così da Per_1
esercitare rivalsa nei loro confronti qualora ne venisse accertata la responsabilità per i fatti di causa.
Chiesta preliminarmente l'autorizzazione alla predetta chiamata in causa, la rassegnava le seguenti conclusioni: accertare la non imputabilità a CP_2
di alcuna responsabilità per i fatti dedotti in lite, rigettando ogni CP_2
domanda proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di accertamento di responsabilità della CP_2
escludere o ridurre il diritto degli attori iure proprio o iure hereditario ex art. 1227 c.c., e comunque ridurre il quantum in ragione dell'accertamento dell'effettiva colpevolezza e responsabilità, dedotto il risarcimento che gli attori dovessero conseguire dalle compagnie assicuratrici eventualmente chiamate dalle altre parti del giudizio;
dichiarare la quota interna di responsabilità solidale della convenuta anche ai fini CP_1
dell'esercizio del diritto di regresso con condanna condizionale della medesima convenuta a tenere indenne la della quota di CP_2
Cont responsabilità ascrivibile all' dichiarare la responsabilità e individuare le quote interne di responsabilità solidale dei terzi chiamati e Parte_6
, nonché il diritto di rivalsa della ei confronti degli Controparte_3 CP_2
stessi in relazione a qualsiasi somma che dovesse essere tenuta a corrispondere in forza del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 07/07/2021, differiva la prima udienza al 13/01/2022 al fine
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 32 di consentire la chiamata in causa del Dott. e della Dott.ssa Parte_6
. Controparte_3
In data 22/12/2021 si costituiva ritualmente in giudizio , Controparte_3
eccependo la nullità e l'improcedibilità della domanda formulata nei suoi confronti dalla l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità nella CP_2
vicenda de qua, avendo ella prestato assistenza in ossequio alle buone pratiche clinico-assistenziali e tenendo conto della diagnosi di ingresso del paziente;
precisava, peraltro, che nel caso di specie non è nota la causa del decesso e che quanto dedotto nell'atto introduttivo dagli attori risulta una mera ipotesi, priva di riscontro empirico;
sosteneva, infine, di essere assicurata per la responsabilità civile professionale con la chiedendone la Controparte_9
chiamata in causa al fine di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole.
Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo di: rilevare la nullità dell'atto di citazione di terzo per genericità ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
autorizzare la chiamata in causa di dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e Controparte_9
comunque rigettare per infondatezza in fatto e diritto ogni avversa domanda;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, porre ogni onere a carico esclusivo della condannare gli attori ovvero Controparte_9
la Compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Con decreto del 23/12/2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della
Controparte_9
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 32 Con istanza del 28/12/2021, riferiva che la Controparte_3 CP_9
aveva comunicato di aver assistito la propria assicurata esclusivamente
[...]
nella qualità di intermediario con la compagnia AM Trust S.p.A., chiedendo pertanto di autorizzare la chiamata in causa nei confronti di quest'ultima, richiesta che veniva poi accolta dal Giudice come da decreto del 07/01/2022.
In data 19/04/2022 si costituiva ritualmente nel giudizio la
[...]
la quale contestava la fondatezza della domanda attorea Controparte_4
nell'an e nel quantum, deducendo in particolare l'assenza di condotte negligenti imputabili alla Dott.ssa e, comunque, la mancata prova CP_3
del nesso di causalità con il decesso del deduceva, inoltre, che Per_1
l'unico soggetto eventualmente responsabile potrebbe essere la struttura sanitaria, non anche il medico che concretamente abbia prestato assistenza, che risponde solo in caso di dolo o colpa grave;
eccepiva, infine,
l'inoperatività della polizza poiché la fattispecie sarebbe riconducibile a molteplici ipotesi di esclusione della garanzia prestata.
Ciò premesso, chiedeva di: dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dagli attori;
in via subordinata, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile alla Dott.ssa ; dichiarare l'assenza di un CP_3
contratto d'opera intellettuale tra la Dott.ssa e il paziente CP_3 [...]
; dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 2043 c.c. e, per Per_1
l'effetto, rigettare la domanda proposta in giudizio;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'esclusiva responsabilità della e CP_2
dichiarare l'insussistenza di profili di colpa grave a carico della Dott.ssa
, tenendola indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata dagli attori CP_3
e dalla struttura convenuta;
in via ancora più gradata, qualora fosse accertata
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 32 la responsabilità e la colpa grave della Dott.ssa , limitare la CP_3
condanna o rivalsa della struttura sanitaria nei limiti della prova della responsabilità per colpa grave e nei limiti di polizza, previa declaratoria di incompetenza del Tribunale in luogo della competenza della Corte dei Conti;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Concessi termini per il deposito di memorie istruttorie, con ordinanza del
09/05/2023 venivano concessi ulteriori termini al fine di esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, il quale tuttavia si concludeva con esito negativo.
Espletate le attività peritali da parte del collegio di CTU nominato con ordinanza del 11/01/2024, all'esito dell'udienza del 19/05/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. .
***
1.1. Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte attrice,
è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto e alla natura della responsabilità delle Strutture e degli esercenti la professione sanitaria convenuti in giudizio ed il relativo regime probatorio.
A partire dalle Sezioni Unite n. 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c., “oltre che dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1228 c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 32 subordinato” (Cass. civ., n. 24285/2017).
Più nello specifico, è stato sostenuto che “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale”, si è, cioè, in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze
(cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066;
Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Pertanto, in base a tale rapporto obbligatorio trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e, in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.).
In definitiva, quindi, l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cass. civ., sez. III, 03/02/2012, n. 1620 nonché più di recente Cass., n. 1043/2019).
La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, commi 1 e 2,
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 32 ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo.
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico
(servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
La tesi, più volte ripresa e perfezionata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata definitivamente fatta propria dalla Cass., Sez. Un., n. 577/2008.
La Corte di Cassazione ha chiarito - altresì - la questione relativa agli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, richiamando i principi già espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Partendo da questa premessa, nella sentenza n. 577/2008 le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di responsabilità medica
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 32 l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. “qualificato”, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico, cioè a dire
“qualificato”, che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
In questo senso, è stato sostenuto che “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che
l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno” (così, da ultimo,
Cass., n. 4928/2018, richiamandosi ai principii espressi dalle Sez. Un. n.
13533 del 30/10/2001; cfr. anche, in tal senso, Cass., n. 18392/2017 e Cass.,
n. 2061/2018; cfr. anche Cass., n. 7044/2018).
In buona sostanza, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico-sanitaria è onere dell'attore provare l'esistenza del contratto ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia nonché
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 32 l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, anch'esso oggetto di specifico onere deduttivo e probatorio, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. civ., sez. III, 12/09/2013,
n. 20904; in senso conforme, tra le tante, Cass., n. 5128/2020; Cass., n.
18392/2017 Cass. n. 24073/17; Cass., n. 5590/2015; Cass., n. 21177/2015;
Cass. n. 20547/2014; Cass., n. 17143/2012; Cass., n. 975/2009).
1.2. Definito il quadro della responsabilità della struttura sanitaria e dei suoi ausiliari nei confronti del paziente, occorre a questo punto esaminare la disciplina dei rapporti interni e, in particolare, dell'azione di rivalsa esercitabile dalla struttura nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.
La materia è compiutamente regolata dall'art. 9, L. n. 24/17, norma che distingue a seconda che l'azione sia promossa da una struttura pubblica o privata, fissando anche una serie di limiti quantitativi, soggettivi e procedurali.
Per quanto di interesse nel caso concreto, nel quale l'azione è esercitata dalla struttura sanitaria che opera in regime privato, va CP_2
opportunamente precisato che il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione di rivalsa è che la condotta dell'esercente la professione sanitaria sia connotata da dolo o colpa grave (cfr. il citato art. 9, co. 1°).
2.1. Ciò premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, non vi è dubbio che, incontestato e documentalmente provato il decesso di
[...]
, dalla documentazione allegata risulti provato il titolo contrattuale Per_1
della invocata responsabilità, posto che è stata sufficientemente dimostrata (né
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 32 è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra
[...]
, l' e la a seguito ed in occasione del Per_1 Parte_7 CP_2
ricovero del paziente dapprima presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” di
Frattamaggiore e successivamente presso la Casa di Cura Clinica Sant'Antimo di Casandrino.
Come si è avuto modo di anticipare, nell'indagine sull'accertamento della responsabilità sanitaria occorre accertare: a) il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e l'evento lesivo lamentato;
b) la conformità
o meno di tale condotta alle “leges artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”.
Si è detto che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente – creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè “astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass. SU 577/2008 cit.).
2.2. In questo senso, l'attore ha dedotto i precisi profili di responsabilità
Per addebitabili alle strutture sanitarie coinvolte, che ebbero in cura il Luca,
Allegando: - che già alla rx grafia del torace del 01/02/2018 era possibile evidenziare una chiara sovradistensione colica con mancata visualizzazione del fegato;
- che, tuttavia, il personale sanitario che per primo prestò assistenza al non si avvide di ciò, riferendo, al contrario, di una verosimile bolla Per_1
gastrica da probabile situs inversus;
- che tale errata interpretazione
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 32 condizionò inesorabilmente il decorso causale del paziente, conclusosi con l'evento infausto del decesso;
- che, verosimilmente, il suo stato clinico avrebbe richiesto l'esecuzione di una tac dell'addome, eventualmente preceduta da una rx diretta dell'addome; - che nulla di ciò è stato fatto, nemmeno dalla struttura sanitaria successivamente coinvolta;
- che le condizioni di salute del a causa dell'inerzia diagnostico terapeutica Per_1
di cui si è detto, erano già assolutamente compromesse tant'è che se ne verificò il decesso in corso di tac addome prima della somministrazione del mezzo di contrasto;
- che, quindi, “i momenti censurabili a carico del medici del P.O. di Frattamaggiore caratterizzati da imperizia, imprudenza e negligenza sono individuabili nell'errato inquadramento del paziente sia su base clinica che su base radiodiagnostica, con conseguente omessa diagnosi di patologia chirurgica addominale ed omesso trattamento chirurgico della stessa”; - che sussistono poi “profili di responsabilità professionale parimenti caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza a carico dei sanitari della
[...]
che nel corso del ricovero parimenti omisero Controparte_10
di inquadrare correttamente il paziente privandolo di concrete possibilità di essere sottoposto ad un risolutivo intervento chirurgico”.
Tali precise deduzioni hanno ricevuto l'avallo della CTU espletata dal
Collegio peritale, costituito da un medico specialista in medicina legale ed un medico specialista in chirurgia generale, che vanno condivise in quanto correttamente svolte con accurato esame della documentazione medica ed adeguati approfondimenti tecnico-scientifici.
Invero, i due medici specialisti, Dott. e Dott. hanno accertato Per_2 Per_3
che “il percorso diagnostico terapeutico è da considerare inadeguato”.
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 32 I Consulenti hanno evidenziato come, al momento dell'accesso al Pronto
Soccorso, il venisse accettato con diagnosi di entrata “dispnea” Per_1
presentando “addome globoso, trattabile, ipertimpanico”, con un quadro che, anche all'esito degli ulteriori – invero ridotti e inadeguati – esami praticati, suggeriva una “distensione di visceri addominali”.
Ebbene, in ipotesi siffatte, come ampiamente esposto nell'elaborato peritale, si rende necessario eseguire le opportune manovre per detendere la sovradistensione gastrica descritta, ad esempio con il posizionamento di un sondino naso gastrico, procedendo altresì all'esecuzione di una TAC per confermare i sospetti diagnostici o, comunque di altri esami che potessero meglio chiarire il quadro clinico del paziente.
Di contro, presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore il paziente
“eseguì solo gli esami radiologici di ingresso, eseguì gli esami ematochimici il giorno successivo, ma non ha praticato alcuna forma di approfondimento diagnostico di tipo strumentale, né agli atti è presente alcuna forma di terapia farmacologica somministrata. Inoltre non è stata praticata alcuna manovra per detendere la sovradistensione gastrica (…). Non è presente alcuna rilevazione dei parametri vitali sotto forma di rilevazione della pressione arteriosa, oppure della frequenza respiratoria o della saturazione periferica di ossigeno”, circostanza quest'ultima che si connota per una certa gravità, considerando che la diagnosi di accettazione del paziente era di dispnea.
Il paziente è stato comunque trattenuto in osservazione in ragione del rilievo di “leucocitosi neutrofila”, condizione per la quale è stato infatti disposto il trasferimento presso la Casa di Cura Clinica Sant'Antimo, ove tuttavia, secondo il condivisibile parere del Collegio peritale, il personale medico
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 16 di 32 aderiva, passivamente, alla diagnosi dell'Ospedale San Giovanni di Dio, ancora una volta senza indagare le cause della leucocitosi e dell'addome timpanico.
Una corretta assistenza al paziente viene prestata solo quando questi veniva ritrasferito in codice rosso al Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore, con l'esecuzione di consulenze specialistiche ed esami ematochimici nonché con la programmazione di un esame TC che tuttavia è stato solo parzialmente eseguito, essendo nel frattempo intervenuto il decesso del paziente per arresto cardiorespiratorio. Proprio la parziale relazione dell'esame consente di acquisire elementi che smentiscono l'iniziale diagnosi di situs inversus e che evidenziano una “condizione di perforazione di viscere cavo che, responsabile dello shock settico, ha condotto a morte il paziente”.
Sulla scorta di tali rilievi, gli Ausiliari concludevano che già al momento del primo accesso presso il P.S. “erano presenti i criteri per giungere a una diagnosi di addome acuto;
i sintomi clinici andavano opportunamente approfonditi. La degenza presso la casa di cura non ha fatto altro CP_8
che rimandare una diagnosi già evidente alla data di accesso ed il trasferimento è avvenuto in maniera tardiva quando le condizioni generali erano ormai compromesse, tanto che l'exitus è giunto poco dopo il secondo accesso del giorno 4 febbraio 2018”.
A tali valutazioni i Consulenti giungevano non solo secondo l'analisi ex post della documentazione in atti, ma anche e soprattutto in base ad un criterio valutativo ex ante, fondato sulla considerazione che il quadro clinico- anamnestico dovesse “orientare oggettivamente i sanitari verso un inquadramento diagnostico più preciso e puntuale”, poiché “ne sarebbe
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 17 di 32 conseguita la determinazione di forme operative assistenziali definite ed efficaci, appropriate al caso di specie”.
Tanto considerato, l'operato dei sanitari dei sanitari che hanno assistito il paziente in occasione del primo ricovero presso il P.O. di Frattamaggiore veniva correttamente ritenuto “negligente e superficiale”, poiché l'esecuzione di indagini diagnostiche sull'addome e la predisposizione di una consulenza specialistica chirurgica avrebbero consentito di pervenire ad una corretta diagnosi e di intervenire in modo appropriato sul piano terapeutico ed eventualmente chirurgico. Pur meno grave, comunque censurabile è apparso l'operato dei sanitari della , poiché “anche in questo Controparte_8
caso non è stato posto il sospetto diagnostico di addome acuto occlusivo, la cui diagnosi è prima di tutto clinica e ci si è mossi sulla falsariga di informazioni parziali fuorvianti ricevute dal Presidio Ospedaliero di
Frattamaggiore …” come detto errate.
2.3. Acclarato che gli attori hanno pienamente assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, non altrettanto può dirsi per le strutture sanitarie.
Queste ultime avrebbero dovuto infatti dimostrare che non vi sia stato alcun inadempimento ovvero che lo stesso sia stato eziologicamente irrilevante.
Cont L al contrario, si è limitata ad eccepire l'assenza di responsabilità dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore senza nulla dimostrare in merito e fondando la propria difesa sui fattori di rischio connessi alla patologia del situs inversus, la cui sussistenza è stata tuttavia esclusa dagli esami effettuati con il secondo accesso presso l'Ospedale e la cui diagnosi, per l'appunto, si è dimostrata erronea e fuorviante.
In senso analogo deve concludersi a proposito delle eccezioni sollevate dalla
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 18 di 32 la quale alcuna giustificazione forniva per la condotta CP_2
eccessivamente attendista tenuta dai propri dipendenti, omettendo altresì di dimostrare adeguatamente l'assenza di nesso causale tra le condotte da questi poste in essere e il decesso del paziente.
2.4. Tanto considerato, deve ritenersi che le conclusioni dei Consulenti
Tecnici d'Ufficio consentano di ritenere sussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento di danno rappresentato dal decesso del paziente.
Secondo una valutazione operata sulla base del criterio del “più probabile che non”, infatti, il Collegio concludeva sostenendo che una tempestiva diagnosi ed un corretto approccio terapeutico avrebbero verosimilmente scongiurato l'exitus del Per_1
Da quanto appena osservato si desume che non è stata rilevata alcuna insanabile incertezza eventistica rispetto alla possibilità di guarigione (la sola che consenta di discorrere eventualmente di chance perduta) della patologia che aveva determinato il ricovero del paziente, essendo l'exitus stato attribuito direttamente ed esclusivamente all'omessa diagnosi ed all'errato (e insufficiente) trattamento praticato.
Per le ragioni innanzi esposte, la condotta attribuita ai medici e alle strutture sanitarie non assume i caratteri dell'incertezza, talché il danno risarcibile non si configura in termini di perdita di chance, bensì di danno biologico e di lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari del paziente deceduto.
Le percentuali di responsabilità delle strutture venivano poste per l'80% a carico dell' e per il restante 20% a carico della CP_1 CP_2
ripartizione che veniva eseguita, opportunamente, valorizzando il contesto e
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 19 di 32 le strutture in cui i sanitari hanno operato, in considerazione del fatto che se l'Ospedale ha dispone di laboratorio di analisi, radiologia ed esami diagnostici di II livello, per contro la Casa di Cura è deputata alla degenza in medicina e lungodegenza, con risorse sicuramente inferiori.
3. Venendo poi all'azione di rivalsa esercitata dalla nei confronti CP_2
dei chiamati in causa Dott.ssa e Dott. , la CP_3 Parte_6
domanda deve essere rigettata.
Ancora una volta, si ribadisce che a sostegno della domanda la Struttura sanitaria è tenuta ad allegare e provare la sussistenza di una condotta gravemente colposa (o, al limite, dolosa), che si caratterizza, cioè, per una intensa negligenza, una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, un atteggiamento di grave disinteresse o di una macroscopica violazione delle regole di prudenza.
La prova di una simile condotta non è stata in alcun modo fornita dalla CP_2
né d'altronde è emersa dagli atti di causa.
[...]
In altri termini, l'operato dei chiamati in causa non assume una connotazione di gravità tale da integrare il requisito necessario affinché la struttura sanitaria possa esperire con successo l'azione di rivalsa, sicché la relativa domanda dovrà essere rigettata.
Resta conseguentemente assorbita la domanda di garanzia formulata dalla
Dott.ssa nei confronti della AM Trust S.p.A. CP_3
4.1 Ciò posto e venendo ora alle domande formulate nell'atto introduttivo, deve essere parzialmente accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subìto iure proprio dagli attori.
4.2. È noto che la perdita del rapporto parentale – quale danno concretantesi
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 20 di 32 nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto – determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (si v., di recente, Cass. civ., n. 18284/2021).
Tale danno è quindi dovuto in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. “danno da perdita del rapporto parentale”) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (cfr., Cass.,
30/8/2019, n. 21837).
In tema di oneri allegatori e probatori, configurandosi una fattispecie di danno presunto (e non in re ipsa) la Cassazione ha avuto il pregio di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 21 di 32 distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova: Cass. civ., n. 5769/2024).
4.3. Venendo al merito, la qualità di parenti ed eredi del de cuius in capo agli attori è dimostrata dal Certificato di stato di famiglia integrale rilasciato il
18/04/2019 dal Comune di Afragola.
Non è poi contestato il legame affettivo tra gli stretti congiunti della vittima e quest'ultima, quantomeno nell'ambito delle preclusioni assertive, laddove alle puntuali allegazioni degli attori (che hanno posto in evidenza l'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso tra gli attori e la vittima, proprio per la patologia cui lo stesso era affetto, che lo rendeva più fragile e dipendente dai familiari, sia materialmente che affettivamente;
si rappresentava inoltre che la madre, ha riportato in seguito al decesso del figlio anche Parte_2
un danno di natura biologica e precisamente di natura psichica, avendo sviluppato una sindrome ansioso depressiva severa) hanno fatto da controaltare le sterili e generiche difese dei convenuti sul punto.
Può dunque ritenersi verosimile, in quanto assistito da presunzioni connotate da gravità, precisione e concordanza, lo sconvolgimento arrecato dai familiari della vittima a seguito della sua dipartita, sebbene, come si vedrà in punto di liquidazione del danno, tale argomento può ritenersi pertinente esclusivamente
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 22 di 32 per i familiari conviventi con la vittima, che in ragione della patologia cui risulta affetta hanno verosimilmente prestato, nella quotidianità, maggior cura e sostegno al Per_1
4.4. Per ciò che concerne i criteri di quantificazione di tale danno, va fatta applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione (Ed. 2024), che hanno assunto nel tempo una vocazione nazionale
(Cass., n. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha infatti integrato le Tabelle meneghine, prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 33005/21; Cass. n.
10579/21; Cass. n. 26300/21), secondo la cd. “tecnica del punto” in luogo di quella precedentemente utilizzata.
Le tabelle dal 2022 in poi contengono un adeguamento ai princìpi di diritto affermati dalla Corte, introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Più nello specifico, la nuova versione delle Tabelle, dunque, fa riferimento al valore punto, pari ad €
3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, con un massimo di punti attribuibili pari a 118 ed un importo liquidabile compreso tra
€ 195.551,59 ed € 391.103,18
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri sopra indicati, ossia: a) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
c) convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 23 di 32 patrimoniale presumibile potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
I punti attribuiti in base alle circostanze di fatto rilevate nella fattispecie concreta si sommano ed il totale va moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario liquidabile.
4.5. Orbene, tornando al caso di specie, bisogna tener conto dei vari parametri richiamati, e quindi dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza (e della presenza di altri conviventi nel nucleo familiare), nonché dell'intensità della relazione affettiva.
Con specifico riguardo a quest'ultima, la condizione di disabilità da cui il de cuius era affetto e la sua necessità di costante assistenza inducono a ritenere che il legame affettivo tra la vittima, i genitori e la sorella convivente Pt_5
fosse caratterizzato da un'intensità senza dubbio superiore alla media,
[...]
potendosi presumere che il decesso abbia comportato un sensibile sconvolgimento dell'equilibrio quotidiano delle relazioni tra i familiari che si dedicavano alla quotidiana cura di Va, inoltre, Persona_1
evidenziato come la sofferenza patita in conseguenza dell'evento luttuoso sia stata particolarmente grave per la madre come si evince dalla Parte_2
valutazione psichiatrica in atti che – pur non risultando sufficiente ai fini del riconoscimento di un autonomo danno biologico, come meglio più avanti si dirà – consente di presumere un'intensità della relazione affettiva di massima
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 24 di 32 intensità.
