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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 72-1/2024 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott. Arianna Lo Vasco Giudice dott. Anna Loredana Ciulla Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale N. 72-1/2024 P.U. presentato da nata a [...] il [...], (Cod. Fiscale Parte_1
) residente in [...] e C.F._1 nato a [...] il [...], (Cod. Fiscale Parte_2
residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Pietro Bruno (cf. ; C.F._3 fax 0923/871944) e (cod. fisc. Parte_3 C.F._4 fax:09231816239),
ricorrenti -
nei confronti di
, (P.IVA ), con sede in Trapani, Contrada Controparte_1 P.IVA_1
Kinisia Marcanzotta - Rilievo-Strada Marsala n. 613, in persona del legale
1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_2
Massimo Zaccarini;
resistente -
a scioglimento della riserva assunta a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. con termine per note in sostituzione dell'udienza sino al 19.03.2025;
esaminati gli atti e i documenti di causa e udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Giudice relatore;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto, sulla scorta della documentazione in atti, che la società è assoggettabile alle previsioni relative alla liquidazione giudiziale in ragione del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato che i debiti scaduti e non pagati emersi dagli atti di istruttoria superano la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
rilevato che a fondamento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale i ricorrenti allegano il mancato pagamento da parte della resistente dei seguenti crediti:
- nei confronti di per quota sociale, a seguito di atto di recesso Parte_2 formalizzato in data 27.07.2014, ammontante ad euro € 354.000,00 come da perizia giurata a seguito di procedimento ex art. 2473 c.c.;
- nei confronti di di € 49.905,05 per versamenti in conto Parte_2 finanziamenti infruttiferi ed in conto futuro aumento di capitale sociale, giusta documentazione attestante la situazione contabile societaria alla data del recesso;
- nei confronti di e , derivante da Sentenza n. Parte_1 Parte_2
37/2020 pubbl. il 17/01/2020, per un totale di euro 71.000,00;
rilevato che, come nel caso di specie, laddove manchi l'accordo tra socio recedente e società sulla determinazione del valore della quota sociale (contabilizzata in bilancio
2 per il valore nominale di euro 34.000 circa), l'art. 2473 c.c. prevede un procedimento non contenzioso che determina un'integrazione ab externo del contenuto del negozio ad opera di un terzo esperto e imparziale nominato dal Tribunale;
rilevato che l'art. 2473 c.c., rimandando all'art. 1349 c.c. comma 1, prevede che il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata redatta dall'esperto, esclusivamente per fare valere vizi di manifesta erroneità o iniquità;
rilevato che la determinazione della quota societaria così effettuata è contestata, seppure non attraverso formale atto di impugnazione, dalla società resistente;
ritenuto che le contestazioni mosse dalla resistente non consentono di ritenere, ad una delibazione sommaria tipica della presente fase, che la determinazione ex art. 2473
c.c. sia affetta da manifesta erroneità o iniquità;
considerato, ad ogni modo, che il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale non ha la funzione di accertare l'esistenza e la consistenza di crediti né tantomeno di dirimere le controversie tra le parti (che involvono questioni giuridiche ed economiche che necessiterebbero dell'ampiezza dei mezzi istruttori tipici di un procedimento contenzioso), bensì, esclusivamente, di accertare l'esistenza di uno stato conclamato di insolvenza del debitore;
ritenuto che l'accertamento dell'insolvenza non possa prescindere dalla verifica dello stato generale e dell'andamento della società, da effettuarsi attraverso il vaglio dei dati contabili disponibili a seguito dell'istruttoria, nonché delle emergenze in atti;
rilevato che tale accertamento è già stato svolto nei confronti della medesima società
