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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6440 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 3625/2015
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Casaburi Pres. dott. Sterlicchio Cons. dott. Tanferna Cons.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni da parte dei comparenti.
PER TALI RAGIONI
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Roma data del deposito
Il Presidente
dott. Geremia Casaburi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. CASABURI, Presidente
Dott.ssa Sterlicchio, Consigliere
Dott. Tanferna, Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 3625/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentato come in atti. Parte_1
Appellante
E
rappresentata come in atti. Controparte_1
Appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che il giudizio in epigrafe è stato dichiarato interrotto da questa Corte d'Appello con ordinanza del 3.2.2021; che esso non è stato riassunto.
Considerato che: i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 e ss. c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi devono considerarsi estinti ex art. 305 c.p.c.; l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c. (nel testo novellato dalla l.
69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”); l'estinzione deve essere dichiarata anche d'ufficio dal Giudice una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, pure in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano tale misura;
da ciò derivando la pendenza In senso tecnico
- giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
occorre porre rimedio a tale anomalia, fonte di “false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR;
l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
trattandosi di misura che opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); nella specie la Controparte_1 ha depositato ne Note di trattazione scritta eccependo l'estinzione della controversia;
che può quindi procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, data del deposito
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Casaburi Pres. dott. Sterlicchio Cons. dott. Tanferna Cons.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni da parte dei comparenti.
PER TALI RAGIONI
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Roma data del deposito
Il Presidente
dott. Geremia Casaburi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. CASABURI, Presidente
Dott.ssa Sterlicchio, Consigliere
Dott. Tanferna, Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 3625/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentato come in atti. Parte_1
Appellante
E
rappresentata come in atti. Controparte_1
Appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che il giudizio in epigrafe è stato dichiarato interrotto da questa Corte d'Appello con ordinanza del 3.2.2021; che esso non è stato riassunto.
Considerato che: i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 e ss. c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi devono considerarsi estinti ex art. 305 c.p.c.; l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c. (nel testo novellato dalla l.
69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”); l'estinzione deve essere dichiarata anche d'ufficio dal Giudice una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, pure in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano tale misura;
da ciò derivando la pendenza In senso tecnico
- giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
occorre porre rimedio a tale anomalia, fonte di “false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR;
l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
trattandosi di misura che opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); nella specie la Controparte_1 ha depositato ne Note di trattazione scritta eccependo l'estinzione della controversia;
che può quindi procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, data del deposito
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi