Versione
19 dicembre 1982
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1 gennaio 2018
1 gennaio 2018
Art. 1.
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
((Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124)) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
((Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124)) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
Commentari • 39
- 1. Notifica a mezzo posta regolare,https://www.fiscooggi.it/ · 16.512526
[…] In questo caso, spiega infatti la Corte, “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo 111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. […]
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 07/05/2025, n. 8039Provvedimento: […]Leggi di più...
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