a seguito di ricorso per liquidazione giudiziale incardinato dagli stessi creditori nell'anno 2022, conclusosi con decreto di rigetto reso in data 31.05.2023 in ragione dell'assenza di un conclamato stato di insolvenza, alla luce dell'introito certo di euro
60.000,00 derivante dal contratto d'affitto d'azienda all'epoca esistente, dell'avvenuta definizione agevolata del carico erariale, della difficoltà momentanea riconducibile alla pandemia da Covid 19 e alle relative restrizioni che avevano generato una perdita di euro 144.330,00 nell'anno 2020; a queste circostanze si aggiungeva che una parte
3 significativa dei debiti esposti in bilancio erano nei confronti dell'amministratore e della socia i quali rappresentarono all'epoca di Controparte_2 Parte_4 non avere intenzione di riscuoterli se non dopo il pagamento degli altri debiti;
ritenuto, quanto alla eccezione di giudicato formulata dalla resistente relativamente alla pronuncia di rigetto ora citata, che nonostante al rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale segua effettivamente una preclusione inter partes alla sua riproposizione, occorre precisare che il giudicato così formatosi può riguardare esclusivamente la situazione allo stato degli atti ed investire il provvedimento e gli accertamenti effettuati dal Tribunale su quanto costituisce il presupposto logico-giuridico di quella specifica decisione;
deve, pertanto, ritenersi ammissibile la riproposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale da parte del medesimo creditore sulla scorta di fatti nuovi o di fatti non allegati alla precedente richiesta;
considerato, date le circostanze già evidenziate, che occorre nell'odierna valutazione prendere in considerazione le vicende societarie più recenti e, cioè, principalmente, la risoluzione del contratto d'affitto di azienda, la determinazione della quota societaria ex art. 2473 c.c. e la palesata necessità di vendere il complesso aziendale per far fronte alla esposizione debitoria;
considerato che il contratto d'affitto d'azienda garantiva un introito sicuro di €
60.000,00 annui, utile per far fronte ai debiti societari e al pagamento delle rate della definizione agevolata (pari a circa euro 26.000,00 annui);
rilevato che gravano sulla società debiti derivanti da sentenze a favore di Parte_1
e (circa € 71.000,00) e (circa € 59.095,00
[...] Parte_2 Parte_5 circa- si precisa che benché la sentenza sia oggetto di ricorso in Cassazione iscritto nel
2021 e ancora in attesa di definizione, la stessa società si è offerta di saldare tale debito), inseriti in bilancio e per i quali la società ha dichiarato di poter procedere al pagamento con gli introiti derivanti dalla vendita dell'intero complesso aziendale;
considerato che nel corso dell'istruttoria è, altresì, emerso che la società ha accumulato un ulteriore debito erariale per euro 7.863,75, relativamente al quale è stata accolta
4 apposita istanza di rateizzazione, che determina un ulteriore esborso annuo di euro
1.200,00 circa;
considerato che risulta a carico della resistente un ulteriore debito pari ad € 6.481,20, giusto decreto del 14.01.2025, con il quale il Tribune di Palermo ha posto in capo alle parti (in solido) il pagamento dei compensi in favore dell'esperto nominato per la determinazione della quota sociale ex art. 2473 c.c.;
rilevato che la crescente esposizione debitoria e il venir meno degli introiti relativi ai canoni di affitto d'azienda, hanno determinato un aggravamento della situazione finanziaria della società;
rilevato, in particolare, che come da bilancio d'esercizio al 31.12.2024 depositato dalla resistente, la società ha crediti verso clienti per 14.500,00 euro, disponibilità liquide per 3.185,00, ratei e risconti per 84.143,00, per un totale di attività disponibili nel breve periodo pari ad € 98.643,00, non essendovi allo stato alcun contratto di affitto di azienda che possa far conseguire ulteriori utili;
rilevato che le passività del breve periodo esposte in bilancio ammontano ad €
254.000,00 circa, alle quali deve sommarsi il valore della quota societaria determinato ex art. 2473 c.c.;
che ancora peggiore appare la esposizione debitoria nel lungo periodo, nella quale devono ricomprendersi anche i crediti non rinunciati e, dunque, vantati da
[...]
e ; Pt_4 Controparte_2
che appare evidente che le attività disponibili nel breve periodo pari ad € 98.643,00
(anche incrementate del valore di un ipotetico affitto di azienda per € 60.000,00 annui), non sono sufficienti a far fronte alle passività del breve periodo, anche considerando esclusivamente quelle esposte in bilancio per € 254.000,00;
considerato che la modalità attraverso la quale la resistente propone di far fronte all'esposizione debitoria non affrontabile con le risorse ordinarie è la vendita dell'intero complesso aziendale;
5
ritenuto che
deve considerarsi insolvente la società non in liquidazione (deliberata dagli organi societari) costretta a vendere i suoi asset principali per far fronte alle obbligazioni che, evidentemente, non riesce a soddisfare con mezzi “regolari” secondo il disposto dell'art. 2 CCII;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , (P.IVA Controparte_1
), con sede in Trapani, Contrada Kinisia Marcanzotta - Rilievo- P.IVA_1
Strada Marsala n. 613;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
NOMINA
Curatore l'avv. Enrico Maria Sinatra, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore 6 dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale
7 dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758
c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
8 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138
CCII;
STABILISCE
il giorno 17.09.2025 ore 10.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
9 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
10
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott. Arianna Lo Vasco Giudice dott. Anna Loredana Ciulla Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale N. 72-1/2024 P.U. presentato da nata a [...] il [...], (Cod. Fiscale Parte_1
) residente in [...] e C.F._1 nato a [...] il [...], (Cod. Fiscale Parte_2
residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Pietro Bruno (cf. ; C.F._3 fax 0923/871944) e (cod. fisc. Parte_3 C.F._4 fax:09231816239),
ricorrenti -
nei confronti di
, (P.IVA ), con sede in Trapani, Contrada Controparte_1 P.IVA_1
Kinisia Marcanzotta - Rilievo-Strada Marsala n. 613, in persona del legale
1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_2
Massimo Zaccarini;
resistente -
a scioglimento della riserva assunta a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. con termine per note in sostituzione dell'udienza sino al 19.03.2025;
esaminati gli atti e i documenti di causa e udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Giudice relatore;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto, sulla scorta della documentazione in atti, che la società è assoggettabile alle previsioni relative alla liquidazione giudiziale in ragione del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato che i debiti scaduti e non pagati emersi dagli atti di istruttoria superano la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
rilevato che a fondamento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale i ricorrenti allegano il mancato pagamento da parte della resistente dei seguenti crediti:
- nei confronti di per quota sociale, a seguito di atto di recesso Parte_2 formalizzato in data 27.07.2014, ammontante ad euro € 354.000,00 come da perizia giurata a seguito di procedimento ex art. 2473 c.c.;
- nei confronti di di € 49.905,05 per versamenti in conto Parte_2 finanziamenti infruttiferi ed in conto futuro aumento di capitale sociale, giusta documentazione attestante la situazione contabile societaria alla data del recesso;
- nei confronti di e , derivante da Sentenza n. Parte_1 Parte_2
37/2020 pubbl. il 17/01/2020, per un totale di euro 71.000,00;
rilevato che, come nel caso di specie, laddove manchi l'accordo tra socio recedente e società sulla determinazione del valore della quota sociale (contabilizzata in bilancio
2 per il valore nominale di euro 34.000 circa), l'art. 2473 c.c. prevede un procedimento non contenzioso che determina un'integrazione ab externo del contenuto del negozio ad opera di un terzo esperto e imparziale nominato dal Tribunale;
rilevato che l'art. 2473 c.c., rimandando all'art. 1349 c.c. comma 1, prevede che il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata redatta dall'esperto, esclusivamente per fare valere vizi di manifesta erroneità o iniquità;
rilevato che la determinazione della quota societaria così effettuata è contestata, seppure non attraverso formale atto di impugnazione, dalla società resistente;
ritenuto che le contestazioni mosse dalla resistente non consentono di ritenere, ad una delibazione sommaria tipica della presente fase, che la determinazione ex art. 2473
c.c. sia affetta da manifesta erroneità o iniquità;
considerato, ad ogni modo, che il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale non ha la funzione di accertare l'esistenza e la consistenza di crediti né tantomeno di dirimere le controversie tra le parti (che involvono questioni giuridiche ed economiche che necessiterebbero dell'ampiezza dei mezzi istruttori tipici di un procedimento contenzioso), bensì, esclusivamente, di accertare l'esistenza di uno stato conclamato di insolvenza del debitore;
ritenuto che l'accertamento dell'insolvenza non possa prescindere dalla verifica dello stato generale e dell'andamento della società, da effettuarsi attraverso il vaglio dei dati contabili disponibili a seguito dell'istruttoria, nonché delle emergenze in atti;
rilevato che tale accertamento è già stato svolto nei confronti della medesima società
a seguito di ricorso per liquidazione giudiziale incardinato dagli stessi creditori nell'anno 2022, conclusosi con decreto di rigetto reso in data 31.05.2023 in ragione dell'assenza di un conclamato stato di insolvenza, alla luce dell'introito certo di euro