In termini puramente quantitativi, le precisazioni sopra riportate si concretizzano nel riconoscimento di un'intensità della relazione pari a 30 punti per di 20 punti per e e di 15 Parte_2 Parte_1 Parte_5
punti per i fratelli non conviventi e . Parte_4 Parte_3
Alla luce della siffatta personalizzazione del danno, operata su base presuntiva e non contestata, è apparso superfluo dar corso alla prova orale richiesta da ritenersi, comunque, rinunciata in corso di causa dall'attore che, si noti, in occasione dell'udienza del 05/12/2024, anziché insistere nelle suddette richieste, concludeva affinché (cfr. le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. il
4.12.2024) “la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
In base ai parametri adesso evidenziati, spettano:
- in favore di (padre convivente), tenuto conto dell'età dello Parte_1
stesso (67 anni) e dell'età della vittima (38 anni) al momento del decesso, del rapporto di convivenza e del fatto che nel nucleo familiare sono presenti più di altri 3 familiari, la somma di € 289.414,00 (punto base € 3.911,00, punti totali riconosciuti 74);
- in favore di (madre convivente), tenuto conto dell'età della Parte_2
stessa (67 anni) e dell'età della vittima (38 anni) al momento del decesso, del rapporto di convivenza e del fatto che nel nucleo familiare sono presenti altri
3 familiari, la somma di € 328.524,00 (punto base € 3.911,00, punti totali riconosciuti 84);
- in favore di (fratello), tenuto conto dell'età dello stesso Parte_3
(37 anni) e dell'età della vittima (38 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare sono presenti più di altri 3 familiari, la somma di €
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 25 di 32 79.806,00 (punto base € 1.698,00, punti totali riconosciuti 47);
- in favore di (fratello), tenuto conto dell'età dello stesso (31 Parte_4
anni) e dell'età della vittima (38 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare sono presenti più di altri 3 familiari, la somma di €
79.806,00 (punto base € 1.698,00, punti totali riconosciuti 47);
- in favore di (sorella convivente), tenuto conto dell'età della Parte_5
stessa (28 anni) e dell'età della vittima (38 anni) al momento del decesso, della convivenza con il de cuius per meno di 30 anni, del fatto che nel nucleo familiare sono presenti più di altri 3 familiari, la somma di € 125.652,00 (punto base € 1.698,00, punti totali riconosciuti 74).
Le somme elencate andranno poste per l'80% a carico dell' e CP_1
per il residuo 20% a carico della CP_2
5. Sulle somme innanzi riconosciute agli attori deve essere liquidato in via equitativa il danno subìto per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato.
Le somme sono liquidate all'attualità mentre quanto agli interessi questo
Tribunale, richiamandosi a Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995), ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute
(cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall'art. 1284 c.c. nella sua formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (05/02/2018) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 26 di 32 sugli importi sopra liquidati, svalutati all'epoca dell'evento (05/02/2018) - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 5 febbraio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
6. Va invece rigettata la domanda risarcitoria avanzata in proprio da
[...]
per il danno biologico sviluppatosi in conseguenza del decesso del Pt_2
figlio, percepito come fortemente ingiusto al punto da scatenare una sindrome ansioso-depressiva di grado grave, alla luce della perizia in atti.
Come evidenziato dai CTU nominati, elemento essenziale ai fini dell'individuazione di una mancata elaborazione del lutto è da ricercarsi nella sintomatologia instauratasi immediatamente (o comunque entro 3-6 mesi) dopo l'evento luttuoso (cfr. p. 23 dell'elaborato peritale). I Consulenti proseguivano chiarendo che “nel caso in esame vi è una totale assenza di documentazione medica di interesse psichiatrico che non ci fa definire con precisione in che modo, quando e perché si è instaurata una mancata elaborazione del lutto e che tale mancanza di elaborazione si sia complicata in una franca patologia psichica”. Non si rinvengono in atti ulteriori documenti che attestino che la si sia sottoposta ad altre valutazioni Pt_2
psichiatriche, che abbia seguito un percorso o che sia stata sottoposta a trattamenti terapeutici, circostanze che d'altronde non sono state neppure
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 27 di 32 allegate.
