Articolo 1 della Legge 16 aprile 1953, n. 325
Articolo 2
Versione
26 maggio 1953
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472 , e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 da lire tre milioni a lire otto milioni.
Entrata in vigore il 26 maggio 1953