60.000,00 derivante dal contratto d'affitto d'azienda all'epoca esistente, dell'avvenuta definizione agevolata del carico erariale, della difficoltà momentanea riconducibile alla pandemia da Covid 19 e alle relative restrizioni che avevano generato una perdita di euro 144.330,00 nell'anno 2020; a queste circostanze si aggiungeva che una parte
3 significativa dei debiti esposti in bilancio erano nei confronti dell'amministratore e della socia i quali rappresentarono all'epoca di Controparte_2 Parte_4 non avere intenzione di riscuoterli se non dopo il pagamento degli altri debiti;
ritenuto, quanto alla eccezione di giudicato formulata dalla resistente relativamente alla pronuncia di rigetto ora citata, che nonostante al rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale segua effettivamente una preclusione inter partes alla sua riproposizione, occorre precisare che il giudicato così formatosi può riguardare esclusivamente la situazione allo stato degli atti ed investire il provvedimento e gli accertamenti effettuati dal Tribunale su quanto costituisce il presupposto logico-giuridico di quella specifica decisione;
deve, pertanto, ritenersi ammissibile la riproposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale da parte del medesimo creditore sulla scorta di fatti nuovi o di fatti non allegati alla precedente richiesta;
considerato, date le circostanze già evidenziate, che occorre nell'odierna valutazione prendere in considerazione le vicende societarie più recenti e, cioè, principalmente, la risoluzione del contratto d'affitto di azienda, la determinazione della quota societaria ex art. 2473 c.c. e la palesata necessità di vendere il complesso aziendale per far fronte alla esposizione debitoria;
considerato che il contratto d'affitto d'azienda garantiva un introito sicuro di €
60.000,00 annui, utile per far fronte ai debiti societari e al pagamento delle rate della definizione agevolata (pari a circa euro 26.000,00 annui);
rilevato che gravano sulla società debiti derivanti da sentenze a favore di Parte_1
e (circa € 71.000,00) e (circa € 59.095,00
[...] Parte_2 Parte_5 circa- si precisa che benché la sentenza sia oggetto di ricorso in Cassazione iscritto nel
2021 e ancora in attesa di definizione, la stessa società si è offerta di saldare tale debito), inseriti in bilancio e per i quali la società ha dichiarato di poter procedere al pagamento con gli introiti derivanti dalla vendita dell'intero complesso aziendale;
considerato che nel corso dell'istruttoria è, altresì, emerso che la società ha accumulato un ulteriore debito erariale per euro 7.863,75, relativamente al quale è stata accolta
4 apposita istanza di rateizzazione, che determina un ulteriore esborso annuo di euro
1.200,00 circa;
considerato che risulta a carico della resistente un ulteriore debito pari ad € 6.481,20, giusto decreto del 14.01.2025, con il quale il Tribune di Palermo ha posto in capo alle parti (in solido) il pagamento dei compensi in favore dell'esperto nominato per la determinazione della quota sociale ex art. 2473 c.c.;
rilevato che la crescente esposizione debitoria e il venir meno degli introiti relativi ai canoni di affitto d'azienda, hanno determinato un aggravamento della situazione finanziaria della società;
rilevato, in particolare, che come da bilancio d'esercizio al 31.12.2024 depositato dalla resistente, la società ha crediti verso clienti per 14.500,00 euro, disponibilità liquide per 3.185,00, ratei e risconti per 84.143,00, per un totale di attività disponibili nel breve periodo pari ad € 98.643,00, non essendovi allo stato alcun contratto di affitto di azienda che possa far conseguire ulteriori utili;
rilevato che le passività del breve periodo esposte in bilancio ammontano ad €
254.000,00 circa, alle quali deve sommarsi il valore della quota societaria determinato ex art. 2473 c.c.;
che ancora peggiore appare la esposizione debitoria nel lungo periodo, nella quale devono ricomprendersi anche i crediti non rinunciati e, dunque, vantati da
[...]
e ; Pt_4 Controparte_2
che appare evidente che le attività disponibili nel breve periodo pari ad € 98.643,00
(anche incrementate del valore di un ipotetico affitto di azienda per € 60.000,00 annui), non sono sufficienti a far fronte alle passività del breve periodo, anche considerando esclusivamente quelle esposte in bilancio per € 254.000,00;
considerato che la modalità attraverso la quale la resistente propone di far fronte all'esposizione debitoria non affrontabile con le risorse ordinarie è la vendita dell'intero complesso aziendale;
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ritenuto che
deve considerarsi insolvente la società non in liquidazione (deliberata dagli organi societari) costretta a vendere i suoi asset principali per far fronte alle obbligazioni che, evidentemente, non riesce a soddisfare con mezzi “regolari” secondo il disposto dell'art. 2 CCII;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , (P.IVA Controparte_1
), con sede in Trapani, Contrada Kinisia Marcanzotta - Rilievo- P.IVA_1
Strada Marsala n. 613;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
NOMINA
Curatore l'avv. Enrico Maria Sinatra, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore 6 dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale
7 dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758
c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
8 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138
CCII;
STABILISCE
il giorno 17.09.2025 ore 10.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
9 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
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