Quanto esposto induce a condividere le valutazioni dei Consulenti circa l'impossibilità di accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento luttuoso e la patologia psichiatrica di cui soffre l'attrice, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
7. Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata iure hereditatis, avendo gli istanti solo genericamente richiesto il riconoscimento del danno biologico terminale senza fornire alcuna allegazione e prova a sostegno.
Onde, la domanda deve essere disattesa, per un verso poiché non è ravvisabile la sussistenza del requisito del trascorrere di un apprezzabile lasso di tempo, per altro verso poiché non è stato in alcun modo allegata o provata la lucida agonia e la consapevolezza del de cuius nell'avvertire l'approssimarsi della propria morte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e della CP_1 CP_2
in base alle rispettive quote di responsabilità (80% per la prima e 20%
[...]
per la seconda) e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., secondo i parametri medi per tutte le fasi processuali espletate, in relazione allo scaglione compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00, computando la sola fase istruttoria nei valori minimi in quanto limitata alla nomina di CTU.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09/12/2024
(Cass. n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 28 di 32 soccombenti, per l'80% a carico dell' e per il 20% a carico CP_1
della con il conseguente diritto degli attori di ripetere dagli stessi CP_2
le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CTU in forza del predetto decreto.
In ragione del rigetto della domanda di rivalsa, nei rapporti tra la Dott.ssa e la le spese di lite vanno poste a carico di Controparte_3 CP_2
quest'ultima.
Da ultimo, la è tenuta alla refusione delle spese di lite non solo in CP_2
favore della diretta controparte dell'azione di rivalsa, ma anche del terzo chiamato in garanzia la cui partecipazione al processo si sia resa necessaria in conseguenza della sua iniziativa processuale.
Sul punto, è sufficiente richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 6144/24; Cass.
n. 10364/23; Cass. n. 18710/21; Cass. n. 31889/19).
Nel caso di specie, la chiamata in garanzia della AM Trust non risulta arbitraria né pretestuosa, rappresentando piuttosto una prudente e legittima
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 29 di 32 scelta difensiva a fronte dell'azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria. Ne deriva che i costi processuali sostenuti dalla chiamata in garanzia trovano la loro causa diretta e immediata nella domanda avanzata dalla CP_2
che andrà pertanto condannata al pagamento delle spese di lite in favore
[...]
della Am Trust S.p.A., con la precisazione, tuttavia, che in ragione dell'assorbimento della chiamata in garanzia, domanda che non si è vagliata nel merito, le spese vanno contenute nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria.
Atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione del Dott. Parte_6
, le spese di lite nei suoi confronti vanno dichiarate irripetibili.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, tutti in proprio e in qualità di eredi di contro
[...] Persona_1 [...]
, , CP_11 CP_2 Controparte_3
, , così Parte_6 Controparte_4
provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Parte_6
2) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
pro quota rispettivamente per l'80% e il Controparte_12 CP_6
20% al pagamento di € 289.414,00 in favore di , € Parte_1
328.524,00 in favore di , € 79.806,00 in favore di Parte_2 [...]
, € 79.806,00 in favore di ed Parte_3 Parte_4
€ 125.652,00 in favore di , oltre rivalutazione e interessi Parte_5
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 30 di 32 come in motivazione;
3) rigetta, per il resto, la domanda attorea;
4) condanna e pro quota rispettivamente per CP_1 CP_2
l'80% e il 20%, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
5) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09/12/2024, a carico esclusivo dei convenuti soccombenti, per l'80% a carico dell' e per il 20% a CP_1
carico della con il conseguente diritto degli attori di CP_2
ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CTU in forza del predetto decreto.
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € Controparte_3
ed € 17.252,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
7) condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite in favore CP_2
di che si liquidano in € 11.229,00 Controparte_4
per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 31 di 32 8) dichiara irripetibili le spese nei confronti del contumace Parte_6
.
[...]
Così deciso in Aversa il 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 4576/2021 R.G – Sentenza Pagina 32 di 32